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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/12/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4197/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4197/2025 V.G. posta in decisione il 10/12/2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], C.F. ivi residente in [...]C.F._1
Via Tabacca n. 37 (avv. Veronica Valeriani)
e
, nata a [...] il [...], C.F. , ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...] (avv. Veronica Valeriani)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
27/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Faenza (RA) in data 29.08.2015, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 55, Parte I, anno 2015;
preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Faenza (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2.Affidamento condiviso del figlio minore , che manterrà la propria residenza nella Persona_1 casa coniugale sita in Faenza alla Via Tabacca n. 37 unitamente al padre . Parte_1
3.I coniugi riconoscono e dichiarano pertanto, di avere definito in precedenza ogni e qualsiasi rapporto di carattere patrimoniale ed economico e di non avere, pertanto, più nulla da pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo e/o ragione.
4. I genitori si faranno carico delle spese di mantenimento ordinario del figlio minore durante i periodi che questo trascorrerà con ciascuno di essi mentre le spese straordinarie verranno divise nella misura del 50% secondo il Protocollo adottato in materia dall'Intestato Tribunale.
6.L'assegno unico sarà posto nella misura del 50% tra i genitori;
7.Il figlio minore, in ragione della tenera età e dell'intenzione di entrambi i genitori di salvaguardare la serenità del piccolo e di garantirgli gli stessi tempi e visite con i rispettivi genitori, Per_1 trascorrerà il lunedì e martedì con il padre, il mercoledì e giovedì con la madre il venerdì a settimane alternate con l'uno o l'altro genitore, il sabato con il padre e la domenica con la mamma.
Il presente calendario verrà mantenuto anche durante il periodo natalizio e pasquale.
In ordine alle vacanze estive il piccolo potrà trascorrere 15 giorni non consecutivi con i Per_1 genitori, periodi che dovranno essere sempre concordati tra i rispettivi genitori.
8.Nessun assegno l'un coniuge verserà all'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti dichiarandosi, entrambi e reciprocamente, di essere economicamente autonomi ed autosufficienti.
9. I genitori si impegnano ed obbligano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuna di loro.
12. I ricorrenti, per quanto occorrer possa, si autorizzano reciprocamente al rilascio di documenti validi per l'espatrio, anche intercontinentale, impegnandosi ed obbligandosi, altresì, ciascuno a prestare il consenso per l'espletamento delle necessarie formalità burocratiche atte ad ottenere il rilascio di documenti validi per l'espatrio nell'interesse del figlio minorenne.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4197/2025 V.G. posta in decisione il 10/12/2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], C.F. ivi residente in [...]C.F._1
Via Tabacca n. 37 (avv. Veronica Valeriani)
e
, nata a [...] il [...], C.F. , ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...] (avv. Veronica Valeriani)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
27/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Faenza (RA) in data 29.08.2015, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 55, Parte I, anno 2015;
preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Faenza (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2.Affidamento condiviso del figlio minore , che manterrà la propria residenza nella Persona_1 casa coniugale sita in Faenza alla Via Tabacca n. 37 unitamente al padre . Parte_1
3.I coniugi riconoscono e dichiarano pertanto, di avere definito in precedenza ogni e qualsiasi rapporto di carattere patrimoniale ed economico e di non avere, pertanto, più nulla da pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo e/o ragione.
4. I genitori si faranno carico delle spese di mantenimento ordinario del figlio minore durante i periodi che questo trascorrerà con ciascuno di essi mentre le spese straordinarie verranno divise nella misura del 50% secondo il Protocollo adottato in materia dall'Intestato Tribunale.
6.L'assegno unico sarà posto nella misura del 50% tra i genitori;
7.Il figlio minore, in ragione della tenera età e dell'intenzione di entrambi i genitori di salvaguardare la serenità del piccolo e di garantirgli gli stessi tempi e visite con i rispettivi genitori, Per_1 trascorrerà il lunedì e martedì con il padre, il mercoledì e giovedì con la madre il venerdì a settimane alternate con l'uno o l'altro genitore, il sabato con il padre e la domenica con la mamma.
Il presente calendario verrà mantenuto anche durante il periodo natalizio e pasquale.
In ordine alle vacanze estive il piccolo potrà trascorrere 15 giorni non consecutivi con i Per_1 genitori, periodi che dovranno essere sempre concordati tra i rispettivi genitori.
8.Nessun assegno l'un coniuge verserà all'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti dichiarandosi, entrambi e reciprocamente, di essere economicamente autonomi ed autosufficienti.
9. I genitori si impegnano ed obbligano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuna di loro.
12. I ricorrenti, per quanto occorrer possa, si autorizzano reciprocamente al rilascio di documenti validi per l'espatrio, anche intercontinentale, impegnandosi ed obbligandosi, altresì, ciascuno a prestare il consenso per l'espletamento delle necessarie formalità burocratiche atte ad ottenere il rilascio di documenti validi per l'espatrio nell'interesse del figlio minorenne.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè