TRIB
Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/10/2024, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 716 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 716/2021 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
in Sant'Angelo di Brolo (ME) alla via Armando Diaz n. 22 presso lo studio dell'avv. SCAFFIDI AGOSTINO , che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA VIA OLIVETO SCAMMACCA 25/A CATANIA presso lo studio dell'avv. LONGO ARMANDO che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI nato a [...] il [...] ivi Controparte_2
residente a[...] (C.F. ) CodiceFiscale_2
CONVENUTO
Oggetto: LESIONE PERSONALE
1 In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Patti la Controparte_1
(già ), in persona del legale
[...] Controparte_3 rappresentante p.t., e per essere risarcita, Controparte_2 quale terza trasportata sul veicolo Suzuki Santana tg. IM 292340 di proprietà dello , del danno subito in occasione del CP_2 sinistro avvenuto il 26.01.2015, per un importo di € 330.000,00 o della diversa somma maggiore e/o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, detraendo dal superiore importo la somma di € 123.000,000 ricevuta dalla Compagnia e trattenuta in acconto. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa e con condanna della Compagnia ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. per la mancata risposta all'invito a procedere alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
L'attrice allegavaa che in data 26.01.2015 -mentre sedeva sul sedile posteriore del veicolo del convenuto e da lui condotto- lo
, nell'affrontare una curva a destra percorrendo la S.P. CP_2
140 in direzione monte/mare in località Melano/Saracena del Comune di Sant'Angelo di Brolo, perdeva il controllo del mezzo e finiva in una scarpata terminando la corsa contro un manufatto in cemento e rimanendo in posizione verticale;
che veniva sbalzata con il sedile fuori dall'abitacolo riportando gravi lesioni ed era trasportata dapprima al
Nosocomio di Patti e poi al Policlinico di Messina ove riceveva la seguente diagnosi: “falda ematica exstrassiale dello spessore massimo di circa 6/7 mm in sede emisferica celebrale sinistra. Si associa ematoma della grande falce ed iperdensità del tentorio. Qualche circoscritto ematoma exstrassiale in sede parentale destra. Lieve quota ematica sub aracnoidea tra varie circonvoluzioni cerebrali bilateralmente. Focolaio intraparenchimale contusivo-emorragico in sede frontale sinistra, Shift verso destra delle strutture della linea
2 mediana di pochi mm. Coartazione degli spazi liquorali perimesencefalici, segno di erniazione trans-tentoriale. Lieve riduzione volumetrica del sistema ventricolare dell'orbita destra con bolla gassosa intraorbitaria. Minima dislocazione di un frammento osseo in corrispondenza del foro sinistro occipitale. Frattura dello stenoide a livello basicranio, con presenza di emoseno sfenodiale. Circoscritto addensamento pseudonodulare nel segmento dorsale del lobo superiore destro”; che seguiva un periodo di ricovero e di cure con postumi residui, come accertati da CTP, e che la Compagnia assicuratrice del convenuto la risarciva con la somma di CP_2
€ 123.000,00, accettata, tuttavia, a titolo di mero acconto.
Si costituiva la eccependo in via preliminare la carenza di CP_1 legittimazione passiva della Compagnia, trattandosi di sinistro autonomo e mancando i presupposti per la chiamata diretta e chiedendo, in subordine, di ritenere congrua la somma già corrisposta a titolo di liquidazione dei danni subiti;
in ulteriore subordine domandava la riduzione del quantum richiesto da controparte. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Non si costituiva il convenuto , del quale Controparte_2 va dichiarata la contumacia.
Istruita, quindi, la causa mediante produzione documentale e CTU, precisate le conclusioni dalle parti, la stessa veniva introitata a sentenza ex art. 190 c.p.c. in data 10.06.2024.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione, sollevata dalla Compagnia assicuratrice, di carenza di legittimazione passiva ex art. 141 Codice delle Assicurazioni trattandosi di sinistro autonomo e non di incidente che ha visto coinvolti due veicoli e, non sussistendo, quindi i presupposti per la chiamata diretta della Compagnia di Assicurazione medesima.
In realtà, parte attrice fonda la propria pretesa risarcitoria richiamando non l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, bensì l'art. 144 CdA con
3 CP_ ciò chiamando correttamente in causa la Compagnia che risulta essere legittimata passiva.
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass.
17963/2021) e in applicazione delle succitate norme (2054 c.c. e 144
CdA), il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell'art. 144 d. lg. n. 209/2005 (Cass. Civile sez. III, n.17963/21).
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Posto che non è in contestazione l'an della pretesa ma solo il quantum, al consulente tecnico d'ufficio, dott. , è stato posto il Persona_1 seguente quesito “a) descrivere - previa consultazione degli atti di causa, visitata la perizianda e compiuti i necessari accertamenti specialistici - natura ed entità delle lesioni riportate dall'attrice, verificando se esse siano logicamente riconducibili al fatto per cui è causa così come descritto in atti, descrivendo altresì la loro evoluzione,
i trattamenti praticati e lo stato attuale delle lesioni, e precisando ancora se esse possano ritenersi ormai stabilizzate;
b) determinare la durata dell'invalidità temporanea assoluta e di quella parziale, indicandone in questo ultimo caso la misura;
c) descrivere, ove sussistano, gli esiti di carattere permanente, valutando anche quale incidenza essi abbiano in rapporto alla salute della perizianda e alla capacità lavorativa generica della stessa;
d) quantificare tale permanente incidenza in percentuale precisando a quali criteri medico- legali si farà riferimento per tale liquidazione;
e) valutare la congruità
e la necessità delle spese sanitarie sostenute e documentate”, la domanda attorea appare fondata per quanto di seguito.
Il consulente tecnico, rispondendo compiutamente ai quesiti posti ha riscontrato che : “La RA . risulta affetta da: “ ESITI Parte_2
ALGICO-DISFUNZIONALI DI PREGRESSO SEVERO POLITRAUMA CON
4 “DISTURBO POST CONCUSSIVO” DSM IV-TR CON ESITI DI FERITA
LACERO CONTUSA REGIONE TEMPORO PARIETALE SX CON PERDITA
DELLA SOSTANZA ESITI ALGICO-DISFUNZIONALI DI PREGRESSO
SEVERO TRAUMA ALLA COLONNA CERVICALE E DORSALE CON
PREGRESSE FRATTURE CON DEFORMAZIONE TRAPEZOIDALE DI D7,
D8 E D9.” Queste condizioni patologiche sono state diagnosticate con la visita medica e documentate con i corposi accertamenti sanitari presenti in atti.
Non vi è dubbio che il trauma sia stato severo e che abbia creato danni permanenti alla odierna attrice, riconosciuti peraltro anche dal medico fiduciario della Assicurazione.
Il Consulente, ha quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Dalla visita medica effettuata in sede di consulenza, da quanto accertato e dedotto anche con la presa visione e l'ausilio degli accertamenti presenti, per la RA . le risposte ai quesiti posti Parte_2 dal Magistrato nello specifico sono: A) La natura è stata traumatica,
l'entità media/grave e la causa è stato la fuoriuscita di strada de mezzo con un violento impatto tanto da catapultare l'odierna ricorrente fuori dall'abitacolo con tutto il sedile posteriore su cui rea seduta,
l'evoluzione delle lesioni è la guarigione con evidenti postumi (poteva andare peggio), la terapia è medica e riabilitativa, infine le lesioni si possono alla data di questa consulenza ritenere stabilizzati. B) La durata dell'invalidità temporanea assoluta è stata di giorni trentacinque, la parziale è di quaranta giorni al 75%; di 125 giorni al
50% .C) Gli esiti di carattere permanente possono essere quantificati nel 28% compreso il danno morale, esistenziale, ridotta capacità lavorativa con incidenza in rapporto alla salute della periziata …D) Le spese mediche documentate e non erogate dal possono essere CP_4 ristorate.”
5 A seguito delle osservazioni di parte attrice, il CTU ha concluso che gli esiti del danno biologico permanente possono essere quantificati nel
30%.
Per la liquidazione del danno alla persona subito dall'attrice, deve farsi riferimento alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per il risarcimento del danno biologico (Cass., n. 28496/2018).
Tanto premesso, i danni da liquidarsi in favore dell'attrice Pt_1
quali danni alla persona, sulla base delle Tabelle di Milano
[...] relative al danno non patrimoniale, per lesioni macropermanenti sono pari a:
1) per il periodo di invalidità temporanea totale (35 gg) va liquidato un risarcimento pari ad € 3.465,00;
2) per il periodo di invalidità temporanea (40 gg) al 75% va liquidato l'importo di € 2.970,00;
3) per il periodo di invalidità temporanea (125 gg) al 50% va liquidato l'importo di € 6.187,50; così in totale € 12.622,50 a titolo di invalidità temporanea.
L'attrice ha altresì diritto ad € 2.234,54 per gli esborsi Parte_1 sostenuti per le spese mediche ritenute rimborsabili dal CTU, e già ritenute rimborsabili dalla stessa compagnia.
Con riguardo, invece, alla liquidazione del danno biologico per invalidità permanente, determinata, secondo le valutazioni sopra indicate, nella misura del 30% tenuto conto che l'attrice, al momento del sinistro, aveva 34 anni, l'importo liquidabile per tale voce di danno
è pari ad € 183.125,00, tenuto conto della personalizzazione per le sofferenze soggettive.
Infine, occorre osservare che il danno biologico, in tutte le sue componenti, essendo soggetto, a liquidazione equitativa e comunque operata con riferimento a valori monetari attuali, non richiede alcuna rivalutazione.
6 Pertanto all'attrice vanno riconosciuti: € 183.125,00 per Parte_1 danno da invalidità permanente, € 12.622,50 per danno da invalidità temporanea ed € 2.234,54 per esborsi medico-sanitari per un totale complessivo di € 197.902,04. dal quale va decurtato l'acconto di €
123.000,00 già ricevuto dalla Compagnia convenuta.
All'attrice spetta quindi l'importo di € 74.982,04.
In ordine alla richiesta di corresponsione degli interessi legali sulle somme spettanti a titolo di risarcimento danni, con la nota pronuncia a SS.UU. n. 1712/95 la Corte di Cassazione ha rilevato che, in ipotesi di debiti di valore, atteso che la rivalutazione monetaria consente di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare, tenendo conto della svalutazione intervenuta tra il momento della verificazione del danno ed il momento della liquidazione dello stesso,
é possibile individuare un'ulteriore voce di danno, determinata dal ritardo con il quale il danneggiato riceve la prestazione in denaro che costituisce, in termini monetari, l'equivalente del bene perduto. Tale danno, consistente dunque nel danno da ritardo nel risarcimento, ossia nella mancata disponibilità di una somma di denaro che, se ottenuta immediatamente, al momento del verificarsi del danno, avrebbe consentito al danneggiato di conseguire determinati vantaggi (ad es. impiegando il denaro in modo da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria), ove provato, anche mediante presunzioni semplici, deve essere risarcito.
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento danni dovranno quindi essere calcolati gli interessi commisurati al tasso di rendimento annuale medio dei titoli di debito pubblico calcolati sull'importo, come devalutato alla data del sinistro (26.01.2015) e via via rivalutato anno per anno, sino alla pubblicazione del presente provvedimento;
sulla somma così ottenuta decorreranno poi solo gli interessi sino al soddisfo.
7 Le spese di lite -ivi comprese quelle di CTU- vanno poste a carico della parte convenuta soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (valore minimo) e successive modifiche, in considerazione del decisum, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 716/2021 R.G., promossa da contro e Parte_1 CP_1
disattesa e respinta ogni contraria Controparte_2 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1.dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento in suo favore di € 74.982,04 oltre interessi come in parte motiva;
3. condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore di parte attrice di € 555,65 per spese vive ed € 7.052,00 per compensi (oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. pone le spese di ctu liquidate in corso di causa definitivamente a carico della convenuta soccombente.
Patti, 9.10.2024
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 716/2021 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
in Sant'Angelo di Brolo (ME) alla via Armando Diaz n. 22 presso lo studio dell'avv. SCAFFIDI AGOSTINO , che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA VIA OLIVETO SCAMMACCA 25/A CATANIA presso lo studio dell'avv. LONGO ARMANDO che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI nato a [...] il [...] ivi Controparte_2
residente a[...] (C.F. ) CodiceFiscale_2
CONVENUTO
Oggetto: LESIONE PERSONALE
1 In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Patti la Controparte_1
(già ), in persona del legale
[...] Controparte_3 rappresentante p.t., e per essere risarcita, Controparte_2 quale terza trasportata sul veicolo Suzuki Santana tg. IM 292340 di proprietà dello , del danno subito in occasione del CP_2 sinistro avvenuto il 26.01.2015, per un importo di € 330.000,00 o della diversa somma maggiore e/o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, detraendo dal superiore importo la somma di € 123.000,000 ricevuta dalla Compagnia e trattenuta in acconto. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa e con condanna della Compagnia ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. per la mancata risposta all'invito a procedere alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
L'attrice allegavaa che in data 26.01.2015 -mentre sedeva sul sedile posteriore del veicolo del convenuto e da lui condotto- lo
, nell'affrontare una curva a destra percorrendo la S.P. CP_2
140 in direzione monte/mare in località Melano/Saracena del Comune di Sant'Angelo di Brolo, perdeva il controllo del mezzo e finiva in una scarpata terminando la corsa contro un manufatto in cemento e rimanendo in posizione verticale;
che veniva sbalzata con il sedile fuori dall'abitacolo riportando gravi lesioni ed era trasportata dapprima al
Nosocomio di Patti e poi al Policlinico di Messina ove riceveva la seguente diagnosi: “falda ematica exstrassiale dello spessore massimo di circa 6/7 mm in sede emisferica celebrale sinistra. Si associa ematoma della grande falce ed iperdensità del tentorio. Qualche circoscritto ematoma exstrassiale in sede parentale destra. Lieve quota ematica sub aracnoidea tra varie circonvoluzioni cerebrali bilateralmente. Focolaio intraparenchimale contusivo-emorragico in sede frontale sinistra, Shift verso destra delle strutture della linea
2 mediana di pochi mm. Coartazione degli spazi liquorali perimesencefalici, segno di erniazione trans-tentoriale. Lieve riduzione volumetrica del sistema ventricolare dell'orbita destra con bolla gassosa intraorbitaria. Minima dislocazione di un frammento osseo in corrispondenza del foro sinistro occipitale. Frattura dello stenoide a livello basicranio, con presenza di emoseno sfenodiale. Circoscritto addensamento pseudonodulare nel segmento dorsale del lobo superiore destro”; che seguiva un periodo di ricovero e di cure con postumi residui, come accertati da CTP, e che la Compagnia assicuratrice del convenuto la risarciva con la somma di CP_2
€ 123.000,00, accettata, tuttavia, a titolo di mero acconto.
Si costituiva la eccependo in via preliminare la carenza di CP_1 legittimazione passiva della Compagnia, trattandosi di sinistro autonomo e mancando i presupposti per la chiamata diretta e chiedendo, in subordine, di ritenere congrua la somma già corrisposta a titolo di liquidazione dei danni subiti;
in ulteriore subordine domandava la riduzione del quantum richiesto da controparte. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Non si costituiva il convenuto , del quale Controparte_2 va dichiarata la contumacia.
Istruita, quindi, la causa mediante produzione documentale e CTU, precisate le conclusioni dalle parti, la stessa veniva introitata a sentenza ex art. 190 c.p.c. in data 10.06.2024.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione, sollevata dalla Compagnia assicuratrice, di carenza di legittimazione passiva ex art. 141 Codice delle Assicurazioni trattandosi di sinistro autonomo e non di incidente che ha visto coinvolti due veicoli e, non sussistendo, quindi i presupposti per la chiamata diretta della Compagnia di Assicurazione medesima.
In realtà, parte attrice fonda la propria pretesa risarcitoria richiamando non l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, bensì l'art. 144 CdA con
3 CP_ ciò chiamando correttamente in causa la Compagnia che risulta essere legittimata passiva.
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass.
17963/2021) e in applicazione delle succitate norme (2054 c.c. e 144
CdA), il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell'art. 144 d. lg. n. 209/2005 (Cass. Civile sez. III, n.17963/21).
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Posto che non è in contestazione l'an della pretesa ma solo il quantum, al consulente tecnico d'ufficio, dott. , è stato posto il Persona_1 seguente quesito “a) descrivere - previa consultazione degli atti di causa, visitata la perizianda e compiuti i necessari accertamenti specialistici - natura ed entità delle lesioni riportate dall'attrice, verificando se esse siano logicamente riconducibili al fatto per cui è causa così come descritto in atti, descrivendo altresì la loro evoluzione,
i trattamenti praticati e lo stato attuale delle lesioni, e precisando ancora se esse possano ritenersi ormai stabilizzate;
b) determinare la durata dell'invalidità temporanea assoluta e di quella parziale, indicandone in questo ultimo caso la misura;
c) descrivere, ove sussistano, gli esiti di carattere permanente, valutando anche quale incidenza essi abbiano in rapporto alla salute della perizianda e alla capacità lavorativa generica della stessa;
d) quantificare tale permanente incidenza in percentuale precisando a quali criteri medico- legali si farà riferimento per tale liquidazione;
e) valutare la congruità
e la necessità delle spese sanitarie sostenute e documentate”, la domanda attorea appare fondata per quanto di seguito.
Il consulente tecnico, rispondendo compiutamente ai quesiti posti ha riscontrato che : “La RA . risulta affetta da: “ ESITI Parte_2
ALGICO-DISFUNZIONALI DI PREGRESSO SEVERO POLITRAUMA CON
4 “DISTURBO POST CONCUSSIVO” DSM IV-TR CON ESITI DI FERITA
LACERO CONTUSA REGIONE TEMPORO PARIETALE SX CON PERDITA
DELLA SOSTANZA ESITI ALGICO-DISFUNZIONALI DI PREGRESSO
SEVERO TRAUMA ALLA COLONNA CERVICALE E DORSALE CON
PREGRESSE FRATTURE CON DEFORMAZIONE TRAPEZOIDALE DI D7,
D8 E D9.” Queste condizioni patologiche sono state diagnosticate con la visita medica e documentate con i corposi accertamenti sanitari presenti in atti.
Non vi è dubbio che il trauma sia stato severo e che abbia creato danni permanenti alla odierna attrice, riconosciuti peraltro anche dal medico fiduciario della Assicurazione.
Il Consulente, ha quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Dalla visita medica effettuata in sede di consulenza, da quanto accertato e dedotto anche con la presa visione e l'ausilio degli accertamenti presenti, per la RA . le risposte ai quesiti posti Parte_2 dal Magistrato nello specifico sono: A) La natura è stata traumatica,
l'entità media/grave e la causa è stato la fuoriuscita di strada de mezzo con un violento impatto tanto da catapultare l'odierna ricorrente fuori dall'abitacolo con tutto il sedile posteriore su cui rea seduta,
l'evoluzione delle lesioni è la guarigione con evidenti postumi (poteva andare peggio), la terapia è medica e riabilitativa, infine le lesioni si possono alla data di questa consulenza ritenere stabilizzati. B) La durata dell'invalidità temporanea assoluta è stata di giorni trentacinque, la parziale è di quaranta giorni al 75%; di 125 giorni al
50% .C) Gli esiti di carattere permanente possono essere quantificati nel 28% compreso il danno morale, esistenziale, ridotta capacità lavorativa con incidenza in rapporto alla salute della periziata …D) Le spese mediche documentate e non erogate dal possono essere CP_4 ristorate.”
5 A seguito delle osservazioni di parte attrice, il CTU ha concluso che gli esiti del danno biologico permanente possono essere quantificati nel
30%.
Per la liquidazione del danno alla persona subito dall'attrice, deve farsi riferimento alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per il risarcimento del danno biologico (Cass., n. 28496/2018).
Tanto premesso, i danni da liquidarsi in favore dell'attrice Pt_1
quali danni alla persona, sulla base delle Tabelle di Milano
[...] relative al danno non patrimoniale, per lesioni macropermanenti sono pari a:
1) per il periodo di invalidità temporanea totale (35 gg) va liquidato un risarcimento pari ad € 3.465,00;
2) per il periodo di invalidità temporanea (40 gg) al 75% va liquidato l'importo di € 2.970,00;
3) per il periodo di invalidità temporanea (125 gg) al 50% va liquidato l'importo di € 6.187,50; così in totale € 12.622,50 a titolo di invalidità temporanea.
L'attrice ha altresì diritto ad € 2.234,54 per gli esborsi Parte_1 sostenuti per le spese mediche ritenute rimborsabili dal CTU, e già ritenute rimborsabili dalla stessa compagnia.
Con riguardo, invece, alla liquidazione del danno biologico per invalidità permanente, determinata, secondo le valutazioni sopra indicate, nella misura del 30% tenuto conto che l'attrice, al momento del sinistro, aveva 34 anni, l'importo liquidabile per tale voce di danno
è pari ad € 183.125,00, tenuto conto della personalizzazione per le sofferenze soggettive.
Infine, occorre osservare che il danno biologico, in tutte le sue componenti, essendo soggetto, a liquidazione equitativa e comunque operata con riferimento a valori monetari attuali, non richiede alcuna rivalutazione.
6 Pertanto all'attrice vanno riconosciuti: € 183.125,00 per Parte_1 danno da invalidità permanente, € 12.622,50 per danno da invalidità temporanea ed € 2.234,54 per esborsi medico-sanitari per un totale complessivo di € 197.902,04. dal quale va decurtato l'acconto di €
123.000,00 già ricevuto dalla Compagnia convenuta.
All'attrice spetta quindi l'importo di € 74.982,04.
In ordine alla richiesta di corresponsione degli interessi legali sulle somme spettanti a titolo di risarcimento danni, con la nota pronuncia a SS.UU. n. 1712/95 la Corte di Cassazione ha rilevato che, in ipotesi di debiti di valore, atteso che la rivalutazione monetaria consente di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare, tenendo conto della svalutazione intervenuta tra il momento della verificazione del danno ed il momento della liquidazione dello stesso,
é possibile individuare un'ulteriore voce di danno, determinata dal ritardo con il quale il danneggiato riceve la prestazione in denaro che costituisce, in termini monetari, l'equivalente del bene perduto. Tale danno, consistente dunque nel danno da ritardo nel risarcimento, ossia nella mancata disponibilità di una somma di denaro che, se ottenuta immediatamente, al momento del verificarsi del danno, avrebbe consentito al danneggiato di conseguire determinati vantaggi (ad es. impiegando il denaro in modo da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria), ove provato, anche mediante presunzioni semplici, deve essere risarcito.
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento danni dovranno quindi essere calcolati gli interessi commisurati al tasso di rendimento annuale medio dei titoli di debito pubblico calcolati sull'importo, come devalutato alla data del sinistro (26.01.2015) e via via rivalutato anno per anno, sino alla pubblicazione del presente provvedimento;
sulla somma così ottenuta decorreranno poi solo gli interessi sino al soddisfo.
7 Le spese di lite -ivi comprese quelle di CTU- vanno poste a carico della parte convenuta soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (valore minimo) e successive modifiche, in considerazione del decisum, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 716/2021 R.G., promossa da contro e Parte_1 CP_1
disattesa e respinta ogni contraria Controparte_2 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1.dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento in suo favore di € 74.982,04 oltre interessi come in parte motiva;
3. condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore di parte attrice di € 555,65 per spese vive ed € 7.052,00 per compensi (oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. pone le spese di ctu liquidate in corso di causa definitivamente a carico della convenuta soccombente.
Patti, 9.10.2024
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
8