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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7628 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 433 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 15 dicembre 2025 e vertente TRA (C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), con l'avvocato Antonio
[...] C.F._2
Cinelli PARTE APPELLANTE E Controparte_1
(P.I. , con l'avvocato Luca Di Zenzo P.IVA_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1249/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone pubblicata in data 13/12/2023 in materia di pagamento di contratti bancari. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
– quale debitrice principale - e – quale fideiussore nei Parte_2 limiti di €20.000 - hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Frosinone n. 1405/2019 con il quale veniva ingiunto loro il pagamento della somma complessiva di euro 64.664,85 in favore della appellata, rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, sospendere preliminarmente, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
1 opposto e rigetta ogni contraria istanza, dichiarare e/o accertare preliminarmente la nullità, l'inefficacia e l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto per quanto sopra evidenziato nella parte motiva, nei confronti di parte opponente e comunque dichiarare che la somma azionata con il decreto ingiuntivo non è dovuta da quest'ultimo alla società opposta;
in subordine e fermo quanto sopra, operare anche a mezzo ctu, un ricalcolo del dare ed avere tra l'istante e la Controparte_1 opposta, l'esistenza di interessi usurari previsti nei contratti di conto corrente e nel contratto di finanziamento, con conseguente dichiarazione di nullità delle clausole che prevedono gli interessi nei confronti dell'opponente ed in estremo subordine ridurre gli interessi al tasso previsto dalla legge. dichiarare ed accertare la nullità della fideiussione omnibus e la nullità della fideiussione specifica, indicate nella parte motiva, per tutti i motivi sopra richiamati. Il tutto con il favore delle spese di lite»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la per azioni chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, rassegnando le seguenti conclusioni: «affinché l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia: IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO:
- per tutti i motivi esposti nella premessa del presente atto, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1405/2019 emesso dal Tribunale di Frosinone ai sensi degli artt. 164 e 163 c.p.c.;
- rigettare la richiesta avanzata dai debitori di sospendere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1405/2019 emesso dal Tribunale di Frosinone, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e avendo gli opponenti riconosciuto documentalmente il loro debito. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- per tutti i motivi esposti nel presente atto, rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e/o, comunque, non provata. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali»;
- il Tribunale, concessi i termini di cui al 183, comma 6, c.p.c. e istruita la causa documentalmente, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. -assegnando termini 30 + 20 per il deposito di conclusionali e repliche - all'udienza del 24 novembre 2025.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «dichiara improcedibile il giudizio e per l'effetto revoca il DI opposto;
spese compensate».
A fondamento della decisione il primo Giudice ha stabilito che:
“Con ordinanza riservata del 14.7.20 l'istruttore concedeva termine per l'avvio della mediazione obbligatoria . È pacifico che nessuna delle parti abbia promosso la procedura di mediazione.
2 -Osserva il Tribunale che successivamente alla detta ordinanza del 14.7.20 , la Suprema Corte con sentenza a S.U. ha ritenuto che l'onere del promovimento della procedura di mediazione nel caso di opposizione a D.I. , vada posto a carico dell'opposto , quale attore sostanziale , e che la mancata osservanza di tale onere conduce all'improcedibilità del giudizio di merito avente ad oggetto la domanda monitoria , con conseguente revoca del D.I. opposto ( Cass. SU 19596/20 ; cfr. da ultimo Cass. 159/21 ) . Pertanto, non può che seguirne l'improcedibilità della domanda , dovendosi porre l'onere di iniziare e portare a termine la mediazione a carico dell'attore in senso sostanziale ( l'opposto ) , con l'ulteriore conseguenza della revoca del D.I. Non vale invocare da parte della banca la remissione in termini ai fini dell'espletamento della mediazione , posto che prima della richiamata sentenza delle sezioni unite , la Cassazione ( sent. 24629/15) riteneva che l'onere di promovimento della mediazione incombesse sull'opponente . E' bensì vero che la Corte di illegittimità ha ritenuto che nell'ipotesi di overrulling, la parte colpita dal mutamento di giurisprudenza possa richiedere la remissione in termini . Tuttavia tale facoltà è condizionata a precisi e stringenti presupposti : in particolare è necessario che il mutamento di giurisprudenza sia intervenuto in modo del tutto imprevedibile , in ragione del carattere consolidato nel tempo del pregresso indirizzo ( Cass. 4135/19 ). Tale presupposto non è tuttavia ravvisabile nella specie , non potendosi ritenere che al tempo del giudizio di primo grado sussistesse una giurisprudenza della Suprema Corte , consolidata nel tempo , tale da far ritenere imprevedibile o inaspettato un suo successivo mutamento . Invero l'unico precedente della Suprema Corte , circa l'individuazione della parte su cui dovesse ricadere l'onere del mancato esperimento della mediazione , era costituito da Cass. 24629/15 ( e tale unico precedente richiama infatti l'ordinanza interlocutoria della Suprema Corte 18741/19 , con cui la questione venne rimessa alle S.U. ) . Non solo dunque la giurisprudenza della Suprema Corte non si era consolidata , ma come ricorda la menzionata ordinanza interlocutoria , si registrava “ non solo un ampio dibattito in dottrina , ma anche un tuttora non sopito contrasto nella giurisprudenza di merito
, reso più acuto dalla frequenza delle questioni che in siffatta materia vengono sottoposte a giudizio “ ( pag. 7 della motivazione ). In sostanza , l'unicità del precedente della Suprema Corte , unitamente al non sopito contrasto nella giurisprudenza di merito, non consentivano di ritenere del tutto inaspettato o imprevedibile un successivo mutamento di indirizzo della Suprema Corte ( recte un consolidamento della giurisprudenza in senso contrario al detto precedente ) . Pertanto, la scelta da parte della banca di non intraprendere il procedimento di mediazione , fondandosi sulla ricordata pronuncia della Suprema Corte 24629/15 , seppur legittima , non può dar luogo al rimedio della rimessione in termini , in ragione del successivo mutamento di giurisprudenza. Né potrebbe ritenersi che il nuovo indirizzo della Suprema Corte , siccome sopravvenuto rispetto all'ordinanza del 14.7.20 , non sia applicabile nella specie , pacifico essendo in dottrina come pure in giurisprudenza , che ai nuovi indirizzi giurisprudenziali , in nessun modo può essere applicato il principio di irretroattività tipico dello ius superveniens, trattandosi di attività interpretativa e quindi dichiarativa , non già normativa.
-Spese compensate in ragione del fatto che la citata sentenza della Suprema Corte è intervenuta nel corso del giudizio”.
§ 4. — Ha proposto appello e Parte_1 Parte_2 ed ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, accogliere per le ragioni ed il motivo esplicitati nella parte motiva, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1249/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone e pubblicata in data 13/12/2023, nella parte in cui ha compensato le spese di lite del Giudizio di Primo grado, condannare la CP_1 appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da liquidarsi a favore del difensore Avv. Antonio Cinelli che rinnova in questa sede la dichiarazione di antistatario. Il tutto con ogni conseguenza di legge”.
3 ha Controparte_1 resistito al gravame ed ha così concluso: “affinché l'Ill.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, voglia:
- rigettare l'avverso atto di appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, anche perché inammissibile e/o manifestamente infondato e/o carente dell'interesse ad impugnare in capo agli appellanti, confermando quindi le statuizioni tutte di cui alla sentenza n. 1249/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone;
- per tutte le ragioni ampiamente esposte in precedenza nel presente atto, condannare gli appellanti e Parte_1 Pt_2
, in solido e non, al risarcimento dei danni, determinati
[...] anche in via equitativa, il tutto ai sensi dell'art. 96 c.p.c”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 15 dicembre 2025, previa concessione dei termini come da decreto pubblicato il 22.10.2025.
§ 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
- Il giudice di primo grado ha errato nel compensare le spese di lite del giudizio di primo grado, in violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. Con il primo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio. Secondo gli appellanti, infatti, dopo la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. del 2020, parte opposta avrebbe dovuto attivare la procedura di mediazione;
invece, la stessa ha continuato a sostenere erroneamente che l'onere di attivare la mediazione gravasse sui debitori opponenti.
§ 5. — L'appello è fondato. La parti appellanti impugnano la sentenza del Tribunale di Frosinone nella parte in cui, dopo aver dichiarato l'improcedibilità della domanda per mancata attivazione della procedura di mediazione e aver revocato il decreto ingiuntivo n. 1405/2019, ha compensato le spese di lite fra le parti “in ragione del fatto che la citata sentenza della Suprema Corte è intervenuta nel corso del Giudizio”. Orbene, ad avviso di questa Corte la decisione del Tribunale sul punto risulta contraddittoria, in quanto pur avendo sanzionato la condotta della Banca opposta – parte ingiungente e attrice in
4 senso sostanziale – revocando il d.i., per non aver esperito il tentativo di mediazione, ha comunque compensato le spese di lite fra le parti sulla mera considerazione della sopravvenienza della sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19596 del 2020. Invero, con detta pronuncia la S.C. a SS.UU. ha ritenuto che:
“nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. È evidente che il Tribunale sulla scorta di tale pronuncia ha ritenuto, violando il principio della soccombenza sul riparto delle spese processuali, che il mutamento giurisprudenziale sopravvenuto all'ordine di mediazione imposto alle parti del 14/07/2020 abbia giustificato la compensazione delle spese di lite. Invero, secondo questa Corte, la pronuncia a Sezioni Unite in questione non costituisce un “prospective overruling” che ha repentinamente cambiato orientamento su una determinata questione processuale consolidata nel tempo. Anzi, come è possibile leggere dalla stessa motivazione della pronuncia della S.C. emergono i termini di una questione controversa e dibattuta non solo nella giurisprudenza di merito, ma anche della stessa giurisprudenza di legittimità. Indice questo del fatto che le parti non potevano invocare il principio di affidamento sulla previsione dell'onere di esperire il procedimento di mediazione in capo alla parte opponente, proprio perché la questione era dibattuta sin dal 2015 e vi erano sul punto diversi orientamenti giurisprudenziali per la cui risoluzione sono state investite le Sezioni Unite. Nello specifico, nella pronuncia a Sezioni Unite, la Corte ha precisato che: “È certo, però, che l'impostazione data dalla sentenza n. 24629 del 2015 non ha raccolto l'unanime consenso degli uffici giudiziari di merito i quali si sono divisi su posizione tra loro inconciliabili. E così, mentre una parte di essi si è allineata alle indicazioni provenienti dalla sentenza suindicata, un'altra parte ha dichiarato di non condividere tale impostazione, adottando perciò la soluzione contraria e ponendo l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico del creditore opposto. Non sono mancate, poi, soluzioni intermedie, come
5 quella di chi ha proposto che l'onere di instaurazione del procedimento di mediazione debba gravare sulla parte opponente
o su quella opposta a seconda che il decreto ingiuntivo abbia ottenuto, o meno, la provvisoria esecutività; oppure quella di altri uffici che hanno ritenuto che l'onere possa essere posto a carico dell'opponente solo se questi abbia proposto domanda riconvenzionale. Non è il caso di elencare i singoli provvedimenti che si sono schierati per l'una o per l'altra soluzione, né di indicare percentuali maggiori o minori di adesione all'indirizzo inaugurato dalla sentenza n. 24629 del 2015. È invece opportuno richiamare, in breve, le principali argomentazioni a sostegno dell'una e dell'altra tesi”. Del resto, secondo la più recente giurisprudenza, configura un “prospective overruling”: “la cumulativa presenza dei seguenti presupposti: a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo;
b) che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso;
c) che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte, con la conseguenza che non è invocabile in caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali” (cfr. sul punto Cass., Civ., 09/12/2024, n. 31681). La risoluzione della controversia da parte delle Sezioni Unite a seguito dell'ordine di attivazione della mediazione obbligatoria rilevante nel caso de quo, dunque, non può integrare secondo questa Corte né il mutamento giurisprudenziale, né il grave ed eccezionale motivo di compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. L'appello va pertanto accolto e la sentenza impugnata va parzialmente riformata nella parte in cui il primo giudice ha compensato le spese di lite.
§ 6. — Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, e vanno poste interamente a carico della parte appellata. Esse si liquidano nel minimo, avuto riguardo al valore e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, (scaglione da 26.001 a 52.000), con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata, e con la riduzione del 50% per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità (art. 4, comma 9) nella misura di euro 1.986,00 oltre a spese generali, IVA e CPA,
6 da distrarsi in favore dell'avvocato Antonio Cinelli, dichiaratosi antistatario. Per effetto della riforma della sentenza, vanno poste interamente a carico della parte appellata anche le spese del primo grado del giudizio. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore del capo di sentenza impugnato e alla complessità della causa, secondo i valori minimi, ai sensi del D.M. n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria, nella misura di euro 962 oltre a spese generali, CU, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato Antonio Cinelli, dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
per azioni contro la sentenza resa tra le parti
[...] dal Tribunale di Frosinone, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — accoglie l'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
e per l'effetto in riforma parziale della sentenza impugnata,
[...] condanna la parte appellata al rimborso, in favore della parte appellante, delle spese sostenute per il primo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 1.986,00, oltre a spese generali, Iva e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato Antonio Cinelli, dichiaratosi antistatario;
2. — condanna la parte appellata al rimborso, in favore della parte appellante, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 962 oltre a spese generali, CU, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato Antonio Cinelli, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma il giorno 15 dicembre 2025. Il Presidente estensore
7
(C.F. ), con l'avvocato Antonio
[...] C.F._2
Cinelli PARTE APPELLANTE E Controparte_1
(P.I. , con l'avvocato Luca Di Zenzo P.IVA_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1249/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone pubblicata in data 13/12/2023 in materia di pagamento di contratti bancari. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
– quale debitrice principale - e – quale fideiussore nei Parte_2 limiti di €20.000 - hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Frosinone n. 1405/2019 con il quale veniva ingiunto loro il pagamento della somma complessiva di euro 64.664,85 in favore della appellata, rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, sospendere preliminarmente, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
1 opposto e rigetta ogni contraria istanza, dichiarare e/o accertare preliminarmente la nullità, l'inefficacia e l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto per quanto sopra evidenziato nella parte motiva, nei confronti di parte opponente e comunque dichiarare che la somma azionata con il decreto ingiuntivo non è dovuta da quest'ultimo alla società opposta;
in subordine e fermo quanto sopra, operare anche a mezzo ctu, un ricalcolo del dare ed avere tra l'istante e la Controparte_1 opposta, l'esistenza di interessi usurari previsti nei contratti di conto corrente e nel contratto di finanziamento, con conseguente dichiarazione di nullità delle clausole che prevedono gli interessi nei confronti dell'opponente ed in estremo subordine ridurre gli interessi al tasso previsto dalla legge. dichiarare ed accertare la nullità della fideiussione omnibus e la nullità della fideiussione specifica, indicate nella parte motiva, per tutti i motivi sopra richiamati. Il tutto con il favore delle spese di lite»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la per azioni chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, rassegnando le seguenti conclusioni: «affinché l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia: IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO:
- per tutti i motivi esposti nella premessa del presente atto, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1405/2019 emesso dal Tribunale di Frosinone ai sensi degli artt. 164 e 163 c.p.c.;
- rigettare la richiesta avanzata dai debitori di sospendere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1405/2019 emesso dal Tribunale di Frosinone, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e avendo gli opponenti riconosciuto documentalmente il loro debito. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- per tutti i motivi esposti nel presente atto, rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e/o, comunque, non provata. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali»;
- il Tribunale, concessi i termini di cui al 183, comma 6, c.p.c. e istruita la causa documentalmente, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. -assegnando termini 30 + 20 per il deposito di conclusionali e repliche - all'udienza del 24 novembre 2025.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «dichiara improcedibile il giudizio e per l'effetto revoca il DI opposto;
spese compensate».
A fondamento della decisione il primo Giudice ha stabilito che:
“Con ordinanza riservata del 14.7.20 l'istruttore concedeva termine per l'avvio della mediazione obbligatoria . È pacifico che nessuna delle parti abbia promosso la procedura di mediazione.
2 -Osserva il Tribunale che successivamente alla detta ordinanza del 14.7.20 , la Suprema Corte con sentenza a S.U. ha ritenuto che l'onere del promovimento della procedura di mediazione nel caso di opposizione a D.I. , vada posto a carico dell'opposto , quale attore sostanziale , e che la mancata osservanza di tale onere conduce all'improcedibilità del giudizio di merito avente ad oggetto la domanda monitoria , con conseguente revoca del D.I. opposto ( Cass. SU 19596/20 ; cfr. da ultimo Cass. 159/21 ) . Pertanto, non può che seguirne l'improcedibilità della domanda , dovendosi porre l'onere di iniziare e portare a termine la mediazione a carico dell'attore in senso sostanziale ( l'opposto ) , con l'ulteriore conseguenza della revoca del D.I. Non vale invocare da parte della banca la remissione in termini ai fini dell'espletamento della mediazione , posto che prima della richiamata sentenza delle sezioni unite , la Cassazione ( sent. 24629/15) riteneva che l'onere di promovimento della mediazione incombesse sull'opponente . E' bensì vero che la Corte di illegittimità ha ritenuto che nell'ipotesi di overrulling, la parte colpita dal mutamento di giurisprudenza possa richiedere la remissione in termini . Tuttavia tale facoltà è condizionata a precisi e stringenti presupposti : in particolare è necessario che il mutamento di giurisprudenza sia intervenuto in modo del tutto imprevedibile , in ragione del carattere consolidato nel tempo del pregresso indirizzo ( Cass. 4135/19 ). Tale presupposto non è tuttavia ravvisabile nella specie , non potendosi ritenere che al tempo del giudizio di primo grado sussistesse una giurisprudenza della Suprema Corte , consolidata nel tempo , tale da far ritenere imprevedibile o inaspettato un suo successivo mutamento . Invero l'unico precedente della Suprema Corte , circa l'individuazione della parte su cui dovesse ricadere l'onere del mancato esperimento della mediazione , era costituito da Cass. 24629/15 ( e tale unico precedente richiama infatti l'ordinanza interlocutoria della Suprema Corte 18741/19 , con cui la questione venne rimessa alle S.U. ) . Non solo dunque la giurisprudenza della Suprema Corte non si era consolidata , ma come ricorda la menzionata ordinanza interlocutoria , si registrava “ non solo un ampio dibattito in dottrina , ma anche un tuttora non sopito contrasto nella giurisprudenza di merito
, reso più acuto dalla frequenza delle questioni che in siffatta materia vengono sottoposte a giudizio “ ( pag. 7 della motivazione ). In sostanza , l'unicità del precedente della Suprema Corte , unitamente al non sopito contrasto nella giurisprudenza di merito, non consentivano di ritenere del tutto inaspettato o imprevedibile un successivo mutamento di indirizzo della Suprema Corte ( recte un consolidamento della giurisprudenza in senso contrario al detto precedente ) . Pertanto, la scelta da parte della banca di non intraprendere il procedimento di mediazione , fondandosi sulla ricordata pronuncia della Suprema Corte 24629/15 , seppur legittima , non può dar luogo al rimedio della rimessione in termini , in ragione del successivo mutamento di giurisprudenza. Né potrebbe ritenersi che il nuovo indirizzo della Suprema Corte , siccome sopravvenuto rispetto all'ordinanza del 14.7.20 , non sia applicabile nella specie , pacifico essendo in dottrina come pure in giurisprudenza , che ai nuovi indirizzi giurisprudenziali , in nessun modo può essere applicato il principio di irretroattività tipico dello ius superveniens, trattandosi di attività interpretativa e quindi dichiarativa , non già normativa.
-Spese compensate in ragione del fatto che la citata sentenza della Suprema Corte è intervenuta nel corso del giudizio”.
§ 4. — Ha proposto appello e Parte_1 Parte_2 ed ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, accogliere per le ragioni ed il motivo esplicitati nella parte motiva, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1249/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone e pubblicata in data 13/12/2023, nella parte in cui ha compensato le spese di lite del Giudizio di Primo grado, condannare la CP_1 appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da liquidarsi a favore del difensore Avv. Antonio Cinelli che rinnova in questa sede la dichiarazione di antistatario. Il tutto con ogni conseguenza di legge”.
3 ha Controparte_1 resistito al gravame ed ha così concluso: “affinché l'Ill.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, voglia:
- rigettare l'avverso atto di appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, anche perché inammissibile e/o manifestamente infondato e/o carente dell'interesse ad impugnare in capo agli appellanti, confermando quindi le statuizioni tutte di cui alla sentenza n. 1249/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone;
- per tutte le ragioni ampiamente esposte in precedenza nel presente atto, condannare gli appellanti e Parte_1 Pt_2
, in solido e non, al risarcimento dei danni, determinati
[...] anche in via equitativa, il tutto ai sensi dell'art. 96 c.p.c”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 15 dicembre 2025, previa concessione dei termini come da decreto pubblicato il 22.10.2025.
§ 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
- Il giudice di primo grado ha errato nel compensare le spese di lite del giudizio di primo grado, in violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. Con il primo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio. Secondo gli appellanti, infatti, dopo la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. del 2020, parte opposta avrebbe dovuto attivare la procedura di mediazione;
invece, la stessa ha continuato a sostenere erroneamente che l'onere di attivare la mediazione gravasse sui debitori opponenti.
§ 5. — L'appello è fondato. La parti appellanti impugnano la sentenza del Tribunale di Frosinone nella parte in cui, dopo aver dichiarato l'improcedibilità della domanda per mancata attivazione della procedura di mediazione e aver revocato il decreto ingiuntivo n. 1405/2019, ha compensato le spese di lite fra le parti “in ragione del fatto che la citata sentenza della Suprema Corte è intervenuta nel corso del Giudizio”. Orbene, ad avviso di questa Corte la decisione del Tribunale sul punto risulta contraddittoria, in quanto pur avendo sanzionato la condotta della Banca opposta – parte ingiungente e attrice in
4 senso sostanziale – revocando il d.i., per non aver esperito il tentativo di mediazione, ha comunque compensato le spese di lite fra le parti sulla mera considerazione della sopravvenienza della sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19596 del 2020. Invero, con detta pronuncia la S.C. a SS.UU. ha ritenuto che:
“nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. È evidente che il Tribunale sulla scorta di tale pronuncia ha ritenuto, violando il principio della soccombenza sul riparto delle spese processuali, che il mutamento giurisprudenziale sopravvenuto all'ordine di mediazione imposto alle parti del 14/07/2020 abbia giustificato la compensazione delle spese di lite. Invero, secondo questa Corte, la pronuncia a Sezioni Unite in questione non costituisce un “prospective overruling” che ha repentinamente cambiato orientamento su una determinata questione processuale consolidata nel tempo. Anzi, come è possibile leggere dalla stessa motivazione della pronuncia della S.C. emergono i termini di una questione controversa e dibattuta non solo nella giurisprudenza di merito, ma anche della stessa giurisprudenza di legittimità. Indice questo del fatto che le parti non potevano invocare il principio di affidamento sulla previsione dell'onere di esperire il procedimento di mediazione in capo alla parte opponente, proprio perché la questione era dibattuta sin dal 2015 e vi erano sul punto diversi orientamenti giurisprudenziali per la cui risoluzione sono state investite le Sezioni Unite. Nello specifico, nella pronuncia a Sezioni Unite, la Corte ha precisato che: “È certo, però, che l'impostazione data dalla sentenza n. 24629 del 2015 non ha raccolto l'unanime consenso degli uffici giudiziari di merito i quali si sono divisi su posizione tra loro inconciliabili. E così, mentre una parte di essi si è allineata alle indicazioni provenienti dalla sentenza suindicata, un'altra parte ha dichiarato di non condividere tale impostazione, adottando perciò la soluzione contraria e ponendo l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico del creditore opposto. Non sono mancate, poi, soluzioni intermedie, come
5 quella di chi ha proposto che l'onere di instaurazione del procedimento di mediazione debba gravare sulla parte opponente
o su quella opposta a seconda che il decreto ingiuntivo abbia ottenuto, o meno, la provvisoria esecutività; oppure quella di altri uffici che hanno ritenuto che l'onere possa essere posto a carico dell'opponente solo se questi abbia proposto domanda riconvenzionale. Non è il caso di elencare i singoli provvedimenti che si sono schierati per l'una o per l'altra soluzione, né di indicare percentuali maggiori o minori di adesione all'indirizzo inaugurato dalla sentenza n. 24629 del 2015. È invece opportuno richiamare, in breve, le principali argomentazioni a sostegno dell'una e dell'altra tesi”. Del resto, secondo la più recente giurisprudenza, configura un “prospective overruling”: “la cumulativa presenza dei seguenti presupposti: a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo;
b) che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso;
c) che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte, con la conseguenza che non è invocabile in caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali” (cfr. sul punto Cass., Civ., 09/12/2024, n. 31681). La risoluzione della controversia da parte delle Sezioni Unite a seguito dell'ordine di attivazione della mediazione obbligatoria rilevante nel caso de quo, dunque, non può integrare secondo questa Corte né il mutamento giurisprudenziale, né il grave ed eccezionale motivo di compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. L'appello va pertanto accolto e la sentenza impugnata va parzialmente riformata nella parte in cui il primo giudice ha compensato le spese di lite.
§ 6. — Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, e vanno poste interamente a carico della parte appellata. Esse si liquidano nel minimo, avuto riguardo al valore e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, (scaglione da 26.001 a 52.000), con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata, e con la riduzione del 50% per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità (art. 4, comma 9) nella misura di euro 1.986,00 oltre a spese generali, IVA e CPA,
6 da distrarsi in favore dell'avvocato Antonio Cinelli, dichiaratosi antistatario. Per effetto della riforma della sentenza, vanno poste interamente a carico della parte appellata anche le spese del primo grado del giudizio. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore del capo di sentenza impugnato e alla complessità della causa, secondo i valori minimi, ai sensi del D.M. n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria, nella misura di euro 962 oltre a spese generali, CU, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato Antonio Cinelli, dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
per azioni contro la sentenza resa tra le parti
[...] dal Tribunale di Frosinone, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — accoglie l'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
e per l'effetto in riforma parziale della sentenza impugnata,
[...] condanna la parte appellata al rimborso, in favore della parte appellante, delle spese sostenute per il primo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 1.986,00, oltre a spese generali, Iva e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato Antonio Cinelli, dichiaratosi antistatario;
2. — condanna la parte appellata al rimborso, in favore della parte appellante, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 962 oltre a spese generali, CU, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato Antonio Cinelli, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma il giorno 15 dicembre 2025. Il Presidente estensore
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