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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2025, n. 14519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14519 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: DE RT NT, nato a [...] il [...], avverso la ordinanza del 11/11/2024 del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria di replica a quella del P.g.; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv.to Andrea Satta, che ha esposto i motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14519 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 05/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Salerno confermava (fatta eccezione per i delitti ai capi 12.1, 16.1, 33.1) il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odierno ricorrente con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il precedente 14 ottobre, in relazione ai delitti descritti ai capi 1, 2, 3, 8, 9, 9.1, 10, 10.1, 12, 12.1, 16, 16.1, 18, 19, 26, 28, 30, 32, 33, 33.1 e 40 della provvisoria imputazione. 1.1. In particolare, si contestano in cautela al ricorrente i reati di devastazione, incendio e frode assicurativa, descritti al capo 1 (fatti commessi il 23 marzo 2020), l'associazione per delinquere finalizzata a commettere reiterate violazioni della normativa sull'immigrazione (capo 2), il favoreggiamento organizzato della immigrazione clandestina (capo 3, art. 12, comma 3, D.Igs. 286/98, il favoreggiamento della permanenza in Italia del clandestino (art. 12, comma, 5 Digs. 286/98), nonché innumerevoli reati di falso documentale funzionali alla realizzazione degli scopi associativi. La gravità indiziaria per tali condotte può ritenersi integrata, ad avviso del Tribunale, sulla base di conversazioni intercettate tra il ricorrente ed altri sodali, ove si dà contezza del ruolo organizzativo in ambito associativo e della realizzazione dei distinti singoli reati in materia violazione della normativa sulla immigrazione, fatti realizzati anche attraverso la consumazione di una lunga teoria di reati di falso;
consegue la valutazione di un ruolo effettivo ed efficace interno al sodalizio di settore, per l'impegno assunto, quello realizzato, la messa a disposizione del sodalizio delle proprie capacità organizzative e gestionali dei flussi migratori, che vedevano impegnata la compagine attiva sul territorio. Il Tribunale ha altresì argomentato in ordine ai delitti contestati al capo 1, ancorchè con i motivi scritti di ricorso la difesa dell'istade non avesse eccepito alcunché, né in fatto, né in diritto. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti, in appresso sinteticamente riportati, nel segno di quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza della norma processuale, vizi di logicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.), in riferimento alla divisata utilizzabilità delle intercettazioni disposte con decreto del 5 maggio 2021, che non reca alcuna sostanziale motivazione di sostegno autorizzatorio con riferimento al reato descritto all'art. 12, comma 3, del Digs. 286/98, mancando un richiamo esplicito, per il reato appena indicato, alla informativa di polizia giudiziaria del 21 aprile 2021, il contenuto è essenziale ai fini del vaglio dei gravi indizi di colpevolezza;
2.2. Inosservanza della legge processuale e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.) quanto a valutazione di concretezza ed attualità delle esigenze 2 cautelari atte a sostenere la misura di massima afflittività confermata, trattandosi di fatti tutti consumati nel 2020, dovendo ritenersi esaurita anche la condotta di partecipazione associativa al 31 dicembre 2020; 2.3. I medesimi vizi sono denunziati con riferimento alla più grave fattispecie fine di cui all'art. 12, comma 3, D.Igs. 286/98, attesa l'evidente inidoneità degli strumenti documentali utilizzati al fine di realizzare lo scopo illecito;
2.4. Ancora i medesimi vizi sono denunziati quanto a valutazione degli elementi indiziari atti a dimostrare la qualità associata del concorso, trattandosi più verosimilmente di una serie di singole partecipazioni plurisoggettive a concorso eventuale. 2.5. Con il quinto ed ultimo motivo si contesta la ricorrenza dei gravi indizi in riferimento ai reati di pericolo descritti al capo 1, difettando gli elementi della devastazione esplosiva e della vastità dell'incendio. La data dell'episodio singolare renderebbe comunque del tutto inattuali le ravvisate esigenze cautelari. 3. Alla memoria trasmessa dal Pubblico ministero per l'udienza camerale fissata, replicava il difensore del ricorrente con memoria scritta, il cui contenuto era poi esposto oralmente nel corso dell'udienza camerale, all'esito della quale la RT riservava la decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in diritto. Il Tribunale per il riesame ha attentamente argomentato (pag. 54 e 55 ord. impugnata) in riferimento alla dedotta inutilizzabilità -per deficit motivazionale- del decreto autorizzativo, che non avrebbe coperto anche il delitto previsto dall'art. 12, comma 3, del citato t.u. immigrazione. In particolare, il richiamo all'informativa del 21 aprile 2021 è stato ritenuto polifunzionale, talchè esso è riferibile a tutti i reati oggetto di autorizzazione integrativa del 5 maggio 2021. In ogni caso, dal deficit autorizzatorio non deriva, ad avviso del Collegio, alcuna inutilizzabilità delle intercettazioni relativamente al reato non coperto da autorizzazione, atteso che le operazioni di intercettazione erano comunque regolarmente autorizzate in riferimento agli altri reati connessi. In proposito, la disciplina processuale in tema di utilizzabilità è dettata dall'art. 270 del codice di rito, come letto dal diritto vivente (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395-01: In tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. 3 pen.). Per il delitto previsto dall'art. 12, comma 3, tu. immigrazione, connesso agli altri per cui opera l'autorizzazione originaria, è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, il che legittima l'utilizzabilità anche "derivata" delle intercettazioni già autorizzate. 2. La motivazione in punto di esigenze cautelari si legge alle pagine da 68 a 71 della ordinanza impugnata e richiama lo svolgimento organizzato dei delitti seriali oggetto di investigazioni, il know how versato dal ricorrente e le capacità attuali di iterazione di condotte seriali. Il che consente di ritenere assolto l'onere motivazionale richiesto dagli articoli 274, 275 e 292 del codice di rito. 3. In ordine alla valutazione dei gravi indizi per le gravissime ipotesi di reato oggetto di indagini, Il Tribunale, valorizzando gli aspetti relativi all'opera di ausilio logistico ed operativo al sodalizio, oltre a quanto evidenziato in tema di ausilio alla organizzazione della plurisoggettività, ha ravvisato chiara evidenza, sia della partecipazione associativa in veste organizzativa, sulla base della convergenza del compendio di conversazioni intercettate con altri soggetti apicali, che la diretta realizzazione delle fattispecie fine. Tale lettura dei colloqui intercettati e dei documenti acquisiti non può logicamente aprirsi a significati euristici differenti (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715). Non è posta in discussione, con i motivi di ricorso, la identificazione dei colloquianti;
né, per vero, possono affacciarsi dubbi di logicità argomentativa quanto ad oggetto e natura dei colloqui intercettati. Ciò posto, non paiono cogliere nel segno i motivi di ricorso che pretendono di individuare sintomi di illogicità, contraddizione o apparenza motivazionale, nel provvedimento che trae indizio di partecipazione associativa qualificata dalla funzione, anche dal ruolo svolto nel concorrere alla consumazione di episodi fine, sul punto la giurisprudenza di questa RT è assolutamente consolidata (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670 - 01). 3.1. Tanto premesso, il ricorrente deduce, nella sostanza, un travisamento della prova (significati da trarre dal contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppure rappresentato come evidente o unico, né pare evincersi dalla lettura del testo della ordinanza impugnata la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190). Peraltro, inammissibili sarebbero comunque i motivi di ricorso attraverso i quali si deduce la violazione della regola processuale indicata all'art. 273 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. 4 3.2.. Con il motivo di ricorso si chiede comunque a .questa RT di privilegiare una data interpretazione delle fonti, che il Tribunale per il riesame ha ritenuto chiare ed inequivoche, in luogo della lettura fattane dai giudici di merito nel corso dell'incidente cautelare, caratterizzato dalla duplice conformità "verticale" delle decisioni di rigetto nel "merito cautelare". Ed invero, in materia cautelare personale, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 - 01; da ultimo, Sez. 2, n. 51725 del 30/11/2023). 3.3. Gli argomenti esposti dalla giurisdizione di merito, con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare (art. 273 cod. proc. pen.), l'obiettiva esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge processuale per affermare l'ontologica e giuridica sussistenza dei plurimi reati contestati e confermati in sede di riesame, così come aggravate, e della partecipazione associativa. Il che assorbe anche le doglianze esposte con il quarto motivo di ricorso. 4. L'ultimo motivo è inammissibile, giacché del tutto nuovo rispetto a quanto sottoposto con i motivi scritti alla valutazione del Tribunale per il riesame. L'interruzione della catena devolutiva determina pertanto la tranciante inammissibilità del ricorso, secondo quanto dispone l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., applicabile anche alla materia cautelare (Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014, Rv. 261029 - 01). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si stima equo determinare in euro tremila. 6. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 5 marzo 2025.
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria di replica a quella del P.g.; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv.to Andrea Satta, che ha esposto i motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14519 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 05/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Salerno confermava (fatta eccezione per i delitti ai capi 12.1, 16.1, 33.1) il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odierno ricorrente con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il precedente 14 ottobre, in relazione ai delitti descritti ai capi 1, 2, 3, 8, 9, 9.1, 10, 10.1, 12, 12.1, 16, 16.1, 18, 19, 26, 28, 30, 32, 33, 33.1 e 40 della provvisoria imputazione. 1.1. In particolare, si contestano in cautela al ricorrente i reati di devastazione, incendio e frode assicurativa, descritti al capo 1 (fatti commessi il 23 marzo 2020), l'associazione per delinquere finalizzata a commettere reiterate violazioni della normativa sull'immigrazione (capo 2), il favoreggiamento organizzato della immigrazione clandestina (capo 3, art. 12, comma 3, D.Igs. 286/98, il favoreggiamento della permanenza in Italia del clandestino (art. 12, comma, 5 Digs. 286/98), nonché innumerevoli reati di falso documentale funzionali alla realizzazione degli scopi associativi. La gravità indiziaria per tali condotte può ritenersi integrata, ad avviso del Tribunale, sulla base di conversazioni intercettate tra il ricorrente ed altri sodali, ove si dà contezza del ruolo organizzativo in ambito associativo e della realizzazione dei distinti singoli reati in materia violazione della normativa sulla immigrazione, fatti realizzati anche attraverso la consumazione di una lunga teoria di reati di falso;
consegue la valutazione di un ruolo effettivo ed efficace interno al sodalizio di settore, per l'impegno assunto, quello realizzato, la messa a disposizione del sodalizio delle proprie capacità organizzative e gestionali dei flussi migratori, che vedevano impegnata la compagine attiva sul territorio. Il Tribunale ha altresì argomentato in ordine ai delitti contestati al capo 1, ancorchè con i motivi scritti di ricorso la difesa dell'istade non avesse eccepito alcunché, né in fatto, né in diritto. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti, in appresso sinteticamente riportati, nel segno di quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza della norma processuale, vizi di logicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.), in riferimento alla divisata utilizzabilità delle intercettazioni disposte con decreto del 5 maggio 2021, che non reca alcuna sostanziale motivazione di sostegno autorizzatorio con riferimento al reato descritto all'art. 12, comma 3, del Digs. 286/98, mancando un richiamo esplicito, per il reato appena indicato, alla informativa di polizia giudiziaria del 21 aprile 2021, il contenuto è essenziale ai fini del vaglio dei gravi indizi di colpevolezza;
2.2. Inosservanza della legge processuale e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.) quanto a valutazione di concretezza ed attualità delle esigenze 2 cautelari atte a sostenere la misura di massima afflittività confermata, trattandosi di fatti tutti consumati nel 2020, dovendo ritenersi esaurita anche la condotta di partecipazione associativa al 31 dicembre 2020; 2.3. I medesimi vizi sono denunziati con riferimento alla più grave fattispecie fine di cui all'art. 12, comma 3, D.Igs. 286/98, attesa l'evidente inidoneità degli strumenti documentali utilizzati al fine di realizzare lo scopo illecito;
2.4. Ancora i medesimi vizi sono denunziati quanto a valutazione degli elementi indiziari atti a dimostrare la qualità associata del concorso, trattandosi più verosimilmente di una serie di singole partecipazioni plurisoggettive a concorso eventuale. 2.5. Con il quinto ed ultimo motivo si contesta la ricorrenza dei gravi indizi in riferimento ai reati di pericolo descritti al capo 1, difettando gli elementi della devastazione esplosiva e della vastità dell'incendio. La data dell'episodio singolare renderebbe comunque del tutto inattuali le ravvisate esigenze cautelari. 3. Alla memoria trasmessa dal Pubblico ministero per l'udienza camerale fissata, replicava il difensore del ricorrente con memoria scritta, il cui contenuto era poi esposto oralmente nel corso dell'udienza camerale, all'esito della quale la RT riservava la decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in diritto. Il Tribunale per il riesame ha attentamente argomentato (pag. 54 e 55 ord. impugnata) in riferimento alla dedotta inutilizzabilità -per deficit motivazionale- del decreto autorizzativo, che non avrebbe coperto anche il delitto previsto dall'art. 12, comma 3, del citato t.u. immigrazione. In particolare, il richiamo all'informativa del 21 aprile 2021 è stato ritenuto polifunzionale, talchè esso è riferibile a tutti i reati oggetto di autorizzazione integrativa del 5 maggio 2021. In ogni caso, dal deficit autorizzatorio non deriva, ad avviso del Collegio, alcuna inutilizzabilità delle intercettazioni relativamente al reato non coperto da autorizzazione, atteso che le operazioni di intercettazione erano comunque regolarmente autorizzate in riferimento agli altri reati connessi. In proposito, la disciplina processuale in tema di utilizzabilità è dettata dall'art. 270 del codice di rito, come letto dal diritto vivente (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395-01: In tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. 3 pen.). Per il delitto previsto dall'art. 12, comma 3, tu. immigrazione, connesso agli altri per cui opera l'autorizzazione originaria, è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, il che legittima l'utilizzabilità anche "derivata" delle intercettazioni già autorizzate. 2. La motivazione in punto di esigenze cautelari si legge alle pagine da 68 a 71 della ordinanza impugnata e richiama lo svolgimento organizzato dei delitti seriali oggetto di investigazioni, il know how versato dal ricorrente e le capacità attuali di iterazione di condotte seriali. Il che consente di ritenere assolto l'onere motivazionale richiesto dagli articoli 274, 275 e 292 del codice di rito. 3. In ordine alla valutazione dei gravi indizi per le gravissime ipotesi di reato oggetto di indagini, Il Tribunale, valorizzando gli aspetti relativi all'opera di ausilio logistico ed operativo al sodalizio, oltre a quanto evidenziato in tema di ausilio alla organizzazione della plurisoggettività, ha ravvisato chiara evidenza, sia della partecipazione associativa in veste organizzativa, sulla base della convergenza del compendio di conversazioni intercettate con altri soggetti apicali, che la diretta realizzazione delle fattispecie fine. Tale lettura dei colloqui intercettati e dei documenti acquisiti non può logicamente aprirsi a significati euristici differenti (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715). Non è posta in discussione, con i motivi di ricorso, la identificazione dei colloquianti;
né, per vero, possono affacciarsi dubbi di logicità argomentativa quanto ad oggetto e natura dei colloqui intercettati. Ciò posto, non paiono cogliere nel segno i motivi di ricorso che pretendono di individuare sintomi di illogicità, contraddizione o apparenza motivazionale, nel provvedimento che trae indizio di partecipazione associativa qualificata dalla funzione, anche dal ruolo svolto nel concorrere alla consumazione di episodi fine, sul punto la giurisprudenza di questa RT è assolutamente consolidata (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670 - 01). 3.1. Tanto premesso, il ricorrente deduce, nella sostanza, un travisamento della prova (significati da trarre dal contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppure rappresentato come evidente o unico, né pare evincersi dalla lettura del testo della ordinanza impugnata la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190). Peraltro, inammissibili sarebbero comunque i motivi di ricorso attraverso i quali si deduce la violazione della regola processuale indicata all'art. 273 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. 4 3.2.. Con il motivo di ricorso si chiede comunque a .questa RT di privilegiare una data interpretazione delle fonti, che il Tribunale per il riesame ha ritenuto chiare ed inequivoche, in luogo della lettura fattane dai giudici di merito nel corso dell'incidente cautelare, caratterizzato dalla duplice conformità "verticale" delle decisioni di rigetto nel "merito cautelare". Ed invero, in materia cautelare personale, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 - 01; da ultimo, Sez. 2, n. 51725 del 30/11/2023). 3.3. Gli argomenti esposti dalla giurisdizione di merito, con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare (art. 273 cod. proc. pen.), l'obiettiva esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge processuale per affermare l'ontologica e giuridica sussistenza dei plurimi reati contestati e confermati in sede di riesame, così come aggravate, e della partecipazione associativa. Il che assorbe anche le doglianze esposte con il quarto motivo di ricorso. 4. L'ultimo motivo è inammissibile, giacché del tutto nuovo rispetto a quanto sottoposto con i motivi scritti alla valutazione del Tribunale per il riesame. L'interruzione della catena devolutiva determina pertanto la tranciante inammissibilità del ricorso, secondo quanto dispone l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., applicabile anche alla materia cautelare (Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014, Rv. 261029 - 01). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si stima equo determinare in euro tremila. 6. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 5 marzo 2025.