Ordinanza cautelare 2 ottobre 2024
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 23/06/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01381/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01215/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1215 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Arciero, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via delle Forze Armate n. 41;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
Per l’annullamento, previa sospensione:
- del decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la destituzione del ricorrente dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- del decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-, con cui sono stati annullati gli atti del procedimento disciplinare instaurato;
- della delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina presso la Questura di Trapani in data -OMISSIS-, recante a maggioranza la proposta di destituzione;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Andrea Illuminati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso ritualmente depositato in data 10 settembre 2024, -OMISSIS-, già Assistente Capo della Polizia di Stato, ha chiesto:
• in via cautelare, l’immediata sospensione dell’efficacia del provvedimento con cui il Capo della Polizia ha disposto, con decreto n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, la destituzione del ricorrente dai ruoli dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, in applicazione dell’art. 7, nn. 1 e 2 del d.P.R. n. 737/1981;
• nel merito, l’annullamento di tale decreto e degli atti presupposti e conseguenti, inclusi: i) la delibera adottata in data -OMISSIS- dal Consiglio Provinciale di Disciplina presso la Questura di Trapani, con cui è stata proposta la destituzione del ricorrente; ii) il provvedimento del -OMISSIS- del Capo della Polizia, prot. n. -OMISSIS-, di annullamento in autotutela della precedente delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina del -OMISSIS- che aveva proposto una sanzione ben più blanda (sospensione per 3 mesi);
1.1 – A fondamento del ricorso proposto il ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.
a) Nel 2023, a seguito di una nota riservata della Procura della Repubblica di Trapani, trasmessa al Questore, venivano segnalati presunti comportamenti del sig. -OMISSIS-, emersi incidentalmente nell’ambito di un’indagine penale a carico di terzi. In particolare, si faceva riferimento alla realizzazione e condivisione di fotografie a contenuto sessuale in ambienti riconducibili alla Questura.
b) Nel corso dell’istruttoria disciplinare, il Funzionario designato rilevava che: i) Il sig. -OMISSIS- non era direttamente coinvolto nell’indagine penale. ii) Le condotte contestate risultavano ridimensionate rispetto alla gravità inizialmente ipotizzata: si trattava di tre fotografie di natura oscena, realizzate fuori servizio, all’interno di locali della Questura, privi di simboli identificativi della Polizia, da lui volutamente offuscati, e condivise in un gruppo Telegram chiuso e privato.
c) In data -OMISSIS-, il Consiglio Provinciale di Disciplina, all’unanimità, deliberava di proporre la sospensione dal servizio per tre mesi, ritenendo la sanzione della destituzione eccessivamente gravosa. Con provvedimento del -OMISSIS-, il Capo della Polizia annullava, in regime di autotutela, la delibera del -OMISSIS-, disponendo la ripetizione della valutazione disciplinare.
d) In data -OMISSIS-, il Consiglio Provinciale di Disciplina, a maggioranza dei 3/5, deliberava di proporre la destituzione del -OMISSIS-. Con decreto del -OMISSIS-, il Capo della Polizia disponeva quindi la destituzione del ricorrente dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 7, nn. 1 e 2, del d.P.R. n. 737/1981. Il -OMISSIS-, al sig. -OMISSIS- veniva notificato il decreto di destituzione nonché la seconda delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina dell’-OMISSIS-.
1.2 – Svolta questa premessa in fatto, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati sotto molteplici profili.
a) Con riguardo al provvedimento del Capo della Polizia del -OMISSIS-, con cui è stata annullata in autotutela la prima delibera del Consiglio di Disciplina:
i. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo di ricorso, la radicale nullità dell’atto per difetto assoluto di potere in capo all’autorità procedente. Secondo la prospettazione difensiva, né l’art. 21 del d.P.R. n. 737/1981, né l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 hanno conferito al Capo della Polizia la facoltà di annullare provvedimenti adottati da un organo collegiale dotato di autonomia funzionale come il Consiglio Provinciale di Disciplina. In applicazione dei principi di legalità e tipicità dell’azione amministrativa, il potere di autotutela sarebbe infatti riservato al medesimo organo che ha emanato l’atto da annullare.
ii. Con il secondo motivo, il ricorrente ha rilevato che, anche a voler ritenere astrattamente configurabile un potere di annullamento in capo al Capo della Polizia, l’esercizio che di tale potere è stato fatto nel caso di specie sarebbe comunque viziato per eccesso di potere, essendosi fondato su una presunta insufficienza motivazionale della delibera originaria, ma avendo in realtà costituito un riesame nel merito della proposta, diretto a riformare in peius una decisione non condivisa, piuttosto che a rimuovere effettivi vizi di legittimità.
b) Con riferimento alla seconda delibera del CPD dell’-OMISSIS- e al provvedimento del CDP di destituzione del -OMISSIS-:
i. Il ricorrente ha dedotto, con il terzo motivo, un evidente travisamento dei fatti, in quanto la ricostruzione operata dagli organi disciplinari sarebbe in contrasto con quanto emerso in sede istruttoria, che aveva già escluso o ridimensionato diverse delle ipotesi inizialmente contestate.
ii. Con il quarto motivo, ha denunciato la contraddittorietà tra la delibera dell’-OMISSIS- e quella precedente del -OMISSIS-. A distanza di pochi mesi, e senza l’emersione di nuovi elementi, lo stesso Consiglio ha mutato radicalmente orientamento, passando – senza adeguata motivazione – da una proposta unanime di sospensione a una proposta a maggioranza di destituzione, in violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
iii. Con il quinto motivo, ha contestato l’erronea applicazione dell’art. 7, nn. 1 e 2, del d.P.R. 737/1981, rilevando che tali disposizioni presuppongono condotte di particolare gravità, incompatibili con il servizio e lesive del vincolo fiduciario. Le condotte accertate, invece, consistenti in fotografie oscene di natura privata, prive di simboli identificativi, scattate fuori servizio e in ambienti riservati, non sarebbero idonee a integrare tali presupposti.
iv. Con il sesto motivo, ha denunciato la violazione del principio di proporzionalità, ex art. 1, comma 2, del d.P.R. 737/1981, evidenziando come – alla luce delle concrete modalità della condotta e degli elementi favorevoli alla posizione soggettiva del ricorrente (assenza di precedenti disciplinari, correttezza in servizio, valutazioni positive, riconoscimenti, collaborazione e scuse formali) – la sanzione espulsiva risulti sproporzionata e non giustificata da un adeguato bilanciamento tra infrazione e misura adottata.
2 – Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio il 12 settembre 2024 e, con memoria difensiva depositata il 27 settembre 2024, ha resistito al ricorso sostenendo la piena legittimità della sanzione disciplinare di destituzione irrogata con decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS- e degli atti ad essa presupposti.
Secondo l’Amministrazione, l’istruttoria interna ha accertato che il ricorrente ha scattato e condiviso immagini sessualmente esplicite all’interno della Questura di Trapani, indossando la divisa e utilizzando oggetti in uso alla Polizia di Stato (manette, polo operativa), con contenuti ritenuti lesivi del decoro e dell’immagine istituzionale. La partecipazione del ricorrente al gruppo Telegram “Liberi di fantasticare” avrebbe aggravato la gravità delle condotte.
La difesa erariale ha ritenuto legittimo l’annullamento della prima delibera del Consiglio di Disciplina, ritenuta affetta da vizi di illogicità, chiarendo che l’atto del Capo della Polizia ha costituito una valutazione interna al procedimento e non un’indebita sostituzione dell’organo disciplinare. La successiva delibera dell’-OMISSIS-, secondo la memoria, ha rappresentato un riesame coerente con l’istruttoria, culminato nella proposta di destituzione poi adottata.
Quanto alle ulteriori doglianze del ricorrente, l’Amministrazione le ha ritenute infondate, ribadendo che le condotte poste in essere, pur in ambito privato, hanno comportato un rischio concreto di diffusione e un pregiudizio grave al prestigio del Corpo, in violazione del dovere di comportamento ineccepibile anche fuori servizio. La sanzione sarebbe dunque proporzionata e immune da vizi di legittimità.
3 – Con memoria difensiva del 28.9.24 il ricorrente ha ribadito le proprie posizioni.
4 – Con ordinanza del 2.10.2024, il TAR Sicilia ha rigettato, per difetto di fumus, l’istanza di sospensione degli atti impugnati. Con ordinanza n. 362/2024 del 31.10.2024, il CGA Sicilia ha riformato tale provvedimento, accogliendo l’appello cautelare e sospendendo l’efficacia degli atti impugnati in primo grado.
5 – All’udienza pubblica del 11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa sua discussione.
6 – Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
7 – Con un primo ordine di motivi – da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione logico-giuridica – il ricorrente contesta anzitutto che, con il provvedimento del -OMISSIS-, il Capo della Polizia abbia esercitato un potere di autotutela non contemplato dalla disciplina speciale recata dal d.P.R. n. 737/1981, invadendo le competenze riservate al Consiglio Provinciale di Disciplina e violando, in tal modo, il principio di separazione delle funzioni.
In particolare, sostiene che l’annullamento in autotutela della precedente delibera del CPD di proposta di sanzione disciplinare conservativa (sospensione per tre mesi) sia avvenuto in violazione della disciplina speciale del procedimento disciplinare per il personale della Polizia di Stato, di cui al d.P.R. n. 737/1981, che non attribuirebbe al Capo della Polizia alcun potere di annullamento o riforma della proposta del CPD, spettando a quest’ultimo la competenza esclusiva in ordine all’accertamento della responsabilità e alla determinazione della sanzione, e al Capo della Polizia il solo potere di recepire o disattendere la proposta motivando espressamente il proprio dissenso.
Inoltre, anche a voler ritenere ammissibile l’esercizio dell’autotutela amministrativa anche in tale ambito, tale potere sarebbe stato, nella specie, esercitato in assenza dei presupposti previsti dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, in quanto non risulta effettuato alcun bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello del destinatario, è mancato il contraddittorio, l’istruttoria è apparsa carente e la motivazione insufficiente, oltre ad essere stato ampiamente superato il termine ragionevole.
È stato inoltre denunciato che, attraverso l’annullamento della sanzione conservativa, il Capo della Polizia avrebbe indebitamente orientato il nuovo CPD verso un esito più grave, la destituzione, in violazione del principio del favor rei e del divieto di reformatio in peius.
7.1 – I motivi, così come articolati, si appalesano privi di pregio giuridico.
Nel premettere che il Capo della Polizia non ha riformato direttamente la proposta del Consiglio di disciplina, ma ne ha disposto l’annullamento per ritenuto difetto di istruttoria e vizio di motivazione, va ricordato come sia pacificamente riconosciuto in giurisprudenza (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sezione IV, 19 luglio 2021, n. 5936; Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, 14 gennaio 2022, n. 41; T.A.R. Puglia-Lecce, sez. III, 8 gennaio 2014, n. 34) che l’autorità gerarchicamente sovraordinata conserva il potere di annullare gli atti endoprocedimentali – ivi compresa la proposta del Consiglio di disciplina – qualora affetti da vizi di legittimità, allo scopo di impedire che tali vizi si riflettano sul provvedimento finale, inficiandone la validità. Si tratta, come chiarito anche da questa Sezione (sent. n. 3106/2024) e da condivisa giurisprudenza di secondo grado (Consiglio di Stato, sezione III, 25 giugno 2013, n. 3452), dell’esercizio non già di un potere di autotutela – come erroneamente sostenuto dal ricorrente – bensì di un potere di amministrazione attiva, volto a garantire la regolarità e la legittimità dell’azione procedimentale nel suo complesso, in funzione della corretta adozione dell’atto conclusivo.
Se, dunque, il ricorrente non può dolersi dell’insussistenza dei presupposti per l’autotutela amministrativa – non essendo tale il potere esercitato nel caso di specie e risultando quindi sufficiente un vizio di legittimità dell’atto annullato – deve escludersi anche il lamentato eccesso di potere nel provvedimento del Capo della Polizia. Quest’ultimo, infatti, non ha esercitato un riesame nel merito, ma si è limitato a rilevare un vizio motivazionale e istruttorio nella proposta del Consiglio Provinciale di Disciplina, segnatamente nella mancata adeguata valutazione della gravità complessiva della condotta accertata, che ha rappresentato la ragione determinante dell’annullamento. Nel provvedimento di annullamento si evidenzia, inoltre, come la sanzione proposta non risulti adeguatamente giustificata nei verbali consiliari, nei quali mancano indicazioni puntuali circa le motivazioni che hanno condotto alla scelta di una misura conservativa, nonostante la serietà del comportamento addebitato.
Le ulteriori censure, relative alla violazione del divieto di reformatio in peius e del principio del favor rei , si rivelano parimenti infondate. Non ricorre alcuna reformatio in peius ad opera del Capo della Polizia, poiché questi non ha irrogato direttamente una sanzione più grave, ma si è limitato ad annullare l’atto gravemente viziato, rimettendo la valutazione della misura disciplinare all’organo competente, secondo le forme di legge. Il principio del favor rei , peraltro, non comporta l’immutabilità della sanzione più favorevole laddove questa sia frutto di un vizio procedimentale sostanziale, come nel caso in esame.
7.2 – Alla luce di quanto sopra, i motivi ora esaminati devono essere respinti in toto.
8 – Un secondo ordine di motivi – anche in tal caso da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione logico-giuridica – si rivolge invece alla proposta di destituzione formulata dal Consiglio Provinciale di Disciplina in data -OMISSIS- e al pedissequo provvedimento di destituzione del -OMISSIS-, che – a dire della parte ricorrente – sarebbero affetti da travisamento dei fatti, contraddittorietà, erronea applicazione dell’art. 7, nn. 1 e 2, del d.P.R. n. 737/1981, nonché violazione del principio di proporzionalità.
8.1 – Sotto il primo aspetto, il ricorrente deduce che i detti atti sarebbero affetti da eccesso di potere nella forma del travisamento dei fatti, in quanto fondati su una ricostruzione non aderente ai risultati dell’attività istruttoria.
In particolare, evidenzia come nella relazione redatta dal Funzionario Istruttore in data 4 febbraio 2024 – atto centrale del procedimento disciplinare – siano stati esclusi o significativamente ridimensionati numerosi addebiti originariamente contestati. Tra questi: i) la presunta consumazione di un rapporto sessuale all’interno della Questura di Trapani il 25 dicembre 2020, smentita da dichiarazioni testimoniali (rese dalla ex moglie del ricorrente) e da riscontri documentali (fotografie che evidenziano l’incompatibilità dell’arredamento con quello effettivamente presente nei locali della Questura); ii) l’asserito utilizzo di un manganello in dotazione (sfollagente), accusa superata in quanto l’oggetto raffigurato nelle immagini è risultato essere, secondo le dichiarazioni rese, un sex toy di libera vendita e non riconducibile al materiale in uso alla Polizia; iii) la presenza di manette nella scena, che – secondo il ricorrente – non sono identificabili come appartenenti alla dotazione della Polizia di Stato, essendo prive di elementi univoci di riconoscibilità (come il numero di matricola); iv) la diffusione delle immagini, che sarebbe avvenuta all’interno di un gruppo ristretto e riservato su Telegram (“ Liberi di fantasticare ”), composto da soli quattro soggetti legati da vincoli personali, cessato nel 2021, senza che il materiale sia mai stato divulgato dal ricorrente.
Nonostante ciò, l’Amministrazione ha adottato la sanzione della destituzione, che – secondo il ricorrente – sarebbe fondata su una rappresentazione falsata dei fatti, in quanto confonderebbe atti di natura privata e circoscritta con condotte lesive del prestigio e del decoro dell’Amministrazione.
Il motivo, pur suggestivo, non è fondato.
Va premesso che il travisamento dei fatti rileva quale vizio dell’atto amministrativo solo quando la decisione si fonda su circostanze inesistenti, false o smentite in modo univoco dagli atti del procedimento, ovvero nega fatti in realtà provati. Esula, invece, da tale vizio ogni differente lettura o valutazione, anche severa, delle stesse risultanze.
Nel caso in esame, la relazione istruttoria – pur registrando una parziale riformulazione del quadro fattuale iniziale – non esclude né smentisce i comportamenti fondamentali alla base della sanzione irrogata. In particolare: i) la produzione volontaria, da parte del ricorrente, di fotografie a contenuto sessualmente esplicito, scattate in ambienti riconoscibili della Questura di Trapani (ufficio, ascensore, spogliatoio); ii) la presenza, in almeno una delle immagini, del ricorrente in divisa di servizio o con elementi della stessa, seppur privi di riferimenti identificativi visibili; iii) la condivisione del materiale tramite un canale telematico ristretto, ma con esposizione al rischio di divulgazione non controllata, rischio che si è concretizzato nel 2023 per iniziativa di un ex partecipante al gruppo.
Tali elementi – la cui materialità non è oggetto di contestazione – sono stati valorizzati nel provvedimento impugnato come manifestazione di una condotta gravemente lesiva del decoro e della dignità connessi alla funzione esercitata, in ragione: i) del luogo in cui le immagini sono state scattate (sedi istituzionali, seppur fuori dall’orario di servizio); ii) dell’impiego, almeno parziale, dell’uniforme o di altri segni riconducibili alla Polizia di Stato; iii) della rappresentazione volontaria di atti sessuali in contesti riconducibili all’Amministrazione, sebbene non direttamente riferibili all’attività operativa.
La presenza di elementi idonei a giustificare attenuanti – quali l’assenza di simboli identificativi visibili, il contesto relazionale ristretto, la mancata diffusione pubblica del materiale, l’assenza di precedenti disciplinari – risulta peraltro puntualmente indicata nella relazione istruttoria del 4 febbraio 2024, ma non incide sul dato oggettivo della condotta, così come ricostruita e posta a fondamento della proposta di destituzione formulata dal Consiglio Provinciale di Disciplina in data -OMISSIS-.
In sintesi, non è ravvisabile un travisamento dei fatti, inteso come erronea ricostruzione fondata su circostanze inesistenti o smentite dagli atti, bensì, al più, una divergenza tra la valutazione operata dall’Amministrazione e quella auspicata dalla difesa che tuttavia può essere censurata sotto ulteriori e diversi profili rispetto a quello agitato dal ricorrente.
8.2 – Il ricorrente censura poi la radicale divergenza tra la prima delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina, adottata in data -OMISSIS-, con cui era stata proposta la sospensione dal servizio per tre mesi, e la successiva delibera dell’-OMISSIS-, che ha invece formulato proposta di destituzione. Secondo parte ricorrente, tale mutamento di valutazione – intervenuto a breve distanza temporale e in assenza di nuovi elementi istruttori – configurerebbe una violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza dell’azione amministrativa, nonché un vizio sintomatico di eccesso di potere per contraddittorietà.
La doglianza non può essere accolta.
Il principio di coerenza procedimentale non impedisce all’Amministrazione di rivedere le proprie valutazioni nel corso del procedimento, soprattutto quando la rivalutazione derivi dall’annullamento, ad opera del superiore gerarchico, di una precedente proposta, come nel caso di specie.
L’intervento del Capo della Polizia – pur non configurandosi come rivalutazione nel merito – ha evidenziato l’incongruità e l’insufficienza motivazionale della proposta iniziale, sollecitando il riesame della vicenda da parte del medesimo organo.
Ne consegue che il Consiglio Provinciale di Disciplina ha legittimamente rinnovato la propria valutazione, in un procedimento ancora in corso, giungendo – sulla base delle stesse risultanze istruttorie – a un esito più severo. Tale scelta non appare arbitraria né illogica, anche in considerazione del fatto che la seconda delibera presenta una motivazione più articolata e focalizzata sull’impatto della condotta in termini di disvalore istituzionale. Il diverso esito deliberativo – assunto a maggioranza e non più all’unanimità – rientra nella fisiologia dell’attività collegiale e non incide sulla legittimità della decisione finale.
8.3 – Con ulteriore doglianza il ricorrente deduce che le condotte accertate non sarebbero sussumibili, neppure potenzialmente, nelle ipotesi sanzionatorie previste dall’art. 7, nn. 1 e 2 del d.P.R. 737/1981, sostenendo che difetterebbe il grado di gravità richiesto per l’irrogazione della destituzione.
Il motivo, nei termini in cui è formulato, non può essere condiviso.
Ai sensi dell’art. 7, n. 1, è prevista la destituzione per “ atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso morale ”: tale previsione può ritenersi richiamabile rispetto alla condotta accertata, consistente nella produzione di fotografie a contenuto sessuale in locali riconducibili alla Questura, con impiego – anche parziale – dell’uniforme, trattandosi di comportamenti difficilmente conciliabili con la sobrietà e il decoro richiesti alla funzione pubblica esercitata. Parimenti, l’art. 7, n. 2, che sanziona “ atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento ”, può risultare coerente con il profilo oggettivo della vicenda, in quanto la strumentalizzazione – ancorché in ambito ristretto – di spazi e simboli istituzionali per finalità personali appare disallineata con i principi di disciplina, correttezza e rispetto dell’istituzione, che trovano fondamento proprio nel giuramento prestato.
In conclusione, le previsioni normative testé richiamate non risultano applicate in modo arbitrario, poiché le condotte accertate presentano caratteristiche riconducibili alle ipotesi contestate. Tuttavia, la sola astratta riconducibilità delle condotte alle fattispecie disciplinari non esonera il Collegio dal dover valutare – in base all’ulteriore motivo di doglianza – se la sanzione espulsiva irrogata superi il cd. test di proporzionalità, sotto il profilo del concreto bilanciamento tra infrazione e reazione disciplinare, profilo che – per quanto si dirà – risulta fondato.
8.4 – Nel sistema disciplinare applicabile al pubblico impiego, il principio di proporzionalità – sancito anche dall’art. 2106 c.c. per i rapporti di lavoro e richiamato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ., sez. lav., 28 settembre 2023, n. 27525) – impone che la sanzione sia adeguatamente commisurata alla gravità della condotta addebitata, valutata sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Esso vincola tanto l’Amministrazione nell’irrogazione della sanzione quanto il giudice nel sindacato di legittimità, mediante un vero e proprio test di proporzionalità, articolato in tre momenti: idoneità della sanzione rispetto allo scopo perseguito (tutela del vincolo fiduciario e dell'immagine dell’Amministrazione), necessarietà rispetto ad altre misure disponibili, e adeguatezza in relazione al disvalore concreto della condotta (C.d.S., Sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2189; 18 febbraio 2010, n. 939).
Tale principio si salda con quello di gradualità sanzionatoria, che impone un’applicazione progressiva e non arbitraria delle misure disciplinari, evitando “salti logici” tra le sanzioni conservative e quelle espulsive, soprattutto in presenza di condotte non irreparabilmente lesive del rapporto fiduciario. La stessa giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 07/01/2011 n° 25) ha affermato che l’assenza di una motivazione puntuale sul perché non siano state ritenute sufficienti sanzioni meno gravi costituisce vizio autonomo del provvedimento disciplinare.
Nel caso in esame, l’Amministrazione non ha effettuato tale verifica con il grado di approfondimento richiesto, non essendo stato adeguatamente valorizzato quanto segue.
In primo luogo, i fatti originariamente ipotizzati – quali l’utilizzo di strumenti di servizio a fini sessuali, il consumo di atti sessuali in ufficio o la diffusione generalizzata delle immagini – sono stati significativamente ridimensionati in sede istruttoria. Quanto effettivamente accertato riguarda un numero limitato di fotografie, prive di simboli visibili e realizzate fuori servizio, in ambienti sì riconducibili alla Questura, ma senza pubblicità alcuna.
In secondo luogo, la condivisione del materiale è avvenuta in un gruppo Telegram chiuso e composto da soli quattro partecipanti legati da rapporti personali, circostanza che ha reso improbabile la diffusione incontrollata delle immagini e, con essa, l’effettiva lesione dell’immagine dell’Amministrazione. La successiva emersione del materiale, avvenuta nel 2023, risulta riconducibile a circostanze esterne e indirette, connesse a un procedimento penale avviato a carico di terzi, nel cui ambito le immagini sono state acquisite e trasmesse alla Questura.
In terzo luogo, il sopra richiamato principio di gradualità non risulta correttamente applicato, tenuto conto dell’assenza di precedenti disciplinari, del buon rendimento del ricorrente e dell’unanime valutazione iniziale del Consiglio Provinciale di Disciplina, che aveva proposto la sola sospensione. Nessuna motivazione è stata offerta sul perché tale misura non sia stata ritenuta sufficiente, né perché – in assenza di elementi nuovi – si sia optato per la sanzione più grave.
In conclusione, alla luce del quadro complessivo dei fatti accertati e delle circostanze personali del dipendente, la sanzione espulsiva appare non proporzionata, in quanto non sorretta da un’adeguata motivazione sul piano del superamento del test di proporzionalità, né conforme al principio di gradualità che deve orientare l’esercizio del potere disciplinare.
9 – Per quanto sopra esposto, il provvedimento di destituzione del -OMISSIS- e la relativa proposta del Consiglio Provinciale di Disciplina dell’-OMISSIS- devono essere annullati, sotto il profilo da ultimo evidenziato.
10 – Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, in considerazione della infondatezza di gran parte dei motivi di impugnazione articolati in ricorso e del carattere oggettivamente controverso delle valutazioni disciplinari censurate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento di destituzione del -OMISSIS- e la delibera dell’-OMISSIS- del Consiglio Provinciale di Disciplina, nei limiti di cui in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Illuminati | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO