Ordinanza cautelare 22 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 20 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 7 marzo 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00090/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00722/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 722 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Carpino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto emesso il 5 ottobre 2023, notificato al ricorrente il 10 ottobre 2023, con il quale è stata respinta l’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo presentata il 6 novembre 2021,
nonché di ogni altro atto, della stessa o di altra autorità, precedente, contemporaneo o successivo, ancorché non conosciuto dal ricorrente, che sia presupposto o conseguenza dell’atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Frosinone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa RA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato l’8 novembre 2023 e depositato il 6 dicembre 2023, il sig. -OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del decreto della Questura di Frosinone, emesso il 5 ottobre 2023 e a lui notificato il 10 ottobre 2023, con il quale veniva rifiutata l'istanza per rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, presentata il 6 novembre 2021.
2. Il gravato provvedimento motiva il diniego di rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo per il fatto che il richiedente “ come accertato dalla Polizia Locale di -OMISSIS-, non risulta effettivamente residente presso l'indirizzo dichiarato all'atto della presentazione dell'istanza ”, ovvero in -OMISSIS- (FR), via-OMISSIS- n. 14.
3. La Questura di Frosinone, costituitasi in giudizio, ritiene che l’istante abbia dichiarato una falsa residenza e che, ad ogni modo, aveva l’obbligo di comunicare l’avvenuta variazione, entro il termine di giorni quindici, con violazione degli obblighi di cui all’art. 6, commi 7 e 8, T.U.I.
4. Avverso il provvedimento di diniego, parte ricorrente deduce, con un unico motivo di legittimità, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria; carenza dei presupposti; assenza e illogicità della motivazione.
Il ricorrente deduce, infatti, di vivere sempre ad -OMISSIS- da oltre due anni, e di aver semplicemente effettuato un cambio di domicilio, rimanendo nello stesso comune: come si evince dall’allegato certificato di residenza storico del 16 ottobre 2023, infatti, egli si sarebbe trasferito da Via-OMISSIS- n. 14 a Via Anticolana n. 58, in -OMISSIS-.
5. All’esito della camera di consiglio del 17 gennaio 2024, con ordinanza cautelare n. 13/2024, è stata accolta l’istanza cautelare proposta, con obbligo di riesame del provvedimento da parte della Questura, “ in quanto il ricorrente ha documentato in atti, nonché, ancor prima, in sede procedimentale, la sussistenza del requisito della residenza nel Comune di -OMISSIS- sin dal 26 luglio 2022, unico requisito ritenuto mancante al fine della concessione del richiesto permesso di soggiorno ”.
6. All’esito della pubblica udienza del 17 dicembre 2024, considerata la costituzione tardiva in giudizio della resistente amministrazione, la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 5 marzo 2025.
7. Alla pubblica udienza del 5 marzo 2025 è stata disposta istruttoria al fine di conoscere le modalità con cui è stato accertato che il ricorrente non risultava effettivamente residente nell’indirizzo dichiarato (via Ponte delle tavole n.14, -OMISSIS-).
8. Constatato il mancato adempimento all’ordine istruttorio disposto con ordinanza n. 161/2025, alla pubblica udienza del 24 settembre 2025 la causa è passata in decisione.
9. Il ricorso è fondato.
In mancanza di ulteriori e fondati elementi probatori che avrebbe dovuto fornire l’amministrazione, così come richiesto nella sopra richiamata ordinanza istruttoria, deve ritenersi provato, sulla base della certificazione depositata in atti dal ricorrente, che egli è sempre stato residente nel Comune di -OMISSIS-.
Dal certificato di residenza storico, rilasciato dal Comune di -OMISSIS- in data 16 ottobre 2023, risulta infatti che il sig. -OMISSIS- “ ha avuto le seguenti vicende anagrafiche: dal 26/07/2022 in VIA -OMISSIS-nr.14 Imm. da ROMA(RM) Immigrazione con aggregazione al nucleo di S-OMISSIS- dal 26/06/2023 in VIA A-OMISSIS-nr.58 Cambio indirizzo ”.
Il cambio di residenza, effettuato nell’ambito dello stesso Comune, come attestato in atti, a differenza di quanto affermato dalla Questura nei propri scritti difensivi, non comporta alcun obbligo dichiarativo per il richiedente,
L’art. 6, comma 7, d. lgs. n. 286/1998, per gli stranieri regolarmente soggiornanti, come è il caso del ricorrente, pone l’obbligo dichiarativo dell’avvenuta iscrizione o variazione anagrafica all’ufficio competente che ne deve dare comunicazione alla Questura territorialmente competente, non anche allo straniero.
Poiché l’unico motivo per cui è stato rifiutato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è stato erroneamente evidenziato nella asserita irreperibilità dell’istante all’indirizzo dichiarato, per quanto sopra esposto, il diniego opposto risulta essere illegittimo.
10. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del decreto della Questura di Frosinone del 5 ottobre2023, con obbligo di riesame del procedimento alla luce di quanto statuito.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento.
Condanna la Questura di Frosinone al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 2.000 (euro duemila/00), oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LL LA, Presidente
RA RO, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA RO | LL LA |
IL SEGRETARIO