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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Valentina Ricchezza lette le note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 282/2022
TRA
nata a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato allegato Parte_1 al ricorso introduttivo, dagli avv.ti ed Emilio Lavorgna, Parte_2 Parte_3 presso i quali elettivamente domicilia in Benevento alla via Torretta n. 7
RICORRENTE
E
(C.F. , in persona del pro rapp.to Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3
e difeso, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Napoli, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento lavoro straordinario
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 14.01.2022 parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva: di essere dipendente a tempo indeterminato del convenuto , con la qualifica di CP_1
Addetta ai Servizi di Vigilanza, posizione economica AREA II, livello retributivo F3, in servizio presso la sede del Museo Palazzo Reale di Caserta;
di aver svolto, in ragione dell'ordine di servizio n. 18 del 17.06.2014, la propria prestazione lavorativa con orario di lavoro articolato in turno normale di 5 ore e 50 minuti, oltre ad un orario di sottoguardia dalle ore 7.00 – 15.00, quindi con 2 ore e 10 minuti di lavoro giornaliero straordinario per il turno di mattina eccedenti il normale orario di lavoro, anch'esse confluite nella così detta banca ore a titolo di ore di lavoro straordinario;
di aver ottenuto, previa richiesta all'amministrazione, attestazione della banca ore di lavoro prestato al 31.12.2017, totalizzando 258,40 ore di orario straordinario e 47 giorni di lavoro straordinario festivo, pari a 274,16 ore. Tanto premesso e richiamate le disposizioni della contrattazione collettiva, nonché i precedenti giurisprudenziali in materia, rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale accertare e dichiarare con sentenza il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento del lavoro straordinario che svolgeva in n. 47 giorni di straordinario festivi, pari ad ore 274,16 cui è necessario sommare n.
258,40 ore, che corrispondono al saldo delle ore di lavoro straordinario lavorate (ore di lavoro straordinario derivanti dal turno di sottoguardia), per un ammontare totale di 532 (per arrotondamento) ore, attestate alla data del 31.12.2017; 2)e per l'effetto condannare
l'Amministrazione resistente a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva lorda di euro €
6.857,48 (euro seimilaottocentocinquantasette/48), con un importo orario lordo pari ad € 12,89 come da tabelle allegate al CCNL vigente 2006/2009 del comparto oltre agli interessi legali da CP_4 ogni singola scadenza fino al soddisfo per un totale di ore di lavoro straordinario pari a 532; 3)il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 15% e CPA 4% con distrazione nei confronti dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
Si costituiva il impugnando e contestando integralmente e specificamente Controparte_1 tutte le avverse pretese in quanto infondate in fatto ed in diritto. In particolare, evidenziava che il semplice inserimento delle ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario ordinario all'interno dell'“estratto conto ore” non era sufficiente ai fini dell'inquadramento delle stesse nell'ambito del lavoro straordinario o supplementare, essendo a tal fine necessario che tali ore in eccedenza fossero state debitamente autorizzate dal dirigente. Assumeva che l'ordine di servizio n. 18 del 17.06.2014, nominato da controparte, si configurava come una mera disposizione generale di servizio, privo di qualsivoglia valenza autorizzatoria. Contestava, altresì, la debenza della retribuzione relativamente alle ore lavorate in giornate festive ed in ogni caso, rappresentava che la contabilizzazione delle ore eccedentarie era avvenuto in mancanza di un presupposto di operatività dell' . Controparte_5
Chiedeva, pertanto, rigettarsi le domande ex adverso proposte e le relative pretese accessorie. Vinte le spese.
Istruita documentalmente, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*****
Il ricorso è parzialmente fondato e può trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte, già espresse da questo Tribunale, in un'analoga fattispecie, con sentenza n. 2547/2025 pubbl. il 24.11.2025 che di seguito si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c..
Occorre preliminarmente rilevare che è incontestato tra le parti lo svolgimento da parte della ricorrente, alla data del 31.12.2017, di n. 258,40 ore in eccedenza rispetto all'orario ordinario e di n.
47 giorni lavorati festivi, circostanza comunque provata documentalmente (cfr. all. 3 atto introduttivo).
Parte ricorrente, sulla scorta di ciò, ha pertanto chiesto la condanna della resistente amministrazione al pagamento della complessiva somma di € 6.857,48.
In particolare, parte ricorrente ha domandato la monetizzazione di 258,40 ore lavorative prestate in eccedenza rispetto all'orario ordinario.
Appare opportuno, in primo luogo, richiamare le previsioni contrattuali di riferimento. L'art. 27 del CCNL integrativo del personale Comparto Ministeri 1998-2001 disciplina l'istituto della cd. banca ore, prevedendo che “
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 26, comma 4, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
5. A livello di amministrazione sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. La disciplina del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2001”.
L'art. 73 CCNL Ministeri 2006-2009 stabilisce che “Al fine di mettere i lavoratori in grado si fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione […]”.
L'art. 43 del Contratto Collettivo Integrativo 2006-2009 stabilisce che “
1. La banca delle CP_4 ore è un istituto che raccoglie, per ciascun dipendente, in modo ordinato il conto delle ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario ordinario.
2. le ore accantonate possono essere utilizzate dal dipendente o in conto lavoro straordinario retribuito, nel caso sia stato debitamente autorizzato, o come riposi compensativi da fruirsi, su domanda del medesimo, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
3. Il lavoratore può fruire anche dei riposi in permessi compensativi di durata più breve rispetto alla prestazione giornaliera”.
Pertanto, confluiscono nella banca ore le ore di lavoro straordinario o supplementare, eccedenti l'orario di lavoro ordinario, affinchè il lavoratore possa fruirne come riposi compensativi o possa richiederne il compenso. In tale ultimo caso, è prescritto che lo straordinario da retribuire sia stato preventivamente autorizzato.
Nel caso in esame, il resistente ha contestato che le 258,40 ore eccedenti la prestazione CP_1 lavorativa ordinaria fossero state preventivamente autorizzate. Sul punto, si condividono le argomentazioni rese da questo Tribunale e dalla Corte d'Appello di
Napoli in fattispecie analoghe.
Ed invero, alla luce del contenuto dell'ordine di servizio n. 18 del 17.06.2014, deve ritenersi che le ore di lavoro straordinario svolte dalla parte ricorrente e contabilizzate nel conto banca ore siano state previamente autorizzate dall'amministrazione convenuta: dal citato documento risulta che, sebbene l'orario lavorativo di parte ricorrente sia articolato in turni ordinari di 5 ore e 50 minuti, per il servizio speciale di sottoguardia è previsto lo svolgimento secondo turni con articolazione oraria parzialmente differente (7:00 - 15:00, 14:00 - 19:50, 19:30 - 7:30), quindi con 2 ore e 10 minuti di lavoro straordinario giornaliero per il turno di mattina.
Inoltre, tale ordine di servizio qualifica il servizio di sottoguardia come “servizio essenziale che si pone come premessa indispensabile per il corretto svolgimento delle mansioni espletate”.
Il tenore della disposizione, che qualifica il servizio come essenziale e soprattutto come
“indispensabile” per il corretto svolgimento delle mansioni espletate, non lascia spazio a dubbi in ordine alla possibilità di qualificare lo stesso come autorizzazione.
Ne discende che, considerato che la parte ricorrente è tenuta ad osservare la programmazione oraria predisposta dall'amministrazione, e che questa prevede un'articolazione oraria eccedente l'orario contrattuale, come sopra rilevato, deve ritenersi che il lavoro straordinario svolto, risultante dalla banca ore, sia stato autorizzato dall'amministrazione datrice di lavoro, e dunque debba essere retribuito.
In proposito, si osserva che la Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 13661 del
21/05/2025) ha di recente ribadito, richiamando propri precedenti sul punto, che richiedendo
“un'autorizzazione formale – ed essendo evidente che i lavoratori di certo non sono andati in servizio nei giorni festivi di loro iniziativa – non possono dirsi osservati i principi recentemente consolidatisi nella giurisprudenza di questa S.C.; Cass. 27 luglio 2022, n. 23506, in ambito di pubblico impiego privatizzato, ha infatti precisato che l'autorizzazione al lavoro straordinario esprime il concetto per cui «non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile», precisandosi altresì che il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell'amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima
e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo;
il concetto è stato ulteriormente ribadito da Cass.
23 giugno 2023, n. 18063, nel senso che per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo;
consenso alle prestazioni che può anche essere implicito e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario”.
Da tutto quanto esposto, discende il diritto di parte ricorrente a percepire il compenso per le ore di lavoro straordinario contabilizzate al 31.12.2017, risultanti dal saldo della banca ore. Nel caso in esame, come già rilevato, il “saldo orario tempi lavorati” – che comprende, circostanza incontestata, l'orario eccedente rispetto a quello ordinario, ivi incluso quello svolto in ragione del servizio di sottoguardia è pari a 258,40 ore, corrispondenti alla somma di € 3.325,65 (258 ore x €
12,89 indennità lorda oraria).
Infondata, invece, è la richiesta avente ad oggetto la monetizzazione di n. 47 giorni lavorati, dedotti come di straordinario festivo, riportati nel prospetto versato in atti alla voce “Saldo Giorni
Festivi/Recuperi”.
Occorre tuttavia premettere, come peraltro dedotto dal resistente e non contestato, che parte CP_1 ricorrente, quale personale di vigilanza della Reggia, è personale turnista e lavora su sei giorni.
In particolare, la disciplina di tale modalità di erogazione della prestazione lavorativa si rinviene nelle previsioni di cui agli artt. 17, co. 4, lett. b) e d), e 19 del CCNL comparto Funzioni Centrali 2016/2018.
Ed invero, i lavoratori la cui prestazione lavorativa sia articolata in turnazioni distribuite su sei giorni a settimana, hanno diritto ad una giornata di riposo ogni sei turni lavorati: tale giornata di assenza coincide di norma con il giorno di chiusura al pubblico dell' , che nel caso in esame è il martedì, CP_5 come si evince dallo stesso Accordo n. 18 del 17.06.2014, già richiamato.
Tale circostanza non esclude bensì, al contrario, presuppone che il turno possa coincidere con una giornata festiva (a titolo esemplificativo, la domenica).
Dunque, l'esecuzione della prestazione lavorativa durante giornate festive costituisce modalità ordinaria di erogazione del lavoro in quanto organizzato su 6 giorni settimanali ed in turni, come si evince anche dal citato art. 19 CCNL 2016/2018, che al co. 4 prevede che “Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Per il personale di custodia del culturali tale ultimo limite può essere Controparte_6 elevato alla metà dei giorni festivi dell'anno”.
Ne discende che tale organizzazione del lavoro non comporta, di per sé, l'esecuzione di una prestazione straordinaria e non soggiace alla relativa disciplina. Il ha altresì dedotto che CP_1 tale organizzazione dell'orario di lavoro dà diritto esclusivamente a svolgere una giornata di riposo, successivamente alla conclusione del turno, ed a tale fine viene contabilizzata.
Né la natura straordinaria della prestazione può desumersi dal dato testuale, del tutto neutro, contenuto nel prospetto presenze versato in atti: ed invero, la dicitura “Saldo Giorni Festivi/Recuperi” non contiene alcun riferimento alla natura straordinaria della prestazione, e dunque non consente affatto una tale lettura: non può, pertanto, ritenersi che il numero di giornate ivi indicate – per le peculiari modalità di articolazione oraria della prestazione, realizzata su turni - faccia riferimento allo svolgimento di attività lavorativa in eccedenza, quale prestazione straordinaria, piuttosto che ad attività lavorativa ordinaria svolta in giornate festive.
Si aggiunge inoltre che, come puntualmente dedotto dal resistente , i lavoratori che svolgono CP_1 la prestazione lavorativa in questa peculiare modalità hanno diritto a percepire le indennità previste dall'art. 19, co. 5, CCNL comparto Funzioni Centrali 2016/2018 cit., in base al quale “
5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue: a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 70, comma 2, lett. a); b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 70, comma 2, lett. a); c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 70, comma 2, lett. a); d) turno festivo infrasettimanale: ulteriore maggiorazione oraria del 10% rispetto a quanto previsto alle lettere b) e
c)”.
Né, a fronte di tali puntuali contestazioni, parte ricorrente ha dedotto di non avere percepito le maggiorazioni contrattualmente previste per l'attività resa nei giorni festivi.
Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda finalizzata ad ottenere la monetizzazione del corrispettivo orario dei giorni lavorati festivi non può che essere rigettata.
Per completezza, si osserva che una tale ricostruzione – già avanzata dalla giurisprudenza di merito
(cfr. Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 1726/2024) - risulta coerente con le stesse indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità in un recentissimo arresto (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n.
26148 del 26.09.2025).
Ed invero, la Suprema Corte - dopo aver chiarito che subordinare il riconoscimento dello straordinario, nel caso di specie quello festivo, alla presenza di una autorizzazione formale si pone in contrasto con i principi affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, ancor più in considerazione del rilievo che i lavoratori non hanno prestato servizio nei giorni festivi di loro iniziativa, ma, evidentemente, sulla base di una organizzazione del lavoro eterodiretta – nel rinviare gli atti alla Corte d'Appello, ha precisato che competerà al “giudice del rinvio […] verificare sulla base delle risultanze probatorie, previo ogni eventuale e necessario accertamento, se il lavoro svolto nei giorni festivi debba o meno essere qualificato come straordinario o se esso sia stato eseguito, invece, in adempimento della normale prestazione lavorativa quale prevista dalla contrattazione collettiva ed applicabile ai cd. dipendenti turnisti”, verificando in primo luogo, se la prestazione lavorativa in esame sia stata svolta da un dipendente facente parte del personale cd. turnista ed in tal caso, tenuto conto della particolare articolazione dell'orario di lavoro di detti prestatori (che normalmente lavorano sei giorni su sette, con la coincidenza del giorno di riposo settimanale con quello di chiusura museale, di consueto il martedì, e compensazione del lavoro svolto di domenica, in esecuzione della normale articolazione settimanale, con specifici emolumenti), accertando se il lavoro festivo domenicale sia stato svolto “in esecuzione del normale turno di lavoro (che prevede di norma il lavoro domenicale) o piuttosto quale straordinario (si veda al riguardo, l'art. 26 del c.c.n.l. del 16.2.1999, nonché la normativa ivi richiamata e, più in generale, tutta la normativa contrattuale applicabile, per la quale, vige il principio iura novit curia;
su tale ultimo aspetto si veda – fra le ultime – Cass. n. 7641/2022)”.
Alla luce di tutto quanto esposto, il resistente va condannato al pagamento della somma di CP_1
€ 3.325,65. Su tali importi ai sensi della L. 724/94 art. 22 comma 36, che richiama l'art. 16, comma 6, della L.
30 dicembre del 1991 n. 412, in quanto maturato dopo il 1.1.95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite si compensano integralmente, in ragione dell'accoglimento del tutto parziale del ricorso, della difformità degli orientamenti maturati nella giurisprudenza di merito e dei recenti interventi della giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) in accoglimento parziale del ricorso condanna il convenuto al pagamento di euro CP_1
6.857,48 in favore della ricorrente, per le causali indicate in parte motiva, oltre interessi ed eventuale maggior danno ex art. 16 L. 412/91, dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
b) rigetta tutte le altre domande;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 1 dicembre 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Valentina Ricchezza lette le note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 282/2022
TRA
nata a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato allegato Parte_1 al ricorso introduttivo, dagli avv.ti ed Emilio Lavorgna, Parte_2 Parte_3 presso i quali elettivamente domicilia in Benevento alla via Torretta n. 7
RICORRENTE
E
(C.F. , in persona del pro rapp.to Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3
e difeso, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Napoli, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento lavoro straordinario
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 14.01.2022 parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva: di essere dipendente a tempo indeterminato del convenuto , con la qualifica di CP_1
Addetta ai Servizi di Vigilanza, posizione economica AREA II, livello retributivo F3, in servizio presso la sede del Museo Palazzo Reale di Caserta;
di aver svolto, in ragione dell'ordine di servizio n. 18 del 17.06.2014, la propria prestazione lavorativa con orario di lavoro articolato in turno normale di 5 ore e 50 minuti, oltre ad un orario di sottoguardia dalle ore 7.00 – 15.00, quindi con 2 ore e 10 minuti di lavoro giornaliero straordinario per il turno di mattina eccedenti il normale orario di lavoro, anch'esse confluite nella così detta banca ore a titolo di ore di lavoro straordinario;
di aver ottenuto, previa richiesta all'amministrazione, attestazione della banca ore di lavoro prestato al 31.12.2017, totalizzando 258,40 ore di orario straordinario e 47 giorni di lavoro straordinario festivo, pari a 274,16 ore. Tanto premesso e richiamate le disposizioni della contrattazione collettiva, nonché i precedenti giurisprudenziali in materia, rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale accertare e dichiarare con sentenza il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento del lavoro straordinario che svolgeva in n. 47 giorni di straordinario festivi, pari ad ore 274,16 cui è necessario sommare n.
258,40 ore, che corrispondono al saldo delle ore di lavoro straordinario lavorate (ore di lavoro straordinario derivanti dal turno di sottoguardia), per un ammontare totale di 532 (per arrotondamento) ore, attestate alla data del 31.12.2017; 2)e per l'effetto condannare
l'Amministrazione resistente a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva lorda di euro €
6.857,48 (euro seimilaottocentocinquantasette/48), con un importo orario lordo pari ad € 12,89 come da tabelle allegate al CCNL vigente 2006/2009 del comparto oltre agli interessi legali da CP_4 ogni singola scadenza fino al soddisfo per un totale di ore di lavoro straordinario pari a 532; 3)il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 15% e CPA 4% con distrazione nei confronti dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
Si costituiva il impugnando e contestando integralmente e specificamente Controparte_1 tutte le avverse pretese in quanto infondate in fatto ed in diritto. In particolare, evidenziava che il semplice inserimento delle ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario ordinario all'interno dell'“estratto conto ore” non era sufficiente ai fini dell'inquadramento delle stesse nell'ambito del lavoro straordinario o supplementare, essendo a tal fine necessario che tali ore in eccedenza fossero state debitamente autorizzate dal dirigente. Assumeva che l'ordine di servizio n. 18 del 17.06.2014, nominato da controparte, si configurava come una mera disposizione generale di servizio, privo di qualsivoglia valenza autorizzatoria. Contestava, altresì, la debenza della retribuzione relativamente alle ore lavorate in giornate festive ed in ogni caso, rappresentava che la contabilizzazione delle ore eccedentarie era avvenuto in mancanza di un presupposto di operatività dell' . Controparte_5
Chiedeva, pertanto, rigettarsi le domande ex adverso proposte e le relative pretese accessorie. Vinte le spese.
Istruita documentalmente, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*****
Il ricorso è parzialmente fondato e può trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte, già espresse da questo Tribunale, in un'analoga fattispecie, con sentenza n. 2547/2025 pubbl. il 24.11.2025 che di seguito si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c..
Occorre preliminarmente rilevare che è incontestato tra le parti lo svolgimento da parte della ricorrente, alla data del 31.12.2017, di n. 258,40 ore in eccedenza rispetto all'orario ordinario e di n.
47 giorni lavorati festivi, circostanza comunque provata documentalmente (cfr. all. 3 atto introduttivo).
Parte ricorrente, sulla scorta di ciò, ha pertanto chiesto la condanna della resistente amministrazione al pagamento della complessiva somma di € 6.857,48.
In particolare, parte ricorrente ha domandato la monetizzazione di 258,40 ore lavorative prestate in eccedenza rispetto all'orario ordinario.
Appare opportuno, in primo luogo, richiamare le previsioni contrattuali di riferimento. L'art. 27 del CCNL integrativo del personale Comparto Ministeri 1998-2001 disciplina l'istituto della cd. banca ore, prevedendo che “
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 26, comma 4, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
5. A livello di amministrazione sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. La disciplina del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2001”.
L'art. 73 CCNL Ministeri 2006-2009 stabilisce che “Al fine di mettere i lavoratori in grado si fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione […]”.
L'art. 43 del Contratto Collettivo Integrativo 2006-2009 stabilisce che “
1. La banca delle CP_4 ore è un istituto che raccoglie, per ciascun dipendente, in modo ordinato il conto delle ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario ordinario.
2. le ore accantonate possono essere utilizzate dal dipendente o in conto lavoro straordinario retribuito, nel caso sia stato debitamente autorizzato, o come riposi compensativi da fruirsi, su domanda del medesimo, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
3. Il lavoratore può fruire anche dei riposi in permessi compensativi di durata più breve rispetto alla prestazione giornaliera”.
Pertanto, confluiscono nella banca ore le ore di lavoro straordinario o supplementare, eccedenti l'orario di lavoro ordinario, affinchè il lavoratore possa fruirne come riposi compensativi o possa richiederne il compenso. In tale ultimo caso, è prescritto che lo straordinario da retribuire sia stato preventivamente autorizzato.
Nel caso in esame, il resistente ha contestato che le 258,40 ore eccedenti la prestazione CP_1 lavorativa ordinaria fossero state preventivamente autorizzate. Sul punto, si condividono le argomentazioni rese da questo Tribunale e dalla Corte d'Appello di
Napoli in fattispecie analoghe.
Ed invero, alla luce del contenuto dell'ordine di servizio n. 18 del 17.06.2014, deve ritenersi che le ore di lavoro straordinario svolte dalla parte ricorrente e contabilizzate nel conto banca ore siano state previamente autorizzate dall'amministrazione convenuta: dal citato documento risulta che, sebbene l'orario lavorativo di parte ricorrente sia articolato in turni ordinari di 5 ore e 50 minuti, per il servizio speciale di sottoguardia è previsto lo svolgimento secondo turni con articolazione oraria parzialmente differente (7:00 - 15:00, 14:00 - 19:50, 19:30 - 7:30), quindi con 2 ore e 10 minuti di lavoro straordinario giornaliero per il turno di mattina.
Inoltre, tale ordine di servizio qualifica il servizio di sottoguardia come “servizio essenziale che si pone come premessa indispensabile per il corretto svolgimento delle mansioni espletate”.
Il tenore della disposizione, che qualifica il servizio come essenziale e soprattutto come
“indispensabile” per il corretto svolgimento delle mansioni espletate, non lascia spazio a dubbi in ordine alla possibilità di qualificare lo stesso come autorizzazione.
Ne discende che, considerato che la parte ricorrente è tenuta ad osservare la programmazione oraria predisposta dall'amministrazione, e che questa prevede un'articolazione oraria eccedente l'orario contrattuale, come sopra rilevato, deve ritenersi che il lavoro straordinario svolto, risultante dalla banca ore, sia stato autorizzato dall'amministrazione datrice di lavoro, e dunque debba essere retribuito.
In proposito, si osserva che la Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 13661 del
21/05/2025) ha di recente ribadito, richiamando propri precedenti sul punto, che richiedendo
“un'autorizzazione formale – ed essendo evidente che i lavoratori di certo non sono andati in servizio nei giorni festivi di loro iniziativa – non possono dirsi osservati i principi recentemente consolidatisi nella giurisprudenza di questa S.C.; Cass. 27 luglio 2022, n. 23506, in ambito di pubblico impiego privatizzato, ha infatti precisato che l'autorizzazione al lavoro straordinario esprime il concetto per cui «non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile», precisandosi altresì che il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell'amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima
e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo;
il concetto è stato ulteriormente ribadito da Cass.
23 giugno 2023, n. 18063, nel senso che per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo;
consenso alle prestazioni che può anche essere implicito e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario”.
Da tutto quanto esposto, discende il diritto di parte ricorrente a percepire il compenso per le ore di lavoro straordinario contabilizzate al 31.12.2017, risultanti dal saldo della banca ore. Nel caso in esame, come già rilevato, il “saldo orario tempi lavorati” – che comprende, circostanza incontestata, l'orario eccedente rispetto a quello ordinario, ivi incluso quello svolto in ragione del servizio di sottoguardia è pari a 258,40 ore, corrispondenti alla somma di € 3.325,65 (258 ore x €
12,89 indennità lorda oraria).
Infondata, invece, è la richiesta avente ad oggetto la monetizzazione di n. 47 giorni lavorati, dedotti come di straordinario festivo, riportati nel prospetto versato in atti alla voce “Saldo Giorni
Festivi/Recuperi”.
Occorre tuttavia premettere, come peraltro dedotto dal resistente e non contestato, che parte CP_1 ricorrente, quale personale di vigilanza della Reggia, è personale turnista e lavora su sei giorni.
In particolare, la disciplina di tale modalità di erogazione della prestazione lavorativa si rinviene nelle previsioni di cui agli artt. 17, co. 4, lett. b) e d), e 19 del CCNL comparto Funzioni Centrali 2016/2018.
Ed invero, i lavoratori la cui prestazione lavorativa sia articolata in turnazioni distribuite su sei giorni a settimana, hanno diritto ad una giornata di riposo ogni sei turni lavorati: tale giornata di assenza coincide di norma con il giorno di chiusura al pubblico dell' , che nel caso in esame è il martedì, CP_5 come si evince dallo stesso Accordo n. 18 del 17.06.2014, già richiamato.
Tale circostanza non esclude bensì, al contrario, presuppone che il turno possa coincidere con una giornata festiva (a titolo esemplificativo, la domenica).
Dunque, l'esecuzione della prestazione lavorativa durante giornate festive costituisce modalità ordinaria di erogazione del lavoro in quanto organizzato su 6 giorni settimanali ed in turni, come si evince anche dal citato art. 19 CCNL 2016/2018, che al co. 4 prevede che “Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Per il personale di custodia del culturali tale ultimo limite può essere Controparte_6 elevato alla metà dei giorni festivi dell'anno”.
Ne discende che tale organizzazione del lavoro non comporta, di per sé, l'esecuzione di una prestazione straordinaria e non soggiace alla relativa disciplina. Il ha altresì dedotto che CP_1 tale organizzazione dell'orario di lavoro dà diritto esclusivamente a svolgere una giornata di riposo, successivamente alla conclusione del turno, ed a tale fine viene contabilizzata.
Né la natura straordinaria della prestazione può desumersi dal dato testuale, del tutto neutro, contenuto nel prospetto presenze versato in atti: ed invero, la dicitura “Saldo Giorni Festivi/Recuperi” non contiene alcun riferimento alla natura straordinaria della prestazione, e dunque non consente affatto una tale lettura: non può, pertanto, ritenersi che il numero di giornate ivi indicate – per le peculiari modalità di articolazione oraria della prestazione, realizzata su turni - faccia riferimento allo svolgimento di attività lavorativa in eccedenza, quale prestazione straordinaria, piuttosto che ad attività lavorativa ordinaria svolta in giornate festive.
Si aggiunge inoltre che, come puntualmente dedotto dal resistente , i lavoratori che svolgono CP_1 la prestazione lavorativa in questa peculiare modalità hanno diritto a percepire le indennità previste dall'art. 19, co. 5, CCNL comparto Funzioni Centrali 2016/2018 cit., in base al quale “
5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue: a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 70, comma 2, lett. a); b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 70, comma 2, lett. a); c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 70, comma 2, lett. a); d) turno festivo infrasettimanale: ulteriore maggiorazione oraria del 10% rispetto a quanto previsto alle lettere b) e
c)”.
Né, a fronte di tali puntuali contestazioni, parte ricorrente ha dedotto di non avere percepito le maggiorazioni contrattualmente previste per l'attività resa nei giorni festivi.
Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda finalizzata ad ottenere la monetizzazione del corrispettivo orario dei giorni lavorati festivi non può che essere rigettata.
Per completezza, si osserva che una tale ricostruzione – già avanzata dalla giurisprudenza di merito
(cfr. Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 1726/2024) - risulta coerente con le stesse indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità in un recentissimo arresto (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n.
26148 del 26.09.2025).
Ed invero, la Suprema Corte - dopo aver chiarito che subordinare il riconoscimento dello straordinario, nel caso di specie quello festivo, alla presenza di una autorizzazione formale si pone in contrasto con i principi affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, ancor più in considerazione del rilievo che i lavoratori non hanno prestato servizio nei giorni festivi di loro iniziativa, ma, evidentemente, sulla base di una organizzazione del lavoro eterodiretta – nel rinviare gli atti alla Corte d'Appello, ha precisato che competerà al “giudice del rinvio […] verificare sulla base delle risultanze probatorie, previo ogni eventuale e necessario accertamento, se il lavoro svolto nei giorni festivi debba o meno essere qualificato come straordinario o se esso sia stato eseguito, invece, in adempimento della normale prestazione lavorativa quale prevista dalla contrattazione collettiva ed applicabile ai cd. dipendenti turnisti”, verificando in primo luogo, se la prestazione lavorativa in esame sia stata svolta da un dipendente facente parte del personale cd. turnista ed in tal caso, tenuto conto della particolare articolazione dell'orario di lavoro di detti prestatori (che normalmente lavorano sei giorni su sette, con la coincidenza del giorno di riposo settimanale con quello di chiusura museale, di consueto il martedì, e compensazione del lavoro svolto di domenica, in esecuzione della normale articolazione settimanale, con specifici emolumenti), accertando se il lavoro festivo domenicale sia stato svolto “in esecuzione del normale turno di lavoro (che prevede di norma il lavoro domenicale) o piuttosto quale straordinario (si veda al riguardo, l'art. 26 del c.c.n.l. del 16.2.1999, nonché la normativa ivi richiamata e, più in generale, tutta la normativa contrattuale applicabile, per la quale, vige il principio iura novit curia;
su tale ultimo aspetto si veda – fra le ultime – Cass. n. 7641/2022)”.
Alla luce di tutto quanto esposto, il resistente va condannato al pagamento della somma di CP_1
€ 3.325,65. Su tali importi ai sensi della L. 724/94 art. 22 comma 36, che richiama l'art. 16, comma 6, della L.
30 dicembre del 1991 n. 412, in quanto maturato dopo il 1.1.95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite si compensano integralmente, in ragione dell'accoglimento del tutto parziale del ricorso, della difformità degli orientamenti maturati nella giurisprudenza di merito e dei recenti interventi della giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) in accoglimento parziale del ricorso condanna il convenuto al pagamento di euro CP_1
6.857,48 in favore della ricorrente, per le causali indicate in parte motiva, oltre interessi ed eventuale maggior danno ex art. 16 L. 412/91, dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
b) rigetta tutte le altre domande;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 1 dicembre 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza