Ordinanza collegiale 5 novembre 2025
Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 16/03/2026, n. 4847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4847 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04847/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12657/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12657 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Selene Josephine Gaia Maiella e Pasquale Carbutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari,
del provvedimento n. 1855438 emesso in data 17 luglio 2025 dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Commissione per gli accertamenti psico-fisici, notificato alla ricorrente in pari data e recante il giudizio di non idoneità relativamente al concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione di 35 Commissari Tecnici Psicologi, del rispettivo ruolo della carriera dei Funzionari Tecnici della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 20 marzo 2025;
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
e per l'accertamento
del diritto della ricorrente a essere giudicata idoneo al servizio nella Polizia di Stato e in particolare in qualità di Commissario Tecnico Psicologo della Polizia di Stato con conseguente riammissione al relativo concorso pubblico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. AT SE ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
In fatto e in diritto
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, la dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del 17 luglio 2025 con cui l’amministrazione resistente l’ha esclusa dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 35 commissari tecnici psicologi del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 20 marzo 2025 in ragione del giudizio di non idoneità espresso nei suoi confronti dalla competente Commissione sanitaria a causa di un « “forame ovale pervio” ai sensi del DM 30 giugno 2003, n. 198, art. 6, comma 2, rif. Tab. 1, punto 5, lett. a ».
1.1. A sostegno della propria pretesa parte ricorrente ha innanzitutto evidenziato:
- che in data 10 luglio 2025 era stata convocata dalla commissione sanitaria incaricata della verifica dei requisiti di idoneità fisica nell’ambito della procedura concorsuale per l'assunzione di 35 commissari tecnici psicologi del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato bandita con decreto del Capo della Polizia del 20 marzo 2025;
- che avendo riferito alla Commissione di avere un « forame ovale pervio » era stata dalla stessa riconvocata per il 17 luglio 2025 per eseguire « consulenza cardiologica per il proseguimento dell’iter concorsuale »;
- che all’esito della predetta visita la consulente dell’amministrazione aveva rilevato che la stessa aveva un « forame ovale pervio in assenza di alterazioni emodinamiche »;
- che nonostante ciò l’amministrazione aveva ritenuto di escluderla dalla procedura concorsuale, sostenendo che la sua condizione integrasse un motivo di esclusione ai sensi del DM 30 giugno 2003, n. 198, art. 6, comma 2, rif. Tab. 1, punto 5, lett. a (che prevede quale motivo di inidoneità « le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio »).
1.2. Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità della decisione dell’amministrazione per « violazione e falsa applicazione di legge (D.M. n. 198/2003, art. 6, comma 2, rif. tab.1, punto 5, lett. a) e art. 3, l. 241/1990); eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, arbitrarietà, incoerenza, incongruità e contraddittorietà manifeste, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto; [e] violazione art. 97 Cost. », sostenendo – in sintesi – che l’amministrazione aveva errato a ritenere (in maniera apodittica e senza fornire alcuna adeguata motivazione) che la sua condizione integrasse una patologia cardiaca rilevante a fini escludenti, e osservando al riguardo:
- che « in ambito scientifico il forame ovale pervio viene considerato una mera differenza anatomica, e non una patologia» perché nella maggior parte dei casi non comporta « sintomi o complicazioni »;
- che la circostanza che la differenza anatomica da cui era caratterizzata non era idonea ad arrecarle alcun pregiudizio era dimostrata non solo dal fatto che già la consulente dell’amministrazione aveva rilevato « l’assenza di alterazioni emodinamiche » ma anche da apposita relazione medica che era stata redatta da altro consulente cui si era rivolta privatamente prima di proporre ricorso.
1.3. Sulla base di ciò, la ricorrente ha quindi chiesto a questo Tribunale di annullare – previa eventuale istruttoria – il provvedimento di esclusione gravato, avanzando altresì domanda di sospensione cautelare dell’atto gravato (senza fornire alcuna precisa indicazione sullo stato della procedura e sulla calendarizzazione di ulteriori prove, ma) limitandosi a notare che « l'assenza di un provvedimento urgente potrebbe creare un grave pregiudizio irreversibile, attuale e concreto alla posizione della [ricorrente] anche considerando le imminenti attività di immissione nei ruoli tecnici, nonostante ad oggi il concorso non risulti ancora concluso e la graduatoria finale non ancora pubblicata ».
2. Con memoria depositata in data 31 ottobre 2025, l’amministrazione resistente ha genericamente insistito per il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare ivi spiegata (omettendo ogni osservazione sia sul merito delle censure spiegate dalla ricorrente, sia sullo stato della procedura concorsuale).
3. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 5 novembre 2025, n. 19572 – avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie e tenuto conto delle allegazioni delle parti – questo Tar ha ritenuto necessario disporre già in sede trattazione della domanda cautelare « una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. al fine di accertare se la ricorrente risulti, allo stato, affetta da “infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: a) malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio” e, quindi, la sua idoneità o meno al concorso, affidandone l’esecuzione alla Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare, Viale Piero Gobetti, con sede in Roma », sottolineando il dovere del verificatore di « acclarare se la condizione da cui è pacifico sia affetta la ricorrente possa essere annoverata tra le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: a) malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio rilevanti a fini escludenti ai sensi della disposizione del d.m. 30 giugno 2003, n. 198 richiamata dall’amministrazione », e di « specificare – in caso affermativo – se e perché la stessa è idonea a costituire un fattore di inidoneità allo svolgimento delle attività di Commissario Tecnico Psicologo della Polizia di Stato in quanto indicativa di menomazioni, limitazioni o caratteristiche fisiche che presentano controindicazioni rispetto all’espletamento di attività lavorative proprie della funzione per cui la ricorrente concorre ».
4. In data 15 gennaio 2026 il verificatore ha depositato la propria relazione nella quale – dopo aver evidenziato che « il forame ovale pervio (PFO) è un difetto anatomico del cuore caratterizzato dalla mancata o incompleta chiusura del forame ovale », che si caratterizza come una « cardiopatia spesso asintomatica » – ha osservato che, sulla base degli esiti della visita medica specialistica cardiologica svolta in sede di verificazione, « la patologia da cui è affetta la ricorrente (PFO) è di entità lieve con minimo shunt non emodinamicamente significativo e non abbisognevole di terapia », notando che « tale condizione non può essere annoverata tra le infermità ed imperfezioni dell’apparato cardio-circolatorio, rilevanti a fini escludenti lo svolgimento dell’attività di commissario tecnico psicologo della Polizia di Stato » e concludendo che « per tali motivi la ricorrente è idonea al prosieguo dell’iter concorsuale per l’assunzione di 35 Commissari tecnici psicologi, del rispettivo ruolo della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato ».
5. Con memoria depositata in data 4 marzo 2026, la ricorrente – visti gli esiti della verificazione – ha insistito nella propria domanda di riammissione alla procedura concorsuale, anche mediante sentenza ex art. 60 c.p.a.
6. Alla camera di consiglio del 10 marzo 2026 – preso atto di quanto dedotto dalla ricorrente e osservata l’assenza di rilievi da parte dell’amministrazione (sia in ordine agli esiti della verificazione, sia in ordine alla sussistenza di ragioni ostative a una decisione del merito del ricorso ex art. 60 c.p.a.) – ha trattenuto la causa in decisione, previo avviso a verbale di una sua possibile immediata definizione « con sentenza in forma semplificata ».
7. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
8. È noto che – così come evidenziato da parte ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio – ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.M. Interno 30 giugno 2003, n. 198 e del punto 5, lett. a), della Tabella 1 allo stesso allegata costituiscono cause di non idoneità ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato « le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio … malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio ».
9. Tale disposizione è stata interpretata ed applicata dalla p.a. nella vicenda oggetto del presente giudizio nel senso di ritenere ostativo all’assunzione nei ruoli tecnici della Polizia di Stato un mero difetto anatomico del cuore (quale è « il forame ovale pervio (PFO) ») a prescindere da ogni valutazione sulla sua natura asintomatica e quindi sulla sua idoneità o meno a determinare « alterazioni emodinamiche », ovverosia, più in generale, a prescindere da ogni valutazione sulla idoneità del difetto, in concreto, a incidere sull’idoneità fisica del candidato a svolgere le mansioni proprie del ruolo per cui concorre o a costituire una fragilità idonea ad aggravare i rischi connaturati alla peculiare attività lavorativa che lo stesso sarà chiamato a svolgere.
Tale soluzione non può essere condivisa, avuto riguardo alle necessità di interpretare le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, D.M. Interno 30 giugno 2003, n. 198 e al punto 5, lett. a) della Tabella 1 allegata al medesimo decreto, in maniera logica e coerente con la ratio complessiva della normativa cui le stesse appartengono, nonché alla stregua dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione che informano tanto l'ordinamento nazionale quanto quello eurounitario (cfr. artt. 3 Cost. e 21 CDFUE, nonché direttiva n. 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000).
Al riguardo va innanzitutto notato che questo Tribunale nell’interpretare il diverso regolamento relativo alle cause di inidoneità all’accesso ai ruoli dei vigili del fuoco ha già osservato la necessità di interpretare in maniera ragionevole le disposizioni che indicano le cause di esclusione dall’accesso a un peculiare impiego in ragione di difetti fisici e patologie, sottolineando che in generale « colui che è affetto da una lieve o lievissima “imperfezione”, che non impatta sulla sua efficienza fisica, non è parificabile a chi presenta la medesima imperfezione ma in una forma più severa (e invalidante) » (cfr. Tar Lazio, I- quater , 17 dicembre 2025, n. 22858).
Tanto ricordato, nel caso di specie va evidenziato che la necessità di interpretare e applicare le clausole di cui all’art. 6, comma 2, D.M. Interno 30 giugno 2003, n. 198 e al punto 5, lett. a) della Tabella 1 allegata al medesimo decreto nel senso di ritenere che « il forame ovale pervio (PFO) » sia causa di inidoneità all’accesso ai ruoli tecnici della Polizia di Stato solamente se lo stesso sia – nella sua concreta manifestazione – idoneo a costituire un apprezzabile fattore di rischio in relazione alle funzioni per cui si concorre appare evidente se si considerano:
- la complessiva ratio della normativa sui requisiti di idoneità fisica per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato (posta sia a tutela della salute del candidato medesimo e dei suoi futuri colleghi, e, quindi, a garanzia della sicurezza dei luoghi di lavoro; sia a presidio del buon andamento dell'attività della p.a. nell'ambito del delicato settore cui sono preposti gli appartenenti alla Polizia di Stato);
- i sopra richiamati principi di ragionevolezza e proporzionalità (che richiedono che le limitazioni all'accesso al lavoro delle persone per ragioni di salute siano fissati nella misura strettamente necessaria a garantire l'effettivo perseguimento delle finalità per cui sono stabilite, e ostano all'introduzione di limiti all'accesso al lavoro per ragioni relative alle condizioni di salute del candidato prive di adeguata giustificazione).
Ora, in relazione alla causa di esclusione di cui si controverte nel presente giudizio la p.a. non ha esternato (né in sede procedimentale, né in sede processuale) la sussistenza di adeguate ragioni che giustifichino la decisione di ritenere il « forame ovale pervio (PFO) » come difetto cardiaco sempre escludente (a prescindere dalla concreta condizione del candidato) dalle procedure per l'accesso al ruolo degli psicologi della Polizia di Stato, con ciò che ne consegue in termini di irragionevolezza della soluzione interpretativa adottata dal Ministero.
Al riguardo, va evidenziato che non appare dirimente quanto notato nella relazione della Direzione centrale di Sanità del Dipartimento di Pubblica sicurezza del 10 novembre 2025 (non depositata in atti dal Ministero ma dallo stesso prodotta in sede di verificazione) in ordine al fatto che « il forame ovale pervio con shunt sinistro-destro è associato ad un aumento del rischio di stroke criptogenetico, sia in considerazione del possibile passaggio di emboli dal versante venoso alla circolazione arteriosa sistemica, sia perché la sua struttura, simile a un tunnel, unitamente al ristagno di sangue, può favorire la formazione di trombi in situ ». Infatti, in disparte ogni considerazione sul fatto che tale scarna affermazione non appare idonea a dimostrare in maniera esaustiva e convincente la ragionevolezza della causa escludente così come interpretata dall’amministrazione alla stregua degli specifici compiti propri degli appartenenti al ruolo degli psicologi della Polizia di Stato, deve infatti osservarsi che dagli atti di causa appare emergere che ciò che rileva ai fini dell’aumento dei rischi di ictus non sia tanto la sussistenza in sé del forame ovale pervio quanto altri fattori, ivi compresa l’entità dello shunt sinistro-destro presente nel singolo soggetto. Una siffatta conclusione, in particolare, appare suffragata dalla relazione del verificatore nella quale: a) da un lato, si legge che solo in relazione ad alcuni soggetti con forame ovale pervio sono necessari interventi allo scopo di ridurre la probabilità di ictus; b) dall’altro, si legge che una condizione di forame ovale pervio con minimo shunt non emodinamicamente significativo e non abbisognevole di terapia non è ragionevole sia annoverata tra le « infermità ed imperfezione dell’apparato cardio-circolatorio » rilevanti ai fini dell’esclusione dal concorso per l’accesso all’attività di Commissario tecnico psicologo della Polizia di Stato.
In ragione di quanto sopra, è evidente, allora che le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, D.M. Interno 30 giugno 2003, n. 198 e al punto 5, lett. a) della Tabella 1 allo stesso allegata devono essere interpretate nel senso che il « forame ovale pervio (PFO) » non costituisce causa di esclusione dalle procedure per l'accesso ai ruoli tecnici della Polizia di Stato quando la concreta condizione clinica in cui versa il candidato rende la sussistenza di tale difetto del tutto non rilevante ai fini della sua piena idoneità alle funzioni da svolgere.
10. Ciò chiarito, può concludersi per l'illegittimità dell'esclusione disposta dalla p.a. resistente nel caso di specie, avuto riguardo al fatto che:
- l'amministrazione non ha adeguatamente valutato la concreta condizione della dott. -OMISSIS-, escludendola solo per la rilevata esistenza di un « forame ovale pervio », nonostante la stessa consulente della p.a. in sede di visita cardiologica avesse accertato in capo alla ricorrente una « assenza di alterazioni emodinamiche »;
- il verificatore incaricato da questo Tar ha evidenziato – con una relazione rispetto alla quale l’amministrazione non ha svolto obiezioni – che la condizione in cui versa la ricorrente, per la sua concreta entità, « non può essere annoverata tra le infermità ed imperfezioni dell’apparato cardio-circolatorio, rilevanti a fini escludenti lo svolgimento dell’attività di commissario tecnico psicologo della Polizia di Stato » concludendo che la dott.ssa -OMISSIS- « è idonea al prosieguo dell’iter concorsuale per l’assunzione di 35 Commissari tecnici psicologi, del rispettivo ruolo della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato ».
11. Per tutte le superiori ragioni, le doglianze di parte ricorrente sono fondate e l’atto gravato deve essere annullato.
12. Le spese processuali – avuto riguardo alla peculiarità del caso – possono essere compensate tra le parti, fermo il dovere dell’amministrazione di farsi carico delle spese di verificazione, liquidate nella misura richiesta dal verificatore con la nota depositata – in un con la verificazione – in data 15 gennaio 2026 (rispetto a cui le parti non hanno proposto osservazioni/contestazioni).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese processuali.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di verificazione – liquidate in € 500,00, come da prospetto allegato alla relazione depositata il 15 gennaio 2026 – da corrispondersi al verificatore secondo le modalità indicate nella documentazione versata in atti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI IB, Presidente
AT SE ZA, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT SE ZA | ZI IB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.