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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
IV SEZIONE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere rel. riunita in Camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo MS Teams a partire dalle ore 9 s.s.; ha emesso nella causa n. 2440 – 1/2024 r.g. pendente tra
Parte_1
Contro
CP_1 la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti;
visto il decreto presidenziale con cui è stato disposto lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva alla
Corte di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento;
lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti in conformità all'invito formulato con precedente decreto;
visto il decreto presidenziale emesso inaudita altera parte in data 18.12.2024 con il quale è stata disposta la sospensione della sentenza ravvisandosi, prima facie, il fumus boni iuris sotto il profilo evidenziato con i motivi di appello, sia con riferimento all'an, sia al quantum del danno;
visto l'art. 283 c.p.c., che all'esito delle recenti modifiche introdotte dal D.L.vo
149/2022 (c.d. riforma Cartabia) consente al giudice d'appello di accogliere l'istanza di sospensiva “se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”; rilevato che, in applicazione del vigente testo dell'art. 283 c.p.c., intanto può essere sospesa l'efficacia esecutiva di una sentenza di primo grado, anche in mancanza di un comprovato pregiudizio grave e irreparabile, in quanto l'impugnazione, sulla base della delibazione sommaria che caratterizza questa fase, appaiamanifestamente fondata, ovvero la sentenza sia affetta da errori ictu oculi immediatamente evidenti,
e la soluzione adottata dal primo giudice non appaia a prima vista confermabile neppure attraverso una diversa motivazione, sulla base delle difese riproposte da parte appellata;
ritenuto che
, nel caso in esame, salvo ulteriore approfondimento, ricorra tale manifesta evidenza, con riferimento ai profili di doglianza rilevati con l'atto di appello,
(con particolare riferimento a quelli concernenti la prova del fatto illecito e la quantificazione del danno anche in relazione al concorso colposo della parte danneggiata);
P.Q.M.
Visto l'art. 351 comma 3 cpc, accoglie l'istanza d'inibitoria, confermando il decreto presidenziale del 18.12.2024
Si comunichi
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 27.03.2025
Il Presidente dott.ssa Dania Mori
IV SEZIONE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere rel. riunita in Camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo MS Teams a partire dalle ore 9 s.s.; ha emesso nella causa n. 2440 – 1/2024 r.g. pendente tra
Parte_1
Contro
CP_1 la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti;
visto il decreto presidenziale con cui è stato disposto lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva alla
Corte di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento;
lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti in conformità all'invito formulato con precedente decreto;
visto il decreto presidenziale emesso inaudita altera parte in data 18.12.2024 con il quale è stata disposta la sospensione della sentenza ravvisandosi, prima facie, il fumus boni iuris sotto il profilo evidenziato con i motivi di appello, sia con riferimento all'an, sia al quantum del danno;
visto l'art. 283 c.p.c., che all'esito delle recenti modifiche introdotte dal D.L.vo
149/2022 (c.d. riforma Cartabia) consente al giudice d'appello di accogliere l'istanza di sospensiva “se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”; rilevato che, in applicazione del vigente testo dell'art. 283 c.p.c., intanto può essere sospesa l'efficacia esecutiva di una sentenza di primo grado, anche in mancanza di un comprovato pregiudizio grave e irreparabile, in quanto l'impugnazione, sulla base della delibazione sommaria che caratterizza questa fase, appaiamanifestamente fondata, ovvero la sentenza sia affetta da errori ictu oculi immediatamente evidenti,
e la soluzione adottata dal primo giudice non appaia a prima vista confermabile neppure attraverso una diversa motivazione, sulla base delle difese riproposte da parte appellata;
ritenuto che
, nel caso in esame, salvo ulteriore approfondimento, ricorra tale manifesta evidenza, con riferimento ai profili di doglianza rilevati con l'atto di appello,
(con particolare riferimento a quelli concernenti la prova del fatto illecito e la quantificazione del danno anche in relazione al concorso colposo della parte danneggiata);
P.Q.M.
Visto l'art. 351 comma 3 cpc, accoglie l'istanza d'inibitoria, confermando il decreto presidenziale del 18.12.2024
Si comunichi
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 27.03.2025
Il Presidente dott.ssa Dania Mori