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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLI MARIATERESA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 255/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Nominativo_1 Ricorrente_2 S.n.c. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale EZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259003433438000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720180006537852000 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso e alle proprie memorie depositate unitamente a visura camerale aggiornata, insiste nell'accoglimento del ricorso stante la mancanza di prova in atti circa la notificazione degli atti interruttivi
(non potendosi ritenere tale l'estratto di ruolo da controparte) vittoria di spese.
Si oppone alla richiesta di rinvio perchè doveva essere depositata entro il periodo di 20 giorni antecedenti l'udienza. Nel merito insiste per la prescrizione che ha valore assorbente.
Resistente: L'Ufficio si riporta alle proprie controdeduzioni insiste per un rinvio del procedimento onde permettere alla riscossione di costituirsi e produrre documentazione probante;
inoltre rappresenta di essere disponibile ad una conciliazione con la parte nei termini indicati nella memoria (pagina 6). Nel merito l'ufficio si riporta alle controdeduzioni (pagina 5)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. di RG 255/25 il ricorrente Ricorrente_1 DI DE Nominativo_1 E Ricorrente_2 SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO C.F. P.IVA_1, ora Ricorrente_1 DI Nominativo_3 nominativo
, ha impugnato Intimazione di pagamento 057 2025 90034334 38/000 notificata in data
14/02/2025 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione unitamente a cartella di pagamento
05720180006537852000, asseritamente non notificata.
Si chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento notificata in data 14/02/2025 unitamente alla cartella esattoriale non notificata, per i seguenti motivi:
Competenza territoriale
Eccezione di pagamento per mancata notifica atti prodromici.
La parte chiede l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese della parte avversa a favore dei difensori antistatari.
Notifica il ricorso ad ER e AD EZ titolare del credito originario (ruolo).
Si costituisce solo AD EZ;
controeccepisce concordando sul fatto che la società abbia versato il tributo benché in misura leggermente inferiore (770Euro); nel merito chiede rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Produce estratto di ruolo.
All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale e la causa è trattenuta in decisione.
E' respinta la domanda di rinvio essendo comunque spirato il termine utile per la produzione documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
E' confermata la competenza territoriale di questa Corte in quanto l'atto impugnato è stato emesso da ER
LT.
La parte contesta le notifiche degli atti prodromici e interruttivi della prescrizione. Controparte produce solo un estratto di ruolo che non è idoneo a comprovare l'avvenuta notifica della cartella e dell'atto successivo interruttivo.
E' possibile oggi contestare il merito del ruolo perché non c'è prova della notifica degli atti prodromici.
Comunque la decorrenza del termine di prescrizione del credito risulta assorbente rispetto alle eccezioni sul merito del ricorso.
Riguardo alla maggiore imposta richiesta di € 40,00 oltre accessori, stante la mancata dimostrazione della notifica della cartella, l'Agenzia è incorsa in decadenza/prescrizione ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis, del
D.P.R. 131/1986 relativamente ad ogni ulteriore pretesa rispetto a quanto versato.
Il ricorso è quindi accolto. Le spese di lite possono essere compensate fra le parti costituite in causa perché la prova della notificazione degli atti interruttivi non poteva essere assolta da AD EZ;
esse vengono addebitate solo ad ER (benché assente dal procedimento, gli è stato regolarmente notificato il ricorso) nella misura di €1.000,00 a favore della ricorrente, perché la mancata costituzione ha reso impossibile l'accertamento in ordine alla notificazione degli atti interruttivi prodromici. Spese distratte a favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite fra le parti in causa.
Condanna ER LT al pagamento delle spese liquidate nella misura di €1000,00 a favore della ricorrente, oltre oneri se dovuti da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
In Latina il 27 gennaio 2026
Il G.M.
Dott.ssa Mariateresa POLI
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLI MARIATERESA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 255/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Nominativo_1 Ricorrente_2 S.n.c. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale EZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259003433438000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720180006537852000 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso e alle proprie memorie depositate unitamente a visura camerale aggiornata, insiste nell'accoglimento del ricorso stante la mancanza di prova in atti circa la notificazione degli atti interruttivi
(non potendosi ritenere tale l'estratto di ruolo da controparte) vittoria di spese.
Si oppone alla richiesta di rinvio perchè doveva essere depositata entro il periodo di 20 giorni antecedenti l'udienza. Nel merito insiste per la prescrizione che ha valore assorbente.
Resistente: L'Ufficio si riporta alle proprie controdeduzioni insiste per un rinvio del procedimento onde permettere alla riscossione di costituirsi e produrre documentazione probante;
inoltre rappresenta di essere disponibile ad una conciliazione con la parte nei termini indicati nella memoria (pagina 6). Nel merito l'ufficio si riporta alle controdeduzioni (pagina 5)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. di RG 255/25 il ricorrente Ricorrente_1 DI DE Nominativo_1 E Ricorrente_2 SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO C.F. P.IVA_1, ora Ricorrente_1 DI Nominativo_3 nominativo
, ha impugnato Intimazione di pagamento 057 2025 90034334 38/000 notificata in data
14/02/2025 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione unitamente a cartella di pagamento
05720180006537852000, asseritamente non notificata.
Si chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento notificata in data 14/02/2025 unitamente alla cartella esattoriale non notificata, per i seguenti motivi:
Competenza territoriale
Eccezione di pagamento per mancata notifica atti prodromici.
La parte chiede l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese della parte avversa a favore dei difensori antistatari.
Notifica il ricorso ad ER e AD EZ titolare del credito originario (ruolo).
Si costituisce solo AD EZ;
controeccepisce concordando sul fatto che la società abbia versato il tributo benché in misura leggermente inferiore (770Euro); nel merito chiede rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Produce estratto di ruolo.
All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale e la causa è trattenuta in decisione.
E' respinta la domanda di rinvio essendo comunque spirato il termine utile per la produzione documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
E' confermata la competenza territoriale di questa Corte in quanto l'atto impugnato è stato emesso da ER
LT.
La parte contesta le notifiche degli atti prodromici e interruttivi della prescrizione. Controparte produce solo un estratto di ruolo che non è idoneo a comprovare l'avvenuta notifica della cartella e dell'atto successivo interruttivo.
E' possibile oggi contestare il merito del ruolo perché non c'è prova della notifica degli atti prodromici.
Comunque la decorrenza del termine di prescrizione del credito risulta assorbente rispetto alle eccezioni sul merito del ricorso.
Riguardo alla maggiore imposta richiesta di € 40,00 oltre accessori, stante la mancata dimostrazione della notifica della cartella, l'Agenzia è incorsa in decadenza/prescrizione ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis, del
D.P.R. 131/1986 relativamente ad ogni ulteriore pretesa rispetto a quanto versato.
Il ricorso è quindi accolto. Le spese di lite possono essere compensate fra le parti costituite in causa perché la prova della notificazione degli atti interruttivi non poteva essere assolta da AD EZ;
esse vengono addebitate solo ad ER (benché assente dal procedimento, gli è stato regolarmente notificato il ricorso) nella misura di €1.000,00 a favore della ricorrente, perché la mancata costituzione ha reso impossibile l'accertamento in ordine alla notificazione degli atti interruttivi prodromici. Spese distratte a favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite fra le parti in causa.
Condanna ER LT al pagamento delle spese liquidate nella misura di €1000,00 a favore della ricorrente, oltre oneri se dovuti da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
In Latina il 27 gennaio 2026
Il G.M.
Dott.ssa Mariateresa POLI