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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5783 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'11.11.2025, svoltasi con modalità cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4384/2021 r.g. sez. lav., vertente tra
– in persona del legale rappresentante pro tempore sig. – e Parte_1 Parte_2 [...] in proprio – rappresentati e difesi dall'avv. C. Festa Pt_2
Appellanti
e
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore - rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.10.2021 la e hanno adito la Corte di Appello Pt_1 Parte_2 di Napoli proponendo impugnativa avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n.1156/2021 con cui
è stata rigettata l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione 222/2020 del 27.8.2020 e il verbale unico di accertamento AV00002/2015-897-01 del 28.11.2015 emessi a carico degli appellanti.
Censurano la sentenza di prime cure per avere erroneamente respinto la eccezione di prescrizione della ordinanza ingiunzione, per avere essi disconosciuto la recezione di un verbale integrativo di quello posto a fondamento della pretesa sanzionatoria;
per non avere considerato i vizi formali del verbale di accertamento redatto senza che fossero avvisati della possibilità di farsi assistere da un legale e per avere, nel merito, erroneamente ritenuto provati i fatti posti a fondamento del verbale, fondati sulle sole dichiarazioni dei lavoratori.
1 Hanno concluso affinché “in via preliminare annullare il provvedimento impugnato attesa la prescrizione del diritto della D.P.L., nonché gli atti presupposti ed il verbale unico di accertamento.
AV00002/2015-897-01 del 28.11.2015 per perdita di efficacia e decadenza;
- nel merito ed in via subordinata, annullare il provvedimento impugnato, nonché gli atti presupposti ed il verbale unico di accertamento. AV00002/2015-897-01 del 28.11.2015, per essere gli stessi del tutto infondati, nulli ed improcedibili per le ragioni esposte;
- il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado, con attribuzione”.
L' , costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone il Controparte_1 rigetto.
La causa incardinata davanti alla Sezione Ordinaria veniva trasmessa alla Sezione Lavoro a seguito di provvedimento del Presidente della Corte di Appello.
Alla odierna udienza, svoltasi con modalità cartolare, la causa è stata decisa.
***
Infondata è la prima censura.
Il giudice ha correttamente escluso la prescrizione delle violazioni, posto che la stessa è stata interrotta, a norma dell'art. 28 l. 689/81 (che rinvia, al riguardo, alle disposizioni del cc), mediante notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione, avvenuto a mezzo posta in data 3-
4/12/2015.
La Corte di Cassazione, SS.UU. con sentenza del 27/04/2006 n°9591 ha ribadito che il termine per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione è di cinque anni decorrenti dalla data di contestazione degli illeciti.
In tal senso anche Corte di Cassazione 2.3.2005 n. 6148.
Il citato art. 28 L.689/81 rinvia alle norme del codice civile e, com'è noto, a norma dell'art. 2943 c.c. la prescrizione è interrotta da ogni atto idoneo a costituire in mora il debitore ed a dichiarare l'intenzione di non rinunciare al credito.
Il verbale di accertamento, ritualmente notificato, è atto idoneo ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto della P.A. a riscuotere le somme dovute, dovendosi riconoscere allo stesso il carattere di atto di costituzione in mora del trasgressore in quanto a questi diretto per esprimere la pretesa sanzionatoria nascente in capo all'amministrazione fin dalla commissione dell'illecito.
Il verbale unico di accertamento e notificazione n.AV00002/2015-897-01 del 28/11/ 2015 prot. 23517 del 30.11.2015 è stato notificato in data 04/12/2015 alla sig.ra e in data 03/12/2015 alla Pt_2 società (cfr all. 22 e 23).
2 L'ordinanza ingiunzione n.222/A/2020 prot.12337 a carico di è stata notificata in data Parte_2
02/09/2020: l'ordinanza ingiunzione n.222/B/2020 prot.12338 a carico della stata notificato Pt_1 in data 02/09/2020 (cfr all. 29 e 31).
Eventuali disconoscimenti avrebbero dovuto essere proposti con querela di falso, non proposta in tal sede.
Pertanto dette ordinanze ingiunzione sono state notificate nei termini di legge.
L'appellante sostiene che l'appellata avrebbe ritenuto di “colmare le lacune che generano nullità del verbale di accertamento n. AV00002/2015-897-01 del 28.11.2015, adducendo l'esistenza di un verbale definitivo integrativo del primo”.
Ciò non corrisponde al vero: nella comparsa di costituzione è solo precisato che vi è un verbale contributivo che integra il verbale unico di accertamento e notificazione, ma le contestazioni sulla notifica di questo secondo verbale su cui fa leva la censura sono irrilevanti ai fini decisori.
Ciò che conta è la rituale notifica del verbale di accertamento AV0002/2015 – 897 del 28.11.2015, prodotto dalla stessa opponente.
Del resto, come incontestatamente riportato nella ordinanza ingiunzione opposta, la ha Pt_2 impugnato in via amministrativa detto verbale con richiesta del 28.12.2015, sì confermando la ritualità della notifica che non ha in nessun modo compromesso il diritto di difesa.
Parimenti infondate sono le contestazioni sulla illegittimità formale del verbale di accertamento.
Il giudice di prime cure ha chiarito che nessuna violazione di legge vi è stata dell'art. 33 L. 183 2010 per l'asserita mancata notifica dei verbali interlocutori posto che la norma in parola al co. 4 statuisce che “…alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689, si provvede, da parte del personale ispettivo, esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione”.
Né tantomeno il Decreto Ministeriale 15 gennaio 2014 - invocato nell'atto di appello- prevede l'obbligo dell'invito alla nomina di un legale (riferendosi il decreto in parola alla figura del consulente del lavoro).
Tra le altre cose tra la documentazione depositata vi è il verbale interlocutorio n. 46/49 del 14.4.2015 che risulta proprio consegnato ad un rappresentante dello studio di consulenza incaricato.
Fondata, viceversa, è la censura sul merito della violazione contestata, per la genericità della contestazione.
Invero nel verbale di accertamento si contesta agli odierni appellanti di avere effettuato infedeli registrazioni nel LUL per 10 dipendenti (ivi specificati) in ragione delle effettive ore di lavoro prestate rispetto a quelle registrate.
3 Orbene, fermo il principio giurisprudenziale secondo cui i verbali redatti da funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (cfr. Cass. n. 3525/2005, n.
15702/2004, n. 9827/2000), è, altresì indubbio, che, ai fini della specificità della contestazione, sarebbe stato onere dei verbalizzanti indicare quali discrasie in termini di ore o giorni lavorati siano stato oggetto di accertamento.
Diversamente opinando si comprimerebbe il diritto di difesa del datore di lavoro nei cui confronti è elevata la contravvenzione, non essendo questi in grado di comprendere quali specifiche difformità tra la prestazione lavorativa effettiva e quella denunziata siano in ipotesi ravvisabili.
Nel caso in ispecie viceversa la contestazione è effettuata in termini generici per una dedotta discrasia tra le ore di lavoro registrate e quelle effettivamente rese dai lavoratori, nulla specificandosi sui termini di tale discrasia.
Non può dirsi pertanto comprovata nessuna inadempienza.
In tale termini, dunque, la censura sulla carenza di prova della sussistenza dell'illecito contestato va accolta, con conseguente accoglimento della opposizione proposta in sede di prime cure.
Il rigetto delle preliminari eccezioni di forma inerenti al verbale di accertamento posto a fondamento della ordinanza ingiunzione opposta giustifica la compensazione per metà delle spese del doppio grado di giudizio.
La parte residua, liquidata in dispositivo, segue la soccombenza dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma, della impugnata sentenza, accoglie l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di cui è causa che va annullata, compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio;
condanna l'appellato al pagamento della residua metà che liquida in euro 1000,00 per il primo grado, euro 800,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'11.11.2025, svoltasi con modalità cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4384/2021 r.g. sez. lav., vertente tra
– in persona del legale rappresentante pro tempore sig. – e Parte_1 Parte_2 [...] in proprio – rappresentati e difesi dall'avv. C. Festa Pt_2
Appellanti
e
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore - rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.10.2021 la e hanno adito la Corte di Appello Pt_1 Parte_2 di Napoli proponendo impugnativa avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n.1156/2021 con cui
è stata rigettata l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione 222/2020 del 27.8.2020 e il verbale unico di accertamento AV00002/2015-897-01 del 28.11.2015 emessi a carico degli appellanti.
Censurano la sentenza di prime cure per avere erroneamente respinto la eccezione di prescrizione della ordinanza ingiunzione, per avere essi disconosciuto la recezione di un verbale integrativo di quello posto a fondamento della pretesa sanzionatoria;
per non avere considerato i vizi formali del verbale di accertamento redatto senza che fossero avvisati della possibilità di farsi assistere da un legale e per avere, nel merito, erroneamente ritenuto provati i fatti posti a fondamento del verbale, fondati sulle sole dichiarazioni dei lavoratori.
1 Hanno concluso affinché “in via preliminare annullare il provvedimento impugnato attesa la prescrizione del diritto della D.P.L., nonché gli atti presupposti ed il verbale unico di accertamento.
AV00002/2015-897-01 del 28.11.2015 per perdita di efficacia e decadenza;
- nel merito ed in via subordinata, annullare il provvedimento impugnato, nonché gli atti presupposti ed il verbale unico di accertamento. AV00002/2015-897-01 del 28.11.2015, per essere gli stessi del tutto infondati, nulli ed improcedibili per le ragioni esposte;
- il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado, con attribuzione”.
L' , costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone il Controparte_1 rigetto.
La causa incardinata davanti alla Sezione Ordinaria veniva trasmessa alla Sezione Lavoro a seguito di provvedimento del Presidente della Corte di Appello.
Alla odierna udienza, svoltasi con modalità cartolare, la causa è stata decisa.
***
Infondata è la prima censura.
Il giudice ha correttamente escluso la prescrizione delle violazioni, posto che la stessa è stata interrotta, a norma dell'art. 28 l. 689/81 (che rinvia, al riguardo, alle disposizioni del cc), mediante notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione, avvenuto a mezzo posta in data 3-
4/12/2015.
La Corte di Cassazione, SS.UU. con sentenza del 27/04/2006 n°9591 ha ribadito che il termine per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione è di cinque anni decorrenti dalla data di contestazione degli illeciti.
In tal senso anche Corte di Cassazione 2.3.2005 n. 6148.
Il citato art. 28 L.689/81 rinvia alle norme del codice civile e, com'è noto, a norma dell'art. 2943 c.c. la prescrizione è interrotta da ogni atto idoneo a costituire in mora il debitore ed a dichiarare l'intenzione di non rinunciare al credito.
Il verbale di accertamento, ritualmente notificato, è atto idoneo ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto della P.A. a riscuotere le somme dovute, dovendosi riconoscere allo stesso il carattere di atto di costituzione in mora del trasgressore in quanto a questi diretto per esprimere la pretesa sanzionatoria nascente in capo all'amministrazione fin dalla commissione dell'illecito.
Il verbale unico di accertamento e notificazione n.AV00002/2015-897-01 del 28/11/ 2015 prot. 23517 del 30.11.2015 è stato notificato in data 04/12/2015 alla sig.ra e in data 03/12/2015 alla Pt_2 società (cfr all. 22 e 23).
2 L'ordinanza ingiunzione n.222/A/2020 prot.12337 a carico di è stata notificata in data Parte_2
02/09/2020: l'ordinanza ingiunzione n.222/B/2020 prot.12338 a carico della stata notificato Pt_1 in data 02/09/2020 (cfr all. 29 e 31).
Eventuali disconoscimenti avrebbero dovuto essere proposti con querela di falso, non proposta in tal sede.
Pertanto dette ordinanze ingiunzione sono state notificate nei termini di legge.
L'appellante sostiene che l'appellata avrebbe ritenuto di “colmare le lacune che generano nullità del verbale di accertamento n. AV00002/2015-897-01 del 28.11.2015, adducendo l'esistenza di un verbale definitivo integrativo del primo”.
Ciò non corrisponde al vero: nella comparsa di costituzione è solo precisato che vi è un verbale contributivo che integra il verbale unico di accertamento e notificazione, ma le contestazioni sulla notifica di questo secondo verbale su cui fa leva la censura sono irrilevanti ai fini decisori.
Ciò che conta è la rituale notifica del verbale di accertamento AV0002/2015 – 897 del 28.11.2015, prodotto dalla stessa opponente.
Del resto, come incontestatamente riportato nella ordinanza ingiunzione opposta, la ha Pt_2 impugnato in via amministrativa detto verbale con richiesta del 28.12.2015, sì confermando la ritualità della notifica che non ha in nessun modo compromesso il diritto di difesa.
Parimenti infondate sono le contestazioni sulla illegittimità formale del verbale di accertamento.
Il giudice di prime cure ha chiarito che nessuna violazione di legge vi è stata dell'art. 33 L. 183 2010 per l'asserita mancata notifica dei verbali interlocutori posto che la norma in parola al co. 4 statuisce che “…alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689, si provvede, da parte del personale ispettivo, esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione”.
Né tantomeno il Decreto Ministeriale 15 gennaio 2014 - invocato nell'atto di appello- prevede l'obbligo dell'invito alla nomina di un legale (riferendosi il decreto in parola alla figura del consulente del lavoro).
Tra le altre cose tra la documentazione depositata vi è il verbale interlocutorio n. 46/49 del 14.4.2015 che risulta proprio consegnato ad un rappresentante dello studio di consulenza incaricato.
Fondata, viceversa, è la censura sul merito della violazione contestata, per la genericità della contestazione.
Invero nel verbale di accertamento si contesta agli odierni appellanti di avere effettuato infedeli registrazioni nel LUL per 10 dipendenti (ivi specificati) in ragione delle effettive ore di lavoro prestate rispetto a quelle registrate.
3 Orbene, fermo il principio giurisprudenziale secondo cui i verbali redatti da funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (cfr. Cass. n. 3525/2005, n.
15702/2004, n. 9827/2000), è, altresì indubbio, che, ai fini della specificità della contestazione, sarebbe stato onere dei verbalizzanti indicare quali discrasie in termini di ore o giorni lavorati siano stato oggetto di accertamento.
Diversamente opinando si comprimerebbe il diritto di difesa del datore di lavoro nei cui confronti è elevata la contravvenzione, non essendo questi in grado di comprendere quali specifiche difformità tra la prestazione lavorativa effettiva e quella denunziata siano in ipotesi ravvisabili.
Nel caso in ispecie viceversa la contestazione è effettuata in termini generici per una dedotta discrasia tra le ore di lavoro registrate e quelle effettivamente rese dai lavoratori, nulla specificandosi sui termini di tale discrasia.
Non può dirsi pertanto comprovata nessuna inadempienza.
In tale termini, dunque, la censura sulla carenza di prova della sussistenza dell'illecito contestato va accolta, con conseguente accoglimento della opposizione proposta in sede di prime cure.
Il rigetto delle preliminari eccezioni di forma inerenti al verbale di accertamento posto a fondamento della ordinanza ingiunzione opposta giustifica la compensazione per metà delle spese del doppio grado di giudizio.
La parte residua, liquidata in dispositivo, segue la soccombenza dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma, della impugnata sentenza, accoglie l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di cui è causa che va annullata, compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio;
condanna l'appellato al pagamento della residua metà che liquida in euro 1000,00 per il primo grado, euro 800,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
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