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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2025, n. 8407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8407 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI BR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/10/2024 del Tribunale di Salerno udita la relazione svolta dal consigliere ER Binenti;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ER Aniello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore Avv. Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8407 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: BINENTI ROBERTO Data Udienza: 09/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno rigettava l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza in data 1 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva rigettato l'istanza di BR TA - sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nella propria abitazione in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416- bis, cod. pen. - tendente ad ottenere l'autorizzazione, ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen., all'allontanamento da detta abitazione per svolgere attività lavorativa. 2. Il Tribunale di Salerno osservava che sebbene - diversamente da quanto rilevato nel provvedimento in quella sede impugnato - l'attività lavorativa indicata nell'istanza non riguardasse quella di commercialista strumentalizzata da TA per commettere il reato imputatogli, andavano ugualmente escluse le condizioni richieste per disporre l'autorizzazione di cui trattasi, sia perché non risultava, alla stregua delle deduzioni, lo stato idi "assoluta indigenza", sia in quanto le indicate modalità dell'attività lavorativa, comportanti lo spostamento in comune diverso da quello dell'abitazione e l'allontanamento dalla stessa quasi tutti i giorni della settimana dalle ore 9,00 alle ore 17,30, risultavano incompatibili con la salvaguardia delle gravi esigenze cautelari alla quale era finalizzata la misura. 3. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione BR TA, tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze rappresentate in tre motivi. 3.1. Con il primo motivo denunzia vizi della motivazione. Rileva che il Tribunale, quanto al profilo della salvaguardia delle esigenze cautelari, ha introdotto una nuova motivazione del tutto apparente, asserendo la gravità di tali esigenze in assenza di qualsiasi riferimento ai fatti in concreto, in modo da non rapportarsi neppure al riconoscimento in favore del ricorrente, con la sentenza di primo grado, dell'attenuante di cui all'art. 114, cod. pen. Aggiunge che, per altro verso, non sono state considerate le reali condizioni dell'attività di lavoro indicata, comportanti la costante reperibilità del richiedente nella sede di lavoro, distante solamente pochi chilometri dalla sua abitazione. 3.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen., con conseguente integrazione della nullità ex art. 178, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., essendosi provveduto sull'istanza in assenza del parere del pubblico ministero e prima della scadenza dei due giorni a partire dal deposito. 3.3. Con il terzo motivo denunzia violazione dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., in quanto sono state ritenute insufficienti a provare i requisiti ivi previsti le autodichiarazioni provenienti dai terzi a tal fine invece del tutto idonee;
né si è considerata la rilevanza non puramente economica delle esigenze da apprezzare e, pertanto, il loro collegamento agli obblighi familiari rappresentati nell'istanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito indicati. 2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità sollevata con il secondo motivo, essendo stata rappresentata una nullità di ordine generale ai sensi degli artt. 178 lett. b), cod. proc. pen., che, ai sensi dell'art, 182, non è deducibile dalla difesa non avendovi interesse, e comunque non è più deducibile in questa sede, una volta che non risulta eccepita davanti al giudice della impugnazione di merito. 3. Sono invece fondate le doglianze mosse negli altri due motivi. Come osservato dal Procuratore generale, l'ordinanza motiva il diniego dell'autorizzazione sulla base di due ragioni ostative: la gravità delle esigenze cautelari, non salvaguardabili anche a causa delle difficoltà dei controlli dovute alle modalità dell'impegno lavorativo;
l'assenza della prova dell'assoluta indigenza. Senonché, sotto il primo profilo, il Tribunale, da un lato, fa riferimento alla condotta integrante il reato di cui agli artt. 110 e 416-bis, cod. pen., dopo però avere premesso che le originarie esigenze cautelari erano nel tempo risultate attenuate;
dall'altro, descrive i tratti dell'attività lavorativa da svolgere in un luogo determinato, senza spiegare come gli spostamenti e la presenza prolungata in tale luogo potrebbero vanificare l'efficacia dei controlli da potere predisporre. Quanto al profilo delle condizioni di "assoluta indigenza", va rilevato che esse, pur dovendosi verificare con criteri di rigore, per la natura eccezionale della previsione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., non sono tuttavia assimilabili ad una situazione di totale impossidenza, tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali della famiglia, da valutare tenendo conto dei redditi di altri componenti, non consentano di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia non indipendenti (Sez. 6, n. 1200 del 04/12/2023, dep. 2024, Tahiri Aissam, Rv. 285885 — 01). Di contro, anche al riguardo il Tribunale ha svolto generiche considerazioni, mancando così di valutare gli oneri e le allegalioni circa le necessità familiari rappresentate nell'istanza, secondo quanto si dà atto nell'ordinanza (pagg. 2 e 3). 2 4. In ragione di tali decisive deficienze motivazionali, si impone, dunque, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 09/01/2025.
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ER Aniello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore Avv. Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8407 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: BINENTI ROBERTO Data Udienza: 09/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno rigettava l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza in data 1 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva rigettato l'istanza di BR TA - sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nella propria abitazione in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416- bis, cod. pen. - tendente ad ottenere l'autorizzazione, ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen., all'allontanamento da detta abitazione per svolgere attività lavorativa. 2. Il Tribunale di Salerno osservava che sebbene - diversamente da quanto rilevato nel provvedimento in quella sede impugnato - l'attività lavorativa indicata nell'istanza non riguardasse quella di commercialista strumentalizzata da TA per commettere il reato imputatogli, andavano ugualmente escluse le condizioni richieste per disporre l'autorizzazione di cui trattasi, sia perché non risultava, alla stregua delle deduzioni, lo stato idi "assoluta indigenza", sia in quanto le indicate modalità dell'attività lavorativa, comportanti lo spostamento in comune diverso da quello dell'abitazione e l'allontanamento dalla stessa quasi tutti i giorni della settimana dalle ore 9,00 alle ore 17,30, risultavano incompatibili con la salvaguardia delle gravi esigenze cautelari alla quale era finalizzata la misura. 3. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione BR TA, tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze rappresentate in tre motivi. 3.1. Con il primo motivo denunzia vizi della motivazione. Rileva che il Tribunale, quanto al profilo della salvaguardia delle esigenze cautelari, ha introdotto una nuova motivazione del tutto apparente, asserendo la gravità di tali esigenze in assenza di qualsiasi riferimento ai fatti in concreto, in modo da non rapportarsi neppure al riconoscimento in favore del ricorrente, con la sentenza di primo grado, dell'attenuante di cui all'art. 114, cod. pen. Aggiunge che, per altro verso, non sono state considerate le reali condizioni dell'attività di lavoro indicata, comportanti la costante reperibilità del richiedente nella sede di lavoro, distante solamente pochi chilometri dalla sua abitazione. 3.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen., con conseguente integrazione della nullità ex art. 178, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., essendosi provveduto sull'istanza in assenza del parere del pubblico ministero e prima della scadenza dei due giorni a partire dal deposito. 3.3. Con il terzo motivo denunzia violazione dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., in quanto sono state ritenute insufficienti a provare i requisiti ivi previsti le autodichiarazioni provenienti dai terzi a tal fine invece del tutto idonee;
né si è considerata la rilevanza non puramente economica delle esigenze da apprezzare e, pertanto, il loro collegamento agli obblighi familiari rappresentati nell'istanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito indicati. 2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità sollevata con il secondo motivo, essendo stata rappresentata una nullità di ordine generale ai sensi degli artt. 178 lett. b), cod. proc. pen., che, ai sensi dell'art, 182, non è deducibile dalla difesa non avendovi interesse, e comunque non è più deducibile in questa sede, una volta che non risulta eccepita davanti al giudice della impugnazione di merito. 3. Sono invece fondate le doglianze mosse negli altri due motivi. Come osservato dal Procuratore generale, l'ordinanza motiva il diniego dell'autorizzazione sulla base di due ragioni ostative: la gravità delle esigenze cautelari, non salvaguardabili anche a causa delle difficoltà dei controlli dovute alle modalità dell'impegno lavorativo;
l'assenza della prova dell'assoluta indigenza. Senonché, sotto il primo profilo, il Tribunale, da un lato, fa riferimento alla condotta integrante il reato di cui agli artt. 110 e 416-bis, cod. pen., dopo però avere premesso che le originarie esigenze cautelari erano nel tempo risultate attenuate;
dall'altro, descrive i tratti dell'attività lavorativa da svolgere in un luogo determinato, senza spiegare come gli spostamenti e la presenza prolungata in tale luogo potrebbero vanificare l'efficacia dei controlli da potere predisporre. Quanto al profilo delle condizioni di "assoluta indigenza", va rilevato che esse, pur dovendosi verificare con criteri di rigore, per la natura eccezionale della previsione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., non sono tuttavia assimilabili ad una situazione di totale impossidenza, tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali della famiglia, da valutare tenendo conto dei redditi di altri componenti, non consentano di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia non indipendenti (Sez. 6, n. 1200 del 04/12/2023, dep. 2024, Tahiri Aissam, Rv. 285885 — 01). Di contro, anche al riguardo il Tribunale ha svolto generiche considerazioni, mancando così di valutare gli oneri e le allegalioni circa le necessità familiari rappresentate nell'istanza, secondo quanto si dà atto nell'ordinanza (pagg. 2 e 3). 2 4. In ragione di tali decisive deficienze motivazionali, si impone, dunque, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 09/01/2025.