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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 612/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
TRIASSI LAURA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13974/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250016489286000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22263/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1 proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento n.07120250016489286000 indicata in epigrafe, dall'importo complessivo di euro 240,78 per il mancato pagamento della tassa auto per l'anno 2019.
Sosteneva, tra l'altro, il ricorrente che la predetta cartella, notificata a mezzo servizio postale il 09/06/2025, non era stata preceduta da alcun atto presupposto, con conseguente prescrizione triennale del credito vantato dall'ente impositore.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che concludeva per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso con vittoria di spese e distrazione.
Non si costituiva in giudizio benché ritualmente citata la Regione Campania quale ente impositore.
All'odierna udienza la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso concerne una cartella di pagamento per l'omesso pagamento della tassa auto per l'anno di imposta 2019.
Va affrontata in primis la questione relativa al decorso dei termini di decadenza e prescrizione per il recupero della tassa automobilistica da parte della Regione Campania in quanto la decisione di tale eccezione assorbe l'altra questione posta nel ricorso.
Orbene, occorre evidenziare che il termine per l'accertamento concesso alle Regioni è di tre anni, fissato dall'art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/82, convertito con modificazioni dalla L. n. 53/83.
Ciò premesso, dalla documentazione in atti emerge esclusivamente che la cartella di pagamento impugnata
è stata notificata al contribuente il 09/06/25, ma non è possibile sapere se è stato ritualmente notificato un precedente avviso -richiamato dell'atto impugnato con l'avviso di accertamento n. 961170033349 ed indicato come notificato il 20.09.2022- in quanto la Regione Campania, non costituitasi in giudizio, non ha dato prova di tale notifica che avrebbe interrotto il suddetto termine.
Nel processo tributario, invero, è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Corti di Gistizia
Tributaria prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, sent. n.5302 del 9/4/01 Cass. sez. trib. “… se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”)
Pertanto, trattandosi di tributi risalenti all'anno 2019, sono ormai decorsi i termini per l'esercizio dell'azione della P.A. alla riscossione del bollo auto in oggetto non risultando che altri atti interruttivi dei termini di prescrizione siano stati notificati da parte dell'Amministrazione finanziaria. Alla luce di tali considerazioni il presente ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della suddetta tassa.
In considerazione della natura dell'atto impugnato e dei motivi della decisione, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti medesime le spese del procedimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
TRIASSI LAURA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13974/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250016489286000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22263/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1 proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento n.07120250016489286000 indicata in epigrafe, dall'importo complessivo di euro 240,78 per il mancato pagamento della tassa auto per l'anno 2019.
Sosteneva, tra l'altro, il ricorrente che la predetta cartella, notificata a mezzo servizio postale il 09/06/2025, non era stata preceduta da alcun atto presupposto, con conseguente prescrizione triennale del credito vantato dall'ente impositore.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che concludeva per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso con vittoria di spese e distrazione.
Non si costituiva in giudizio benché ritualmente citata la Regione Campania quale ente impositore.
All'odierna udienza la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso concerne una cartella di pagamento per l'omesso pagamento della tassa auto per l'anno di imposta 2019.
Va affrontata in primis la questione relativa al decorso dei termini di decadenza e prescrizione per il recupero della tassa automobilistica da parte della Regione Campania in quanto la decisione di tale eccezione assorbe l'altra questione posta nel ricorso.
Orbene, occorre evidenziare che il termine per l'accertamento concesso alle Regioni è di tre anni, fissato dall'art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/82, convertito con modificazioni dalla L. n. 53/83.
Ciò premesso, dalla documentazione in atti emerge esclusivamente che la cartella di pagamento impugnata
è stata notificata al contribuente il 09/06/25, ma non è possibile sapere se è stato ritualmente notificato un precedente avviso -richiamato dell'atto impugnato con l'avviso di accertamento n. 961170033349 ed indicato come notificato il 20.09.2022- in quanto la Regione Campania, non costituitasi in giudizio, non ha dato prova di tale notifica che avrebbe interrotto il suddetto termine.
Nel processo tributario, invero, è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Corti di Gistizia
Tributaria prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, sent. n.5302 del 9/4/01 Cass. sez. trib. “… se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”)
Pertanto, trattandosi di tributi risalenti all'anno 2019, sono ormai decorsi i termini per l'esercizio dell'azione della P.A. alla riscossione del bollo auto in oggetto non risultando che altri atti interruttivi dei termini di prescrizione siano stati notificati da parte dell'Amministrazione finanziaria. Alla luce di tali considerazioni il presente ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della suddetta tassa.
In considerazione della natura dell'atto impugnato e dei motivi della decisione, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti medesime le spese del procedimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.