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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/11/2025, n. 3590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3590 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3943/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Mariateresa Vitiello, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3943/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DA EG con studio in Firenze, alla Via San Jacopino n. 24 ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore,
-Opponente-
contro
in persona del Procuratore Speciale Dott. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Incarbone e d elettivamente domiciliata CP_2
in Gela, in via Benedetto Croce n. 4
-Opposta-
nonché contro
(C.F. ) in persona Sindaco pro tempore, Dott. Controparte_3 P.IVA_1 [...]
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Antonella CP_4
Pisapia, dall'Avv. Matteo Romeo e dall'avv. Annalisa Minucci ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale di Firenze in Piazza della Signoria – Palazzo Vecchio,
e (C.F. ) in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_5 P.IVA_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso i cui
Uffici, in via degli Arazzieri n. 4 è legalmente domiciliato,
Oggetto: OPPOSIZONE ALL'ESECUZIONE 615, COMMA UNO, C.P.C.
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“ogni contraria istanza disattesa e reietta, revocare/annullare/invalidare la cartella di pagamento e dichiarare non dovute le somme richieste ed indicate nella suddetta cartella, per tutti i motivi esposti”;
Per : Controparte_6
“Nell'interesse di si precisa le seguenti conclusioni:
1. Controparte_1
Dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva di quanto alle Controparte_6
censure afferenti la mancanza di notificazione di atti prodromici di competenza degli Enti impositori;
2. Nel merito ritenere e dichiarare comunque infondata, in fatto ed in diritto,
l'opposizione formulata dall'opponente, pertanto, rigettarla in toto, con conseguente condanna alle spese della ricorrente, da distrarre in favore dello scrivente difensore antistatario;
3. In subordine, in caso di accoglimento anche parziale del presente ricorso, tenere comunque ed in ogni caso, indenne la convenuta , quanto al pagamento delle Controparte_6
spese di lite”;
Per il : Controparte_3
“Si conclude affinché il Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia: disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respingere l'opposizione, così come proposta, in quanto inammissibile e infondata per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti nella presente comparsa. Con vittoria di spese e onorari di causa”;
Per la : Controparte_7 “Voglia Codesto On. Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, respingere l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 20/03/2023 all' , Controparte_6
impugnava la cartella di pagamento n. 04120220001139765000, Parte_1
notificata in data 18/02/2023, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di € 9.977,71 per una serie di violazioni del Codice della Strada commesse tra il
2015 e il 2019 ed accertate dalla Polizia Municipale di Firenze e dalla Polizia Stradale di Brescia.
In particolare, quanto alle somme spettanti al derivavano da quindici Controparte_3
verbali di infrazione per un totale di € 9.440,70 e, quanto alle somme di competenza della
, afferivano a due verbali emessi dalla Polizia Stradale di Brescia per un Controparte_5
totale di € 531,13.
L'opponente impugnava la cartella eccependone la nullità per i seguenti motivi: mancata notifica degli atti presupposti;
intervenuta estinzione del debito per inosservanza del termine di 90 giorni prescritto dall'art. 201, comma 5 del Codice della Strada per la notifica del verbale di accertamento;
violazione dell'art. 1 co. 544 L. 228/2012 e dell'art. 1 co. 795 L. 160/2019
(motivo in seguito rinunciato); intervenuta prescrizione;
omessa motivazione ed inesistenza del titolo esecutivo.
A seguito della costituzione dell'Agente della Riscossione in cui si eccepiva la nullità della citazione per inosservanza dei termini a comparire, l'attore rinnovava la vocatio in ius con udienza fissata al 13/02/2024.
Con comparsa del 01/12/2023, eccepiva la propria mancanza Controparte_6
di legittimazione passiva con riguardo ai motivi d'opposizione relativi alla mancata e/o inesistenza della notifica degli atti prodromici alla cartella opposta e, in particolare, a tutte le attività compiute dagli Enti impositori prima della consegna del ruolo all'Agente della riscossione.
Quanto all'eccezione di prescrizione, replicava di aver notificato la cartella dopo aver CP_8
ricevuto il ruolo dagli Enti creditori considerando la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dal c.d. «Decreto Cura-Italia». Inoltre, l'Agente della Riscossione contestava l'asserita nullità parziale dell'atto per omessa motivazione e per inesistenza del titolo esecutivo sostenendo che non sia tenuta a CP_8
conoscere il merito dell'imposizione e che l'obbligo di motivazione della cartella di pagamento possa essere assolto per relationem, indicando gli estremi degli atti presupposti.
Chiedeva, quindi, la chiamata in causa degli Enti titolari del credito, e Controparte_3
di , chiamata in causa che veniva autorizzata all'udienza del 13/12/2023. CP_5 CP_5
In data 26/01/2024 si costituiva il eccependo la regolare e tempestiva Controparte_3
notifica di tutti i quindici verbali di sua spettanza e depositando i relativi referti delle notifiche che sarebbero avvenute per assoluta irreperibilità ai sensi dell'art. 143 c.p.c. fatta eccezione per i verbali n. 8000824/2016 e 8100755/2016, asseritamente notificati a mezzo posta per temporanea assenza del destinatario, ex art. 8 della legge 890/1992.
Quanto al mancato rispetto del termine di decadenza di 90 giorni ex art. 201 C.d.S., il
[...]
ribadiva la correttezza della notifica e, comunque, imputava eventuali irregolarità CP_3
alla negligenza dell'attore nel comunicare il nuovo indirizzo di residenza. A tal proposito, rilevava che l'art. 201 richiamato, al comma due, sancisce la non obbligatorietà della notifica all'effettivo trasgressore ove la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti.
Il inoltre, contestava l'eccezione di prescrizione richiamando le norme Controparte_3
che, nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19, hanno disposto la sospensione della riscossione coattiva tra l'8 marzo e il 31 agosto 2021 e, conseguentemente, stabilito che i termini di prescrizione e decadenza in scadenza entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione fossero prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione e, quindi, fino al 31 dicembre 2023.
Infine, quanto all'asserita illegittimità dell'applicazione della maggiorazione delle sanzioni ex art. 27 della legge 689 del 1981, richiamava la giurisprudenza di legittimità e di merito che afferma l'applicabilità di tale norma anche alle sanzioni conseguenti alla violazione del Codice della Strada.
In data 25 giugno 2024 si costituiva la anch'essa deducendo la regolare e Controparte_5
tempestiva notifica ex art. 143 c.p.c. dei due verbali elevati per violazioni al Codice della Strada dalla Polizia Stradale di Brescia.
Quanto al mancato rispetto del termine di decadenza di 90 giorni, sosteneva di aver notificato correttamente i verbali all'obbligato in solido, società di autonoleggio in data CP_9 26/06/2019 e, quindi, risalendo l'accertamento al 30/05/2019, entro i termini previsti dalla legge.
Rimandava, quanto ai restanti motivi, alle difese svolte da . Controparte_6
La causa veniva istruita con il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. con le quali l'opponente dichiarava di rinunciare, a seguito delle difese svolte dal al Controparte_3
terzo motivo d'opposizione relativo alla violazione di cui all'art. 1, comma 544 della legge n.
228/2012 e art. 1, comma 795 della L. n. 160/ 2019.
A seguito del deposito della precisazione delle conclusioni e dopo il deposito delle memorie conclusionali e di replica, la causa veniva trattenuta in decisione in data 15 ottobre 2025.
Così ricostruiti i fatti di causa, va preliminarmente chiarito che con l'opposizione alla cartella di pagamento è possibile avanzare doglianze attinenti al merito della pretesa impositiva solo ove si deduca che detta cartella è il primo atto con il quale il trasgressore sia venuto a conoscenza della pretesa dell'Amministrazione a causa di un vizio di notifica del verbale di accertamento.
Solo in tal caso, l'opposizione c.d. «recuperatoria» va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, quindi, a pena di nullità, di fronte al Giudice di Pace del luogo della violazione entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (vedi Cass. Civ. S.U. sentenza n.
22080 del 22/09/2017; vedi anche Cass. Civ. ordinanza n. 14266 del 25/05/2021).
Infatti, se il destinatario della contestazione non si avvale dei rimedi impugnatori previsti dal
Codice della Strada o non opta per il pagamento in misura ridotta, il verbale di accertamento diviene definitivo e consente all'Ente che irroga la sanzione di avviare la riscossione coattiva, iscrivendo al ruolo esattoriale le somme pretese per la sanzione amministrativa e gli accessori.
Con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma uno, c.p.c., viceversa, si possono far valere vizi propri della cartella di pagamento impugnata o fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Nell'atto di citazione, l'odierno opponente deduce anche motivi riguardanti il merito della pretesa e cioè l'asserita estinzione del debito per violazione del termine di decadenza ex art
201 C.d.S. secondo il quale l'obbligo di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto di 90 giorni dall'accertamento. Qualora i verbali di accertamento risultassero correttamente notificati tale censura sarebbe inammissibile ed è quindi essenziale stabilire se il procedimento di notificazione sia stato correttamente effettuato e provato dagli Enti impositori.
Dei diciassette verbali sottesi alla cartella di pagamento de qua due, il n. 8000824/2016 e il n.
8100755/2016, sono stati notificati a mezzo posta ex art. 8 della Legge 20 novembre 1982, n.
890 a motivo della temporanea assenza del destinatario e le notifiche risultano correttamente documentate dall'opposto attraverso il deposito dell'avviso di ricevimento Controparte_3
dell'atto notificando e dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D). (vedi pag.
1-20 doc. n. 3 fascicolo
[...]
). CP_3
A tal proposto, infatti, la sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021 ha stabilito che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L.
n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica
l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Quanto agli altri quindici verbali, sono stati tutti notificati secondo il rito degli irreperibili e l'opponente ne sostiene la nullità poiché mancherebbe, nelle relate, l'indicazione dell'identità del messo notificatore e delle specifiche attività di ricerca effettuate.
Tale doglianza è in gran parte infondata in quanto le notifiche ex art. 143 c.p.c. risultano tutte correttamente eseguite ad eccezione del verbale elevato dalla Polizia Stradale di Brescia n.
176/0113772 del 30/05/2019 reg. 831156 di cui si dirà.
In realtà, nelle tredici relate di notifica ex art. 143 c.p.c. depositate dal è Controparte_3
presente l'attestazione del messo comunale di aver svolto accertamenti anagrafici ed in loco dai quali è risultato sconosciuto ogni recapito dell'interessato all'indirizzo dell'ultima residenza conosciuta con la precisazione che è risultata vana ogni ricerca per individuare l'effettiva residenza o domicilio (vedi doc. 3 fascicolo da pagg. 24 e ss.). Controparte_3
Dai doc. 8, 9 e 10, inoltre, emerge che il , fin dal 25/08/2008, è stato cancellato Pt_1
dall'anagrafe del Comune di Fiesole per accertata irreperibilità perdurata fino alla nuova iscrizione per ricomparsa presso il Comune di Bagno a Ripoli avvenuta in data 27/05/2022. Di conseguenza, è inevitabile ritenere che, quando nel periodo delle notificazioni di cui si tratta, il messo notificatore ha eseguito la notifica dei verbali di accertamento, il fosse Pt_1
risultato irreperibile all'ultimo indirizzo conosciuto in quanto già da anni cancellato dalle liste della popolazione residente del comune di Fiesole senza che avesse provveduto a traferire la propria residenza in altro recapito all'interno del medesimo Comune.
La giurisprudenza di legittimità, circa i presupposti di validità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. per irreperibilità assoluta del destinatario, è pacifica nello stabilire che l'omessa indicazione, nella relata, delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elenco dei motivi di cui all'art. 160 c.p.c. Ciò che rileva, al di là delle indicazioni contenute nella relata, è il mancato compimento delle indagini in concreto e, di conseguenza, tale notificazione deve ritenersi legittima quando nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole può essere attribuito al notificante. (vedi Cass. Civ. ordinanza n. 32444 del 08/11/2021).
Nel valutare la diligenza alla quale il notificante è tenuto a conformarsi, poi, la Suprema Corte ha più vote ribadito che “per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art
143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora)”. (Cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 19012 del
31/07/2017; vedi anche Cass. Civ. ordinanza n. 10983 del 26/04/2021; Cass. Civ. ordinanza n.
21397 del 25/07/2025).
Le ricerche eseguite nel caso di specie sono da ritenersi conformi ai parametri dell'ordinaria diligenza considerato anche il fatto che, sebben l'onere della prova sia a carico dell'Ente che ha richiesto la notifica, l'opponente ne ha contestato la regolarità in modo affatto generico senza indicare, in concreto, quali ulteriori accertamenti avrebbe dovuto compiere il messo notificatore e se l'indirizzo di Via San Jacopo, n. 59 fosse un luogo di sua effettiva dimora o meno.
Le stesse considerazioni valgono per il verbale n. 17692927 del 1/04/2019 notificato ex art. 143
c.p.c. il 06/02/2020 su richiesta della sezione di Polizia Stradale di Brescia.
La , infatti, ha versato in atti la relata di notifica in cui si attesta che il Controparte_5
messo notificatore ha provveduto a depositare copia della dell'atto in busta chiusa sigillata presso la casa comunale essendo sconosciuto ogni recapito dell'interessato all'indirizzo risultante dai registri anagrafici (vedi pag. 12-13-14 notifica verbali allegati alla comparsa della
). CP_5 CP_5
Risultano poi tentativi precedenti di notifica a mezzo posta non andati a buon fine a causa dell'irreperibilità del destinatario e ricerche anagrafiche dalle quali risulta la cancellazione per irreperibilità dal 25/08/2008.
Quindi, anche in questo caso, si può affermare che esistessero i presupposti per procedere alla notifica con le modalità utilizzate dal messo notificatore.
Quanto al verbale n. 176/0113772, a pag. 31 delle relate di notifica allegate dalla Prefettura di risulta che il comune di Fiesole, in data 08/05/2020, ha restituito gli atti alla Polizia CP_5
Stradale di Brescia in quanto il soggetto risultava cancellato dall'anagrafe per irreperibilità.
L'Ente creditore non ha poi richiesto una nuova notifica e, quindi, il verbale risulta non notificato.
Rispetto ai verbali correttamente notificati, non è ammissibile la doglianza circa il mancato rispetto del termine di decadenza ex art. 201 C.d.S. che, come sopra esplicato, avrebbe dovuto essere fatto valere nel termine di trenta giorni dalla notificazione dei singoli atti.
Quanto al verbale non correttamente notificato, la competenza circa l'azione c.d.
«recuperatoria» spetta al Giudice di Pace del luogo della violazione. Per quanto di competenza del Giudice dell'opposizione all'esecuzione si può affermare che la cartella di pagamento è parzialmente nulla per mancanza di notifica dell'atto presupposto limitatamente alle poste relative al verbale n. 176/0113772 elevato dalla Polizia Stradale di Brescia.
Va ora analizzato, per priorità logica, il motivo concernente l'intervenuta prescrizione dei crediti fatti valere con la cartella di pagamento partendo dall'assunto che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha sancito che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 209 C.d.S. e
28 della legge n. 689/198, i crediti contenuti nella cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo di somme derivanti dal mancato pagamento di sanzioni per violazione del
Codice della Strada si prescrivono in cinque anni senza che si determini, per effetto della notifica della cartella, una conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. (Vedi Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016; vedi anche Cass. Civ. n. 5549/2021; Cass.
Civ. n. 14301 del 19/06/2009)
Chiarito quale sia il termine prescrizionale applicabile, va stabilito se alla data del 18 febbraio
2023, data di notifica della cartella opposta, la pretesa dell'amministrazione si fosse comunque estinta per il decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 209 C.d.S. nonostante l'effetto interruttivo della notifica dei verbali presupposti.
Le Amministrazioni opposte escludono la prescrizione dei crediti portati dalla cartella invocando l'operare della sospensione del decorso dei termini di prescrizione e decadenza stabilita dagli artt. 67 e 68 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 che avrebbe fatto slittare il termine al 31 dicembre 2023.
L'opponente nega la possibilità di applicare la suddetta disciplina poiché l'art. 67 si riferirebbe solo alle attività di riscossione di natura tributaria mentre l'art. 68 non si applicherebbe al caso di specie perché la cartella di cui si tratta è stata notificata dopo che il periodo emergenziale era già trascorso. Parimenti il comma 4-bis dell'art. 68, che prevede una proroga di ventiquattro mesi dei termini di prescrizione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione, non sarebbe applicabile al caso de quo perché i ruoli risulterebbero tutti affidati in data successiva e cioè il 10/02/2022.
Giova ripercorrere brevemente il contesto normativo emergenziale per chiarire la portata applicativa degli arti 67 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, c.d. «decreto Cura Italia», come integrato e modificato dai successivi interventi legislativi e, in particolare, dal decreto- legge 22 marzo 2021 n. 70, c.d. «Decreto Sostegni».
L'art. 67 del D.L. 18/2020 rubricato «sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti Impositori» ha disposto la sospensione per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio
2020 (per un totale di ottantacinque giorni), dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, mentre il comma quarto prevede che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”.
Il rinvio all'art. 12 del D.lgs.159/2015 è fondamentale per comprendere la ratio della disciplina poiché detto articolo stabilisce un principio di «simmetria» statuendo che, in caso di eventi eccezionali che comportino la sospensione dei versamenti per i contribuenti, anche i termini di prescrizione e decadenza a favore degli enti impositori siano sospesi per un periodo corrispondente. Lo scopo della norma è quello di arrivare ad un bilanciamento degli interessi restituendo all'Amministrazione finanziaria il tempo operativo di cui è stata privata a causa delle restrizioni emergenziali e appare coerente al principio generale di cui all'art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione non decorre quando il diritto non può essere fatto valere: il comma
3 dell'art. 12 del D.lgs. 159/2015, infatti, dispone che “l' non procede alla Controparte_10
notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
L'elemento rilevante e che interessa particolarmente nel caso di specie è rappresentato dalla esclusione dal richiamo del comma 2 dell'articolo 12 che avrebbe comportato una proroga sino al 31 dicembre 2023.
La definizione della portata applicativa dell'art, 67 del c.d. «decreto Cura Italia» ha generato un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza fino alla sentenza della Corte di Cassazione
n. 960 del 15/01/2025 che ha interpretato l'art. 67 come una norma di portata generale applicabile anche ad entrate non tributarie e da interpretare nel senso che i termini di sospensione “si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”.
Una «proroga a cascata», dunque, da applicarsi sia alle entrate tributarie che di natura non tributaria che è stata definitivamente confermata dal decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025 delle
Sezioni Unite. Con tale provvedimento, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i rinvii pregiudiziali delle corti di merito, proprio perché la questione era già stata risolta dalla citata ordinanza n. 960/2025.
Per quanto sopra detto, la sospensione di ottantacinque giorni determinata dall'applicazione del suddetto art. 67 D.L. cit., avendo portata generale ed un effetto a cascata, è applicabile anche ai crediti portati dalla cartella impugnata benché in scadenza oltre il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. (Vedi, nella giurisprudenza di merito, la sentenza del Tribunale di Torino n. 931 del 8/02/2024 che conferma l'applicabilità della disciplina alle cartelle riguardanti sanzioni per violazione Codice della Strada)
È da escludere, invece, l'applicazione del più ampio termine prescrizionale stabilito dall'art. 68 del decreto-legge 18/2020 per le ragioni di seguito indicate.
L'art. 68 del decreto-legge 18/2020, significativamente rubricato «sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione», al comma uno, si riferisce esplicitamente alla sospensione dei versamenti in scadenza nel periodo che va dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento già emesse dagli agenti della riscossione.
Per l'effetto del richiamo all'intera disposizione di cui all'art. 12 D.lgs. 159/2015, senza l'esclusione del secondo comma, i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione e, quindi, fino al 31 dicembre 2023.
Il primo comma non è dunque applicabile al caso di cui si tratta poiché, nel lasso di tempo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, la cartella impugnata non era ancora stata emessa.
Il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 ha poi introdotto il comma 4-bis alla disposizione in esame, comma poi modificato dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
Il comma 4-bis stabilisce che, con riferimento ai carichi affidati all' Controparte_10
durante il periodo di sospensione di cui al comma uno e, successivamente, fino alla data del
31 dicembre 2021, sono prorogati “di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Anche quest'ultima disposizione non è applicabile al caso che ci occupa poiché sia il
[...]
che la hanno affidato il ruolo esecutivo all'Agente della CP_3 CP_5 CP_5
Riscossione successivamente al periodo indicato e, cioè, rispettivamente, il 10/02/2022 e il
25/02/2022.
Per effetto dell'esclusione della più lunga sospensione prevista dall'art. 68 cit. e nonostante l'applicazione della proroga dei termini di ottantacinque giorni prevista dall'art. 67, i crediti sottesi alla cartella impugnata risultano tutti prescritti tranne quello relativo al verbale
176/0092927 elevato dalla Polizia stradale di Brescia e notificato in data 06/02/2020.
Quanto agli altri crediti, alla data di notifica della cartella di pagamento, il termine di prescrizione quinquennale, aumentato di ottantacinque giorni, risultava già compiuto comportando l'estinzione delle pretese e precisamente:
- verbale n. 148104 notificato il 12/05/2016 si è prescritto in data 17/08/2021
- verbale n. 160554 notificato il 06/06/2016 si è prescritto in data 30/09/2021
- verbale n. 1686189 notificato anch'esso il 06/06/2016 si è prescritto in data 30/09/2021
- verbale n. 1729605 notificato il 26/09/2016 si è prescritto in data 21/12/2021
- verbale n. 1764517 notificato il 11/01/2017 si è prescritto in data 06/04/2022
- verbale n. 1789141 notificato il 13/02/2017 si è prescritto in data 10/05/2022
- verbale n. 1795984 notificato il 05/04/2017 si è prescritto in data 29/06/2022
- verbale n. 1796780 notificato anch'esso il 05/04/2017 si è prescritto in data 29/06/2022
- verbale n. 1796904 notificato anch'esso il 05/04/2017 si è prescritto in data 29/06/2022
- verbale n. 284022 notificato il 06/04/2017 si è prescritto in data 30/06/2022
- verbale n. 293473 notificato il 06/04/2017 si è prescritto in data 03/06/2022
- verbale n. 4450533 notificato il 10/08/2016 si è prescritto in data 03/11/2021
- verbale n. 8000824 notificato il 12/05/2016 si è prescritto in data 05/08/2021
- verbale n. 8100755 notificato anch'esso il 12/05/2016 si è prescritto in data 05/08/2021
- verbale n. 996262 notificato il 10/08/2016 si è prescritto in data 03/11/2021
La cartella impugnata resta valida, quindi, limitatamente alle poste di credito riferite al verbale n. 176/0092327 notificato il 06/02/2020 per conto della Polizia Stradale di Brescia.
In riferimento alla parte da considerarsi ancora esigibile, va analizzato l'ultimo motivo d'opposizione relativo alla nullità per omessa motivazione e per inesistenza del titolo esecutivo in relazione all'applicazione delle maggiorazioni.
Il motivo è infondato.
In proposito, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione richiamata dallo stesso opponente che ha statuito che: «La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il «quantum» del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare
l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo» (Cass., Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281 richiamata da Cass. Civ. ordinanza n. 16209 del 17/06/2025).
Essendo il verbale presupposto correttamente notificato, la motivazione per relationem è pacificamente ammessa.
In conclusione, i crediti riferiti ai verbali di pertinenza del risultano tutti Controparte_3
prescritti mentre, quanto a quelli di pertinenza della prefettura di , la cartella rimane CP_5
valida per le somme relative al verbale n. 176/0092327 pari ad € 264,43 più i diritti spettanti a pari ad € 5,88. CP_8
Con riguardo alla condanna alle spese dell'Agente della Riscossione, si precisa che , CP_8
dando inizio all'esecuzione, ha fatto sorgere in capo all'opponente l'onere di contestazione. È quindi inevitabile che ne sopporti le conseguenze in caso di fondatezza delle contestazione all'azione esecutiva attenendo ai rapporti interni tra l'Ente impositore e l'Agente incaricato della riscossione il riparto delle responsabilità in merito all'ingiustizia o iniquità dell'azione esecutiva. (Vedi Cass. Civ. n. 13537 del 20/03/2018).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del D.M. 147 DEL
13/08/2022 ad esclusione della fase istruttoria calcolata secondo i parametri minimi in quanto meramente documentale.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza assorbita e rigettata,
- DICHIARA la parziale nullità della cartella di pagamento n. 04120220001139765000 che resta valida per la somma di € 270,31; - CONDANNA il e a rimborsare Controparte_3 Controparte_6
all'opponente due terzi delle spese di lite che si liquidano in euro € 4.237,00 per competenze, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e CAP e IVA come per legge.
- COMPENSA il restante terzo con le spese sostenute dalla . Controparte_5
Firenze, lì 11/11/2025
Il Giudice Dr.ssa Mariateresa Vitiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Mariateresa Vitiello, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3943/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DA EG con studio in Firenze, alla Via San Jacopino n. 24 ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore,
-Opponente-
contro
in persona del Procuratore Speciale Dott. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Incarbone e d elettivamente domiciliata CP_2
in Gela, in via Benedetto Croce n. 4
-Opposta-
nonché contro
(C.F. ) in persona Sindaco pro tempore, Dott. Controparte_3 P.IVA_1 [...]
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Antonella CP_4
Pisapia, dall'Avv. Matteo Romeo e dall'avv. Annalisa Minucci ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale di Firenze in Piazza della Signoria – Palazzo Vecchio,
e (C.F. ) in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_5 P.IVA_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso i cui
Uffici, in via degli Arazzieri n. 4 è legalmente domiciliato,
Oggetto: OPPOSIZONE ALL'ESECUZIONE 615, COMMA UNO, C.P.C.
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“ogni contraria istanza disattesa e reietta, revocare/annullare/invalidare la cartella di pagamento e dichiarare non dovute le somme richieste ed indicate nella suddetta cartella, per tutti i motivi esposti”;
Per : Controparte_6
“Nell'interesse di si precisa le seguenti conclusioni:
1. Controparte_1
Dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva di quanto alle Controparte_6
censure afferenti la mancanza di notificazione di atti prodromici di competenza degli Enti impositori;
2. Nel merito ritenere e dichiarare comunque infondata, in fatto ed in diritto,
l'opposizione formulata dall'opponente, pertanto, rigettarla in toto, con conseguente condanna alle spese della ricorrente, da distrarre in favore dello scrivente difensore antistatario;
3. In subordine, in caso di accoglimento anche parziale del presente ricorso, tenere comunque ed in ogni caso, indenne la convenuta , quanto al pagamento delle Controparte_6
spese di lite”;
Per il : Controparte_3
“Si conclude affinché il Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia: disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respingere l'opposizione, così come proposta, in quanto inammissibile e infondata per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti nella presente comparsa. Con vittoria di spese e onorari di causa”;
Per la : Controparte_7 “Voglia Codesto On. Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, respingere l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 20/03/2023 all' , Controparte_6
impugnava la cartella di pagamento n. 04120220001139765000, Parte_1
notificata in data 18/02/2023, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di € 9.977,71 per una serie di violazioni del Codice della Strada commesse tra il
2015 e il 2019 ed accertate dalla Polizia Municipale di Firenze e dalla Polizia Stradale di Brescia.
In particolare, quanto alle somme spettanti al derivavano da quindici Controparte_3
verbali di infrazione per un totale di € 9.440,70 e, quanto alle somme di competenza della
, afferivano a due verbali emessi dalla Polizia Stradale di Brescia per un Controparte_5
totale di € 531,13.
L'opponente impugnava la cartella eccependone la nullità per i seguenti motivi: mancata notifica degli atti presupposti;
intervenuta estinzione del debito per inosservanza del termine di 90 giorni prescritto dall'art. 201, comma 5 del Codice della Strada per la notifica del verbale di accertamento;
violazione dell'art. 1 co. 544 L. 228/2012 e dell'art. 1 co. 795 L. 160/2019
(motivo in seguito rinunciato); intervenuta prescrizione;
omessa motivazione ed inesistenza del titolo esecutivo.
A seguito della costituzione dell'Agente della Riscossione in cui si eccepiva la nullità della citazione per inosservanza dei termini a comparire, l'attore rinnovava la vocatio in ius con udienza fissata al 13/02/2024.
Con comparsa del 01/12/2023, eccepiva la propria mancanza Controparte_6
di legittimazione passiva con riguardo ai motivi d'opposizione relativi alla mancata e/o inesistenza della notifica degli atti prodromici alla cartella opposta e, in particolare, a tutte le attività compiute dagli Enti impositori prima della consegna del ruolo all'Agente della riscossione.
Quanto all'eccezione di prescrizione, replicava di aver notificato la cartella dopo aver CP_8
ricevuto il ruolo dagli Enti creditori considerando la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dal c.d. «Decreto Cura-Italia». Inoltre, l'Agente della Riscossione contestava l'asserita nullità parziale dell'atto per omessa motivazione e per inesistenza del titolo esecutivo sostenendo che non sia tenuta a CP_8
conoscere il merito dell'imposizione e che l'obbligo di motivazione della cartella di pagamento possa essere assolto per relationem, indicando gli estremi degli atti presupposti.
Chiedeva, quindi, la chiamata in causa degli Enti titolari del credito, e Controparte_3
di , chiamata in causa che veniva autorizzata all'udienza del 13/12/2023. CP_5 CP_5
In data 26/01/2024 si costituiva il eccependo la regolare e tempestiva Controparte_3
notifica di tutti i quindici verbali di sua spettanza e depositando i relativi referti delle notifiche che sarebbero avvenute per assoluta irreperibilità ai sensi dell'art. 143 c.p.c. fatta eccezione per i verbali n. 8000824/2016 e 8100755/2016, asseritamente notificati a mezzo posta per temporanea assenza del destinatario, ex art. 8 della legge 890/1992.
Quanto al mancato rispetto del termine di decadenza di 90 giorni ex art. 201 C.d.S., il
[...]
ribadiva la correttezza della notifica e, comunque, imputava eventuali irregolarità CP_3
alla negligenza dell'attore nel comunicare il nuovo indirizzo di residenza. A tal proposito, rilevava che l'art. 201 richiamato, al comma due, sancisce la non obbligatorietà della notifica all'effettivo trasgressore ove la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti.
Il inoltre, contestava l'eccezione di prescrizione richiamando le norme Controparte_3
che, nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19, hanno disposto la sospensione della riscossione coattiva tra l'8 marzo e il 31 agosto 2021 e, conseguentemente, stabilito che i termini di prescrizione e decadenza in scadenza entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione fossero prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione e, quindi, fino al 31 dicembre 2023.
Infine, quanto all'asserita illegittimità dell'applicazione della maggiorazione delle sanzioni ex art. 27 della legge 689 del 1981, richiamava la giurisprudenza di legittimità e di merito che afferma l'applicabilità di tale norma anche alle sanzioni conseguenti alla violazione del Codice della Strada.
In data 25 giugno 2024 si costituiva la anch'essa deducendo la regolare e Controparte_5
tempestiva notifica ex art. 143 c.p.c. dei due verbali elevati per violazioni al Codice della Strada dalla Polizia Stradale di Brescia.
Quanto al mancato rispetto del termine di decadenza di 90 giorni, sosteneva di aver notificato correttamente i verbali all'obbligato in solido, società di autonoleggio in data CP_9 26/06/2019 e, quindi, risalendo l'accertamento al 30/05/2019, entro i termini previsti dalla legge.
Rimandava, quanto ai restanti motivi, alle difese svolte da . Controparte_6
La causa veniva istruita con il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. con le quali l'opponente dichiarava di rinunciare, a seguito delle difese svolte dal al Controparte_3
terzo motivo d'opposizione relativo alla violazione di cui all'art. 1, comma 544 della legge n.
228/2012 e art. 1, comma 795 della L. n. 160/ 2019.
A seguito del deposito della precisazione delle conclusioni e dopo il deposito delle memorie conclusionali e di replica, la causa veniva trattenuta in decisione in data 15 ottobre 2025.
Così ricostruiti i fatti di causa, va preliminarmente chiarito che con l'opposizione alla cartella di pagamento è possibile avanzare doglianze attinenti al merito della pretesa impositiva solo ove si deduca che detta cartella è il primo atto con il quale il trasgressore sia venuto a conoscenza della pretesa dell'Amministrazione a causa di un vizio di notifica del verbale di accertamento.
Solo in tal caso, l'opposizione c.d. «recuperatoria» va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, quindi, a pena di nullità, di fronte al Giudice di Pace del luogo della violazione entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (vedi Cass. Civ. S.U. sentenza n.
22080 del 22/09/2017; vedi anche Cass. Civ. ordinanza n. 14266 del 25/05/2021).
Infatti, se il destinatario della contestazione non si avvale dei rimedi impugnatori previsti dal
Codice della Strada o non opta per il pagamento in misura ridotta, il verbale di accertamento diviene definitivo e consente all'Ente che irroga la sanzione di avviare la riscossione coattiva, iscrivendo al ruolo esattoriale le somme pretese per la sanzione amministrativa e gli accessori.
Con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma uno, c.p.c., viceversa, si possono far valere vizi propri della cartella di pagamento impugnata o fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Nell'atto di citazione, l'odierno opponente deduce anche motivi riguardanti il merito della pretesa e cioè l'asserita estinzione del debito per violazione del termine di decadenza ex art
201 C.d.S. secondo il quale l'obbligo di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto di 90 giorni dall'accertamento. Qualora i verbali di accertamento risultassero correttamente notificati tale censura sarebbe inammissibile ed è quindi essenziale stabilire se il procedimento di notificazione sia stato correttamente effettuato e provato dagli Enti impositori.
Dei diciassette verbali sottesi alla cartella di pagamento de qua due, il n. 8000824/2016 e il n.
8100755/2016, sono stati notificati a mezzo posta ex art. 8 della Legge 20 novembre 1982, n.
890 a motivo della temporanea assenza del destinatario e le notifiche risultano correttamente documentate dall'opposto attraverso il deposito dell'avviso di ricevimento Controparte_3
dell'atto notificando e dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D). (vedi pag.
1-20 doc. n. 3 fascicolo
[...]
). CP_3
A tal proposto, infatti, la sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021 ha stabilito che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L.
n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica
l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Quanto agli altri quindici verbali, sono stati tutti notificati secondo il rito degli irreperibili e l'opponente ne sostiene la nullità poiché mancherebbe, nelle relate, l'indicazione dell'identità del messo notificatore e delle specifiche attività di ricerca effettuate.
Tale doglianza è in gran parte infondata in quanto le notifiche ex art. 143 c.p.c. risultano tutte correttamente eseguite ad eccezione del verbale elevato dalla Polizia Stradale di Brescia n.
176/0113772 del 30/05/2019 reg. 831156 di cui si dirà.
In realtà, nelle tredici relate di notifica ex art. 143 c.p.c. depositate dal è Controparte_3
presente l'attestazione del messo comunale di aver svolto accertamenti anagrafici ed in loco dai quali è risultato sconosciuto ogni recapito dell'interessato all'indirizzo dell'ultima residenza conosciuta con la precisazione che è risultata vana ogni ricerca per individuare l'effettiva residenza o domicilio (vedi doc. 3 fascicolo da pagg. 24 e ss.). Controparte_3
Dai doc. 8, 9 e 10, inoltre, emerge che il , fin dal 25/08/2008, è stato cancellato Pt_1
dall'anagrafe del Comune di Fiesole per accertata irreperibilità perdurata fino alla nuova iscrizione per ricomparsa presso il Comune di Bagno a Ripoli avvenuta in data 27/05/2022. Di conseguenza, è inevitabile ritenere che, quando nel periodo delle notificazioni di cui si tratta, il messo notificatore ha eseguito la notifica dei verbali di accertamento, il fosse Pt_1
risultato irreperibile all'ultimo indirizzo conosciuto in quanto già da anni cancellato dalle liste della popolazione residente del comune di Fiesole senza che avesse provveduto a traferire la propria residenza in altro recapito all'interno del medesimo Comune.
La giurisprudenza di legittimità, circa i presupposti di validità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. per irreperibilità assoluta del destinatario, è pacifica nello stabilire che l'omessa indicazione, nella relata, delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elenco dei motivi di cui all'art. 160 c.p.c. Ciò che rileva, al di là delle indicazioni contenute nella relata, è il mancato compimento delle indagini in concreto e, di conseguenza, tale notificazione deve ritenersi legittima quando nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole può essere attribuito al notificante. (vedi Cass. Civ. ordinanza n. 32444 del 08/11/2021).
Nel valutare la diligenza alla quale il notificante è tenuto a conformarsi, poi, la Suprema Corte ha più vote ribadito che “per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art
143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora)”. (Cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 19012 del
31/07/2017; vedi anche Cass. Civ. ordinanza n. 10983 del 26/04/2021; Cass. Civ. ordinanza n.
21397 del 25/07/2025).
Le ricerche eseguite nel caso di specie sono da ritenersi conformi ai parametri dell'ordinaria diligenza considerato anche il fatto che, sebben l'onere della prova sia a carico dell'Ente che ha richiesto la notifica, l'opponente ne ha contestato la regolarità in modo affatto generico senza indicare, in concreto, quali ulteriori accertamenti avrebbe dovuto compiere il messo notificatore e se l'indirizzo di Via San Jacopo, n. 59 fosse un luogo di sua effettiva dimora o meno.
Le stesse considerazioni valgono per il verbale n. 17692927 del 1/04/2019 notificato ex art. 143
c.p.c. il 06/02/2020 su richiesta della sezione di Polizia Stradale di Brescia.
La , infatti, ha versato in atti la relata di notifica in cui si attesta che il Controparte_5
messo notificatore ha provveduto a depositare copia della dell'atto in busta chiusa sigillata presso la casa comunale essendo sconosciuto ogni recapito dell'interessato all'indirizzo risultante dai registri anagrafici (vedi pag. 12-13-14 notifica verbali allegati alla comparsa della
). CP_5 CP_5
Risultano poi tentativi precedenti di notifica a mezzo posta non andati a buon fine a causa dell'irreperibilità del destinatario e ricerche anagrafiche dalle quali risulta la cancellazione per irreperibilità dal 25/08/2008.
Quindi, anche in questo caso, si può affermare che esistessero i presupposti per procedere alla notifica con le modalità utilizzate dal messo notificatore.
Quanto al verbale n. 176/0113772, a pag. 31 delle relate di notifica allegate dalla Prefettura di risulta che il comune di Fiesole, in data 08/05/2020, ha restituito gli atti alla Polizia CP_5
Stradale di Brescia in quanto il soggetto risultava cancellato dall'anagrafe per irreperibilità.
L'Ente creditore non ha poi richiesto una nuova notifica e, quindi, il verbale risulta non notificato.
Rispetto ai verbali correttamente notificati, non è ammissibile la doglianza circa il mancato rispetto del termine di decadenza ex art. 201 C.d.S. che, come sopra esplicato, avrebbe dovuto essere fatto valere nel termine di trenta giorni dalla notificazione dei singoli atti.
Quanto al verbale non correttamente notificato, la competenza circa l'azione c.d.
«recuperatoria» spetta al Giudice di Pace del luogo della violazione. Per quanto di competenza del Giudice dell'opposizione all'esecuzione si può affermare che la cartella di pagamento è parzialmente nulla per mancanza di notifica dell'atto presupposto limitatamente alle poste relative al verbale n. 176/0113772 elevato dalla Polizia Stradale di Brescia.
Va ora analizzato, per priorità logica, il motivo concernente l'intervenuta prescrizione dei crediti fatti valere con la cartella di pagamento partendo dall'assunto che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha sancito che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 209 C.d.S. e
28 della legge n. 689/198, i crediti contenuti nella cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo di somme derivanti dal mancato pagamento di sanzioni per violazione del
Codice della Strada si prescrivono in cinque anni senza che si determini, per effetto della notifica della cartella, una conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. (Vedi Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016; vedi anche Cass. Civ. n. 5549/2021; Cass.
Civ. n. 14301 del 19/06/2009)
Chiarito quale sia il termine prescrizionale applicabile, va stabilito se alla data del 18 febbraio
2023, data di notifica della cartella opposta, la pretesa dell'amministrazione si fosse comunque estinta per il decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 209 C.d.S. nonostante l'effetto interruttivo della notifica dei verbali presupposti.
Le Amministrazioni opposte escludono la prescrizione dei crediti portati dalla cartella invocando l'operare della sospensione del decorso dei termini di prescrizione e decadenza stabilita dagli artt. 67 e 68 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 che avrebbe fatto slittare il termine al 31 dicembre 2023.
L'opponente nega la possibilità di applicare la suddetta disciplina poiché l'art. 67 si riferirebbe solo alle attività di riscossione di natura tributaria mentre l'art. 68 non si applicherebbe al caso di specie perché la cartella di cui si tratta è stata notificata dopo che il periodo emergenziale era già trascorso. Parimenti il comma 4-bis dell'art. 68, che prevede una proroga di ventiquattro mesi dei termini di prescrizione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione, non sarebbe applicabile al caso de quo perché i ruoli risulterebbero tutti affidati in data successiva e cioè il 10/02/2022.
Giova ripercorrere brevemente il contesto normativo emergenziale per chiarire la portata applicativa degli arti 67 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, c.d. «decreto Cura Italia», come integrato e modificato dai successivi interventi legislativi e, in particolare, dal decreto- legge 22 marzo 2021 n. 70, c.d. «Decreto Sostegni».
L'art. 67 del D.L. 18/2020 rubricato «sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti Impositori» ha disposto la sospensione per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio
2020 (per un totale di ottantacinque giorni), dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, mentre il comma quarto prevede che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”.
Il rinvio all'art. 12 del D.lgs.159/2015 è fondamentale per comprendere la ratio della disciplina poiché detto articolo stabilisce un principio di «simmetria» statuendo che, in caso di eventi eccezionali che comportino la sospensione dei versamenti per i contribuenti, anche i termini di prescrizione e decadenza a favore degli enti impositori siano sospesi per un periodo corrispondente. Lo scopo della norma è quello di arrivare ad un bilanciamento degli interessi restituendo all'Amministrazione finanziaria il tempo operativo di cui è stata privata a causa delle restrizioni emergenziali e appare coerente al principio generale di cui all'art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione non decorre quando il diritto non può essere fatto valere: il comma
3 dell'art. 12 del D.lgs. 159/2015, infatti, dispone che “l' non procede alla Controparte_10
notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
L'elemento rilevante e che interessa particolarmente nel caso di specie è rappresentato dalla esclusione dal richiamo del comma 2 dell'articolo 12 che avrebbe comportato una proroga sino al 31 dicembre 2023.
La definizione della portata applicativa dell'art, 67 del c.d. «decreto Cura Italia» ha generato un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza fino alla sentenza della Corte di Cassazione
n. 960 del 15/01/2025 che ha interpretato l'art. 67 come una norma di portata generale applicabile anche ad entrate non tributarie e da interpretare nel senso che i termini di sospensione “si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”.
Una «proroga a cascata», dunque, da applicarsi sia alle entrate tributarie che di natura non tributaria che è stata definitivamente confermata dal decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025 delle
Sezioni Unite. Con tale provvedimento, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i rinvii pregiudiziali delle corti di merito, proprio perché la questione era già stata risolta dalla citata ordinanza n. 960/2025.
Per quanto sopra detto, la sospensione di ottantacinque giorni determinata dall'applicazione del suddetto art. 67 D.L. cit., avendo portata generale ed un effetto a cascata, è applicabile anche ai crediti portati dalla cartella impugnata benché in scadenza oltre il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. (Vedi, nella giurisprudenza di merito, la sentenza del Tribunale di Torino n. 931 del 8/02/2024 che conferma l'applicabilità della disciplina alle cartelle riguardanti sanzioni per violazione Codice della Strada)
È da escludere, invece, l'applicazione del più ampio termine prescrizionale stabilito dall'art. 68 del decreto-legge 18/2020 per le ragioni di seguito indicate.
L'art. 68 del decreto-legge 18/2020, significativamente rubricato «sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione», al comma uno, si riferisce esplicitamente alla sospensione dei versamenti in scadenza nel periodo che va dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento già emesse dagli agenti della riscossione.
Per l'effetto del richiamo all'intera disposizione di cui all'art. 12 D.lgs. 159/2015, senza l'esclusione del secondo comma, i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione e, quindi, fino al 31 dicembre 2023.
Il primo comma non è dunque applicabile al caso di cui si tratta poiché, nel lasso di tempo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, la cartella impugnata non era ancora stata emessa.
Il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 ha poi introdotto il comma 4-bis alla disposizione in esame, comma poi modificato dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
Il comma 4-bis stabilisce che, con riferimento ai carichi affidati all' Controparte_10
durante il periodo di sospensione di cui al comma uno e, successivamente, fino alla data del
31 dicembre 2021, sono prorogati “di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Anche quest'ultima disposizione non è applicabile al caso che ci occupa poiché sia il
[...]
che la hanno affidato il ruolo esecutivo all'Agente della CP_3 CP_5 CP_5
Riscossione successivamente al periodo indicato e, cioè, rispettivamente, il 10/02/2022 e il
25/02/2022.
Per effetto dell'esclusione della più lunga sospensione prevista dall'art. 68 cit. e nonostante l'applicazione della proroga dei termini di ottantacinque giorni prevista dall'art. 67, i crediti sottesi alla cartella impugnata risultano tutti prescritti tranne quello relativo al verbale
176/0092927 elevato dalla Polizia stradale di Brescia e notificato in data 06/02/2020.
Quanto agli altri crediti, alla data di notifica della cartella di pagamento, il termine di prescrizione quinquennale, aumentato di ottantacinque giorni, risultava già compiuto comportando l'estinzione delle pretese e precisamente:
- verbale n. 148104 notificato il 12/05/2016 si è prescritto in data 17/08/2021
- verbale n. 160554 notificato il 06/06/2016 si è prescritto in data 30/09/2021
- verbale n. 1686189 notificato anch'esso il 06/06/2016 si è prescritto in data 30/09/2021
- verbale n. 1729605 notificato il 26/09/2016 si è prescritto in data 21/12/2021
- verbale n. 1764517 notificato il 11/01/2017 si è prescritto in data 06/04/2022
- verbale n. 1789141 notificato il 13/02/2017 si è prescritto in data 10/05/2022
- verbale n. 1795984 notificato il 05/04/2017 si è prescritto in data 29/06/2022
- verbale n. 1796780 notificato anch'esso il 05/04/2017 si è prescritto in data 29/06/2022
- verbale n. 1796904 notificato anch'esso il 05/04/2017 si è prescritto in data 29/06/2022
- verbale n. 284022 notificato il 06/04/2017 si è prescritto in data 30/06/2022
- verbale n. 293473 notificato il 06/04/2017 si è prescritto in data 03/06/2022
- verbale n. 4450533 notificato il 10/08/2016 si è prescritto in data 03/11/2021
- verbale n. 8000824 notificato il 12/05/2016 si è prescritto in data 05/08/2021
- verbale n. 8100755 notificato anch'esso il 12/05/2016 si è prescritto in data 05/08/2021
- verbale n. 996262 notificato il 10/08/2016 si è prescritto in data 03/11/2021
La cartella impugnata resta valida, quindi, limitatamente alle poste di credito riferite al verbale n. 176/0092327 notificato il 06/02/2020 per conto della Polizia Stradale di Brescia.
In riferimento alla parte da considerarsi ancora esigibile, va analizzato l'ultimo motivo d'opposizione relativo alla nullità per omessa motivazione e per inesistenza del titolo esecutivo in relazione all'applicazione delle maggiorazioni.
Il motivo è infondato.
In proposito, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione richiamata dallo stesso opponente che ha statuito che: «La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il «quantum» del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare
l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo» (Cass., Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281 richiamata da Cass. Civ. ordinanza n. 16209 del 17/06/2025).
Essendo il verbale presupposto correttamente notificato, la motivazione per relationem è pacificamente ammessa.
In conclusione, i crediti riferiti ai verbali di pertinenza del risultano tutti Controparte_3
prescritti mentre, quanto a quelli di pertinenza della prefettura di , la cartella rimane CP_5
valida per le somme relative al verbale n. 176/0092327 pari ad € 264,43 più i diritti spettanti a pari ad € 5,88. CP_8
Con riguardo alla condanna alle spese dell'Agente della Riscossione, si precisa che , CP_8
dando inizio all'esecuzione, ha fatto sorgere in capo all'opponente l'onere di contestazione. È quindi inevitabile che ne sopporti le conseguenze in caso di fondatezza delle contestazione all'azione esecutiva attenendo ai rapporti interni tra l'Ente impositore e l'Agente incaricato della riscossione il riparto delle responsabilità in merito all'ingiustizia o iniquità dell'azione esecutiva. (Vedi Cass. Civ. n. 13537 del 20/03/2018).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del D.M. 147 DEL
13/08/2022 ad esclusione della fase istruttoria calcolata secondo i parametri minimi in quanto meramente documentale.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza assorbita e rigettata,
- DICHIARA la parziale nullità della cartella di pagamento n. 04120220001139765000 che resta valida per la somma di € 270,31; - CONDANNA il e a rimborsare Controparte_3 Controparte_6
all'opponente due terzi delle spese di lite che si liquidano in euro € 4.237,00 per competenze, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e CAP e IVA come per legge.
- COMPENSA il restante terzo con le spese sostenute dalla . Controparte_5
Firenze, lì 11/11/2025
Il Giudice Dr.ssa Mariateresa Vitiello