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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/01/2024, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 23/01/2024 ha pronunziato ex art. 429 c.p.c. – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2945/2023 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIA U. CORICA n. 36, C.F._1
SINAGRA (ME), presso lo studio dell'Avv. SINAGRA MARIA TINDARA che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti LALLAI MARIA FRANCESCA e MONORITI ANTONELLO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina
CP_ presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: Pensione di invalidità.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/09/2023 esponeva di Parte_1
essere bracciante agricola e di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola
, per giorni 103 nell'anno 2022; di avere inoltrato all' due Controparte_2 CP_1 domande volte ad ottenere l'indennità economica di maternità obbligatoria per il parto avvenuto il 24.07.2022. Lamentava che l'Ente, con comunicazione dell'8.8.2022 aveva rigettato le domande precisando che “non risulta iscritta per almeno 51 giornate negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno di inizio del congedo di maternità e nemmeno per i due anni precedenti”. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento della chiesta indennità, oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991 n. 412, con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 11.01.2024 eccependo, in via preliminare la nullità del ricorso;
nel merito l'Ente eccepiva di avere inizialmente rigettato la domanda poiché la ricorrente, in un primo momento, non risultava iscritta in ARLA nell'anno 2022; che, a seguito di tardivo invio dei
DMAG da parte del datore di lavoro, è sopraggiunta la sua iscrizione e, pertanto,
l' ha provveduto al pagamento di quanto spettante. Chiedeva, dunque, una CP_3
pronuncia di cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
L' , con la memoria di costituzione, ha depositato estratto del cassetto CP_1
previdenziale del cittadino, affermando di aver effettuato il pagamento della prestazione richiesta.
Parte ricorrente, all'odierna udienza, ha confermato di aver ricevuto il pagamento di quanto dovuto.
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' provveduto in autotutela al riconoscimento delle pretese avanzate dalla CP_1
ricorrente.
2 Va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso, comprendendosi – come anche dalle difese dell' – che effettivamente oggetto dello stesso sia la liquidazione CP_1
dell'indennità di maternità (oggetto anche della documentazione prodotta).
Va, quindi, valutata l'epoca del provvedimento adottato dall' ai fini CP_1 dell'individuazione della soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Invero, dalla documentazione presentata dall' e dalle affermazioni rese CP_1
dalla ricorrente, emerge che il pagamento in favore della ricorrente è stato adottato parzialmente in data successiva alla proposizione del presente ricorso e parzialmente diversi mesi prima del deposito dello stesso.
D'altra parte, parte ricorrente nulla aveva dedotto sul punto.
Ne consegue, quindi, che metà delle spese possono essere compensate in quanto parte della domanda sarebbe risultata inammissibile poiché proposta dopo il parziale soddisfacimento della propria pretesa.
La restante parte delle spese, quindi, segue la soccombenza virtuale, sulla base della fondatezza delle ragioni attoree e della tardività del provvedimento di liquidazione adottato dall' , e si liquidano in favore del procuratore CP_1
antistatario come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia oltre che dell'assenza di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità della controversia.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_
con ricorso depositato in data 20/09/2023 nei confronti dell' in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese di lite in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore dell'avv. Maria Sinagra antistatario, liquidandole in euro 933,00, oltre c.p.a, i.v.a. e spese generali, come per legge;
- compensa la restante metà delle spese.
3 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Patti, 23/01/2024 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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