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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/11/2025, n. 7154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7154 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte così composta: IE AR AN IN Presidente Giovanna Gianì Consigliere relatore Elena Gelato Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4898 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Parte_1 C.F._1
IA PO ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Roma, Via Pietro Borsieri 12, APPELLANTE E
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Febbo ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 190 APPELLATA NONCHÉ
(C.F. ), in persona del Direttore pro- Controparte_2 P.IVA_2 tempore, e in persona del Controparte_3
Direttore pro-tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; APPELLATE
Con l'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 404/2022, pubblicata in data 15.03.2022 e non notificata
CONCLUSIONI:
1 Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza n. 404 del 2022, emessa dal Tribunale di Tivoli: - accertare e dichiarare la falsità della dicitura
“irreperibile” dichiarata nelle ricevute di ritorno delle raccomandate postali n. 76563672681-3, n. 76563672682-4 e n. 76563672683-5 nonché dichiarare, a seguito dell'accoglimento del presente appello, nulle e/o inesistenti le ricevute di ritorno delle raccomandate postali n. 76563672681-3, n. 76563672682-4 e n. 76563672683-5 e/o la relativa ricevuta di notificazione postale;
- escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie nel giudizio incardinato dinanzi la Commissione Tributaria Regionale recante il n. di RG 10766/2017. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita: In via Controparte_1 preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per Controparte_1 le causali cui in premessa;
Nel merito, nella denegata ipotesi in cui il Collegio ritenesse sussistere la legittimazione passiva dell'appellata, ritenere legittimo l'operato di
[...]
e, per l'effetto, rigettare la querela di falso proposta. Il tutto, con vittoria Controparte_1 di spese e competenze di lite”
Per le appellate e Controparte_2 Controparte_4
“affinchè l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta voglia respingere il
[...] gravame confermando la pronuncia di primo grado e dichiarare in ogni caso il difetto di legittimazione passiva dell' .Vinte le spese.” Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza n. 404/2022, con la quale il Parte_1
Tribunale di Tivoli ha respinto la querela di falso da questi proposta in via incidentale in ordine alla dicitura “irreperibile” apposta sulle ricevute di ritorno delle raccomandate postali n. 76563672681-3, n. 76563672682-4 e n. 76563672683-5, notificate in data 17.12.2014 presso l'indirizzo di Tivoli Via Igino Giordani 9, e relative:
1) all'atto di accertamento n. TK7053404353/2014 relativo all'anno 2005 per l'importo complessivo di euro 278.917,97;
2) all'atto di contestazione n. TK7CO3403424/2014 relativo all'anno 2005 per l'importo complessivo di euro 23.808,61
3) all'avviso di accertamento n. TK7053404354/2014 relativo all'anno 2006 per l'importo complessivo euro 441.811,81 e inerente alla notifica della Cartella di pagamento n. n. 097-2015-01847696-50, per la somma complessiva di euro 721.449,79, a mezzo del Servizio Postale ( . Controparte_1
Dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma - dinanzi alla quale il Pt_1 aveva impugnato la cartella di pagamento n. 097-2015-01847696-50, per la somma
2 complessiva di € 721.449,79 - egli aveva eccepito la omessa notifica degli avvisi di accertamento, riferiti agli anni 2005 e 2006, non gli erano stati mai notificati;
la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso assumendo la incontestabilità, fino a querela di falso, degli avvisi di ricevimento attestanti la notifica. Il adiva quindi il Tribunale, proponendo querela di falso in via principale avverso Pt_1 le tre cartoline di ritorno sopra indicate, avente ad oggetto la dicitura “Irreperibile non presente su cassetta” ivi apposta;
trattavasi di attestazione falsa perché il nome del Pt_1 compariva sulla cassetta delle lettere, sul citofono e sulla porta dell'abitazione e lo stesso risiedeva presso l'indirizzo cui sono stati notificati gli atti dal 01.01.2006 al 29.04.2016. In corso di causa veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' e di Dir. Prov. Roma 3 Controparte_4 Controparte_2
Si costituiva l' , eccependo il proprio difetto di Controparte_4 legittimazione passiva, mentre l' Dir. Prov. Roma 3 rimaneva Controparte_2 contumace. Il Tribunale ha respinto la querela evidenziando che: “al fine di affermare la falsità delle attestazioni compiute dall'agente postale è necessario accertare che in data 17.12.2014, presso la cassetta postale presente in Via Igino Giordani n. 9 Tivoli non compariva il nominativo dell'odierno attore. Nondimeno, gli elementi di prova assunti in corso di causa non consentono di ritenere sufficientemente dimostrato il suddetto fatto. Sul punto, deve osservarsi come la documentazione fotografica prodotta dall'attore sia del tutto inidonea a fornire la dimostrazione del fatto controverso, posto che la stessa non reca alcuna data certa, che consenta di collocare il fatto rappresentato in un arco temporale definito, né la stessa consente di ricollegare gli elementi rappresentati a un preciso immobile, trattandosi di immagini ravvicinate e non di ampia portata illustrativa. Inoltre, il certificato di residenza prodotto dall'attore non consente di presumere l'esistenza del fatto controverso, posto che la collocazione della residenza anagrafica in un luogo nulla consente di desumere circa l'esistenza alla data del 17.12.2014 del nominativo dell'attore presso la cassetta riferibile all'indirizzo di notificazione, ben potendo un immobile costituire oggetto di dichiarazione di residenza anagrafica, pur in assenza di apposizione di nominativi del residente sulla cassetta postale. Del resto di regola la notificazione viene eseguita presso l'indirizzo dove un soggetto si presume residente, in quanto avente presso di esso la residenza anagrafica (art. 139 c.p.c.), ma ciò non importa che la stessa andrà certamente a buon fine, potendo il destinatario essere irreperibile presso l'indirizzo, sicché ben può logicamente affermarsi che un soggetto sia sconosciuto all'indirizzo pur avendovi la residenza anagrafica, tanto che l'ordinamento giuridico pone specifiche disposizioni in siffatta evenienza per consentire la conclusione dell'attività notificatoria (art. 143 c.p.c.). Dunque, la deduzione di parte attrice non risulta decisiva. Parimenti irrilevante per la dimostrazione del fatto controverso è che l'attore ha concluso con il contratto di servizi di consegna Controparte_1 personalizzata al destinatario c.d. “seguimi”, trattandosi di evenienza del tutto priva di correlazione logica con la circostanza che in data 17.12.2014 sulla cassetta presente presso l'indirizzo di notificazione fosse o meno presente il nominativo dell'attore,
3 potendo al più la suddetta allegazione porre un problema di inadempimento dell'agente postale agli obblighi assunti con il suddetto contratto. Né assume rilevanza che in altre date, anteriori e posteriori rispetto a quella del 17.12.2014, l'attore abbia ricevuto la posta presso l'indirizzo sopra richiamato, posto che l'accertamento della falsità dedotta impone di valutare se il nominativo del fosse presente nella data del 17.12.2014 Pt_1 sulla cassetta dell'indirizzo di notificazione, essendo irrilevante se ciò sia accaduto in altri anni. Infine, insufficienti per dimostrare il fatto controverso sono le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 16.04.2021 e dal teste all'udienza Testimone_1 Tes_2 del 09.07.2021, posto che le stesse non hanno trovato riscontri oggettivi, per le ragioni illustrate, e stante il notevole lasso di tempo intercorso tra i fatti narrati e la deposizione testimoniale, profili che rendono le dichiarazioni testimoniali insufficienti per fondare da sole l'accertamento del fatto controverso. In conclusione, non sussistono sufficienti elementi probatori per ritenere dimostrata la falsità lamentata dalla parte attrice, sicché deve respingersi la querela di falso da questa proposta, restando assorbita ogni ulteriore questione dedotta dalle parti convenute alla stregua del principio della ragione più liquida che consente al Giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che - pur se logicamente subordinata ad altre - sia più evidente e più rapidamente risolvibile (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 9936/2014).” Avverso la sentenza ha proposto appello formulando due motivi di Parte_1 appello. Con il primo motivo, l'appellante ritiene erronea la statuizione sulla procedura di notificazione poiché la dicitura “irreperibile nome non presente su cassetta” sarebbe contraddittoria, laddove, se il nome non è presente, il destinatario è sconosciuto. L'agente avrebbe dovuto pertanto porre la dicitura “sconosciuto” e applicare l'art. 143 c.p.c., con obbligo di svolgere effettive ricerche in loco, da verbalizzare nella relata. Su una delle buste la dicitura “SCONOSCIUTO” risultava cancellata, segno ulteriore della contraddittorietà della relata. L'appellante lamenta la violazione delle norme sulla notifica (artt. 140 e 143 c.p.c.) per non aver, l'agente notificatore, svolto alcuna delle indagini richieste in caso di destinatario sconosciuto con la conseguente nullità della notifica. Con il secondo motivo lamenta la erronea valutazione delle prove e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver valutato le prove in modo atomistico e non complessivo, in violazione della giurisprudenza (es. Cass. n. 5374/2017), in base alla quale il giudice deve valutare gli indizi nel loro insieme. Il giudice di primo grado ha ignorato presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.), quali ad esempio che il nome del era Pt_1 sempre stato presente sul citofono e sulla cassetta;
il destinatario aveva ricevuto regolarmente posta sia prima che dopo la data 17.12.2014; il contribuente era residente all'indirizzo dal 2004 al 2016. A tal proposito, nel giudizio di primo grado aveva prodotto: certificato storico di residenza;
foto dello stato dei luoghi;
documentazione attestante il ricevimento di posta raccomandata e notifiche sia prima che dopo la data in cui presso l'indirizzo in questione
4 era stata dichiarata la sua “irreperibilità” per mancanza del nome sul citofono e sulla cassetta;
contratto “Seguimi”; prova testimoniale. Il Tribunale avrebbe preteso una prova
“diabolica”, ossia la dimostrazione diretta che proprio il 17.12.2014 sulla cassetta fosse presente il nome , nonostante il tempo trascorso e nonostante tutte le prove Parte_1 indirette disponibili. Il giudice avrebbe anche errato nell'applicazione, al caso di specie, del principio della
“ragione più liquida”, poiché vi erano questioni preliminari e istruttorie decisive, di fatto ignorate dal giudice di prime cure. L'appellante evidenzia infine che nel giudizio tributario relativo agli avvisi di accertamento, il merito è passato in giudicato, in senso favorevole allo stesso, essendo stato accertato che il contribuente non deve nulla all'Erario. L'unico tema rimasto aperto riguarda pertanto la validità della notifica, ora oggetto dell'appello. Si acquisiva il parere del Procuratore Generale del 14.05.2025, contrario all'accoglimento del ricorso. In via preliminare, va accolta l'eccezione non esaminata dal giudice di primo grado e riproposta in appello dalla appellata , relativa al difetto di Controparte_1 legittimazione passiva di Controparte_1
A tal proposito si richiama quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19281/2019: “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio.” Alla luce della citata giurisprudenza è dunque da escludere, nel caso di specie, il riconoscimento della legittimazione passiva anche in capo a , erroneamente CP_1 evocata in giudizio. Nel merito, il gravame è da respingere. Con il primo motivo, la parte adduce la erroneità del procedimento notificatorio, sostenendo in buona sostanza, l'erroneità della dicitura “irreperibile” apposta sugli avvisi impugnati ni luogo di quella “sconosciuto”, correlabile al rilievo, compiuto dall'agente, del mancato rinvenimento del nominativo del destinatario sulla cassetta postale. Siccome, dunque, la effettiva situazione avrebbe dovuto comportare la apposizione della dicitura
“sconosciuto”, lo stesso messo avrebbe dovuto effettuare le dovute ricerche e procedere alla notifica ex art. 143 cpc. Il motivo è inammissibile, stante, in primo luogo, la novità ex art. 345 cpc della introduzione per la prima volta in appello dei relativi fatti costitutivi. Alla luce del contenuto della domanda introduttiva, la querela era volta unicamente a vincere l'attestazione dell'agente postale "Irreperibile non presente su cassetta” e tanto con la dimostrazione del contrario, ovvero del fatto che “il nome " compare Parte_1 incontestabilmente e chiaramente non solo sulla cassetta delle lettere, ma anche sul citofono e sulla porta dell'abitazione, come da documentazione fotografica che si offre in allegato”. (cfr citazione introduttiva).
5 E' chiaro dunque che il motivo di appello è del tutto eterogeneo rispetto alla difesa di primo grado oltre che decentrato rispetto a quanto deciso dal primo giudice. Sotto altro profilo, eventuali anomalie del procedimento notificatorio spettano alla cognizione del giudice a quo e non possono essere oggetto di querela di falso. Con il secondo motivo la parte lamenta l'errore del primo giudice nell'aver ritenuto la insufficienza delle prove della falsità delle attestazioni contenute nelle ricevute di ritorno delle raccomandate postali n. 76563672681-3, n. 76563672682-4 e n. 76563672683-5, notificate in data 17.12.2014 presso l'indirizzo di Tivoli Via Igino Giordani 9. In dettaglio, il Tribunale non avrebbe considerato:
- il certificato di residenza storico anagrafico dal quale si evinceva che Parte_1 aveva ininterrottamente risieduto a Tivoli, via Igino Giordani 9 dal 24.11.2004 al 29.4.2016;
- la produzione documentale degli atti ricevuti e notificata al signor l medesimo Pt_1 indirizzo sia prima che dopo la notifica in contestazione, dalla quale emergeva inconfutabilmente che presso lo stesso indirizzo egli aveva sempre ricevuto regolarmente la posta ordinaria, le raccomandate e le notifiche;
erano stati a tale fine prodotti atti notificati proprio dall' , sia prima che dopo il Controparte_2 dicembre 2014, al signor resso l'indirizzo di Tivoli, via Igino Giordani Parte_1
9, regolarmente ricevuti dallo stesso (cfr. doc.10 - 13) e segnatamente: 1) In data 21.1.2009 atto n.2007IT002354000 proveniente da Controparte_2
Roma;
2) In data 18.2.2014 avviso di notifica cartella n.097201303194265 da parte di Equitalia Sud;
3) In data 20.1.2015 Comunicazione iscrizione debiti n. 0972015901213525900 proveniente da Equitalia Sud (30 giorni dopo la notifica in contestazione);
4) In data 1.12.2015 - da parte di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3 Ufficio Territoriale di Tivoli avviso controllo formale modello 730/2013;
5) In data 29.7.2015 Avviso di notifica proveniente da Equitalia Sud;
6) In data 8.7.2016 comunicazione n. 0061109715007 proveniente da Agenzia delle Entrate Centro Gestione Tributi. Neanche aveva considerato le foto della cassetta della posta, del citofono e della porta di casa con il nome e cognome scritto a chiare lettere. Anche tale censura è inammissibile. Le deduzioni svolte in questo giudizio sono meramente riproduttive di contestazioni già formulate in primo grado, risolte negativamente dal Tribunale (come da motivazione sopra riportata) e non contengono alcun elemento di critica alle considerazioni in fatto espresse dal Tribunale. L'impugnazione è pertanto inammissibile in questa parte, ove ragguagliata ai paramenti di cui all'art. 342 nn. 2) e 3) cpc Il ragionamento del Tribunale fonda su considerazioni corrette, in fatto e in diritto, non ravvisandosi alcun motivo per discostarsi dalle stesse.
6 Nessuna rilevanza dirimente può assumere il certificato di residenza, che ha una valenza puramente formale, e che non può prevalere sulle attestazioni del messo notificatore che ha constatato l'assenza del nome del destinatario sul citofono e cassetta postale, che fa piena prova, fino a querela di falso. Del pari corretta la conclusione circa la irrilevanza della circostanza della ricezione in passato di altra posta raccomandata e notifiche varie presso l'indirizzo, dato che non può da solo smentire il dato contingente della “irreperibilità” mancanza del nome sul citofono e sulla cassetta, rilevato nello specifico giorno della notifica. Parimenti inidonee allo scopo risultano le foto dello stato dei luoghi, che non recano data certa e non sono immediatamente riferibili ad un immobile determinato;
il contratto “Seguimi”, è un servizio reso da di personalizzazione Controparte_1 della consegna di alcuni prodotti postali cui sono escluse, tra gli altri, “le comunicazioni connesse alla notifica degli atti giudiziari che saranno notificati con le modalità previste dalla legge n. 890/12; gli atti tributari […] ricorrendo tali fattispecie, la consegna degli invii sarà compiuta nel luogo indicato dal mittente” e infine la prova testimoniale è risultata anch'essa inidonea, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, “posto che le stesse non hanno trovato riscontri oggettivi, per le ragioni illustrate, e stante il notevole lasso di tempo intercorso tra i fatti narrati e la deposizione testimoniale, profili che rendono le dichiarazioni testimoniali insufficienti per fondare da sole l'accertamento del fatto controverso.” Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'appello deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il pagamento da parte appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese del grado in favore di Parte_1 [...]
e di che liquida per ciascuna parte, Controparte_4 Controparte_1 in € 5.500 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali. Dà atto della ricorrenza, a carico dell'appellante, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.11.2025 Il cons. est. Giovanna Gianì Il Presidente IE AR AN IN
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