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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/11/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3112/2025 REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3112/2025, promossa con ricorso depositato il 25/07/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Cittiglio (VA) il 12/06/1968 cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], Cittiglio (VA) con l'Avv. Anna De Nicolo
E
2) Parte_2
Nata a Cittiglio (VA) l'11/06/1980 cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...], Cittiglio (VA) con l'Avv. Anna De Nicolo con i seguenti figli minorenni:
, nato a [...] il [...] Per_1
Luca, nato a [...] il [...].
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 25/07/2025 richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente alla prole, alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 1) Il sig. e la sig.ra s'impegnano per il bene dei figli Parte_1 Parte_2
minori e a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale ed Per_1 Per_2 assicurare la presenza e l'affetto di entrambi, a preservare il diritto dei figli a vivere un rapporto equilibrato con entrambe le figure genitoriali.
2) I genitori s'impegnano altresì a non svalutarsi reciprocamente alla presenza dei figli per garantire una protezione di quest'ultimi dal loro conflitto.
3) Il sig. e la sig.ra s'impegnano a condividere i Parte_1 Parte_2
rapporti con la scuola, le scelte e le regole educative. Entrambi concordano di prendere decisioni rispetto ai figli in un clima relazionale di reciproco rispetto e di collaborazione, considerando i bisogni emotivi ed affettivi del minore.
4) Conseguentemente i sig.ri e concordano Parte_1 Parte_2 nell'affido condiviso dei figli, nel rispetto del principio della bigenitorialità come previsto dalla normativa vigente.
5) La madre ed i figli vivranno nella casa coniugale a Cittiglio in via S. Giulio, 34
(VA)
6) La residenza dei figli minori ai fini anagrafici sarà presso l'abitazione assegnata alla madre che attualmente è in Via S. Giulio, 34 a Cittiglio (VA)
7) I genitori concordano di stare rispettivamente con i figli con le seguenti modalità:
- I figli e avranno collocamento prevalente con la madre e staranno con Per_1 Per_2
il padre durante la settimana il martedì dalle 19,30 con pernottamento ed il mercoledì mattina il padre poi li accompagnerà a scuola ed il venerdì dalle 17,30 con pernottamento e la madre andrà a riprenderli il sabato mattina alle 09:30 a casa del padre
- e passeranno weekend alternati con il padre dalle ore 19,00 del sabato Per_1 Per_2
sera fino alla sera della domenica, quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre.
- Il calendario sopra indicato potrà subire delle variazioni a causa degli impegni lavorativi del sig. , quest'ultimo s' impegna ad avvisare la sig.ra tempestivamente Pt_1 Pt_2
quando non riuscirà a trascorrere il tempo con i figli e comunque a recuperare le giornate perse in accordo con la madre.
- Per le festività natalizie i sig.ri e la sig.rs concordano di Parte_1 Parte_2 mantenere le “tradizioni di famiglia” nell'interesse dei figli per cui decidono quanto segue:
pagina 2 di 4 - i figli trascorreranno il 24 dicembre ed il 1° gennaio con il padre, il 25 ed il 31 dicembre con la madre, il 6 gennaio sarà alternato di anno in anno nel 2026 i figli staranno con il papà.
Al di fuori delle festività le settimane delle vacanze scolastiche natalizie seguiranno il normale calendario.
- Vacanze pasquali: il giorno della S. Pasqua i figli lo trascorreranno con un genitore, e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro, in alternanza di anno in anno.
- Per quanto riguarda le vacanze estive: i genitori concordano di trascorrere due settimane di vacanze consecutive o non consecutive, da accordare tra loro ogni anno entro la fine del mese di marzo;
le relative spese saranno a carico di ciascun genitore individualmente.
- I genitori s'impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località con i minori
8) Per quanto riguarda le questioni economiche, i sig.ri hanno così deciso: Pt_2
- Gli assegni familiari saranno percepiti al 100% dalla sig.ra Pt_2
- Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla sig.ra Pt_1 Pt_2 un assegno di €250,00 al mese per figlio per un totale di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il sig. a questo proposito ha già Pt_1
versato un totale di 1500 euro (accordo preso in mediazione) che corrisponde a tre mensilità febbraio-marzo-aprile 2025.
9) Per quanto riguarda le spese straordinarie (scolastiche, ludico-ricreative e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, in riferimento a quanto stabilito dalle linee guida del Tribunale di Varese, i genitori le sosterranno in percentuali diverse
70% il padre 30% la madre.
10) L' indennità inerente all'invalidità civile percepita per il figlio Per_1
continuerà ad essere utilizzata esclusivamente per le spese relative alla “cura di
” le cifre non utilizzate a questo fine verranno accantonate per il figlio, Per_1
ed i genitori si impegnano, qualora ci fosse la necessità di utilizzare il denaro accantonato, ad accordarsi tra loro sull'utilizzo.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina 3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3112/2025, promossa con ricorso depositato il 25/07/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Cittiglio (VA) il 12/06/1968 cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], Cittiglio (VA) con l'Avv. Anna De Nicolo
E
2) Parte_2
Nata a Cittiglio (VA) l'11/06/1980 cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...], Cittiglio (VA) con l'Avv. Anna De Nicolo con i seguenti figli minorenni:
, nato a [...] il [...] Per_1
Luca, nato a [...] il [...].
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 25/07/2025 richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente alla prole, alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 1) Il sig. e la sig.ra s'impegnano per il bene dei figli Parte_1 Parte_2
minori e a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale ed Per_1 Per_2 assicurare la presenza e l'affetto di entrambi, a preservare il diritto dei figli a vivere un rapporto equilibrato con entrambe le figure genitoriali.
2) I genitori s'impegnano altresì a non svalutarsi reciprocamente alla presenza dei figli per garantire una protezione di quest'ultimi dal loro conflitto.
3) Il sig. e la sig.ra s'impegnano a condividere i Parte_1 Parte_2
rapporti con la scuola, le scelte e le regole educative. Entrambi concordano di prendere decisioni rispetto ai figli in un clima relazionale di reciproco rispetto e di collaborazione, considerando i bisogni emotivi ed affettivi del minore.
4) Conseguentemente i sig.ri e concordano Parte_1 Parte_2 nell'affido condiviso dei figli, nel rispetto del principio della bigenitorialità come previsto dalla normativa vigente.
5) La madre ed i figli vivranno nella casa coniugale a Cittiglio in via S. Giulio, 34
(VA)
6) La residenza dei figli minori ai fini anagrafici sarà presso l'abitazione assegnata alla madre che attualmente è in Via S. Giulio, 34 a Cittiglio (VA)
7) I genitori concordano di stare rispettivamente con i figli con le seguenti modalità:
- I figli e avranno collocamento prevalente con la madre e staranno con Per_1 Per_2
il padre durante la settimana il martedì dalle 19,30 con pernottamento ed il mercoledì mattina il padre poi li accompagnerà a scuola ed il venerdì dalle 17,30 con pernottamento e la madre andrà a riprenderli il sabato mattina alle 09:30 a casa del padre
- e passeranno weekend alternati con il padre dalle ore 19,00 del sabato Per_1 Per_2
sera fino alla sera della domenica, quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre.
- Il calendario sopra indicato potrà subire delle variazioni a causa degli impegni lavorativi del sig. , quest'ultimo s' impegna ad avvisare la sig.ra tempestivamente Pt_1 Pt_2
quando non riuscirà a trascorrere il tempo con i figli e comunque a recuperare le giornate perse in accordo con la madre.
- Per le festività natalizie i sig.ri e la sig.rs concordano di Parte_1 Parte_2 mantenere le “tradizioni di famiglia” nell'interesse dei figli per cui decidono quanto segue:
pagina 2 di 4 - i figli trascorreranno il 24 dicembre ed il 1° gennaio con il padre, il 25 ed il 31 dicembre con la madre, il 6 gennaio sarà alternato di anno in anno nel 2026 i figli staranno con il papà.
Al di fuori delle festività le settimane delle vacanze scolastiche natalizie seguiranno il normale calendario.
- Vacanze pasquali: il giorno della S. Pasqua i figli lo trascorreranno con un genitore, e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro, in alternanza di anno in anno.
- Per quanto riguarda le vacanze estive: i genitori concordano di trascorrere due settimane di vacanze consecutive o non consecutive, da accordare tra loro ogni anno entro la fine del mese di marzo;
le relative spese saranno a carico di ciascun genitore individualmente.
- I genitori s'impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località con i minori
8) Per quanto riguarda le questioni economiche, i sig.ri hanno così deciso: Pt_2
- Gli assegni familiari saranno percepiti al 100% dalla sig.ra Pt_2
- Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla sig.ra Pt_1 Pt_2 un assegno di €250,00 al mese per figlio per un totale di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il sig. a questo proposito ha già Pt_1
versato un totale di 1500 euro (accordo preso in mediazione) che corrisponde a tre mensilità febbraio-marzo-aprile 2025.
9) Per quanto riguarda le spese straordinarie (scolastiche, ludico-ricreative e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, in riferimento a quanto stabilito dalle linee guida del Tribunale di Varese, i genitori le sosterranno in percentuali diverse
70% il padre 30% la madre.
10) L' indennità inerente all'invalidità civile percepita per il figlio Per_1
continuerà ad essere utilizzata esclusivamente per le spese relative alla “cura di
” le cifre non utilizzate a questo fine verranno accantonate per il figlio, Per_1
ed i genitori si impegnano, qualora ci fosse la necessità di utilizzare il denaro accantonato, ad accordarsi tra loro sull'utilizzo.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina 3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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