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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 926/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3572/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822016482096969020 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 27/03/2024 al Comune di Catania e a Municipia s.p.a., qui inviato con PEC del 22/04/2024 e iscritto al n. 3572/2024 R.G.R., DI Ricorrente_1
ha proposto ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 2024 038220164820969690 20 sui veicoli tg. Targa_1 e tg Targa_2, in relazione all'avviso di accertamento n. 8161 per TASI 2015, dell'importo di €.428,83= notificato il 23/02/2024. Deduceva difetto di motivazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della l. 241/90 e 7 della l. 212/2000, omessa notifica dell'atto prodromico.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari di lite, da distrarsi in favore del costituito procuratore, che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. Ribadiva le proprie difese con atto del 16/01/2026.
§2. Municipia s.p.a. si costituiva in giudizio in data 27/09/2024, rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
§3. Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio.
§4. All'odierna udienza erano presenti il difensore del ricorrente e il difensore dell'Agente della riscossione che hanno insistito nelle rispettive deduzioni. Nessun altro era presente. Indi il Giudice ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Ciò posto, il ricorso è fondato in forza del motivo della mancata notifica dell'atto presupposto, assorbito il rimanente.
§6. In particolare, il Comune, che ne aveva l'onere ma non si è costituito in causa, non ha provato la notifica al ricorrente del preliminare avviso di accertamento relativo a TASI 2015, avvenuta – secondo quanto risulta dall'atto impugnato – in data 18/03/2021.
§7. Quanto alla eccepita prescrizione, va chiarito che, in conformità ad un orientamento già consolidato, la TASI si prescrive in cinque anni, che decorrono dall'anno successivo a quello nel quale doveva essere effettuato il pagamento. È pertanto altresì fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, sul presupposto che l'atto impugnato (notificato il 23/02/2024) sia stato il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa in oggetto.
§8. Il ricorso va pertanto accolto.
§9. Le spese di lite vanno compensate, trattandosi di controversia di modesto importo, concernente tributi non versati.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese processuali.
Catania, 02.02.2026. Il Giudice Estensore
SC LE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3572/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822016482096969020 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 27/03/2024 al Comune di Catania e a Municipia s.p.a., qui inviato con PEC del 22/04/2024 e iscritto al n. 3572/2024 R.G.R., DI Ricorrente_1
ha proposto ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 2024 038220164820969690 20 sui veicoli tg. Targa_1 e tg Targa_2, in relazione all'avviso di accertamento n. 8161 per TASI 2015, dell'importo di €.428,83= notificato il 23/02/2024. Deduceva difetto di motivazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della l. 241/90 e 7 della l. 212/2000, omessa notifica dell'atto prodromico.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari di lite, da distrarsi in favore del costituito procuratore, che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. Ribadiva le proprie difese con atto del 16/01/2026.
§2. Municipia s.p.a. si costituiva in giudizio in data 27/09/2024, rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
§3. Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio.
§4. All'odierna udienza erano presenti il difensore del ricorrente e il difensore dell'Agente della riscossione che hanno insistito nelle rispettive deduzioni. Nessun altro era presente. Indi il Giudice ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Ciò posto, il ricorso è fondato in forza del motivo della mancata notifica dell'atto presupposto, assorbito il rimanente.
§6. In particolare, il Comune, che ne aveva l'onere ma non si è costituito in causa, non ha provato la notifica al ricorrente del preliminare avviso di accertamento relativo a TASI 2015, avvenuta – secondo quanto risulta dall'atto impugnato – in data 18/03/2021.
§7. Quanto alla eccepita prescrizione, va chiarito che, in conformità ad un orientamento già consolidato, la TASI si prescrive in cinque anni, che decorrono dall'anno successivo a quello nel quale doveva essere effettuato il pagamento. È pertanto altresì fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, sul presupposto che l'atto impugnato (notificato il 23/02/2024) sia stato il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa in oggetto.
§8. Il ricorso va pertanto accolto.
§9. Le spese di lite vanno compensate, trattandosi di controversia di modesto importo, concernente tributi non versati.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese processuali.
Catania, 02.02.2026. Il Giudice Estensore
SC LE