Art. 3.
Gli insegnanti ciechi di cui all'articolo 1 della presente legge saranno inclusi in una unica graduatoria nazionale compilata in base ai criteri indicati nell' articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603 .
Tale graduatoria dovra' essere esaurita subito dopo l'utilizzazione di quelle compilate ai sensi dell'articolo 4 e prima di quella compilata ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge.
Gli insegnanti ciechi di cui all'articolo 1 della presente legge saranno inclusi in una unica graduatoria nazionale compilata in base ai criteri indicati nell' articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603 .
Tale graduatoria dovra' essere esaurita subito dopo l'utilizzazione di quelle compilate ai sensi dell'articolo 4 e prima di quella compilata ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge.