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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 5214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5214 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2861/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AS GU;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa in materia previdenziale.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta dell'1 dicembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 7 marzo 2023 , nella qualità di legale Parte_1 rappresentante del Condominio sito a Palermo in via A. Holm n. 9, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001814726 del 27 gennaio 2023, notificata il 7 febbraio
2023, con cui l' gli richiedeva il pagamento di € 10.000,00 a titolo di sanzione per la CP_1 violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L.
638/1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali). A sostegno dell'opposizione il ricorrente, in primo luogo, ha contestato la legittimità della sanzione perché, per difficoltà economiche, non avrebbe corrisposto le retribuzioni, né
1 conseguentemente operato le trattenute asseritamente non versate;
in secondo luogo, ha eccepito il difetto di proporzione tra l'importo non versato (€ 648,00) e la sanzione irrogata
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 24 settembre 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1 del ricorso, contestando la fondatezza dell'opposizione, ma dando atto dell'avvenuta rideterminazione della sanzione nel minor importo di € 972,00 (cfr. memoria).
All'udienza del 3 ottobre 2025 il ricorrente ha manifestato la sua intenzione di non procedere all'estinzione del pagamento della sanzione ridotta ed ha insistito nell'accoglimento dell'opposizione alla luce dell'orientamento espresso dalle sentenze di questo Tribunale depositate in data 2 ottobre 2025 (cfr. verbale).
Ciò detto, va osservato quanto segue.
Parte ricorrente ha proposto opposizione per due motivi: il primo, concernente la sproporzione della sanzione irrogata, è stato superato dalla rideterminazione dell'importo operata d'ufficio dall' (da € 10.000,00 ad € 972,00); il secondo, basato sulla tesi per cui CP_1
l'omesso versamento delle trattenute obbligatorie per legge presupporrebbe l'effettuazione di tali trattenute, è manifestamente infondato perché, da un lato, l'obbligazione contributiva del datore di lavoro è autonoma rispetto all'obbligo retributivo e, dall'altro lato, l'inadempimento dell'obbligazione retributiva non può certamente giustificare l'ulteriore inadempimento dell'obbligo contributivo.
Chiarito quanto precede, è del tutto evidente che la soluzione della lite dipende dalla rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di decadenza ex art. 14 della L. 689/1981, visto ch'è pacifico che il non la sollevava con l'atto introduttivo. Pt_1
Ora, l'art. 2969 c.c. stabilisce che la decadenza non può essere rilavata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione.
Parte ricorrente ha invocato i precedenti di questo Tribunale che hanno sostenuto la tesi della rilevabilità d'ufficio dell'eccezione con i seguenti argomenti: “L'opponente non ha eccepito la decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, né la prescrizione prevista dall'art. 28 della medesima legge, tuttavia dette eccezioni vanno sollevate e valutate d'ufficio, atteso che si tratta di eccezioni relative a istituti pubblicistici finalizzati a rendere il procedimento sanzionatorio conforme alla Costituzione e alla normativa eurounitaria (vedi sul punto Corte Costituzionale n. 151/2021, su cui v. infra il paragrafo 4.
La mancanza di un termine di conclusione, oltre ad essere in contrasto con la legge generale sul
2 procedimento amministrativo, la n. 241 del 1990, che impone alle amministrazioni di stabilire i tempi entro i quali emanare i procedimenti di competenza, contrasta con alcuni principi generali che si sono oramai largamente affermati nell'ambito dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, primo fra tutti quello di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela del legittimo affidamento). La decadenza, inoltre, comporta l'estinzione del potere sanzionatorio, poiché è decadenza dal potere sanzionatorio dell'Amministrazione (vedi Consiglio di Stato, sez. VII, n. 1081/2022, che, dando seguito alla sentenza della Corte Costituzionale, si è espresso nel senso della decadenza del potere dell'Agenzia Controparte_2 che aveva emanato il provvedimento sanzionatorio dopo oltre 2 anni dalla chiusura
[...] dell'attività istruttoria, peraltro senza aver motivato le ragioni del ritardo;
ugualmente, con riguardo ai procedimenti delle autorità indipendenti, laddove le stesse Autorità avevano fissato, all'interno di propri regolamenti, i termini di conclusione dei procedimenti sanzionatori, Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2018
n. 5695; Cons. Stato, sez. V, n. 2874/2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 3919/2019; Cons. Stato, sez. VI, n.
584/2021 e n. 2309/2021, a fronte della loro tardività, ha dichiarato decaduto il potere) e, di conseguenza, la assoluta nullità e addirittura l'inesistenza giuridica dell'ordinanza ingiunzione, emessa in carenza di potere. L'oggetto del giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione consiste, infatti, non già e, comunque, non solo, nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento, sulla base dei medesimi principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza- ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto
l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato. Nella specie, pertanto, anche se non espressamente dedotto dall'opponente, che lamentava di non avere mai saputo con esattezza quali fossero i contributi omessi, così indirettamente deducendo di non avere mai ricevuto l'accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione opposta, deve comunque valutarsi se l'Istituto avesse il potere di emettere l'atto sanzionatorio” (cfr. Trib. Palermo, sentenza n. 54/2025 dell'8 gennaio 2025, identica a quella depositata in atti dal ricorrente).
3 Ebbene, il ragionamento appena citato, pur autorevolmente espresso, non persuade del tutto perché, ad avviso di questo giudice, la decadenza di cui all'art. 14 della L. 689/1981 è posta a tutela dell'esclusivo interesse dell'autore dell'infrazione (e, in particolare, del suo diritto di difesa, che potrebbe risultare irrimediabilmente leso a fronte di contestazioni temporalmente distanti dall'accertamento dei fatti addebitati) e non già a tutela di interessi pubblicistici (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 162 del 3 agosto 2005 per l'affermazione di tale principio ad un'ipotesi diversa, ma sostanzialmente sovrapponibile all'odierna: “L'art. 17 del
DPR n. 602 del 1973, che, in tema di riscossione delle imposte dirette sul reddito, fissa un termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, non si applica alla diversa materia della riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative, rispetto alla quale gli effetti del decorso del tempo sono disciplinati in via generale dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti ad infrazioni stradali, dall'art. 209 del codice della strada, i quali non prevedono alcuna decadenza, ma soltanto la riscossione nel termine prescrizionale di cinque anni. (Nella specie il ricorrente lamentava che l'ipotizzata decadenza non era stata rilevata d'ufficio dal giudice;
la
S.C. ha precisato che l'eccezione sarebbe stata eventualmente rilevabile solo a cura di parte, trattandosi di decadenza posta a tutela dell'esclusivo interesse dell'autore dell'infrazione)”; cfr., altresì, Cass., sez.
V, sentenza n. 22015 del 22 novembre 2004, secondo cui “in materia tributaria, il termine di decadenza stabilito, a carico dell'ufficio tributario ed in favore del contribuente, per l'esercizio del potere impositivo ha natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale decadenza non attiene alla materia dei diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio - oltre un certo limite di tempo - alle pretese del fisco, sicché è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o meno della relativa eccezione. Pertanto, ai sensi dell'art. 2969 cod. civ., detta decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice”).
Allo stesso tempo, poi, va considerato che, al di là del generico riferimento a “principi costituzionali ed eurounitari” (per i primi, comunque, l'ammissibilità di un sindacato costituzionale circa la previsione di un termine finale nel procedimento sanzionatorio previsto dalla L. 689/1981 va esclusa: cfr. Corte Cost., sentenza n. 151/2021), l'orientamento invocato dal ricorrente perviene alla conclusione della rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di decadenza ex art. 14 della L. 689/1981 ritenendo addirittura inesistente l'ordinanza ingiunzione conseguente ad una contestazione tardiva (“il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei
4 limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato”), con una valutazione che non trova riscontro negli orientamenti giurisprudenziali formatisi non soltanto in relazione all'art. 14 della L. 689/1981, ma anche in relazione alle altre ipotesi di decadenza previste dal nostro ordinamento.
Per tutte le considerazioni che precedono l'eccezione di decadenza di cui si discute non va rilevata d'ufficio, la formulazione attorea va dichiarata tardiva e, in definitiva, la questione non va esaminata nel merito in quanto inammissibilmente sottoposta all'attenzione di questo
Tribunale.
In definitiva, quindi, l'opposizione va respinta ed il ricorrente va ritenuto debitore della sanzione nella misura rideterminata dall' in corso di causa. CP_1
Proprio tale ultima circostanza, sostanzialmente confermativa dell'eccezione di difetto di proporzione tra illecito e sanzione sollevata con l'opposizione, ad avviso del Tribunale giustifica pienamente l'integrale compensazione delle spese giudiziali, risultando configurata un'ipotesi di parziale soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la legittimità della sanzione nella misura rideterminata in corso di causa dall' CP_1 dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro
AB TO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2861/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AS GU;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa in materia previdenziale.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta dell'1 dicembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 7 marzo 2023 , nella qualità di legale Parte_1 rappresentante del Condominio sito a Palermo in via A. Holm n. 9, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001814726 del 27 gennaio 2023, notificata il 7 febbraio
2023, con cui l' gli richiedeva il pagamento di € 10.000,00 a titolo di sanzione per la CP_1 violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L.
638/1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali). A sostegno dell'opposizione il ricorrente, in primo luogo, ha contestato la legittimità della sanzione perché, per difficoltà economiche, non avrebbe corrisposto le retribuzioni, né
1 conseguentemente operato le trattenute asseritamente non versate;
in secondo luogo, ha eccepito il difetto di proporzione tra l'importo non versato (€ 648,00) e la sanzione irrogata
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 24 settembre 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1 del ricorso, contestando la fondatezza dell'opposizione, ma dando atto dell'avvenuta rideterminazione della sanzione nel minor importo di € 972,00 (cfr. memoria).
All'udienza del 3 ottobre 2025 il ricorrente ha manifestato la sua intenzione di non procedere all'estinzione del pagamento della sanzione ridotta ed ha insistito nell'accoglimento dell'opposizione alla luce dell'orientamento espresso dalle sentenze di questo Tribunale depositate in data 2 ottobre 2025 (cfr. verbale).
Ciò detto, va osservato quanto segue.
Parte ricorrente ha proposto opposizione per due motivi: il primo, concernente la sproporzione della sanzione irrogata, è stato superato dalla rideterminazione dell'importo operata d'ufficio dall' (da € 10.000,00 ad € 972,00); il secondo, basato sulla tesi per cui CP_1
l'omesso versamento delle trattenute obbligatorie per legge presupporrebbe l'effettuazione di tali trattenute, è manifestamente infondato perché, da un lato, l'obbligazione contributiva del datore di lavoro è autonoma rispetto all'obbligo retributivo e, dall'altro lato, l'inadempimento dell'obbligazione retributiva non può certamente giustificare l'ulteriore inadempimento dell'obbligo contributivo.
Chiarito quanto precede, è del tutto evidente che la soluzione della lite dipende dalla rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di decadenza ex art. 14 della L. 689/1981, visto ch'è pacifico che il non la sollevava con l'atto introduttivo. Pt_1
Ora, l'art. 2969 c.c. stabilisce che la decadenza non può essere rilavata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione.
Parte ricorrente ha invocato i precedenti di questo Tribunale che hanno sostenuto la tesi della rilevabilità d'ufficio dell'eccezione con i seguenti argomenti: “L'opponente non ha eccepito la decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, né la prescrizione prevista dall'art. 28 della medesima legge, tuttavia dette eccezioni vanno sollevate e valutate d'ufficio, atteso che si tratta di eccezioni relative a istituti pubblicistici finalizzati a rendere il procedimento sanzionatorio conforme alla Costituzione e alla normativa eurounitaria (vedi sul punto Corte Costituzionale n. 151/2021, su cui v. infra il paragrafo 4.
La mancanza di un termine di conclusione, oltre ad essere in contrasto con la legge generale sul
2 procedimento amministrativo, la n. 241 del 1990, che impone alle amministrazioni di stabilire i tempi entro i quali emanare i procedimenti di competenza, contrasta con alcuni principi generali che si sono oramai largamente affermati nell'ambito dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, primo fra tutti quello di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela del legittimo affidamento). La decadenza, inoltre, comporta l'estinzione del potere sanzionatorio, poiché è decadenza dal potere sanzionatorio dell'Amministrazione (vedi Consiglio di Stato, sez. VII, n. 1081/2022, che, dando seguito alla sentenza della Corte Costituzionale, si è espresso nel senso della decadenza del potere dell'Agenzia Controparte_2 che aveva emanato il provvedimento sanzionatorio dopo oltre 2 anni dalla chiusura
[...] dell'attività istruttoria, peraltro senza aver motivato le ragioni del ritardo;
ugualmente, con riguardo ai procedimenti delle autorità indipendenti, laddove le stesse Autorità avevano fissato, all'interno di propri regolamenti, i termini di conclusione dei procedimenti sanzionatori, Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2018
n. 5695; Cons. Stato, sez. V, n. 2874/2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 3919/2019; Cons. Stato, sez. VI, n.
584/2021 e n. 2309/2021, a fronte della loro tardività, ha dichiarato decaduto il potere) e, di conseguenza, la assoluta nullità e addirittura l'inesistenza giuridica dell'ordinanza ingiunzione, emessa in carenza di potere. L'oggetto del giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione consiste, infatti, non già e, comunque, non solo, nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento, sulla base dei medesimi principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza- ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto
l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato. Nella specie, pertanto, anche se non espressamente dedotto dall'opponente, che lamentava di non avere mai saputo con esattezza quali fossero i contributi omessi, così indirettamente deducendo di non avere mai ricevuto l'accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione opposta, deve comunque valutarsi se l'Istituto avesse il potere di emettere l'atto sanzionatorio” (cfr. Trib. Palermo, sentenza n. 54/2025 dell'8 gennaio 2025, identica a quella depositata in atti dal ricorrente).
3 Ebbene, il ragionamento appena citato, pur autorevolmente espresso, non persuade del tutto perché, ad avviso di questo giudice, la decadenza di cui all'art. 14 della L. 689/1981 è posta a tutela dell'esclusivo interesse dell'autore dell'infrazione (e, in particolare, del suo diritto di difesa, che potrebbe risultare irrimediabilmente leso a fronte di contestazioni temporalmente distanti dall'accertamento dei fatti addebitati) e non già a tutela di interessi pubblicistici (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 162 del 3 agosto 2005 per l'affermazione di tale principio ad un'ipotesi diversa, ma sostanzialmente sovrapponibile all'odierna: “L'art. 17 del
DPR n. 602 del 1973, che, in tema di riscossione delle imposte dirette sul reddito, fissa un termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, non si applica alla diversa materia della riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative, rispetto alla quale gli effetti del decorso del tempo sono disciplinati in via generale dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti ad infrazioni stradali, dall'art. 209 del codice della strada, i quali non prevedono alcuna decadenza, ma soltanto la riscossione nel termine prescrizionale di cinque anni. (Nella specie il ricorrente lamentava che l'ipotizzata decadenza non era stata rilevata d'ufficio dal giudice;
la
S.C. ha precisato che l'eccezione sarebbe stata eventualmente rilevabile solo a cura di parte, trattandosi di decadenza posta a tutela dell'esclusivo interesse dell'autore dell'infrazione)”; cfr., altresì, Cass., sez.
V, sentenza n. 22015 del 22 novembre 2004, secondo cui “in materia tributaria, il termine di decadenza stabilito, a carico dell'ufficio tributario ed in favore del contribuente, per l'esercizio del potere impositivo ha natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale decadenza non attiene alla materia dei diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio - oltre un certo limite di tempo - alle pretese del fisco, sicché è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o meno della relativa eccezione. Pertanto, ai sensi dell'art. 2969 cod. civ., detta decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice”).
Allo stesso tempo, poi, va considerato che, al di là del generico riferimento a “principi costituzionali ed eurounitari” (per i primi, comunque, l'ammissibilità di un sindacato costituzionale circa la previsione di un termine finale nel procedimento sanzionatorio previsto dalla L. 689/1981 va esclusa: cfr. Corte Cost., sentenza n. 151/2021), l'orientamento invocato dal ricorrente perviene alla conclusione della rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di decadenza ex art. 14 della L. 689/1981 ritenendo addirittura inesistente l'ordinanza ingiunzione conseguente ad una contestazione tardiva (“il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei
4 limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato”), con una valutazione che non trova riscontro negli orientamenti giurisprudenziali formatisi non soltanto in relazione all'art. 14 della L. 689/1981, ma anche in relazione alle altre ipotesi di decadenza previste dal nostro ordinamento.
Per tutte le considerazioni che precedono l'eccezione di decadenza di cui si discute non va rilevata d'ufficio, la formulazione attorea va dichiarata tardiva e, in definitiva, la questione non va esaminata nel merito in quanto inammissibilmente sottoposta all'attenzione di questo
Tribunale.
In definitiva, quindi, l'opposizione va respinta ed il ricorrente va ritenuto debitore della sanzione nella misura rideterminata dall' in corso di causa. CP_1
Proprio tale ultima circostanza, sostanzialmente confermativa dell'eccezione di difetto di proporzione tra illecito e sanzione sollevata con l'opposizione, ad avviso del Tribunale giustifica pienamente l'integrale compensazione delle spese giudiziali, risultando configurata un'ipotesi di parziale soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la legittimità della sanzione nella misura rideterminata in corso di causa dall' CP_1 dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro
AB TO
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