Decreto cautelare 9 novembre 2024
Ordinanza cautelare 23 novembre 2024
Ordinanza cautelare 9 giugno 2025
Ordinanza cautelare 28 agosto 2025
Ordinanza collegiale 13 novembre 2025
Sentenza 14 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00329/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00954/2024 REG.RIC.
N. 00073/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 954 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Rwe Renewables Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini e Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Floriana Isola e Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Nuoro n. 50;
- Comune di Ittiri, Comune di LA Monteleone, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2025, proposto da:
Rwe Renewables Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini e Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani, Floriana Isola e Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Nuoro n. 50;
nei confronti
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Nuoro n. 50;
- Comune di Ittiri, Comune di LA Monteleone, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
quanto al ricorso n. 954 del 2024:
con il ricorso introduttivo:
- della nota della Regione Sardegna in data 29 ottobre 2024, prot. n. 48729, avente ad oggetto “Autorizzazione Unica ai sensi della DGR 3/25 del 2018 emessa con DDS prot. n. 3276 rep. n. 49 del 22.1.2024 alla Società WE Renewables Italia S.r.l. per la costruzione e l''esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica denominato “Alas” della potenza di 66 MW e relative opere e infrastrutture connesse, da realizzarsi nei Comuni di Ittiri e LA Monteleone (SS) e delle opere di rete consistenti nell''ampliamento della sottostazione RTN 380 kV “Ittiri” nel Comune di Ittiri (SS) - Diffida avvio dei lavori” ;
- della nota della Regione Sardegna prot. n. 51094 del 15.10.2024 avente ad oggetto “Istanza per emanazione del decreto di occupazione d''urgenza e occupazione temporanea ai sensi degli artt. 22-bis e 49 del D.P.R. 327/2001, con determinazione delle indennità in via provvisoria, per la costruzione e l''esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica denominato “Alas” della potenza di 66 MW e relative opere e infrastrutture connesse, da realizzarsi nei Comuni di Ittiri e LA Monteleone (SS) e delle opere di rete consistenti nell’ampliamento della sottostazione RTN 380 kV “Ittiri” nel Comune di Ittiri (SS) - Determinazione RAS n.49 del 22.01.2024. Comunicazioni”;
- della nota della Regione Sardegna in data 8 ottobre 2024 prot. n. 44871 recante quale oggetto “ Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi della DGR 3/25 del 2018 per la costruzione e l''esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica denominato “Alas” della potenza di 66 MW e relative opere e infrastrutture connesse, da realizzarsi nei Comuni di Ittiri e LA Monteleone (SS) e delle opere di rete consistenti nell''ampliamento della sottostazione RTN 380 kV “Ittiri” nel comune di Ittiri (SS). Proponente: WE Renewables Italia S.r.l. Riscontro comunicazione inizio lavori” ;
- degli atti presupposti, connessi e consequenziali, fra cui la nota della Regione Sardegna prot. n. 46197 del 16 ottobre 2024;
con i motivi aggiunti del 25 marzo 2025:
- della determinazione della Regione Sardegna, Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze - Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari, n. 891, prot. n. 7973 del 5 marzo 2025, avente ad oggetto “ Autorizzazione Unica ai sensi della DGR 3/25 del 2018 per la costruzione e l''esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica denominato “Alas” della potenza di 66 MW e relative opere e infrastrutture connesse, da realizzarsi nei Comuni di Ittiri e LA Monteleone (SS) e delle opere di rete consistenti nell’ampliamento della sottostazione RTN 380 kV “Ittiri” nel Comune di Ittiri (SS).– determinazione RAS n.49 del 22.01.2024. Istanza di emissione di Decreto di occupazione d’urgenza e occupazione temporanea ai sensi degli artt. 22-bis e 49 del D.P.R. 327/2001 sulla base di determinazione urgente dell’indennità provvisoria. Promotore: WE Renewables Italia S.r.l. con sede in Roma. Provvedimento di diniego” e della relativa nota di trasmissione;
- degli atti presupposti, connessi e consequenziali, fra cui la nota della Regione Sardegna, Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze - Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari, prot. n. 5542 del 13 febbraio 2025, avente ad oggetto “Autorizzazione Unica ai sensi della DGR 3/25 del 2018 per la costruzione e l''esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica denominato “Alas” della potenza di 66 MW e relative opere e infrastrutture connesse, da realizzarsi nei Comuni di Ittiri e LA Monteleone (SS) e delle opere di rete consistenti nell’ampliamento della sottostazione RTN 380 kV “Ittiri” nel comune di Ittiri (SS).– Determinazione RAS n.49 del22.01.2024. Istanza di emissione di Decreto di occupazione d’urgenza e occupazione temporanea ai sensi degli artt. 22-bis e 49 del D.P.R. 327/2001 sulla base di determinazione urgente dell’indennità provvisoria. Sollecito al rilascio del provvedimento finale” - Preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10.bis della L. 241/90” ;
- della nota, non conosciuta, della Regione Sardegna - Settore Espropri prot. 3190 del 27 gennaio 2025 (rectius, 2025);
- della nota, non conosciuta, della Regione Sardegna - Servizio Energia ed Economia Verde - Direzione Generale dell''Industria della R.A.S. prot. n. 6449 del 3 febbraio 2025, non conosciuta;
- di eventuali non conosciuti verbali delle riunioni del 3 ottobre 2024 e del 22 ottobre 2024;
previa occorrendo disapplicazione della L.R. 20/2024;
in subordine:
- previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267, paragrafo 1, lettera b), del T.F.U.E.
nonché:
- previa remissione alla Corte Costituzionale di questione di legittimità costituzionale della L.R. 20/2024;
quanto al ricorso n. 73 del 2025:
per l'accertamento e la declaratoria previa idonea tutela cautelare:
- del diritto e, in subordine, dell'interesse legittimo alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile eolica denominato Alas, assentito dall'Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 dalla Regione Autonoma Sardegna con determinazione 22 gennaio 2024, n. 49.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Sardegna.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. Antonio AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Dopo avere presentato al competente Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza energetica la relativa richiesta di V.I.A., in data 21 dicembre 2020 WE RENEWABLES ITALIA S.r.l. (da qui in poi soltanto “WE”), odierna ricorrente, ha trasmesso alla Regione Sardegna istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i., per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 66 MW. e relative opere e infrastrutture connesse, su un’area appartenente ai territori dei Comuni di Ittiri e LA Monteleone (SS), nonché delle relative opere di rete consistenti nell’ampliamento della sottostazione RTN 380 kV Ittiri .
All’esito di un articolato iter procedimentale, con determinazione 22 gennaio 2024, n. 49, il Servizio Energia ed Economia Verde della Regione Sardegna ha rilasciato l’autorizzazione richiesta.
Dopo che WE aveva dato inizio alle procedure ed attività prodromiche all’esecuzione dell’impianto, è intervenuto l’art. 3 della legge regionale 3 luglio 2024, n. 5, rubricato “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio” , vietando la realizzazione di nuovi impianti di produzione energetica nella maggior parte del territorio sardo, compresa l’area oggetto della presente controversia, “nelle more dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell’approvazione del PRS, dell’aggiornamento della strategia per lo sviluppo sostenibile e inoltre dell’aggiornamento, adeguamento e completamento del Piano paesaggistico regionale” , per un periodo non superiore a diciotto mesi.
Ritenendo inapplicabile tale disciplina sopravvenuta agli impianti già autorizzati, in data 3 ottobre 2024 WE ha comunicato alla Regione di avere dato avvio alle operazioni materiali per la realizzazione dell’impianto.
Con nota 8 ottobre 2024, n. 44871, il Servizio Energia ed Economia Verde della Regione Sardegna le ha chiesto di indicare eventuali circostanze in grado di comportare l’inapplicabilità della sopravvenuta disciplina normativa.
Con nota del 16 ottobre 2024 WE ha risposto che, a suo parere, erano ormai venute meno le condizioni sospensive cui l’autorizzazione unica era stata sottoposta e che la moratoria legale non poteva essere applicata agli impianti già autorizzati.
Nel frattempo, con nota 15 ottobre 2024, prot. n. 15094, il Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Sardegna ha respinto l’istanza della ricorrente di emissione dei decreti di occupazione d’urgenza, ritenendo applicabile alla fattispecie in esame la sopravvenuta moratoria legale, ritenendo che l’interessata non avesse adeguatamente dimostrato la disponibilità delle aree necessarie all’attuazione del progetto e rilevando l’incompletezza della relativa documentazione tecnica dalla stessa presentata.
Con successiva nota 29 ottobre 2024, prot. n. 48729, il Servizio Energia ed Economia Verde della Regione Sardegna ha dato riscontro alle sopra descritte osservazioni della ricorrente, dando atto, in via generale, che la moratoria introdotta dalla l.r. n. 5/2024 non trova applicazione in presenza di lavori già avviati nei termini di cui all’art. 2, comma 159, della legge n. 244/2007 e, tuttavia, confermando l’esito negativo del procedimento sul presupposto che la ricorrente non avesse dato prova sufficiente della disponibilità delle aree necessarie all’attuazione dell’intervento proposto. Nello specifico l’Amministrazione ha osservato che “la Società, per le aree interessate dall’intervento per le quali non disponeva di tutti i titoli di disponibilità ha promosso soltanto alla data del 29.8.2024 istanza di emissione di decreto di occupazione d’urgenza e occupazione temporanea ai sensi degli artt. 22-bis e 49 del D.P.R. 327/01, quindi ben oltre il termine di entrata in vigore delle misure di salvaguardia tuttora vigenti nel territorio della Regione Sardegna, in conformità alla L.R. n. 5/2024, e tantomeno risulta ad oggi emesso dal Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari il relativo decreto espropriativo che concluda la procedura di espropriazione per pubblica utilità, elemento essenziale per riconoscere l’avvio dell’iniziativa. A conferma di quanto sopra si richiama la nota prot. n. 51094 del 15.10.2024 con cui il Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari respinge l’istanza per l'emanazione del decreto di occupazione d’urgenza e di occupazione temporanea presentata dalla Società, anche per le rilevate carenze documentali, al di là dell’incompatibilità con il quadro normativo regionale vigente. Si rileva altresì che con la sopraccitata nota prot. n. 51094 del 15.10.2024 il Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari, evidenzia come la Società non disponga ancora del titolo di disponibilità delle aree demaniali e di beni appartenenti ad altri enti che costituisce anch’esso elemento essenziale per riconoscere l’avvio dell’iniziativa. Si ritiene opportuno precisare a tal riguardo che particolari facoltà di godimento inerenti la realizzazione e l’esercizio di opere e manufatti che occupino, o attraversino in proiezione o in subalveo, delimitate porzioni di aree del demanio regionale possono essere assentite soltanto attraverso uno specifico atto di concessione, avente propriamente natura costitutiva, da parte dell’Ufficio scrivente. Fino all'emissione di tale provvedimento, il soggetto interessato non può vantare alcun titolo legittimo alla fruizione del bene con modalità differenziate rispetto alla generalità dei cittadini di un qualsiasi bene appartenente al demanio, tanto meno realizzare le opere se prevedono attraversamenti di tali beni. Con la sopraccitata nota prot. n. 44871 del 8.10.2024 si richiedeva inoltre di dare puntuale riscontro sull’avvenuto recepimento di tutte le prescrizioni espresse dagli enti interessati e riportate nel provvedimento, tuttavia, nonostante la Società proponente con nota prot. Ind. n. 46410 del 16.10.2024 abbia confermato di aver adempiuto alle prescrizioni richieste prima dell’inizio dei lavori, risultano successivamente pervenute le seguenti note dagli enti coinvolti nel procedimento che dimostrano, contrariamente a quanto dichiarato, ulteriori inadempienze a carico della Società: - nota prot. n. 16722 del 25.10.2024 con cui la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio rileva che la Società non abbia ancora interamente ottemperato quanto richiesto con nota prot. n. 14770 del 10.10.2023, e successivamente ribadito nella nota n. 15178 del 17.10.2024. - nota prot. n. 863572 del 8.10.2024 con cui l’ANAS diffida l’avvio dei lavori non avendo ancora emesso il provvedimento autorizzativo all'avvio dei lavori, a valle del parere positivo preliminare di massima, essendo in attesa della documentazione tecnica integrativa richiesta con nota n. 0754947 del 5.9.2024. Si rileva altresì che allo stato attuale non risulta pervenuto alcun riscontro da parte della Società alla nota prot. n. 46197 del 16.10.2024 del Servizio scrivente al fine di valutare la possibile interdizione alla realizzazione delle opere inerenti gli aerogeneratori interessati dalle interferenze con l’aerogeneratore del Sig. Fadda, oggetto del ricorso per l’annullamento del provvedimento AU autorizzato con DDS prot. n. 3276 rep. n. 49 del 22.1.2024, presentato dalla Società Energia Valle D’Aosta S.r.l. Società Benefit, appurato che nel corso del procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica non era stata evidenziata la presenza di tale criticità, né tantomeno erano stati trasmessi elaborati che consentissero di rilevare la potenziale interferenza tra i due impianti, limitando così il diritto del Sig. Fadda di presentare le proprie osservazioni in qualità di soggetto controinteressato. Per quanto sopra riportato, si conferma che permangono gli elementi ostativi all’avvio dei lavori nel rispetto di quanto previsto dal provvedimento emesso con DDS prot. n. 3276 rep. n. 49 del 22.1.2024, non essendo altresì pervenuta la documentazione atta a dimostrare l’avvio dell’iniziativa e dell’impegno assunto dalla società di realizzare l'investimento. Si comunica pertanto la sospensione del procedimento in epigrafe, sino al termine indicato nell'art. 3, c. 1 della L.R. 5/2024 che, in attuazione delle misure di salvaguardia ivi previste, ha stabilito "il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili (F.E.R.)", negli ambiti territoriali elencati all’art. 3, c. 1 della suddetta Legge regionale, atteso che l’intervento ricade all’interno di alcuni degli ambiti territoriali elencati all’art. 3, c. 1, e che non sono, altresì, applicabili i casi di esclusione di cui al c. 3 del medesimo art. 3” .
Dopo avere presentato controdeduzioni, senza esito, WE ha proposto il ricorso R.G. n. 954/2024, con il quale ha chiesto l’annullamento dei sopra descritti esiti procedimentali.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.
Si è, altresì, costituita in giudizio la Regione Sardegna, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza 23 novembre 2024, n. 344, l’istanza cautelare proposta in ricorso è stata respinta .
In data 6 dicembre 2024 è entrata in vigore la legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, che, abrogando la sopra descritta legge n. 5/2024, ha dettato nuove “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi” , ostative alla realizzazione dell’impianto ora in discussione.
Con nota del 20 dicembre 2024, WE, preso atto del venir meno della moratoria dettata dalla l.r. n. 5/2024, sopra menzionata, ha sollecitato la Regione ad emettere il già richiesto decreto di occupazione d’urgenza e occupazione temporanea ai sensi degli artt. 22-bis e 49 del d.p.r. 327/2001, evidenziando “ l’estrema urgenza di ottenere i provvedimenti richiesti e di iniziare concretamente i lavori, in quanto -essendo aggiudicataria della “Quindicesima procedura d’asta D.M. 4 luglio 2019” indetta dal GSE in data 26 giugno 2024- è tenuta a garantire l’entrata in esercizio del nuovo impianto entro quindici mesi dalla data di comunicazione dell’esito della procedura d’asta, intervenuta in data 24 ottobre 2024. Il mancato rispetto di tale termine comporterebbe l’insostenibilità e il conseguente fallimento dell’iniziativa imprenditoriale in oggetto, il cui valore è pari ad oltre novanta milioni di euro, di cui una parte consistente è già stata sostenuta come costo. Ogni ulteriore dilazione, dunque, non può che aggravare I gravissimi pregiudizi e rischi cui la Società è esposta”.
Non avendo ottenuto riscontro, in data 3 febbraio 2025 WE ha notificato il separato ricorso RG. n. 72/2025, con cui ha chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione sulla propria istanza di emissione del decreto di occupazione d’urgenza e occupazione temporanea.
A quel punto con nota 13 febbraio 2025, prot. n. 5542, la Regione le ha comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il preavviso di rigetto della suddetta istanza, evidenziando che “oltre a permanere i motivi ostativi rappresentati con la Ns nota prot. 51094 del 15.10.2024, l’Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica denominato 'Alas” della potenza di 66 MW e relative opere e infrastrutture connesse, da realizzarsi nei Comuni di Ittiri e LA Monteleone (SS) e delle opere di rete consistenti nell’ampliamento della sottostazione RTN 380 kV 'Ittiri” nel Comune di Ittiri (SS). la Det. RAS n. 49 del 22.01.2024 è priva di efficacia e l’istanza in oggetto non può essere accolta in quanto, ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della Legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 il sito in questione ricade in aree all’installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER), e che pertanto NON idonee l’Autorizzazione Unica sopra menzionata non può essere ritenuta valida per interventi da realizzarsi in tali aree”, richiamando, altresì, la nota del Settore Espropri 27 gennaio 2025, prot. 3190 e la nota del Servizio Energia ed Economia Verde - Direzione Generale dell'Industria 3 febbraio 2025, prot. n. 6449, accertative del fatto che “il sito in questione ricade in aree NON idonee all’installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER), e che pertanto l’Autorizzazione Unica sopra menzionata non può essere ritenuta valida per interventi da realizzarsi in tali aree, così come definite dalla L.R. 5 dicembre 2024, n. 20, venendo meno i presupposti procedurali e di legge necessari per il rilascio del successivo decreto di occupazione”.
Con nota del 21 febbraio 2025 WE ha presentato le proprie controdeduzioni, invitando la Regione a disapplicare la l.r. n. 20/2024 perché contrastante con il principio unionale di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, nonché con i principi costituzionali di libertà d’iniziativa economica privata, irretroattività della legge e tutela del legittimo affidamento.
Con determinazione 5 marzo 2025, n. 891, prot. n. 7973, della Direzione Generale Enti Locali e Finanze - Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari, la Regione Sardegna ha, invece, definitivamente respinto la richiesta di WE volta all’emissione del decreto di occupazione d’urgenza e occupazione temporanea ai sensi degli artt. 22-bis e 49 del D.P.R. 327/2001, con le seguenti motivazioni: - “le osservazioni presentate dalla Società RIVE Renewables Italia S.r.l. non contengono elementi tali da consentire il superamento delle ragioni espresse e anticipate nel preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/90, in particolare in merito all’evidenziato punto b), ovvero a quanto indicato dal Servizio Energia ed Economia Verde della Direzione Generale dell'Industria della R.A.S. che definisce la propria l’A.U. Det. n. 49 del 22.01.2024, non più valida per interventi da realizzarsi in tali aree”; - l’invito “di disapplicare le norme” invocato dalla società ai fini della validità dell’A. U. non può essere rivolto ad un soggetto differente da quello competente all’emanazione”; - “i motivi ostativi riassumibili nel carattere incompleto e impreciso della documentazione e nella mancata presentazione degli elaborati nella forma richiesta non sono stati superati in quanto la documentazione prodotta non risulta conforme a quanto indicato sia nel sito https://sus.regione.sardegna.it/sus che durante le riunioni in presenza del 03/10/2024 e in video conferenza del 22/10/2024. In tali occasioni si è chiarito che, terminata la fase istruttoria, i documenti informatici da allegare ad un eventuale atto devono garantire la sicurezza del sistema informatico della R.A.S., come specificato dal responsabile del Settore sviluppo sistemi informativi, il quale ha fornito precise indicazioni agli incaricati della società”; - “irrilevanti le osservazioni addotte dalla ditta WE Renewables Italia S.r.l., in particolare in merito all’invalidità dell’Autorizzazione Unica pronunciata dal Servizio Energia ed Economia Verde della Direzione Generale dell'Industria della R.A.S. e alla conseguente assenza della dichiarazione di pubblica utilità”.
Con atto di motivi aggiunti notificato in data 25 marzo 2025 WE ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, di tale provvedimento di diniego e dei relativi atti presupposti, contestando l’esistenza delle carenze documentali rilevate dalla Regione e deducendo censure di illegittimità comunitaria e costituzionale della nuova disciplina introdotta dalla l.r. n. 20/2024.
Con ordinanza 9 giugno 2025, n. 145, in sede di esame dell’istanza cautelare proposta nei motivi aggiunti, il Collegio ha disposto incombenti istruttori nei seguenti termini: “…l’atto regionale impugnato con i motivi aggiunti, cui specificamente si riferisce la domanda cautelare ora in esame, id est la determinazione 5 marzo 2025, n. 891, prot. n. 7973, della Direzione Generale Enti Locali e Finanze - Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari, con cui è stata respinta la seconda richiesta di emissione del decreto di occupazione d’urgenza e temporanea dei terreni destinati a ospitare l’impianto ALAS, trova fondamento in due distinti elementi motivazionali, il primo relativo a carenze documentali che inficerebbero la domanda della Società e i suoi allegati, il secondo incentrato sugli effetti prodotti sulla già rilasciata autorizzazione alla realizzazione dell’impianto dalla sopravvenuta l.r. n. 20/2024, ragion per cui l’accoglimento della domanda cautelare ora in esame esige sia riscontrabile il presupposto del fumus boni iuris in relazione alle censure mosse dalla ricorrente su entrambi tali aspetti della motivazione. Orbene, quanto al primo aspetto, relativo alle rilevate carenze documentali della domanda presentata da WE, il Collegio ritiene necessario acquisire alcuni chiarimenti da parte degli uffici regionali competenti. Si osserva, infatti, che con la determinazione 15 ottobre 2024, n. 51094, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Direzione Generale Enti Locali e Finanze - Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari aveva respinto una precedente istanza di emissione del decreto di occupazione d’urgenza e temporanea dei terreni destinati a ospitare il nuovo impianto, evidenziando testualmente quanto segue: “Carattere incompleto e impreciso della documentazione. Come già segnalato negli incontri precedenti, le planimetrie presentano errori rilevanti: mancanza dell’indicazione del Comune nelle tavole progettuali, espropriazione di aree demaniali e di beni appartenenti ad altri enti senza la necessaria precisazione dell'interesse pubblico prevalente. Risultano inoltre assenti le qualificazioni catastali di alcune aree indicate come “Ente Urbano” e non è stata chiarita l’intenzione di procedere nei confronti di ditte indicate in elenco come "mancanti per quote rilevanti". La mancanza di chiarezza su questi aspetti costituisce un ulteriore vizio dell’istanza, che pregiudica la legittimità di un eventuale decreto di occupazione d’urgenza. Tali carenze costituiscono una violazione dei principi di chiarezza e completezza richiesti dall'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, rendendo l’istanza non accoglibile nella sua forma attuale”. Orbene tali rilievi non sono, invece, più rintracciabili nella sopra citata determinazione 5 marzo 2025, n. 891, prot. n. 7973, della stessa Direzione Generale Enti Locali e Finanze - Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari, con cui è stata respinta la seconda richiesta di emissione del decreto di occupazione d’urgenza e temporanea dei terreni destinati a ospitare l’impianto ALAS, oggetto dei motivi aggiunti e della domanda cautelare ora specificamente in esame. In seno a quest’ultima determinazione, infatti, l’unico rilievo riferibile a supposte carenze documentali della domanda presentata da WE attiene al fatto che “la documentazione prodotta non risulta conforme a quanto indicato sia nel sito https://sus.regione.sardegna.it/sus che durante le riunioni in presenza del 03/10/2024 e in video conferenza del 22/10/2024. In tali occasioni si è chiarito che, terminata la fase istruttoria, i documenti informatici da allegare ad un eventuale atto devono garantire la sicurezza del sistema informatico della R.A.S., come specificato dal responsabile del Settore sviluppo sistemi informativi, il quale ha fornito precise indicazioni agli incaricati della società”. Ciò comporta che, allo stato degli atti, non sia possibile verificare con certezza se permangano tuttora carenze documentali di carattere sostanziale ostative all’accoglimento della domanda presentata dalla ricorrente o se, invece, le stesse siano state risolte, anche alla luce delle controdeduzioni, nel frattempo, presentate dalla Società nel corso del procedimento. Né tale situazione di incertezza in ordine al completo assolvimento dell’onere di integrazione documentale emerso in sede procedimentale risulta compiutamente superato dalle difese della ricorrente. Pertanto, al fine di chiarire tale aspetto, necessario anche per valutare compiutamente la rilevanza delle ulteriori censure dedotte dal ricorrente, con particolare riferimento alle questioni di legittimità costituzionale dallo stesso dedotte (anche ai fini dell’ammissibilità già in sede cautelare di un incidente di legittimità costituzionale), il Collegio dispone il deposito, a cura del Direttore della Direzione Generale Enti Locali e Finanze - Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari - Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna, o suo delegato o facente funzioni, entro il 30 settembre 2025, di apposita Relazione, corredata della eventuale documentazione amministrativa di riferimento, volta a chiarire se le lacune documentali che erano state originariamente individuate nella sopra citata 15 ottobre 2024, n. 51094, (esattamente “Carattere incompleto e impreciso della documentazione. Come già segnalato negli incontri precedenti, le planimetrie presentano errori rilevanti: mancanza dell’indicazione del Comune nelle tavole progettuali, espropriazione di aree demaniali e di beni appartenenti ad altri enti senza la necessaria precisazione dell'interesse pubblico prevalente. Risultano inoltre assenti le qualificazioni catastali di alcune aree indicate come “Ente Urbano” e non è stata chiarita l’intenzione di procedere nei confronti di ditte indicate in elenco come "mancanti per quote rilevanti". La mancanza di chiarezza su questi aspetti costituisce un ulteriore vizio dell’istanza, che pregiudica la legittimità di un eventuale decreto di occupazione d’urgenza. Tali carenze costituiscono una violazione dei principi di chiarezza e completezza richiesti dall'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, rendendo l’istanza non accoglibile nella sua forma attuale”) siano state o meno ritenute superate dall’Ufficio e sulla base di quali ragioni e/o decisioni. Rinvia per il prosieguo della trattazione alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025”.
Con ordinanza 28 agosto 2025, n. 3019, la IV Sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello proposto dalla ricorrente, ha accolto la domanda cautelare proposta dalla stessa, con la seguente motivazione: “…in via preliminare, e nell’esercizio del potere di qualificazione giuridica del fatto che le compete ai sensi dell’art. 32 comma 2 c.p.a., la Sezione ritiene che l’ordinanza impugnata, così come ritenuto dalla parte appellante, costituisca in effetti un implicito rigetto della domanda cautelare. Deve darsi infatti prevalenza al dato sostanziale per cui il T.A.R. non ha ritenuto di provvedere positivamente sulle relative richieste di parte; - si deve poi tenere conto di quanto indicato nel ricorso in appello ed evidenziato anche alla camera di consiglio di oggi dal difensore della parte appellante. Da un lato, la società, per non perdere, così come si è accennato, il finanziamento accordatole per realizzare il progetto, è nella necessità di iniziare i lavori in tempi brevi (cfr. appello, pp. 17 e ss., fatti storici non contestati). In concreto, però, l’inizio lavori utile si concreterebbe, nel tempo che andrebbe dall’emanazione di un provvedimento cautelare alla sentenza di merito, nella semplice apprensione e preparazione delle aree necessarie, con attività in sé reversibili in caso di rigetto del ricorso. Alla luce di ciò, va data prevalenza all’interesse della parte privata appellante, così che essa conservi la possibilità di realizzare il progetto; - la domanda cautelare, all’esito di un complessivo bilanciamento degli interessi, pertanto va accolta, sospendendosi il diniego impugnato, con il solo effetto che il richiesto decreto occupazione temporanea e d’urgenza dei terreni necessari all’intervento debba essere emesso e fermo restando che la società, nel caso di rigetto del ricorso nel merito, dovrà rimettere in pristino i terreni occupati”.
Su tali presupposti, in data 12 settembre 2025 WE ha sollecitato la Regione al rilascio urgente del richiesto decreto di occupazione d’urgenza e di occupazione temporanea ai sensi degli artt. 22-bis e 49 del D.P.R. 327/2001, in ottemperanza alla suddetta ordinanza del Consiglio di Stato n. 3019/2025.
Con nota prot. 21 settembre 2025, n. 40682, Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Sardegna, “ al fine di ottemperare con la massima sollecitudine a quanto disposto dall’Ordinanza del Consiglio di Stato numero 3019/2025 pubblicata in data 28/08/2025 sul ricorso numero di registro generale 6402 del 2025”, ha richiesto alla Ricorrente alcune integrazioni documentali, specificando tra l’altro che “la trasmissione di tutti gli elaborati da allegare al provvedimento avvenga tramite PEC ovvero con le modalità precedentemente indicate dal Servizio scrivente”.
In data 26 settembre 2025 è stata versata in atti la relazione istruttoria che era stata richiesta da questo Tribunale con l’ordinanza sopra descritta (poi, riformata dal Consiglio di Stato nei termini sopra esposti).
Detta relazione, recante la firma del Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Sardegna, è del seguente tenore “…Premesso che le integrazioni pervenute sono state fornite su supporto magnetico all’interno di un plico protocollato in data 10 gennaio 2025 al n. 1089 e pertanto comunque non utilizzabili direttamente come allegati di un provvedimento della RAS per i motivi precisati nel punto 4 della citata nota prot. n. 51094 del 15 ottobre 2024 che si riporta: Mancata presentazione degli elaborati nella forma richiesta. Gli elaborati tecnici di notevoli dimensioni non sono stati trasmessi garantendo la sicurezza del Ns sistema informatico, come specificato durante la riunione del 03/10/2024, in cui il responsabile del Settore sviluppo sistemi informativi ha fornito precise indicazioni sulle modalità di presentazione della documentazione. Dato atto che la citata riunione del 03/10/2024 alle ore 9.45 presso il Settore Espropriazioni è stata formalmente richiesta dal tecnico incaricato della redazione della documentazione allegata all’istanza ing. Massimiliano Schirru ed è avvenuta alla presenza dell’avv. Irene Madeddu in qualità di legale della società WE RENEWABLES ITALIA S.r.l., entrambi opportunamente identificati. Tutto ciò premesso e considerato si precisa che la presente relazione scaturisce, oltre che da un’attenta disamina delle osservazioni della società WE RENEWABLES ITALIA S.r.l., dall'istruttoria tecnica degli elaborati pervenuti che è stata eseguita su un computer non collegato alla rete regionale non potendo utilizzare, per ovvi motivi di sicurezza, tali allegati all’interno del sistema informatico della Regione Autonoma della Sardegna. Tale istruttoria ha evidenziato che nelle planimetrie non risultano indicati i comuni, inseriti nell’elenco beni, di TO RR (fogli 11, 15 e 18), RI (fogli 33 B e 108 B) e RO (fogli 29 e 31). Di seguito si riporta la nota “RISPOSTA ALLA NOTA PROT RAS N. 51094 del 15.10.2024 – ENTE URBANO”: RISPOSTA ALLA VS. NOTA PROT RAS N. 51094 del 15.10.2024 IN MERITO ALLE AREE IDENTIFICATE COME “ENTE URBANO” Si precisa che in merito all’osservazione riportata al punto 3 della nota dell’Assessorato agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze – Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari prot. RAS n. 51094 del 15.10.2024, la qualificazione delle particelle indicate come “ENTE URBANO” non può che essere quest’ultima. Infatti, le particelle al Catasto Terreni sulle quali è stato realizzato un fabbricato oggetto di accatastamento sono identificate con tale qualità catastale. Inoltre, nell’elaborato “Relazione sulla natura urbanistica dei suoli” è indicata la destinazione urbanistica, nella colonna “Zona Urbanistica” e lo stato attuale dell’area oggetto di vincolo, nella colonna “Natura dei suoli – Uso attuale area vincolata …”. Tale nota, asserendo che trattasi di particelle con qualità “Ente Urbano” al Catasto Terreni, pur chiarendo l’incoerenza riscontrata, rende necessaria una correzione per gli immobili identificati nell’elenco beni al n. 156 che dovrà specificare, oltre al fatto che la ditta catastale esposta è quella del Catasto Fabbricati, la categoria catastale e la classe in sostituzione della qualità e la consistenza in sostituzione della superficie. Risultano di proprietà di enti pubblici: a) elenco beni n. 25, 32, 39, 46, 63, 73, 85, 106, 178, 189, 269, 271, 273, 280, 287, 294, 296, 298, 348, 356, 390, 394, 409, ditta catastale “Comune di Ittiri”; b) elenco beni n. 454, 455 ditta catastale “ECA ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA DI VILLANOVA”; c) elenco beni n. 462, ditta catastale “CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI”; d) elenco beni n. 464, ditta catastale “CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO DI SASSARI”; e) elenco beni n. 469, ditta catastale “AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI”. Per quanto attiene quest’ultimo bene e per gli ID da 170 a 177, con ditta catastale “DEMANIO DELLO STATO - RAMO STRADE con sede in ROMA (RM)”, trattandosi di beni demaniali l’occupazione temporanea andrà autorizzata dall’ente competente che in base alla durata potrebbe pretendere una concessione ordinaria. Per quanto esposto con la presente si conferma che permangono i motivi ostativi come precedentemente rappresentati” .
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025, fissata per l’esame della causa nel merito, il Collegio, “preso atto che soltanto nella giornata di ieri 16/12/2025 è stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale n. 184, pubblicata oggi nella G.U. n. 51, 17/12/2025, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, e 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (recante «Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi»), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, comunica ai difensori che ritiene opportuno fissare a breve termine un'apposita udienza pubblica straordinaria tematica alla quale rinviare la discussione del ricorso in oggetto per valutare compiutamente gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale sulla definizione del presente giudizio. Il Collegio pertanto, con l'accordo delle parti, rinvia quindi la discussione della causa alla udienza pubblica straordinaria tematica del 29 gennaio 2026”.
Nel frattempo, con separato ricorso R.G. n. 73/2025, notificato in data 3 febbraio 3025, WE aveva chiesto che “previa tutela cautelare e disapplicazione della L.R. 20/2024 e previa formulazione della questione incidentale di legittimità costituzionale”, sia accertato e dichiarato che la Ricorrente vanta il diritto soggettivo, e in subordine, l’interesse legittimo alla realizzazione del Progetto ALAS nel rispetto dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2003, emanata dalla Regione Autonoma della Sardegna con determinazione n. 49 del 22 gennaio 2024” .
A fondamento di tale richiesta la ricorrente, dopo avere qualificato l’art. 1, comma 5, della L.R. 20/2024 “ come una legge provvedimento, che incide sfavorevolmente e in via retroattiva sulle posizioni giuridiche soggettive di un numero determinato di soggetti privati dell’ordinamento”, ha evidenziato che “ Nei casi in cui la legge è formulata in modo tale da escludere l’emanazione di un provvedimento applicativo suscettibile di impugnazione, il meccanismo di tutela del cittadino consistente nell’impugnare l’atto applicativo medesimo e nel chiedere che sia sollevata questione di legittimità costituzionale in via incidentale è inidoneo a tutelare le posizioni giuridiche dei privati. Tanto si verifica nella presente vicenda, in cui l’art. 1, comma 5, della L.R. 20/2024 ha direttamente privato l’AU dei propri effetti, senza che WE disponga (o possa disporre in futuro) di alcun atto applicativo da impugnare per poter chiedere che sia sollevata la questione di legittimità della legge-provvedimento. Si verte, pertanto, in una fattispecie in cui opera il principio secondo cui “nell’ambito di un quadro normativo sensibile all’esigenza costituzionale di una piena protezione dell’interesse legittimo come posizione sostanziale correlata ad un bene della vita, la mancata previsione, nel testo finale del codice del processo, dell’azione generale di accertamento non precluda la praticabilità di una tecnica di tutela, ammessa dai principali ordinamenti europei, che, ove necessaria al fine di colmare esigenze di tutela non suscettibili di essere soddisfatte in modo adeguato dalle azioni tipizzate, ha un fondamento nelle norme immediatamente precettive dettate dalla Carta fondamentale al fine di garantire la piena e completa protezione dell’interesse legittimo (artt. 24, 103 e113). Anche per gli interessi legittimi, infatti, come pacificamente ritenuto nel processo civile per i diritti soggettivi, la garanzia costituzionale impone di riconoscere l’esperibilità dell’azione di accertamento autonomo, con particolare riguardo a tutti i casi in cui, mancando il provvedimento da impugnare, una simile azione risulti indispensabile per la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del ricorrente” (Cons. Stato, Ad. Plen., 29 luglio 2011, n. 15; Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2024 n. 2508 e giurisprudenza ivi richiamata). Le medesime conclusioni valgono, a maggior ragione, per il diritto soggettivo. 19. In ragione di quanto precede, WE chiede l’accertamento del suo interesse legittimo a realizzare il Progetto Alas nel rispetto dell’AU, emanata con deliberazione regionale n. 49 del 22 gennaio 2024 e della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 (doc. 2). L’accertamento della posizione giuridica vantata da WE al mantenimento degli effetti dell’AU risponde all’esigenza di certezza nei rapporti giuridici, tenuto anche conto della rilevanza degli investimenti effettuati per avviare la realizzazione del progetto e degli obblighi giuridici assunti nei confronti dei terzi. 20. L’accoglimento della domanda di accertamento qui formulata presuppone che l’art. 1 della L.R. 20/2024: − sia disapplicato dal Giudice amministrativo, per contrasto diretto con il diritto eurounitario che disciplina la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, oppure − sia dichiarato incostituzionale, previa rimessione incidentale della questione di legittimità alla Corte Costituzionale per contrasto tra la norma regionale con i principi fondamentali della legislazione statale e i principi euro-unitari in materia di produzione di energia da fonte rinnovabile, a valere anche quali norme interposte la cui violazione si pone in contrasto con gli articoli 11 e 117 Cost., con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e giustizia sostanziale ex art. 3 Cost, con i principi in materia di contrasto al cambiamento climatico e al riscaldamento globale, a loro volta espressione della tutela dell’ambiente, del paesaggio e della salute ex artt. 9 e 32 Cost., nonché del principio costituzionale di libertà d’impresa, ex art. 41 Cost.”.
Si è costituito nel relativo giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Si è costituita in giudizio, la Regione Sardegna, eccependo l’inammissibilità e infondatezza della sopra descritta domanda accertativa.
Con nota depositata l’11 marzo 2025 parte ricorrente ha comunicato di rinunciare alla richiesta di misure cautelari formulata con il ricorso R.G. n. 73/2025.
All’esito della pubblica udienza del 12 novembre 2025, fissata per l’esame del ricorso nel merito, con ordinanza 13 novembre 2025, n. 385, questa Sezione ha disposto il rinvio dello stesso alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025, “Ritenuto opportuno che il ricorso in epigrafe descritto sia esaminato unitamente ad altri analoghi, per materia e problematiche giuridiche connesse” .
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025, fissata per l’esame della causa nel merito, il Collegio, “preso atto che soltanto nella giornata di ieri 16/12/2025 è stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale n. 184, pubblicata oggi in in G. U. n.51, 17/12/2025, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, e 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (recante «Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi»), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, comunica ai difensori che ritiene opportuno fissare a breve termine un'apposita udienza pubblica straordinaria tematica alla quale rinviare la discussione del ricorso in oggetto per valutare compiutamente gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale sulla definizione del presente giudizio. Il Collegio pertanto, con l'accordo delle parti, rinvia quindi la discussione della causa alla udienza pubblica straordinaria tematica del 29 gennaio 2026”.
Con memorie conclusive del 12 gennaio 2026 la difesa di parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento della propria domanda di accertamento.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione per la loro decisione nel merito.
Cominciando dal ricorso R.G. n. 954/2024, il Collegio ritiene di poter esaminare congiuntamente l’atto introduttivo e i motivi aggiunti perché giuridicamente connessi e addirittura parzialmente coincidenti, in quanto: - il gravame introduttivo ha ad oggetto il primo atto di sospensione della realizzazione dell’impianto, adottato sulla scorta dalla l.r. n. 5/2025, e il primo diniego di emissione dei decreti di occupazione d’urgenza delle aree interessate, motivato con richiamo, oltre che alla stessa l.r. n. 5/2024, alla ritenuta indisponibilità delle aree e incompletezza della documentazione tecnica presentata da WE a corredo della propria richiesta; - i motivi aggiunti hanno ad oggetto la dichiarazione di inefficacia dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto per effetto della sopravvenuta l.r. n. 20/2024, nonché un secondo atto di diniego della richiesta di emissione dei decreti di occupazione d’urgenza delle aree interessate, anche questo motivato in base, oltre che alla stessa legge regionale n. 20/2024, alla confermata indisponibilità delle aree e incompletezza della documentazione tecnica presentata da WE a corredo della propria richiesta.
L’atto introduttivo e i motivi aggiunti in esame sono fondati, per le ragioni che si passa a esporre.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che sia l.r. n. 5/2024 sia la l.r. n. 20/2024 -la prima richiamata a fondamento dei primi provvedimenti di sospensione, la seconda richiamata a fondamento dei secondi provvedimenti dichiarativi dell’inefficacia dell’autorizzazione- sono state entrambe dichiarate costituzionalmente illegittime (ovviamente di portata retroattiva), rispettivamente, con sentenze della Consulta 12 marzo 2025, n. 28, e 7 ottobre 2025, n. 184.
Cominciando dalla disciplina sospensiva introdotta dall’art. 3 della l.r. n. 5/2024, quest’ultimo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto, laddove “…introduce il divieto di realizzare impianti FER per 18 mesi, nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee, viola i principi introdotti dall'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, quali il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (comma 5), il divieto di introduzione di moratorie (comma 6), e l'avvio di procedure autorizzatorie agevolate per l'installazione di FER nelle aree individuate temporaneamente da considerarsi idonee (comma 8). Le disposizioni regionali impugnate, in definitiva, pur finalizzate alla tutela del paesaggio, nello stabilire il divieto di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili, si pongono in contrasto con la richiamata normativa statale che, all'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, reca principi fondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze statutarie in materia di produzione dell'energia. Non assume poi alcun rilievo la circostanza, sulla quale ha insistito la Regione autonoma Sardegna, che tale divieto sia temporalmente circoscritto, anche con la fissazione di un termine massimo di diciotto mesi, il quale peraltro, al di là di ogni altra considerazione, è di gran lunga superiore a quello, di centottanta giorni, che l'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021 prescrive per l'individuazione con legge delle aree idonee. L'art. 3 della legge reg. Sardegna deve pertanto dichiararsi costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 2018/2001/UE e al regolamento n. 2021/1119/UE, nonché in relazione al d.lgs. n. 199 del 2021” (così Corte Costituzionale n. 28/2025).
A sua volta l’art. 1 della l.r. n. 20/2024 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, tra l’altro, nella parte in cui stabiliva che “i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia” , avendo la Consulta ritenuto tale disposizione in contrasto: - con “i principi di decarbonizzazione e di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, espressi dalla più volte richiamata direttiva 2023/2413/UE e, pertanto, …con l’art. 117, primo comma, Cost., e con gli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale” ; - con “ gli artt. 3 e 41 Cost., per violazione dei principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e di libertà di iniziativa economica… poiché determina una vanificazione di tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, senza che tale travolgimento sia motivato da ragioni di carattere tecnico o scientifico (ex plurimis, sentenza n. 88 del 2025) … La previsione della modifica irreversibile dello stato dei luoghi quale unico limite alla retroattività integra anche la violazione del principio di ragionevolezza nonché della libertà di iniziativa economica privata (artt. 3 e 41 Cost.), tanto più che gli operatori, una volta completate positivamente le procedure per l’ottenimento dei titoli abilitativi, hanno, di norma, sostenuto ingenti costi tecnici e amministrativi. La disposizione impugnata, impedendo la realizzazione di impianti già autorizzati, non è neppure coerente con i principi eurounitari di decarbonizzazione e di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2018/2001/ UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE, così come attuati dall’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, i quali si impongono quali limiti alle competenze di cui agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale (da ultimo, in questo senso, sentenza n. 28 del 2025)” : così la citata sentenza n. 184/2025.
Pertanto, alla luce di tali pronunce costituzionali, le relative censure dedotte dalla ricorrente si sono dimostrate fondate e di carattere assorbente, ragion per cui i provvedimenti impugnati non trovano legittimo fondamento nelle relative leggi regionali annullate dalla Consulta. Come noto, infatti, sulla base del combinato disposto di cui all’art. 136 della Costituzione e all’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes e impedisce che la norma possa essere applicata ai rapporti pendenti indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della relativa decisione, salvi eventuali diritti quesiti e rapporti ormai esauriti in modo definitivo per avvenuta formazione del giudicato o altro evento preclusivo specifico.
Resta, però, da esaminare l’altro elemento motivazionale richiamato dalla Regione in tutti i provvedimenti impugnati, vale a dire la ritenuta indisponibilità delle aree e l’insufficienza della documentazione tecnica presentata da WE a corredo della propria richiesta di emissione dei decreti di occupazione d’urgenza.
Neppure questo profilo motivazionale è condivisibile, con la conseguente fondatezza delle censure dedotte sul punto dalla ricorrente.
Si evidenzia, prima di tutto, che quello descritto dal comma 1 dell’articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall’articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239, relativamente all’acquisizione delle aree da utilizzare ai fini dell’intervento, è un procedimento complesso e che presuppone svariati adempimenti, ragion per cui l’elencazione degli stessi nella norma in questione -in specie, “l’acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l’impianto, nonché l’accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l’indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l’acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all’impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell’iniziativa o l’ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato ”- va considerata non strettamente tassativa, non essendo, perciò, necessaria la puntuale realizzazione di tutte queste condizioni, così da salvaguardare la ragionevolezza/proporzionalità della disciplina in esame e la reale attuabilità degli impianti.
Deve, quindi, ritenersi sufficiente che gli adempimenti indicati dalla norma siano realizzati in misura sufficientemente significativa (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 gennaio 2016, n. 84), il che, nel caso ora in esame, è stato ampiamente dimostrato da WE, la quale ha versato in atti documentazione comprovante l’avvio del procedimento espropriativo su diversi terreni necessari alla realizzazione del progetto (vedi documenti 5 e 6 di parte ricorrente), l’acquisizione in via consensuale di altri di questi terreni (doc. 8 e 16), la predisposizione delle necessarie connessioni (doc. 7), l’avvenuta indizione di gare d’appalto e la sottoscrizione di contratti aventi a oggetto di alcune attività esecutive (doc. 9 e 10).
Quanto, infine, al rilievo regionale secondo cui la documentazione tecnica fornita dalla ricorrente sarebbe inidonea perché non conforme agli standard informatici richiesti dall’Ufficio, esso non è sufficiente a giustificare il conclusivo esito negativo del procedimento.
Prima di tutto perché la Regione non ha indicato quali norme, conoscibili dall’interessata, avrebbero imposto l’utilizzo di un supporto differente da quello utilizzato, peraltro neppure indicato specificamente dagli stessi uffici regionali, come sarebbe stato onere degli stessi sulla base della nota disciplina in materia di soccorso istruttorio.
In secondo luogo perché l’ipotizzata “difformità formale” del formato di deposito della documentazione non ha, comunque, impedito alla Regione di esaminarla, come espressamente riconosciuto dallo stesso Responsabile dell’Ufficio nell’ambito della relazione istruttoria depositata in giudizio.
Pertanto, sulla base di quanto sin qui esposto, il ricorso R.G. 654/2024 deve essere accolto con il conseguente annullamento degli atti oggetto dello stesso e dei relativi motivi aggiunti.
Ciò posto si passa all’esame del ricorso R.G. n. 73/2025, con cui parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla realizzazione dell’impianto.
Tale domanda è inammissibile, per le ragioni che si passa a esporre.
Prima di tutto la relativa prospettazione della ricorrente muove dalla premessa che la legge regionale n. 20/2025 presenti le caratteristiche proprie della “legge provvedimento”, assunto, questo, che il Collegio non condivide.
Difatti la legge regionale sopra citata disciplina l’intero territorio sardo e, come tale, risulta applicabile a un numero indeterminabile a priori di potenziali interessati all’installazione di impianti energetici da fonti rinnovabili, a conferma della sua “normale” generalità e astrattezza.
Né è condivisibile l’assunto della ricorrente secondo cui difetterebbe nel caso di specie un provvedimento impugnabile a causa del denunciato tenore “determinato e concreto” della citata disciplina legale, tale da rendere superflua l’adozione di provvedimenti amministrativi di attuazione.
È vero, infatti, il contrario, visto che parte ricorrente aveva già ottenuto un provvedimento autorizzativo alla realizzazione dell’impianto e solo per questo si è trovata nella necessità di impugnare -anziché un provvedimento di diniego di autorizzazione in senso stretto- un provvedimento sospensivo dell’autorizzazione in suo possesso.
Inoltre è stata respinta la richiesta della ricorrente che fossero emessi i decreti di occupazione d’urgenza delle aree necessarie alla realizzazione dell’impianto, dapprima con determinazione del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Sardegna 5 marzo 2025, n. 7973, poi con determinazione del medesimo Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari 5 marzo 2025, n. 891, ed entrambe queste determinazioni sono state impugnate dalla ricorrente, la prima con il gravame introduttivo del ricorso R.G. n. 954/2024, la seconda con i motivi aggiunti al medesimo ricorso.
Non è esatto, dunque, che non vi fosse alcun provvedimento da impugnare, il che conferma l’assenza del presupposto indefettibile per il legittimo esperimento di un rimedio eccezionale come la domanda di accertamento, cioè la sua stretta necessità per garantire tutela sostanziale alla parte interessata.
Pertanto il ricorso R.G. n. 73/2025 deve essere dichiarato inammissibile.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti del giudizio, considerata la parziale reciproca soccombenza in relazione al diverso esito dei due ricorsi ivi riuniti e tenuto conto dell’obiettiva complessità e novità della res controversa .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe descritti, previa riunione degli stessi:
- accoglie il ricorso R.G. n. 954/2024 e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati con lo stesso e con i relativi motivi aggiunti;
- dichiara inammissibile il ricorso R.G. n. 73/2025.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
Antonio AN, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio AN | TO AR |
IL SEGRETARIO