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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 29/09/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 8/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 8/2025
Oggi 29 settembre 2025 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per , l'avv. UGO CEPPARULO Parte_1
per l'avv. GIUSEPPINA CHIAPPINELLI Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e invita alla discussione.
Le parti discutono la causa richiamando le conclusioni di cui ai rispettivi atti per i motivi ivi esposti.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e lo mostra ai partecipanti mediante condivisione della finestra del redattore della Consolle tramite “Teams”, quindi si ritira in camera di consiglio.
All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 8/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 29/09/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 8/2025 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. CEPPARULO UGO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. avv. CHIAPPINELLI GIUSEPPINA Controparte_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. lavora alle dipendenze di dal 27 aprile 2006. Al momento del Parte_1 CP_1 deposito del ricorso ella era inquadrata nel livello C del CCNL e svolgeva mansioni CP_1 di operatore di sportello presso l'ufficio Postale di Cavagnolo.
2. In data 4 ottobre 2024 la RA ha ricevuto da parte della datrice di lavoro lettera di Pt_1 contestazione del seguente tenore: “Lei, in servizio presso l'UP di Cavagnolo con mansioni di operatore di sportello, si è resa responsabile del grave comportamento scorretto di seguito descritto.
Nello specifico, in data 02/09/2024 è pervenuto alla Filiale di Torino 2 Nord un reclamo della cliente sig.ra in relazione ad un comportamento da Lei tenuto durante Parte_2
l'espletamento del servizio di sportello in data 30/08/2024. In conseguenza del predetto reclamo, condotti gli opportuni accertamenti, è emerso che in data 30/08/2024 verso le 9,30 si è presentata all'ufficio Postale di Cavagnolo la sig.ra per effettuare una ricarica sulla propria Parte_2
Postepay. Lei, anziché dar corso alla richiesta ha fatto passare al proprio sportello un cliente, arrivato successivamente, motivando tale comportamento con il fatto che tale cliente fosse un veterinario e che avrebbe concluso in fretta l'operazione con lo stesso. Poi alle rimostranze della
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 8/2025
sig.ra che la vedeva dilungarsi in conversazioni di natura personale con il Parte_2 veterinario, comunicava alla stessa la erronea informazione che per caricare la Postepay sia necessario recarsi nel proprio ufficio di residenza.
A quel punto è dovuta intervenire la Responsabile dell'UP che, avendo assistito al fatto, per evitare che la situazione degenerasse in presenza della clientela in Ufficio, ha provveduto ad attendere la sig.ra provvedendo alla ricarica della Postepay. Pt_2
La condotta, riportata nelle specifiche circostanze che precedono, costituisce chiara violazione dei principi ispiratori del Codice Etico in vigore in Azienda che impone a ciascun dipendente, a tutti i livelli aziendali, di improntare il proprio comportamento, nell'espletamento del proprio servizio, ai principi di legalità, riservatezza, qualità, diligenza e professionalità.
I fatti e le circostanze sopra riferiti, da addebitarsi alla Sua responsabilità, per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Società costituiscono, inoltre, chiara violazione dei doveri e degli obblighi su di Lei gravanti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, come espressamente richiamati dall'art. 52 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente.
Le contestiamo tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 nonché del combinato disposto di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente, invitandoLa, ove lo ritenga, a far pervenire le sue giustificazioni entro e non oltre cinque (5) giorni dalla data di ricezione della presente al seguente indirizzo: – Macro Area Risorse Umane Controparte_1
Nord Ovest – Via Cordusio, 4 - 20123 Milano;
Fax n. 06 98682977”.
3. In data 8 ottobre 2024 la RA ha inviato le proprie controdeduzioni a mezzo pec, Pt_1 chiedendo contestualmente di prendere visione dei documenti sui quali si fondava l'addebito.
4. Le giustificazioni non sono state accolte e il procedimento disciplinare è stato definito con l'irrogazione della sanzione disciplinare della multa di quattro ore.
5. Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2025 la RA ha impugnato la sanzione Pt_1 disciplinare a lei irrogata lamentandone la nullità in quanto:
a) Il datore di lavoro non aveva adempiuto all'obbligo di pubblicazione del codice disciplinare;
b) Il datore di lavoro aveva violato il principio di tempestività nella contestazione disciplinare atteso che la contestazione disciplinare era stata notificata a trentacinque giorni di distanza dai fatti;
c) Nel merito i fatti contestati erano privi di rilievo disciplinare atteso che: la precedenza accordata al cliente era legata al servizio raccomandata;
la conversazione era stata intrattenuta nei tempi morti del sistema operativo e non aveva rallentato il servizio;
non erano mai state fornite false informazione all'utente in ordine alla ricarica della Postepay;
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 8/2025
d) Il datore di lavoro aveva violato l'art. 7 St. lavoratori in quanto aveva irrogato la sanzione disciplinare senza prima fornire la documentazione rilevante a tali fini, nonostante la richiesta della lavoratrice, con ciò ledendo irrimediabilmente il suo diritto di difesa.
6. si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto il contenuto del ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto.
7. La domanda non è fondata.
8. In primo luogo non è fondata l'eccezione di mancata affissione del codice disciplinare. A parte il fatto che il codice disciplinare risulta regolarmente affisso (cfr. doc. 6 parte convenuta), non può non osservarsi che ciò che si contesta alla lavoratrice è di aver fatto passare indebitamente un cliente davanti ad un altro nonché di aver dato notizie errate in ordine all'esecuzione di un servizio, condotte il cui disvalore è immediatamente percepibile dal lavoratore, a prescindere dalla pubblicazione del codice disciplinare.
9. Parimenti infondata è l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare.
9.1 L'art. 55 CCNL Poste Italiane recita: “La società non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito con la tempestività del caso e senza averlo sentito a propria difesa.
I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni.
Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero di un componente della RSU.
La comunicazione del provvedimento deve essere inviata per iscritto al lavoratore entro e non oltre trenta giorni dal termine di scadenza della presentazione delle giustificazioni, in difetto di che il procedimento disciplinare si ha per definito con l'archiviazione”.
9.2 Nel caso di specie la cronologia dei fatti è la seguente:
- in data 30 agosto 2024 avvengono i fatti oggetto di addebito;
- in data 2 settembre 2024 riceve il reclamo da parte dell'utente; CP_1
- in data 26 settembre 2024 redige la lettera di contestazione disciplinare;
CP_1
- in data 4 ottobre 2024 la lettera di contestazione viene ricevuta dalla lavoratrice;
- in data 8 ottobre 2024 la lavoratrice invia le proprie giustificazioni;
- in data 6 novembre 2024 viene spedito il provvedimento di irrogazione della sanzione della multa.
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 8/2025
9.3 La semplice lettura della cronologia sopra riportata rivela come il procedimento disciplinare sia avvenuto nel rispetto di tutti i termini di legge. La contestazione disciplinare segue di soli 24 giorni la ricezione del reclamo da parte della cliente ed è posteriore ai fatti di soli 27 giorni. Considerata la complessità di un'organizzazione come , il tempo trascorso appare più che congruo CP_1 posto che in detto arco temporale gli uffici hanno dovuto passare il reclamo all'ufficio di competenza e poi quest'ultimo ha dovuto svolgere i necessari accertamenti interni prima di procedere con la formulazione della lettera di contestazione. Risultano inoltre rispettati sia il termine dilatorio di cinque giorni sia quello perentorio di trenta giorni;
il provvedimento disciplinare, infatti, è stato irrogato a distanza di oltre cinque giorni dalla contestazione disciplinare e non oltre trenta giorni dal termine di scadenza per rendere le proprie giustificazioni.
10. Parimenti infondata è la doglianza relativa all'avvenuta violazione dell'art. 7 statuto dei lavoratori per non averle consegnato la documentazione posta a fondamento dell'addebito.
10.1 L'art. 7, commi 2 e 3, L 300/1970 recita: “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato”.
10.2 Nel caso di specie l'addebito è stato contestato per iscritto e la lavoratrice ha reso le proprie giustificazioni con pec dell'8 ottobre 2024 nella quale ha preso compiutamente posizione su tutti i fatti addebitati. Il procedimento disciplinare, dunque, si è svolto regolarmente. Non porta a diverse conclusioni il fatto che non abbia messo a disposizione della ricorrente il reclamo CP_1 inviato dall'utente.
10.3 La ricorrente, per il tramite del sindacato, dopo aver compiutamente esposto tutte le proprie difese, a chiusura della lettera di giustificazioni ha scritto: “Qualora invece, malauguratamente, non fosse Vostra intenzione accogliere positivamente le argomentazioni sopra fornite dalla lavoratrice, ritengo sia suo diritto accedere a tutta la documentazione che è stata utilizzata per addivenire alla contestazione al fine di tutelare la propria onorabilità oltreché esercitare appieno il proprio diritto di difesa.
In tal caso la sig.ra fa richiesta sin da ora di poter accedere, assistita da un rappresentante Pt_1 sindacale o da un legale a tutta la documentazione in Vostro possesso in base alla quale avete ritenuto di poter muovere la contestazione in oggetto. Tale richiesta, avanzata ai sensi dell'art. 13 della Legge 675/96, riguarda qualsiasi documento, da chiunque prodotto e in qualsiasi formato composto (lettera, relazione, verbale, file audio/video, supporto analogico o altro) in cui la sig.ra
sia stata menzionata o coinvolta a qualsiasi titolo”. Pt_1
10.4 Dall'istruttoria è emerso che aveva in un primo momento fissato l'incontro per il CP_1
4 novembre;
poiché in tale data la responsabile delle risorse umane, , era Persona_1
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 8/2025
impossibilitata, quest'ultima aveva richiesto di spostare l'incontro il 5 novembre. Nel comunicare la variazione al responsabile sindacale, quest'ultimo aveva fatto presente che il giorno successivo non sarebbe stato disponibile. Nei colloqui era, inoltre, emerso che la RA non avrebbe Pt_1 partecipato all'incontro, avendo dato delega al rappresentante sindacale. A ragione di ciò, ritenendo di non poter consegnare il reclamo ad una persona diversa che non fosse la lavoratrice,
[...]
ha deciso di dar corso al procedimento disciplinare senza fissare un nuovo incontro. CP_1
10.5 Ciò detto, a prescindere dal fatto che la lavoratrice ha il diritto di conoscere i documenti sui quali si basa l'addebito (al riguardo si rileva, però, che è inconferente la norma di legge richiamata nella lettera di giustificazioni ove si fa riferimento all'art. 13 L 675/1996 norma che, oltre a non essere più vigente, riguarda il diverso campo della tutela dei propri dati personali), ciò che rileva è che la ricorrente aveva già reso le proprie giustificazioni e che in concreto non si è verificata nessuna lesione dei propri diritti di difesa atteso che il contenuto del reclamo era stato riprodotto nella lettera di contestazione e considerato che in sede di giudizio parte ricorrente non ha indicato quale difese avrebbe potuto spendere qualora avesse tempestivamente avuto a disposizione l'originale del reclamo.
11. Passando al merito della vicenda, l'istruttoria esperita ha confermato la sussistenza degli addebiti mossi alla lavoratrice.
11.1 La teste ha dichiarato: “Il 30 agosto 2024 è successo che sono andata a Parte_2 ricaricarmi la poste pay;
sono andata molto presto per essere la prima, se non sbaglio la posta apre alle 8.30. Io era già lì prima dell'apertura (…) Nell'ufficio non ci sono i numerini da prendere.
La RA mi ha fatto cenno di venire avanti e mi ha detto che però avrebbe fatto passare Pt_1 prima il signore dopo di me che era un medico. Mi ha detto solo faccio passare il medico. (…)
Io ho detto sì e il medico è passato avanti;
lì ho sentito che la RA parlava di tutt'altro Pt_1 chiedendo dei favori per la sua amica. Lei non stava lavorando, parlava e chiedeva se avesse fatto un favore per la sua amica.
Io ho sentito che diceva che lui doveva farle un favore per la sua amica che aveva un animale e allora da lì l'ho interrotta. Le ho detto quindi che non era giusto che il medico mi passasse avanti perché lei doveva chiedere dei favori. Il medico si è subito tirato indietro e mi ha fatto passare avanti. Lui è stato gentile.
A questo punto sino andata io allo sportello e le ho detto che dovevo ricaricare la carta. Mi ha chiesto i documenti e io le ho dato la carta d'identità, il codice fiscale e la fotocopia della carta da caricare da cui si vedeva il numero. Lei ha digitato e mi detto che lei voleva l'originale e che la copia che le avevo dato non valeva nulla;
allora io le ho dato l'originale. Lei ha digitato qualcosa e poi ha detto che non andava e che era falsa;
allora io mi sono arrabbiata e le ho detto che non era possibile che fosse falsa e ha aggiunto che io sarei dovuta andare alle poste di Brusasco che sono quelle della mia residenza.
6 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 8/2025
Da lì mi sono arrabbiata e ho chiesto di parlare con un responsabile. È intervenuta la collega, cioè la RA che ho visto fuori, e che era all'altro sportello. Così io sono andata all'altro sportello e la collega mi ha caricato la carta in due minuti.
Quindi io poi sono tornata a casa e ho scritto il reclamo”
11.2 La teste , responsabile dell'ufficio, ha dichiarato: “Il 30 agosto 2024 c'erano solo Tes_1 due persone nell'ufficio, quindi io ero impegnata a fare altro, ero allo sportello ma non mi stavo occupando di servire i clienti.
Era la mattina non ricordo l'ora.
La collega era allo sportello accanto al mio che stava servendo il pubblico, come ho Parte_1 detto erano solo due persone.
Io non mi sono accorta di quello che stava succedendo tranne quanto ho sentito alzare le voci;
ero infatti concentrata sul mio lavoro.
Ho sentito la RA che è uscita che urlava e che ne diceva di ogni alla , diceva che lo Pt_1 aveva fatto passare il signore e che parlava e che così non si faceva.
Io effettivamente ho visto che la stava parlando con questo signore che si chiama Pt_1 Per_2
e che è un veterinario, ma non so che cosa si stessero dicendo, non so se parlava di lavoro o
[...] di altro. Io non sentivo.
Il signor non doveva fare una raccomandata, se non sbaglio aveva degli f24; per essere Per_2 sicura, però, dovrei vedere sul giornale di fondo delle operazioni.
Io allora mi sono avvicinata per chiedere che cosa stava succedendo e la RA ha detto che la
le aveva detto che aveva fatto passare prima il veterinario per fare i fatti suoi. Allora io ho Pt_1 detto alla di fare passare la RA se era arrivata prima. Pt_1
Preciso che la poi stava servendo il veterinario, io non so se prima effettivamente avesse Pt_1 parlato dei fatti suoi.
Quando io sono intervenuta la non aveva ancora iniziato l'operazione con il veterinario e Pt_1 per questo ho detto di fare passare prima la RA.
Il veterinario si è fatto indietro e non ha detto nulla.
Io mi sono di nuovo allontanata. La RA doveva fare la ricarica poste pay. Poi ho sentito di nuovo la RA alzare la voce. A quel punto non mi sono chiesta più niente, ho semplicemente fatto passare la RA al mio sportello e le ho fatto io l'operazione”.
11.3 Le due testimonianze risultano attendibili. Le dichiarazioni, infatti, si riscontrano tra loro e, inoltre, non vi è motivo alcuno di dubitare della genuinità delle testimoni posto che non sono ravvisabili particolari interessi di cui le stesse sono portatrici ovvero particolari motivi di contrasto con la ricorrente che potrebbero giustificare una falsa testimonianza.
11.4 Alla luce delle dichiarazioni rese, dunque, può dirsi provato che dapprima la ricorrente ha dato la precedenza ad un cliente per motivi puramente personali e poi, costretta dalla responsabile a
7 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 8/2025
seguire il corretto ordine di arrivo, ha ostacolato l'operazione della RA dandole false Pt_2 informazioni.
11.5 In ordine al primo profilo si osserva come sia stata sconfessata la deduzione della ricorrente secondo la quale ella aveva dato la precedenza al dott. in quanto egli doveva fare una Per_3 raccomandata, seguendo così la prassi dell'ufficio. In primo luogo è emerso che non c'è alcuna priorità legata alle raccomandate, ma semplicemente si cerca di dare la precedenza alle operazioni più veloci nel caso in cui qualche cliente abbia da fare operazioni particolarmente lunghe. In secondo luogo - e ciò che più rileva - è emerso che il dott. on doveva fare una raccomandata Per_3 Per_ ma doveva pagare degli F24, operazione ben più lunga rispetto a quella della RA , la quale doveva semplicemente ricaricare una postepay.
11.6 È altresì stata sconfessata la deduzione della ricorrente secondo la quale i due avrebbero parlato nei tempi morti dell'operazione posto che nel momento in cui è intervenuta la responsabile dell'ufficio l'operazione non era ancora iniziata.
11.7 Da ultimo è risultato provato che la ricorrente ha volontariamente ostacolato l'operazione della RA riferendo alla stessa un'informazione falsa, ovvero che la postepay poteva essere Pt_2 ricaricata solo presso l'ufficio di residenza.
12. Così ricostruiti i fatti non vi è dubbio che il comportamento tenuto dalla ricorrente abbia rilievo disciplinare atteso che ella ha violato i doveri di diligenza nell'espletamento delle proprie mansioni e ha tenuto un atteggiamento non corretto nei confronti del pubblico, così violando l'art. 2104 c.c. – il quale prescrive il dovere di diligenza dell'espletamento delle proprie mansioni - nonché l'art. 52 e l'art. 54 punto II lett. c) del CCNL. L'art. 52 CCNL, infatti, oltre a richiamare il dovere di diligenza di cui all'art. 2104 c.c. prescrive che il lavoratore deve “b) svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazioni le attività assegnategli (…)” e che deve “e) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con la clientela una condotta improntata a principi di correttezza e trasparenza”. L'art. 54 comma II lett. c) poi punisce con la multa non superiore a quattro ore di retribuzione il lavoratore che tenga un “comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti o verso il pubblico”.
12.1 La sanzione inflitta è poi in concreto proporzionata alla condotta tenuta considerata la gravità del comportamento di dare scientemente un'informazione falsa all'utenza al fine di non effettuare un'operazione e solo come ripicca al comportamento tenuto dall'utente stesso, anche tenuto conto dell'anzianità quasi decennale della ricorrente.
12.3 Per tutte le ragioni su esposte il ricorso va, dunque, rigettato.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione fino ad € 1.100, valori medi, in € 641 (di cui € 210 per la fase di studio, € 126 per la fase introduttiva, € 126 per la fase istruttoria ed € 179 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a.
8 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 8/2025
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Rigetta il ricorso
- Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 641, oltre Parte_1 CP_1 rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
Ivrea, 29 settembre 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 8/2025
Oggi 29 settembre 2025 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per , l'avv. UGO CEPPARULO Parte_1
per l'avv. GIUSEPPINA CHIAPPINELLI Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e invita alla discussione.
Le parti discutono la causa richiamando le conclusioni di cui ai rispettivi atti per i motivi ivi esposti.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e lo mostra ai partecipanti mediante condivisione della finestra del redattore della Consolle tramite “Teams”, quindi si ritira in camera di consiglio.
All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 8/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 29/09/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 8/2025 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. CEPPARULO UGO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. avv. CHIAPPINELLI GIUSEPPINA Controparte_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. lavora alle dipendenze di dal 27 aprile 2006. Al momento del Parte_1 CP_1 deposito del ricorso ella era inquadrata nel livello C del CCNL e svolgeva mansioni CP_1 di operatore di sportello presso l'ufficio Postale di Cavagnolo.
2. In data 4 ottobre 2024 la RA ha ricevuto da parte della datrice di lavoro lettera di Pt_1 contestazione del seguente tenore: “Lei, in servizio presso l'UP di Cavagnolo con mansioni di operatore di sportello, si è resa responsabile del grave comportamento scorretto di seguito descritto.
Nello specifico, in data 02/09/2024 è pervenuto alla Filiale di Torino 2 Nord un reclamo della cliente sig.ra in relazione ad un comportamento da Lei tenuto durante Parte_2
l'espletamento del servizio di sportello in data 30/08/2024. In conseguenza del predetto reclamo, condotti gli opportuni accertamenti, è emerso che in data 30/08/2024 verso le 9,30 si è presentata all'ufficio Postale di Cavagnolo la sig.ra per effettuare una ricarica sulla propria Parte_2
Postepay. Lei, anziché dar corso alla richiesta ha fatto passare al proprio sportello un cliente, arrivato successivamente, motivando tale comportamento con il fatto che tale cliente fosse un veterinario e che avrebbe concluso in fretta l'operazione con lo stesso. Poi alle rimostranze della
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 8/2025
sig.ra che la vedeva dilungarsi in conversazioni di natura personale con il Parte_2 veterinario, comunicava alla stessa la erronea informazione che per caricare la Postepay sia necessario recarsi nel proprio ufficio di residenza.
A quel punto è dovuta intervenire la Responsabile dell'UP che, avendo assistito al fatto, per evitare che la situazione degenerasse in presenza della clientela in Ufficio, ha provveduto ad attendere la sig.ra provvedendo alla ricarica della Postepay. Pt_2
La condotta, riportata nelle specifiche circostanze che precedono, costituisce chiara violazione dei principi ispiratori del Codice Etico in vigore in Azienda che impone a ciascun dipendente, a tutti i livelli aziendali, di improntare il proprio comportamento, nell'espletamento del proprio servizio, ai principi di legalità, riservatezza, qualità, diligenza e professionalità.
I fatti e le circostanze sopra riferiti, da addebitarsi alla Sua responsabilità, per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Società costituiscono, inoltre, chiara violazione dei doveri e degli obblighi su di Lei gravanti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, come espressamente richiamati dall'art. 52 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente.
Le contestiamo tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 nonché del combinato disposto di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente, invitandoLa, ove lo ritenga, a far pervenire le sue giustificazioni entro e non oltre cinque (5) giorni dalla data di ricezione della presente al seguente indirizzo: – Macro Area Risorse Umane Controparte_1
Nord Ovest – Via Cordusio, 4 - 20123 Milano;
Fax n. 06 98682977”.
3. In data 8 ottobre 2024 la RA ha inviato le proprie controdeduzioni a mezzo pec, Pt_1 chiedendo contestualmente di prendere visione dei documenti sui quali si fondava l'addebito.
4. Le giustificazioni non sono state accolte e il procedimento disciplinare è stato definito con l'irrogazione della sanzione disciplinare della multa di quattro ore.
5. Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2025 la RA ha impugnato la sanzione Pt_1 disciplinare a lei irrogata lamentandone la nullità in quanto:
a) Il datore di lavoro non aveva adempiuto all'obbligo di pubblicazione del codice disciplinare;
b) Il datore di lavoro aveva violato il principio di tempestività nella contestazione disciplinare atteso che la contestazione disciplinare era stata notificata a trentacinque giorni di distanza dai fatti;
c) Nel merito i fatti contestati erano privi di rilievo disciplinare atteso che: la precedenza accordata al cliente era legata al servizio raccomandata;
la conversazione era stata intrattenuta nei tempi morti del sistema operativo e non aveva rallentato il servizio;
non erano mai state fornite false informazione all'utente in ordine alla ricarica della Postepay;
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 8/2025
d) Il datore di lavoro aveva violato l'art. 7 St. lavoratori in quanto aveva irrogato la sanzione disciplinare senza prima fornire la documentazione rilevante a tali fini, nonostante la richiesta della lavoratrice, con ciò ledendo irrimediabilmente il suo diritto di difesa.
6. si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto il contenuto del ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto.
7. La domanda non è fondata.
8. In primo luogo non è fondata l'eccezione di mancata affissione del codice disciplinare. A parte il fatto che il codice disciplinare risulta regolarmente affisso (cfr. doc. 6 parte convenuta), non può non osservarsi che ciò che si contesta alla lavoratrice è di aver fatto passare indebitamente un cliente davanti ad un altro nonché di aver dato notizie errate in ordine all'esecuzione di un servizio, condotte il cui disvalore è immediatamente percepibile dal lavoratore, a prescindere dalla pubblicazione del codice disciplinare.
9. Parimenti infondata è l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare.
9.1 L'art. 55 CCNL Poste Italiane recita: “La società non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito con la tempestività del caso e senza averlo sentito a propria difesa.
I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni.
Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero di un componente della RSU.
La comunicazione del provvedimento deve essere inviata per iscritto al lavoratore entro e non oltre trenta giorni dal termine di scadenza della presentazione delle giustificazioni, in difetto di che il procedimento disciplinare si ha per definito con l'archiviazione”.
9.2 Nel caso di specie la cronologia dei fatti è la seguente:
- in data 30 agosto 2024 avvengono i fatti oggetto di addebito;
- in data 2 settembre 2024 riceve il reclamo da parte dell'utente; CP_1
- in data 26 settembre 2024 redige la lettera di contestazione disciplinare;
CP_1
- in data 4 ottobre 2024 la lettera di contestazione viene ricevuta dalla lavoratrice;
- in data 8 ottobre 2024 la lavoratrice invia le proprie giustificazioni;
- in data 6 novembre 2024 viene spedito il provvedimento di irrogazione della sanzione della multa.
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 8/2025
9.3 La semplice lettura della cronologia sopra riportata rivela come il procedimento disciplinare sia avvenuto nel rispetto di tutti i termini di legge. La contestazione disciplinare segue di soli 24 giorni la ricezione del reclamo da parte della cliente ed è posteriore ai fatti di soli 27 giorni. Considerata la complessità di un'organizzazione come , il tempo trascorso appare più che congruo CP_1 posto che in detto arco temporale gli uffici hanno dovuto passare il reclamo all'ufficio di competenza e poi quest'ultimo ha dovuto svolgere i necessari accertamenti interni prima di procedere con la formulazione della lettera di contestazione. Risultano inoltre rispettati sia il termine dilatorio di cinque giorni sia quello perentorio di trenta giorni;
il provvedimento disciplinare, infatti, è stato irrogato a distanza di oltre cinque giorni dalla contestazione disciplinare e non oltre trenta giorni dal termine di scadenza per rendere le proprie giustificazioni.
10. Parimenti infondata è la doglianza relativa all'avvenuta violazione dell'art. 7 statuto dei lavoratori per non averle consegnato la documentazione posta a fondamento dell'addebito.
10.1 L'art. 7, commi 2 e 3, L 300/1970 recita: “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato”.
10.2 Nel caso di specie l'addebito è stato contestato per iscritto e la lavoratrice ha reso le proprie giustificazioni con pec dell'8 ottobre 2024 nella quale ha preso compiutamente posizione su tutti i fatti addebitati. Il procedimento disciplinare, dunque, si è svolto regolarmente. Non porta a diverse conclusioni il fatto che non abbia messo a disposizione della ricorrente il reclamo CP_1 inviato dall'utente.
10.3 La ricorrente, per il tramite del sindacato, dopo aver compiutamente esposto tutte le proprie difese, a chiusura della lettera di giustificazioni ha scritto: “Qualora invece, malauguratamente, non fosse Vostra intenzione accogliere positivamente le argomentazioni sopra fornite dalla lavoratrice, ritengo sia suo diritto accedere a tutta la documentazione che è stata utilizzata per addivenire alla contestazione al fine di tutelare la propria onorabilità oltreché esercitare appieno il proprio diritto di difesa.
In tal caso la sig.ra fa richiesta sin da ora di poter accedere, assistita da un rappresentante Pt_1 sindacale o da un legale a tutta la documentazione in Vostro possesso in base alla quale avete ritenuto di poter muovere la contestazione in oggetto. Tale richiesta, avanzata ai sensi dell'art. 13 della Legge 675/96, riguarda qualsiasi documento, da chiunque prodotto e in qualsiasi formato composto (lettera, relazione, verbale, file audio/video, supporto analogico o altro) in cui la sig.ra
sia stata menzionata o coinvolta a qualsiasi titolo”. Pt_1
10.4 Dall'istruttoria è emerso che aveva in un primo momento fissato l'incontro per il CP_1
4 novembre;
poiché in tale data la responsabile delle risorse umane, , era Persona_1
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 8/2025
impossibilitata, quest'ultima aveva richiesto di spostare l'incontro il 5 novembre. Nel comunicare la variazione al responsabile sindacale, quest'ultimo aveva fatto presente che il giorno successivo non sarebbe stato disponibile. Nei colloqui era, inoltre, emerso che la RA non avrebbe Pt_1 partecipato all'incontro, avendo dato delega al rappresentante sindacale. A ragione di ciò, ritenendo di non poter consegnare il reclamo ad una persona diversa che non fosse la lavoratrice,
[...]
ha deciso di dar corso al procedimento disciplinare senza fissare un nuovo incontro. CP_1
10.5 Ciò detto, a prescindere dal fatto che la lavoratrice ha il diritto di conoscere i documenti sui quali si basa l'addebito (al riguardo si rileva, però, che è inconferente la norma di legge richiamata nella lettera di giustificazioni ove si fa riferimento all'art. 13 L 675/1996 norma che, oltre a non essere più vigente, riguarda il diverso campo della tutela dei propri dati personali), ciò che rileva è che la ricorrente aveva già reso le proprie giustificazioni e che in concreto non si è verificata nessuna lesione dei propri diritti di difesa atteso che il contenuto del reclamo era stato riprodotto nella lettera di contestazione e considerato che in sede di giudizio parte ricorrente non ha indicato quale difese avrebbe potuto spendere qualora avesse tempestivamente avuto a disposizione l'originale del reclamo.
11. Passando al merito della vicenda, l'istruttoria esperita ha confermato la sussistenza degli addebiti mossi alla lavoratrice.
11.1 La teste ha dichiarato: “Il 30 agosto 2024 è successo che sono andata a Parte_2 ricaricarmi la poste pay;
sono andata molto presto per essere la prima, se non sbaglio la posta apre alle 8.30. Io era già lì prima dell'apertura (…) Nell'ufficio non ci sono i numerini da prendere.
La RA mi ha fatto cenno di venire avanti e mi ha detto che però avrebbe fatto passare Pt_1 prima il signore dopo di me che era un medico. Mi ha detto solo faccio passare il medico. (…)
Io ho detto sì e il medico è passato avanti;
lì ho sentito che la RA parlava di tutt'altro Pt_1 chiedendo dei favori per la sua amica. Lei non stava lavorando, parlava e chiedeva se avesse fatto un favore per la sua amica.
Io ho sentito che diceva che lui doveva farle un favore per la sua amica che aveva un animale e allora da lì l'ho interrotta. Le ho detto quindi che non era giusto che il medico mi passasse avanti perché lei doveva chiedere dei favori. Il medico si è subito tirato indietro e mi ha fatto passare avanti. Lui è stato gentile.
A questo punto sino andata io allo sportello e le ho detto che dovevo ricaricare la carta. Mi ha chiesto i documenti e io le ho dato la carta d'identità, il codice fiscale e la fotocopia della carta da caricare da cui si vedeva il numero. Lei ha digitato e mi detto che lei voleva l'originale e che la copia che le avevo dato non valeva nulla;
allora io le ho dato l'originale. Lei ha digitato qualcosa e poi ha detto che non andava e che era falsa;
allora io mi sono arrabbiata e le ho detto che non era possibile che fosse falsa e ha aggiunto che io sarei dovuta andare alle poste di Brusasco che sono quelle della mia residenza.
6 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 8/2025
Da lì mi sono arrabbiata e ho chiesto di parlare con un responsabile. È intervenuta la collega, cioè la RA che ho visto fuori, e che era all'altro sportello. Così io sono andata all'altro sportello e la collega mi ha caricato la carta in due minuti.
Quindi io poi sono tornata a casa e ho scritto il reclamo”
11.2 La teste , responsabile dell'ufficio, ha dichiarato: “Il 30 agosto 2024 c'erano solo Tes_1 due persone nell'ufficio, quindi io ero impegnata a fare altro, ero allo sportello ma non mi stavo occupando di servire i clienti.
Era la mattina non ricordo l'ora.
La collega era allo sportello accanto al mio che stava servendo il pubblico, come ho Parte_1 detto erano solo due persone.
Io non mi sono accorta di quello che stava succedendo tranne quanto ho sentito alzare le voci;
ero infatti concentrata sul mio lavoro.
Ho sentito la RA che è uscita che urlava e che ne diceva di ogni alla , diceva che lo Pt_1 aveva fatto passare il signore e che parlava e che così non si faceva.
Io effettivamente ho visto che la stava parlando con questo signore che si chiama Pt_1 Per_2
e che è un veterinario, ma non so che cosa si stessero dicendo, non so se parlava di lavoro o
[...] di altro. Io non sentivo.
Il signor non doveva fare una raccomandata, se non sbaglio aveva degli f24; per essere Per_2 sicura, però, dovrei vedere sul giornale di fondo delle operazioni.
Io allora mi sono avvicinata per chiedere che cosa stava succedendo e la RA ha detto che la
le aveva detto che aveva fatto passare prima il veterinario per fare i fatti suoi. Allora io ho Pt_1 detto alla di fare passare la RA se era arrivata prima. Pt_1
Preciso che la poi stava servendo il veterinario, io non so se prima effettivamente avesse Pt_1 parlato dei fatti suoi.
Quando io sono intervenuta la non aveva ancora iniziato l'operazione con il veterinario e Pt_1 per questo ho detto di fare passare prima la RA.
Il veterinario si è fatto indietro e non ha detto nulla.
Io mi sono di nuovo allontanata. La RA doveva fare la ricarica poste pay. Poi ho sentito di nuovo la RA alzare la voce. A quel punto non mi sono chiesta più niente, ho semplicemente fatto passare la RA al mio sportello e le ho fatto io l'operazione”.
11.3 Le due testimonianze risultano attendibili. Le dichiarazioni, infatti, si riscontrano tra loro e, inoltre, non vi è motivo alcuno di dubitare della genuinità delle testimoni posto che non sono ravvisabili particolari interessi di cui le stesse sono portatrici ovvero particolari motivi di contrasto con la ricorrente che potrebbero giustificare una falsa testimonianza.
11.4 Alla luce delle dichiarazioni rese, dunque, può dirsi provato che dapprima la ricorrente ha dato la precedenza ad un cliente per motivi puramente personali e poi, costretta dalla responsabile a
7 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 8/2025
seguire il corretto ordine di arrivo, ha ostacolato l'operazione della RA dandole false Pt_2 informazioni.
11.5 In ordine al primo profilo si osserva come sia stata sconfessata la deduzione della ricorrente secondo la quale ella aveva dato la precedenza al dott. in quanto egli doveva fare una Per_3 raccomandata, seguendo così la prassi dell'ufficio. In primo luogo è emerso che non c'è alcuna priorità legata alle raccomandate, ma semplicemente si cerca di dare la precedenza alle operazioni più veloci nel caso in cui qualche cliente abbia da fare operazioni particolarmente lunghe. In secondo luogo - e ciò che più rileva - è emerso che il dott. on doveva fare una raccomandata Per_3 Per_ ma doveva pagare degli F24, operazione ben più lunga rispetto a quella della RA , la quale doveva semplicemente ricaricare una postepay.
11.6 È altresì stata sconfessata la deduzione della ricorrente secondo la quale i due avrebbero parlato nei tempi morti dell'operazione posto che nel momento in cui è intervenuta la responsabile dell'ufficio l'operazione non era ancora iniziata.
11.7 Da ultimo è risultato provato che la ricorrente ha volontariamente ostacolato l'operazione della RA riferendo alla stessa un'informazione falsa, ovvero che la postepay poteva essere Pt_2 ricaricata solo presso l'ufficio di residenza.
12. Così ricostruiti i fatti non vi è dubbio che il comportamento tenuto dalla ricorrente abbia rilievo disciplinare atteso che ella ha violato i doveri di diligenza nell'espletamento delle proprie mansioni e ha tenuto un atteggiamento non corretto nei confronti del pubblico, così violando l'art. 2104 c.c. – il quale prescrive il dovere di diligenza dell'espletamento delle proprie mansioni - nonché l'art. 52 e l'art. 54 punto II lett. c) del CCNL. L'art. 52 CCNL, infatti, oltre a richiamare il dovere di diligenza di cui all'art. 2104 c.c. prescrive che il lavoratore deve “b) svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazioni le attività assegnategli (…)” e che deve “e) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con la clientela una condotta improntata a principi di correttezza e trasparenza”. L'art. 54 comma II lett. c) poi punisce con la multa non superiore a quattro ore di retribuzione il lavoratore che tenga un “comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti o verso il pubblico”.
12.1 La sanzione inflitta è poi in concreto proporzionata alla condotta tenuta considerata la gravità del comportamento di dare scientemente un'informazione falsa all'utenza al fine di non effettuare un'operazione e solo come ripicca al comportamento tenuto dall'utente stesso, anche tenuto conto dell'anzianità quasi decennale della ricorrente.
12.3 Per tutte le ragioni su esposte il ricorso va, dunque, rigettato.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione fino ad € 1.100, valori medi, in € 641 (di cui € 210 per la fase di studio, € 126 per la fase introduttiva, € 126 per la fase istruttoria ed € 179 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a.
8 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 8/2025
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Rigetta il ricorso
- Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 641, oltre Parte_1 CP_1 rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
Ivrea, 29 settembre 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
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