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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/11/2025, n. 4320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4320 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice HI OL, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 20/11/2025 e le memorie conclusive autorizzate, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9612/2022 R.G., proposta da in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vito de Parte_1
Gennaro, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte attrice- contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Giuseppe Marasco, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte convenuta- nonché contro
, in persona dei l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
MA NE, domiciliatario, giusta mandato in atti
-terza chiamata-
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- La società attrice, premesso di aver stipulato in data 09/08/2017 con il
Ministero , Direzione Casa Circondariale di Lecce, un contratto di Controparte_3 appalto per la “realizzazione di un fabbricato da destinare ad attività trattamentali per il reparto circondariale C2 presso la Casa Circondariale di Lecce” e di aver affidato l'esecuzione di taluni dei lavori oggetto del citato contratto a unipersonale CP_1
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(di qui, anche solo , giusta contratto di subappalto del 20/06/2018 e CP_1 successive integrazioni in data 11/07/2018, ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la società subappaltatrice per ivi sentire accogliere CP_1 le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della convenuta in relazione ai gravi difetti manifestatisi nell'unità immobiliare di proprietà Direzione C.C. Lecce e di cui alla narrativa dell'atto di citazione;
dichiarare tenuta la convenuta al risarcimento dei danni consequenziali e per l'effetto condannarla al pagamento, a favore dell'attore, della somma corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti, di € 11231,33 o nella misura che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT e interessi legali sul capitale originario, rivalutato anno per anno secondo le variazioni degli indici stessi, dal dì dell'evento al saldo;
dichiarare tenuta la convenuta al risarcimento dei danni consequenziali e per l'effetto condannarla al pagamento, a favore dell'attore, della somma di € 262,00 a titolo di refusione delle spese di ATP n. RG 8218/2011 (ndr, 2021) Tribunale di Bari;
dichiarare tenuta la convenuta al pagamento delle spese di lite, ivi incluse quelle relative all'espletata ATP n. RG 8218/2011 (ndr, 2021) Tribunale di Bari, nonché del presente giudizio da distrarsi per entrambe le cause, in favore del procuratore antistatario”.
Con riguardo alle spese del procedimento di ATP, la parte attrice ne ha operato esatta quantificazione nelle memorie finali, sulla base dei documenti versati nelle memorie nn.
1 e 2 ex art. 183, co. 6, c.p.c., invocando il “rimborso delle spese e competenze professionali sostenute in favore dell'Avv. V. de Gennaro nel giudizio di accertamento tecnico preventivo succitato per € 930,00 nonché della somma di € 1.637,77 oltre iva e contributo previdenziale a titolo di refusione del pagamento delle competenze del CTU ing. nell'ATP n. RG 8218/2021 Tribunale di Bari” e chiedendo la Persona_1 condanna della convenuta “al pagamento delle spese di lite del presente giudizio da distrarsi, in favore del procuratore antistatario”.
In fatto, la parte attrice ha esposto quanto segue:
- che il contratto di subappalto aveva per oggetto in particolare la realizzazione della membrana impermeabilizzante relativa al fabbricato oggetto del contratto di appalto;
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- che, con nota del 23/07/2018, la Stazione Appaltante autorizzò il subappalto, comunicando altresì di provvedere direttamente al pagamento del subappaltatore per la realizzazione delle opere di cui al contratto, ex art. 105, co. 13, d.lgs. 50/2016;
- che, con nota del 05/02/2021, la Direzione della Casa Circondariale di Lecce le segnalò la presenza di infiltrazioni da acqua piovana all'interno del fabbricato, tali da ostacolare la fruizione degli ambienti;
- di aver quindi denunciato in data 08/02/2021 gli esposti vizi alla subappaltatrice diffidandola a “svolgere i dovuti ripristini e riparazioni tendenti alle CP_1 impermeabilizzazioni del tetto”; in assenza di riscontro, la società convenuta fu ulteriormente e infruttuosamente diffidata all'eliminazione del fenomeno infiltrativo con pec del 26/02/2021;
- di esser stata dunque diffidata in data 01/06/2021 dalla Stazione Appaltante a svolgere gli interventi necessari ad assicurare la piena fruibilità del bene;
- che l'inerzia dell'impresa subappaltatrice rese necessario proporre ricorso ex art. 696
c.p.c volto alla verifica e alla descrizione dell'immobile in rapporto ai gravi difetti denunciati nonché ai costi di ripristino (proc. n. 8218/2021 R.G. Trib. Bari);
- che il CTU nominato, Ing. , accertò la presenza, su gran parte Persona_1 delle pareti esterne del complesso oggetto dei lavori di subappalto, di ampie macchie di umidità e pervasivi fenomeni infiltrativi, da attribuire a infiltrazioni di acqua piovana dal terrazzo cagionate dalla scorretta impermeabilizzazione (per negligente posa in opera della guaina) della copertura dell'immobile; infine, individuò i lavori necessari per l'eliminazione dei vizi e ne quantificò i costi in €11.231,33, sulla scorta del prezziario regionale del 2019 (cfr. all. 13; relazione depositata il 07/02/2022);
- di aver corrisposto in favore del CTU l'acconto di €262,00;
- che il CTU tentò altresì la conciliazione tra le parti, rifiutata dalla società convenuta.
Sulla scorta delle esposte premesse in fatto, nella perdurante inerzia della controparte, la società attrice, quale subcommittente, ha pertanto introdotto il presente giudizio, formulando le riportate conclusioni al fine di ottenere il risarcimento del danno (si anticipa, nelle non inequivoche deduzioni delle difese, trattasi di danno futuro) a sé cagionato dalla cattiva esecuzione delle lavorazioni subappaltate, tali da esporre la medesima parte attrice alle azioni risarcitorie da parte dell'Ente appaltante.
In diritto, la società attrice ha lamentato la “Violazione dell'art. 1218 cc, relativo alla garanzia per i vizi e responsabilità contrattuale del convenuto nonchè per violazione
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dell'art. 1667 cc”, poiché “l'obbligo di adempiere al contratto (ndr, di appalto) non è stato adempiuto per propria colpa esclusiva della società convenuta, per le suindicate anomalie e difformità” (atto di citazione notificato il 03/08/2022).
I.2.- ritualmente costituendosi in giudizio, in via preliminare ha CP_1 avanzato istanza di differimento della prima udienza ex art. 269 c.p.c. per consentire la chiamata in garanzia della propria CO TR;
nel Controparte_2 merito, ha contestato l'avversa pretesa, sostenendo di non aver eseguito le lavorazioni di impermeabilizzazione del soffitto gravate dai vizi denunciati, negando “qualunque forma di coinvolgimento nella posa in opera del materiale effettivamente fornito”, per essersi limitata esclusivamente alla fornitura del materiale coibentante.
Ha pertanto concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese (comparsa di costituzione e risposta depositata il 26/09/2022).
I.3.- Alla prima udienza è stata autorizzata la chiamata del terzo Controparte_2
ritualmente evocato dalla parte convenuta.
[...]
I.4.- La società terza chiamata, costituendosi in giudizio, ha contestato in primo luogo la fondatezza della domanda in garanzia avanzata da affermando CP_1
l'inoperatività della polizza assicurativa in relazione alla fattispecie di causa, esclusa dall'ambito dei rischi garantiti dal contratto di assicurazione.
In via gradata, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, aderendo alle argomentazioni difensive sviluppate dalla parte convenuta, e ha pertanto concluso per il rigetto della domanda.
I.5.- Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e depositate le relative memorie, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di ATP e in assenza di ulteriore attività istruttoria (v. ord. 26/09/2024), la causa è pervenuta dunque all'ud. 20/11/2025, ove, precisate le conclusioni, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. (è stato accordato termine per il deposito di memorie difensive finali, depositate dalla sola parte convenuta).
Quanto alle istanze di prova reiterate, la relativa portata generica e valutativa le rende inammissibili, tanto più al cospetto di accertamento peritale esaustivo.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono seguire l'ordine logico- giuridico.
II.1.- Per ragioni di organicità decisoria, va in primo luogo rilevato, con riferimento alla posizione della terza chiamata , che nelle note Controparte_2
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cartolari depositate congiuntamente in data 14/11/2025 dal difensore di parte convenuta e dal difensore della CO terza chiamata è stata avanzata “concorde richiesta di cessazione della materia del contendere…quanto alla domanda di manleva”, “stante la transazione intervenuta tra la unipersonale e la CP_1
in data 13.10.2025 con la quale la unipersonale ha Controparte_2 CP_1 rinunziato all'azione relativa alla domanda di garanzia proposta nei confronti della
, accettata da quest'ultima”; quanto alle spese di lite, i legali hanno Controparte_2 riferito di aver già regolamentato nella suddetta transazione (versata in atti) anche siffatto profilo, pattuendone la totale compensazione.
In tema di rinuncia all'azione, la giurisprudenza ha chiarito che tale rinuncia preclude ogni attività di sindacato giurisdizionale (invero anche indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte) perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (cfr. Cass., n. 2268/1999).
Pertanto, atteso il tenore delle dichiarazioni delle parti, avendo queste documentato l'intervenuto accordo transattivo tra loro, anche con riferimento alle spese del giudizio, ne consegue che la rinuncia in oggetto fa venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sul merito della controversia (cfr. Cass., n. 18255/2004) e comporta cessazione della materia del contendere, in relazione alla sola domanda in garanzia avanzata dalla convenuta, con compensazione integrale dele spese di lite, come da richiesta, con esclusivo riferimento ai rapporti tra dette parti.
Il Giudice non può dunque che limitarsi a prendere atto di quanto innanzi, statuendo in conformità in dispositivo.
II.2.- Venendo quindi alla domanda risarcitoria spiegata dalla parte attrice, quest'ultima ha fondato la propria richiesta sull'art. 1218 c.c. allegando quanto segue in ordine all'avverso inadempimento.
La parte attrice ha lamentato, da un lato, l'inesatta esecuzione dei lavori subappaltati
(vizi di impermeabilizzazione derivanti dalla errata posa in opera della guaina, ascrivibili alla condotta esecutiva della parte convenuta e forieri di fenomeni infiltrativi gravi segnalati dall'Ente committente, tali da impedire il concreto godimento dell'immobile o, comunque, il suo impiego per le attività di destinazione) e, dall'altro lato, il mancato intervento della subappaltatrice in rimozione dei vizi, in seguito alla
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diffida di controparte, in violazione dell'art. 19 del contratto di subappalto (“Fino al collaudo definitivo la Subappaltatrice dovrà riparare tempestivamente a sue spese tutte le imperfezioni che si verificheranno nelle operazioni di movimento terra, demolizioni e ogni altra attività eseguita. In ogni caso la Subappaltatrice è tenuta nel confronti della Committente alla garanzia degli artt. 1667-1668-1669 c.c. Qualora dopo l'ultimazione dei lavori, pur essendo spirato il termine contrattuale di garanzia,
l'opera manifesti vizi o difetti riconducibili ad una cattiva prestazione della
Subappaltatrice, che determinino un danno patrimoniale diretto o indiretto all'Appaltatore, la Subappaltatrice dovrà provvedere alla eliminazione dei difetti denunciati entro un termine perentorio ritenuto congruo”), tale da esporre la parte attrice alle azioni risarcitorie dell'Ente appaltante.
Ha perciò domandato il risarcimento del danno-conseguenza, individuato ex art. 1223
c.c. nei costi necessari per l'eliminazione dei vizi che l'attrice sarà chiamata (“dovrà”)
a sostenere (“Manutenzioni a fronte dell'inadempimento contrattuale di
[...]
Co
rilevato dalla con nota del 05/02/21 in ossequio del contratto Controparte_1 del 09/08/2017 dovrà sopportare i costi di tutti gli interventi indispensabili per completare i lavori previsti dal contratto di subappalto del 20/06/18”), alla luce della diffida inoltrata dall'Ente appaltante il 01/06/2021 (doc. 9 allegato alla citazione;
nel medesimo doc. 9 è contenuta altresì la risposta inoltrata all'Ente dalla parte attrice, con cui quest'ultima si è impegnata a instaurare procedimento di ATP per accertare la responsabilità della subappaltatrice in ordine ai vizi lamentati, e, all'esito, a dar corso ai necessari interventi di ripristino: “successivamente a detta attività processuale provvederemo a svolgere gli opportuni interventi per la rimozione delle infiltrazioni”).
II.3.- Ciò ricostruito in relazione al thema decidendum, in via di inquadramento dogmatico e pretorio, sotto il profilo dell'onere probatorio nella fattispecie giova richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (nella specie, dell'esistenza del contratto) e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto o, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito
(in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in
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altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 e successive conformi, per tutte, Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010, n. 3373; Cass.,
25/10/2007, n. 22361).
Inoltre, Cass., n. 28995/2017 ricorda che spetta a chi chiede il risarcimento l'onere della prova del nesso di causalità tra l'evento e il danno (“come è risaputo (un primo arresto in tal senso si deve a Cass. 8 giugno 1965, n. 1143), ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”).
Dunque, nelle azioni di responsabilità contrattuale, il creditore-danneggiato, provato il titolo (fonte negoziale o legale) del suo credito e allegato l'altrui inadempimento
(spetterà al debitore dimostrare che l'adempimento è in realtà avvenuto o che l'inadempimento non gli è imputabile: Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533), a fini risarcitori dovrà fornire la prova altresì dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore (nesso di causalità giuridica); l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno.
In sintesi, il creditore deve quindi provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il danno e il nesso eziologico, invece soltanto limitandosi all'allegazione dell'avverso inadempimento (spetterà al debitore la prova dell'esatto adempimento, della non imputabilità a sé dell'inadempimento o dell'estinzione della pretesa).
II.4.- Tanto premesso e in applicazione delle ricostruite linee pretorie, documentato il rapporto di subappalto (per come successivamente integrato), in primo luogo va chiarito, quanto alla portata negoziale dei lavori subappaltati, che è sconfessata dal tenore testuale delle previsioni pattizie la tesi di parte convenuta che, al fine di scongiurare la propria responsabilità, ha negato di aver eseguito i lavori di impermeabilizzazione del fabbricato de quo, riferendo di aver concordato con la parte attrice la sola fornitura del materiale necessario alla posa in opera della guaina coibentante.
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Tale assunto è smentito dall'art. 16, punti 21 e 25, del contratto di subappalto e dall'art. 1 voce n. 21 dell'atto aggiuntivo al contratto;
né, a fronte di siffatte puntuali indicazioni negoziali, la parte convenuta ha reso più convincenti difese.
Passando all'esame della condotta inadempiente, gli accertamenti peritali in seno al procedimento di ATP (da cui non vi è motivo di discostarsi in quanto non solo puntuali ed esenti da evidenti errori logici o di calcolo, ma neppure contraddetti o superati da differenti e più attendibili ricostruzioni di parte) hanno consentito di riscontrare la sussistenza e la pervasività dei difetti dedotti (fenomeni infiltrativi), nonché la loro eziologia (scorretta impermeabilizzazione, con negligente posa in opera della guaina).
In particolare, il CTU ha accertato quanto segue: “Su gran parte delle pareti esterne del locale si è rilevata la presenza di ampie macchie di umidità sia nella parte alta di tali murature per infiltrazioni dal terrazzo, che nella parte bassa per risalita di acqua per capillarità. Tali macchie sono da attribuire ad infiltrazioni di acqua piovana dal terrazzo di copertura di detto locale ove la guaina si presenta con giunture dissaldate in diversi punti che consente all'acqua piovana di penetrare sul sottostante strato di primer e scorrere, a causa della pendenza, verso le pareti laterali ove sono ubicati i pluviali di scolo, e scendere lungo le pareti esterne. È stato rilevato inoltre che la guaina è stata posta in opera in maniera errata”; “Attualmente il locale si presenta danneggiato ed insalubre, la qual cosa riduce il suo normale utilizzo in funzione delle attività in esso previste, e, in considerazione del fatto che la guaina si presenta dissaldata in varie parti del terrazzo, nonché posta in opera in maniera errata, si ritiene che sia necessario il rifacimento di tutta la impermeabilizzazione, nonché la riparazione delle pareti interessate dall'umidità”.
A valle, il CTU ha individuato i lavori necessari alla eliminazione dei vizi, quantificandone i costi in €11.231,33.
L'attività peritale, pertanto, ha consentito di ritenere accertati i vizi lamentati, sia nella loro consistenza che nella loro derivazione eziologica dalla negligente realizzazione dell'impermeabilizzazione del fabbricato, contrattualmente ascritta in subappalto alla società convenuta.
E' poi dato incontestato che la società subappaltatrice non abbia provveduto a porvi rimedio, in violazione dell'art. 19 del contratto di subappalto, nonostante la diffida.
Conclusivamente, in assenza di difformi emergenze, va affermato che nell'esecuzione del contratto di subappalto (per come integrato successivamente), la concreta
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realizzazione dei lavori di impermeabilizzazione, comprensivi della posa in opera della guaina, è stata eseguita dalla subappaltatrice convenuta, con conseguente attribuzione a quest'ultima della paternità dei vizi lamentati e accertati dal CTU.
Sulla base delle esposte considerazioni, deve ritenersi accertato l'inadempimento del contratto di subappalto da parte della convenuta CP_1
II.5.- Passando al profilo del quantum del risarcimento, la parte attrice ha radicato il danno azionato (nel termini del danno emergente) nei costi delle lavorazioni necessarie all'eliminazione dei vizi causati dalla negligenza esecutiva di parte convenuta nell'adempimento del rapporto di subappalto, così come quantificati dal CTU della fase di ATP.
Orbene, sulla base del complessivo quadro assertivo e probatorio, non consta all'attualità l'esecuzione, neppure da parte dell'attrice, dei lavori di ripristino necessari per garantire la piena fruibilità dell'immobile in oggetto e che l'attrice medesima si è impegnata a realizzare a beneficio dell'Ente appaltante all'esito degli accertamenti giudiziari (v. doc. 9 allegato all'atto introduttivo, cit.).
Come conferma la lettura dell'atto introduttivo, la parte attrice con la presente azione tende, nella sostanza, a ribaltare sulla parte convenuta, quale effettivo responsabile della viziata esecuzione, il peso economico delle lavorazioni da sopportarsi in futuro per il ripristino dello stato dei luoghi a beneficio dell'Ente committente (“Manutenzioni a fronte dell'inadempimento contrattuale di rilevato dalla Controparte_1
Co
con nota del 055/02/21 in ossequio al contratto del 06/08/2017 dovrà sopportare i costi di tutti gli interventi indispensabili per completare i lavori previsti dal contratto di subappalto del 20/06/2018”).
Viene pertanto in gioco il tema della risarcibilità del danno futuro.
Per consolidato insegnamento pretorio, in tema di risarcimento del danno è necessaria la dimostrazione, da parte del danneggiato, non solo della potenziale lesività del fatto altrui, ma che tale fatto è stato causa di un danno concreto;
pertanto, per la risarcibilità del danno futuro è necessario un elevato grado di probabilità che esso si verifichi in base al criterio di regolarità c.d. dell'id quod plerumque accidit (Cass., n. 15676/2005).
Dunque, la risarcibilità del danno futuro è senz'altro ammissibile, a patto che risulti che il pregiudizio patrimoniale, con certezza o elevata probabilità (secondo il peculiare standard probatorio che caratterizza il processo civile: c.d. probabilità cruciale), si
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verificherà nella sfera del danneggiato, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento di controparte, ai sensi dell'art. 1223 c.c..
Nel caso in esame, la corrispondenza in atti (v. in particolare doc. 9, cit.) e la peculiare destinazione pubblicistica del compendio (ambienti carcerari) inducono a ritenere più che probabile un'azione della Stazione Appaltante nei confronti dell'odierna attrice tesa a ottenere l'esecuzione delle lavorazioni necessarie alla piena funzionalità degli ambienti;
nè alcuna difesa contraria viene sollevata a riguardo dalla parte convenuta (la stessa, con impianto per vero laconico già all'atto della costituzione, si è limitata a dedurre circa l'insussistenza del proprio inadempimento).
Il danno patrimoniale futuro di cui si domanda il risarcimento è qualificabile quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della convenuta;
la lesione della sfera patrimoniale dell'attrice, consistente nel sopportare i costi delle lavorazioni necessarie al ripristino della funzionalità del plesso, può ritenersi almeno altamente probabile. Si controverte, insomma, di un danno che la parte attrice potrebbe, più che probabilmente, subire: il danno non si è ancora manifestato nella sua sfera patrimoniale ma vi è adeguata probabilità che si verifichi.
II.6.- A quanto esposto consegue l'integrale accoglimento della domanda attorea, sia in relazione alla domanda di accertamento della responsabilità contrattuale della parte convenuta (“accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della convenuta in relazione ai gravi difetti manifestatisi nell'unità immobiliare di proprietà
Direzione C.C. Lecce e di cui alla narrativa dell'atto di citazione”), sia in relazione alla domanda risarcitoria del danno futuro, nella misura indicata in citazione pari a
€11.231,33.
A tale importo devono cumularsi, vista la domanda, rivalutazione e interessi. Tale somma, invero, ha natura di debito di valore, ragione per la quale deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT, dalla data dell'“evento” dannoso (in difetto di specificazioni di parte, da radicarsi nel 01/06/2021, data della missiva di diffida all'esecuzione da parte dell' , coma da doc. 9 citazione), con aggiunta degli interessi legali Controparte_5 sulle somme annualmente rivalutate sino a oggi. Sulla somma così liquidata corrono da oggi al saldo gli interessi legali.
III.- Le spese legali e peritali del giudizio, comprensive della fase di ATP in ossequio a Cass., nn. 324/2017 e 26478/2024, seguono la soccombenza della parte convenuta.
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Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo, secondo i parametri ratione temporis applicabili (per questo giudizio: d.m. 147/2022, arg. ex
Cass., Sez. Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022; per il procedimento ante causam:
d.m. 55/2014, tenendo conto della richiesta attorea come da fattura allegata alla memoria n. 1 ex art. 183, co. 6, c.p.c.), avuto riguardo alla natura della causa, al suo valore, nonché all'effettiva entità dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate (per l'ATP, come da domanda, anche ben più contenuta dei parametri ordinari;
per il merito, parametri medi per le prime due fasi e parametri minimi per le ultime due).
Quanto ai rapporti tra parte convenuta e terza chiamata, si è già statuito.
IV.- Questa sentenza viene adottata ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
A riguardo, il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha infatti disposto (con l'art. 7, co. 3) che
“In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281- sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione del
02/08/2022, da nei confronti di unipersonale, ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, accertato l'inadempimento contrattuale della parte convenuta nei termini di cui in parte motiva, CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di €11.231,33,
a titolo di risarcimento dei danni futuri ex art. 1218 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione come da parte motiva e fino al soddisfo;
2) DICHIARA cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di manleva proposta dalla parte convenuta nei confronti della CO terza chiamata, con SPESE in parte qua interamente compensate;
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3) CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese legali, che liquida:
a) quanto alla fase ante causam, in €145,50 per esborsi ed €930,00 onnicomprensivi per compensi, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
b) quanto alla fase di merito, in €264,00 per esborsi ed €3.387,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4) PONE le spese di CTU, come da decreto di liquidazione del 10/07/2023 emesso nel procedimento di ATP, definitivamente a carico della parte soccombente, condannando quest'ultima a rifondere controparte di quanto eventualmente versato dalla stessa a tale titolo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 22/11/2025
Il Giudice
HI OL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice HI OL, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 20/11/2025 e le memorie conclusive autorizzate, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9612/2022 R.G., proposta da in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vito de Parte_1
Gennaro, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte attrice- contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Giuseppe Marasco, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte convenuta- nonché contro
, in persona dei l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
MA NE, domiciliatario, giusta mandato in atti
-terza chiamata-
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- La società attrice, premesso di aver stipulato in data 09/08/2017 con il
Ministero , Direzione Casa Circondariale di Lecce, un contratto di Controparte_3 appalto per la “realizzazione di un fabbricato da destinare ad attività trattamentali per il reparto circondariale C2 presso la Casa Circondariale di Lecce” e di aver affidato l'esecuzione di taluni dei lavori oggetto del citato contratto a unipersonale CP_1
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(di qui, anche solo , giusta contratto di subappalto del 20/06/2018 e CP_1 successive integrazioni in data 11/07/2018, ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la società subappaltatrice per ivi sentire accogliere CP_1 le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della convenuta in relazione ai gravi difetti manifestatisi nell'unità immobiliare di proprietà Direzione C.C. Lecce e di cui alla narrativa dell'atto di citazione;
dichiarare tenuta la convenuta al risarcimento dei danni consequenziali e per l'effetto condannarla al pagamento, a favore dell'attore, della somma corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti, di € 11231,33 o nella misura che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT e interessi legali sul capitale originario, rivalutato anno per anno secondo le variazioni degli indici stessi, dal dì dell'evento al saldo;
dichiarare tenuta la convenuta al risarcimento dei danni consequenziali e per l'effetto condannarla al pagamento, a favore dell'attore, della somma di € 262,00 a titolo di refusione delle spese di ATP n. RG 8218/2011 (ndr, 2021) Tribunale di Bari;
dichiarare tenuta la convenuta al pagamento delle spese di lite, ivi incluse quelle relative all'espletata ATP n. RG 8218/2011 (ndr, 2021) Tribunale di Bari, nonché del presente giudizio da distrarsi per entrambe le cause, in favore del procuratore antistatario”.
Con riguardo alle spese del procedimento di ATP, la parte attrice ne ha operato esatta quantificazione nelle memorie finali, sulla base dei documenti versati nelle memorie nn.
1 e 2 ex art. 183, co. 6, c.p.c., invocando il “rimborso delle spese e competenze professionali sostenute in favore dell'Avv. V. de Gennaro nel giudizio di accertamento tecnico preventivo succitato per € 930,00 nonché della somma di € 1.637,77 oltre iva e contributo previdenziale a titolo di refusione del pagamento delle competenze del CTU ing. nell'ATP n. RG 8218/2021 Tribunale di Bari” e chiedendo la Persona_1 condanna della convenuta “al pagamento delle spese di lite del presente giudizio da distrarsi, in favore del procuratore antistatario”.
In fatto, la parte attrice ha esposto quanto segue:
- che il contratto di subappalto aveva per oggetto in particolare la realizzazione della membrana impermeabilizzante relativa al fabbricato oggetto del contratto di appalto;
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- che, con nota del 23/07/2018, la Stazione Appaltante autorizzò il subappalto, comunicando altresì di provvedere direttamente al pagamento del subappaltatore per la realizzazione delle opere di cui al contratto, ex art. 105, co. 13, d.lgs. 50/2016;
- che, con nota del 05/02/2021, la Direzione della Casa Circondariale di Lecce le segnalò la presenza di infiltrazioni da acqua piovana all'interno del fabbricato, tali da ostacolare la fruizione degli ambienti;
- di aver quindi denunciato in data 08/02/2021 gli esposti vizi alla subappaltatrice diffidandola a “svolgere i dovuti ripristini e riparazioni tendenti alle CP_1 impermeabilizzazioni del tetto”; in assenza di riscontro, la società convenuta fu ulteriormente e infruttuosamente diffidata all'eliminazione del fenomeno infiltrativo con pec del 26/02/2021;
- di esser stata dunque diffidata in data 01/06/2021 dalla Stazione Appaltante a svolgere gli interventi necessari ad assicurare la piena fruibilità del bene;
- che l'inerzia dell'impresa subappaltatrice rese necessario proporre ricorso ex art. 696
c.p.c volto alla verifica e alla descrizione dell'immobile in rapporto ai gravi difetti denunciati nonché ai costi di ripristino (proc. n. 8218/2021 R.G. Trib. Bari);
- che il CTU nominato, Ing. , accertò la presenza, su gran parte Persona_1 delle pareti esterne del complesso oggetto dei lavori di subappalto, di ampie macchie di umidità e pervasivi fenomeni infiltrativi, da attribuire a infiltrazioni di acqua piovana dal terrazzo cagionate dalla scorretta impermeabilizzazione (per negligente posa in opera della guaina) della copertura dell'immobile; infine, individuò i lavori necessari per l'eliminazione dei vizi e ne quantificò i costi in €11.231,33, sulla scorta del prezziario regionale del 2019 (cfr. all. 13; relazione depositata il 07/02/2022);
- di aver corrisposto in favore del CTU l'acconto di €262,00;
- che il CTU tentò altresì la conciliazione tra le parti, rifiutata dalla società convenuta.
Sulla scorta delle esposte premesse in fatto, nella perdurante inerzia della controparte, la società attrice, quale subcommittente, ha pertanto introdotto il presente giudizio, formulando le riportate conclusioni al fine di ottenere il risarcimento del danno (si anticipa, nelle non inequivoche deduzioni delle difese, trattasi di danno futuro) a sé cagionato dalla cattiva esecuzione delle lavorazioni subappaltate, tali da esporre la medesima parte attrice alle azioni risarcitorie da parte dell'Ente appaltante.
In diritto, la società attrice ha lamentato la “Violazione dell'art. 1218 cc, relativo alla garanzia per i vizi e responsabilità contrattuale del convenuto nonchè per violazione
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dell'art. 1667 cc”, poiché “l'obbligo di adempiere al contratto (ndr, di appalto) non è stato adempiuto per propria colpa esclusiva della società convenuta, per le suindicate anomalie e difformità” (atto di citazione notificato il 03/08/2022).
I.2.- ritualmente costituendosi in giudizio, in via preliminare ha CP_1 avanzato istanza di differimento della prima udienza ex art. 269 c.p.c. per consentire la chiamata in garanzia della propria CO TR;
nel Controparte_2 merito, ha contestato l'avversa pretesa, sostenendo di non aver eseguito le lavorazioni di impermeabilizzazione del soffitto gravate dai vizi denunciati, negando “qualunque forma di coinvolgimento nella posa in opera del materiale effettivamente fornito”, per essersi limitata esclusivamente alla fornitura del materiale coibentante.
Ha pertanto concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese (comparsa di costituzione e risposta depositata il 26/09/2022).
I.3.- Alla prima udienza è stata autorizzata la chiamata del terzo Controparte_2
ritualmente evocato dalla parte convenuta.
[...]
I.4.- La società terza chiamata, costituendosi in giudizio, ha contestato in primo luogo la fondatezza della domanda in garanzia avanzata da affermando CP_1
l'inoperatività della polizza assicurativa in relazione alla fattispecie di causa, esclusa dall'ambito dei rischi garantiti dal contratto di assicurazione.
In via gradata, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, aderendo alle argomentazioni difensive sviluppate dalla parte convenuta, e ha pertanto concluso per il rigetto della domanda.
I.5.- Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e depositate le relative memorie, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di ATP e in assenza di ulteriore attività istruttoria (v. ord. 26/09/2024), la causa è pervenuta dunque all'ud. 20/11/2025, ove, precisate le conclusioni, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. (è stato accordato termine per il deposito di memorie difensive finali, depositate dalla sola parte convenuta).
Quanto alle istanze di prova reiterate, la relativa portata generica e valutativa le rende inammissibili, tanto più al cospetto di accertamento peritale esaustivo.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono seguire l'ordine logico- giuridico.
II.1.- Per ragioni di organicità decisoria, va in primo luogo rilevato, con riferimento alla posizione della terza chiamata , che nelle note Controparte_2
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cartolari depositate congiuntamente in data 14/11/2025 dal difensore di parte convenuta e dal difensore della CO terza chiamata è stata avanzata “concorde richiesta di cessazione della materia del contendere…quanto alla domanda di manleva”, “stante la transazione intervenuta tra la unipersonale e la CP_1
in data 13.10.2025 con la quale la unipersonale ha Controparte_2 CP_1 rinunziato all'azione relativa alla domanda di garanzia proposta nei confronti della
, accettata da quest'ultima”; quanto alle spese di lite, i legali hanno Controparte_2 riferito di aver già regolamentato nella suddetta transazione (versata in atti) anche siffatto profilo, pattuendone la totale compensazione.
In tema di rinuncia all'azione, la giurisprudenza ha chiarito che tale rinuncia preclude ogni attività di sindacato giurisdizionale (invero anche indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte) perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (cfr. Cass., n. 2268/1999).
Pertanto, atteso il tenore delle dichiarazioni delle parti, avendo queste documentato l'intervenuto accordo transattivo tra loro, anche con riferimento alle spese del giudizio, ne consegue che la rinuncia in oggetto fa venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sul merito della controversia (cfr. Cass., n. 18255/2004) e comporta cessazione della materia del contendere, in relazione alla sola domanda in garanzia avanzata dalla convenuta, con compensazione integrale dele spese di lite, come da richiesta, con esclusivo riferimento ai rapporti tra dette parti.
Il Giudice non può dunque che limitarsi a prendere atto di quanto innanzi, statuendo in conformità in dispositivo.
II.2.- Venendo quindi alla domanda risarcitoria spiegata dalla parte attrice, quest'ultima ha fondato la propria richiesta sull'art. 1218 c.c. allegando quanto segue in ordine all'avverso inadempimento.
La parte attrice ha lamentato, da un lato, l'inesatta esecuzione dei lavori subappaltati
(vizi di impermeabilizzazione derivanti dalla errata posa in opera della guaina, ascrivibili alla condotta esecutiva della parte convenuta e forieri di fenomeni infiltrativi gravi segnalati dall'Ente committente, tali da impedire il concreto godimento dell'immobile o, comunque, il suo impiego per le attività di destinazione) e, dall'altro lato, il mancato intervento della subappaltatrice in rimozione dei vizi, in seguito alla
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diffida di controparte, in violazione dell'art. 19 del contratto di subappalto (“Fino al collaudo definitivo la Subappaltatrice dovrà riparare tempestivamente a sue spese tutte le imperfezioni che si verificheranno nelle operazioni di movimento terra, demolizioni e ogni altra attività eseguita. In ogni caso la Subappaltatrice è tenuta nel confronti della Committente alla garanzia degli artt. 1667-1668-1669 c.c. Qualora dopo l'ultimazione dei lavori, pur essendo spirato il termine contrattuale di garanzia,
l'opera manifesti vizi o difetti riconducibili ad una cattiva prestazione della
Subappaltatrice, che determinino un danno patrimoniale diretto o indiretto all'Appaltatore, la Subappaltatrice dovrà provvedere alla eliminazione dei difetti denunciati entro un termine perentorio ritenuto congruo”), tale da esporre la parte attrice alle azioni risarcitorie dell'Ente appaltante.
Ha perciò domandato il risarcimento del danno-conseguenza, individuato ex art. 1223
c.c. nei costi necessari per l'eliminazione dei vizi che l'attrice sarà chiamata (“dovrà”)
a sostenere (“Manutenzioni a fronte dell'inadempimento contrattuale di
[...]
Co
rilevato dalla con nota del 05/02/21 in ossequio del contratto Controparte_1 del 09/08/2017 dovrà sopportare i costi di tutti gli interventi indispensabili per completare i lavori previsti dal contratto di subappalto del 20/06/18”), alla luce della diffida inoltrata dall'Ente appaltante il 01/06/2021 (doc. 9 allegato alla citazione;
nel medesimo doc. 9 è contenuta altresì la risposta inoltrata all'Ente dalla parte attrice, con cui quest'ultima si è impegnata a instaurare procedimento di ATP per accertare la responsabilità della subappaltatrice in ordine ai vizi lamentati, e, all'esito, a dar corso ai necessari interventi di ripristino: “successivamente a detta attività processuale provvederemo a svolgere gli opportuni interventi per la rimozione delle infiltrazioni”).
II.3.- Ciò ricostruito in relazione al thema decidendum, in via di inquadramento dogmatico e pretorio, sotto il profilo dell'onere probatorio nella fattispecie giova richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (nella specie, dell'esistenza del contratto) e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto o, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito
(in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in
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altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 e successive conformi, per tutte, Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010, n. 3373; Cass.,
25/10/2007, n. 22361).
Inoltre, Cass., n. 28995/2017 ricorda che spetta a chi chiede il risarcimento l'onere della prova del nesso di causalità tra l'evento e il danno (“come è risaputo (un primo arresto in tal senso si deve a Cass. 8 giugno 1965, n. 1143), ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”).
Dunque, nelle azioni di responsabilità contrattuale, il creditore-danneggiato, provato il titolo (fonte negoziale o legale) del suo credito e allegato l'altrui inadempimento
(spetterà al debitore dimostrare che l'adempimento è in realtà avvenuto o che l'inadempimento non gli è imputabile: Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533), a fini risarcitori dovrà fornire la prova altresì dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore (nesso di causalità giuridica); l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno.
In sintesi, il creditore deve quindi provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il danno e il nesso eziologico, invece soltanto limitandosi all'allegazione dell'avverso inadempimento (spetterà al debitore la prova dell'esatto adempimento, della non imputabilità a sé dell'inadempimento o dell'estinzione della pretesa).
II.4.- Tanto premesso e in applicazione delle ricostruite linee pretorie, documentato il rapporto di subappalto (per come successivamente integrato), in primo luogo va chiarito, quanto alla portata negoziale dei lavori subappaltati, che è sconfessata dal tenore testuale delle previsioni pattizie la tesi di parte convenuta che, al fine di scongiurare la propria responsabilità, ha negato di aver eseguito i lavori di impermeabilizzazione del fabbricato de quo, riferendo di aver concordato con la parte attrice la sola fornitura del materiale necessario alla posa in opera della guaina coibentante.
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Tale assunto è smentito dall'art. 16, punti 21 e 25, del contratto di subappalto e dall'art. 1 voce n. 21 dell'atto aggiuntivo al contratto;
né, a fronte di siffatte puntuali indicazioni negoziali, la parte convenuta ha reso più convincenti difese.
Passando all'esame della condotta inadempiente, gli accertamenti peritali in seno al procedimento di ATP (da cui non vi è motivo di discostarsi in quanto non solo puntuali ed esenti da evidenti errori logici o di calcolo, ma neppure contraddetti o superati da differenti e più attendibili ricostruzioni di parte) hanno consentito di riscontrare la sussistenza e la pervasività dei difetti dedotti (fenomeni infiltrativi), nonché la loro eziologia (scorretta impermeabilizzazione, con negligente posa in opera della guaina).
In particolare, il CTU ha accertato quanto segue: “Su gran parte delle pareti esterne del locale si è rilevata la presenza di ampie macchie di umidità sia nella parte alta di tali murature per infiltrazioni dal terrazzo, che nella parte bassa per risalita di acqua per capillarità. Tali macchie sono da attribuire ad infiltrazioni di acqua piovana dal terrazzo di copertura di detto locale ove la guaina si presenta con giunture dissaldate in diversi punti che consente all'acqua piovana di penetrare sul sottostante strato di primer e scorrere, a causa della pendenza, verso le pareti laterali ove sono ubicati i pluviali di scolo, e scendere lungo le pareti esterne. È stato rilevato inoltre che la guaina è stata posta in opera in maniera errata”; “Attualmente il locale si presenta danneggiato ed insalubre, la qual cosa riduce il suo normale utilizzo in funzione delle attività in esso previste, e, in considerazione del fatto che la guaina si presenta dissaldata in varie parti del terrazzo, nonché posta in opera in maniera errata, si ritiene che sia necessario il rifacimento di tutta la impermeabilizzazione, nonché la riparazione delle pareti interessate dall'umidità”.
A valle, il CTU ha individuato i lavori necessari alla eliminazione dei vizi, quantificandone i costi in €11.231,33.
L'attività peritale, pertanto, ha consentito di ritenere accertati i vizi lamentati, sia nella loro consistenza che nella loro derivazione eziologica dalla negligente realizzazione dell'impermeabilizzazione del fabbricato, contrattualmente ascritta in subappalto alla società convenuta.
E' poi dato incontestato che la società subappaltatrice non abbia provveduto a porvi rimedio, in violazione dell'art. 19 del contratto di subappalto, nonostante la diffida.
Conclusivamente, in assenza di difformi emergenze, va affermato che nell'esecuzione del contratto di subappalto (per come integrato successivamente), la concreta
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realizzazione dei lavori di impermeabilizzazione, comprensivi della posa in opera della guaina, è stata eseguita dalla subappaltatrice convenuta, con conseguente attribuzione a quest'ultima della paternità dei vizi lamentati e accertati dal CTU.
Sulla base delle esposte considerazioni, deve ritenersi accertato l'inadempimento del contratto di subappalto da parte della convenuta CP_1
II.5.- Passando al profilo del quantum del risarcimento, la parte attrice ha radicato il danno azionato (nel termini del danno emergente) nei costi delle lavorazioni necessarie all'eliminazione dei vizi causati dalla negligenza esecutiva di parte convenuta nell'adempimento del rapporto di subappalto, così come quantificati dal CTU della fase di ATP.
Orbene, sulla base del complessivo quadro assertivo e probatorio, non consta all'attualità l'esecuzione, neppure da parte dell'attrice, dei lavori di ripristino necessari per garantire la piena fruibilità dell'immobile in oggetto e che l'attrice medesima si è impegnata a realizzare a beneficio dell'Ente appaltante all'esito degli accertamenti giudiziari (v. doc. 9 allegato all'atto introduttivo, cit.).
Come conferma la lettura dell'atto introduttivo, la parte attrice con la presente azione tende, nella sostanza, a ribaltare sulla parte convenuta, quale effettivo responsabile della viziata esecuzione, il peso economico delle lavorazioni da sopportarsi in futuro per il ripristino dello stato dei luoghi a beneficio dell'Ente committente (“Manutenzioni a fronte dell'inadempimento contrattuale di rilevato dalla Controparte_1
Co
con nota del 055/02/21 in ossequio al contratto del 06/08/2017 dovrà sopportare i costi di tutti gli interventi indispensabili per completare i lavori previsti dal contratto di subappalto del 20/06/2018”).
Viene pertanto in gioco il tema della risarcibilità del danno futuro.
Per consolidato insegnamento pretorio, in tema di risarcimento del danno è necessaria la dimostrazione, da parte del danneggiato, non solo della potenziale lesività del fatto altrui, ma che tale fatto è stato causa di un danno concreto;
pertanto, per la risarcibilità del danno futuro è necessario un elevato grado di probabilità che esso si verifichi in base al criterio di regolarità c.d. dell'id quod plerumque accidit (Cass., n. 15676/2005).
Dunque, la risarcibilità del danno futuro è senz'altro ammissibile, a patto che risulti che il pregiudizio patrimoniale, con certezza o elevata probabilità (secondo il peculiare standard probatorio che caratterizza il processo civile: c.d. probabilità cruciale), si
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verificherà nella sfera del danneggiato, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento di controparte, ai sensi dell'art. 1223 c.c..
Nel caso in esame, la corrispondenza in atti (v. in particolare doc. 9, cit.) e la peculiare destinazione pubblicistica del compendio (ambienti carcerari) inducono a ritenere più che probabile un'azione della Stazione Appaltante nei confronti dell'odierna attrice tesa a ottenere l'esecuzione delle lavorazioni necessarie alla piena funzionalità degli ambienti;
nè alcuna difesa contraria viene sollevata a riguardo dalla parte convenuta (la stessa, con impianto per vero laconico già all'atto della costituzione, si è limitata a dedurre circa l'insussistenza del proprio inadempimento).
Il danno patrimoniale futuro di cui si domanda il risarcimento è qualificabile quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della convenuta;
la lesione della sfera patrimoniale dell'attrice, consistente nel sopportare i costi delle lavorazioni necessarie al ripristino della funzionalità del plesso, può ritenersi almeno altamente probabile. Si controverte, insomma, di un danno che la parte attrice potrebbe, più che probabilmente, subire: il danno non si è ancora manifestato nella sua sfera patrimoniale ma vi è adeguata probabilità che si verifichi.
II.6.- A quanto esposto consegue l'integrale accoglimento della domanda attorea, sia in relazione alla domanda di accertamento della responsabilità contrattuale della parte convenuta (“accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della convenuta in relazione ai gravi difetti manifestatisi nell'unità immobiliare di proprietà
Direzione C.C. Lecce e di cui alla narrativa dell'atto di citazione”), sia in relazione alla domanda risarcitoria del danno futuro, nella misura indicata in citazione pari a
€11.231,33.
A tale importo devono cumularsi, vista la domanda, rivalutazione e interessi. Tale somma, invero, ha natura di debito di valore, ragione per la quale deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT, dalla data dell'“evento” dannoso (in difetto di specificazioni di parte, da radicarsi nel 01/06/2021, data della missiva di diffida all'esecuzione da parte dell' , coma da doc. 9 citazione), con aggiunta degli interessi legali Controparte_5 sulle somme annualmente rivalutate sino a oggi. Sulla somma così liquidata corrono da oggi al saldo gli interessi legali.
III.- Le spese legali e peritali del giudizio, comprensive della fase di ATP in ossequio a Cass., nn. 324/2017 e 26478/2024, seguono la soccombenza della parte convenuta.
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Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo, secondo i parametri ratione temporis applicabili (per questo giudizio: d.m. 147/2022, arg. ex
Cass., Sez. Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022; per il procedimento ante causam:
d.m. 55/2014, tenendo conto della richiesta attorea come da fattura allegata alla memoria n. 1 ex art. 183, co. 6, c.p.c.), avuto riguardo alla natura della causa, al suo valore, nonché all'effettiva entità dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate (per l'ATP, come da domanda, anche ben più contenuta dei parametri ordinari;
per il merito, parametri medi per le prime due fasi e parametri minimi per le ultime due).
Quanto ai rapporti tra parte convenuta e terza chiamata, si è già statuito.
IV.- Questa sentenza viene adottata ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
A riguardo, il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha infatti disposto (con l'art. 7, co. 3) che
“In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281- sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione del
02/08/2022, da nei confronti di unipersonale, ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, accertato l'inadempimento contrattuale della parte convenuta nei termini di cui in parte motiva, CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di €11.231,33,
a titolo di risarcimento dei danni futuri ex art. 1218 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione come da parte motiva e fino al soddisfo;
2) DICHIARA cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di manleva proposta dalla parte convenuta nei confronti della CO terza chiamata, con SPESE in parte qua interamente compensate;
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3) CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese legali, che liquida:
a) quanto alla fase ante causam, in €145,50 per esborsi ed €930,00 onnicomprensivi per compensi, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
b) quanto alla fase di merito, in €264,00 per esborsi ed €3.387,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4) PONE le spese di CTU, come da decreto di liquidazione del 10/07/2023 emesso nel procedimento di ATP, definitivamente a carico della parte soccombente, condannando quest'ultima a rifondere controparte di quanto eventualmente versato dalla stessa a tale titolo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 22/11/2025
Il Giudice
HI OL
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