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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 22510/2023 di R.G.; rilevato che su richiesta delle parti l'udienza di discussione è stata sostituita, ex artt. 127 ter e 128, comma 1, c.p.c., con termine sino alla data odierna per il deposito di note scritte;
rilevato che, con le note depositate in data 04.02.2025, parte appellante ha concluso per
“l'accoglimento del presente appello con condanna del al pagamento delle Controparte_1 spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione agli scriventi procuratori antistatari”; rilevato che, con le note depositate in data 13.02.2025, il si è riportato Controparte_1 alle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta;
tutto ciò rilevato e tenuto conto del disposto dell'art. 127 ter ultimo comma c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. i), n. 3, del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, definisce la presente controversia mediante il deposito della seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al numero di r.g. 22510/2023, introdotta con ricorso depositato in data 30.10.2023
DA
, cod. fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/04/1969, elettivamente domiciliata in Piano di Sorrento (NA), alla via Artemano n. 10, presso lo studio degli Avv.ti Viviana Paturzo e Marisa Vinaccia, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso
APPELLANTE
CONTRO
cod. fiscale , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Palazzo San Giacomo, presso l'Avvocatura Municipale, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Iacovella in virtù di procura generale alle liti in atti
APPELLATO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con sentenza n. 17346/2023, pubblicata in data 4 aprile 2023 e non notificata, in accoglimento del ricorso proposto da , il giudice di pace di Napoli ha annullato il Parte_1 verbale n. B22120782614 del 27 aprile 2022, con cui era stata contestata alla ricorrente, quale obbligata in solido, la violazione dell'art. 173, comma 2 e comma 3-bis, del d.lgs. n. 285 del
1992, in quanto in data 27.04.2022, in in viale Antonio Dohrn - incrocio con piazza CP_1 della Repubblica, il conducente dell'autovettura targata EH031NF faceva uso di apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore durante la guida.
1 Pur avendo accolto il ricorso, il giudice ha compensato le spese di lite con la seguente motivazione: “Si ravvisano le ragioni ex art. 92 comma 2 cpc per compensare le spese tra le parti, tenuto conto dei suesposti motivi della decisione e della mancata contestazione relativa al merito della pretesa sanzionatoria”.
La sig.ra propone appello avverso tale decisione, dolendosi della compensazione e Pt_1 deducendone l'ingiustizia, l'illegittimità per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e la carenza di motivazione. L'appellante chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) In accoglimento del presente gravame riformarsi la sentenza n. 17346/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Napoli, nella parte in cui viene decisa la compensazione delle spese processuali tra le parti;
b) per l'effetto, condannarsi il in persona del Sindaco in carica, al pagamento Controparte_1 di spese e compensi oltre accessori di legge, rivalutazione ed interessi relativi al doppio grado di giudizio, con attribuzione agli antescritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Il sostiene che la fattispecie rientra nei casi in cui è possibile compensare Controparte_1 le spese, come correttamente motivato dal giudice di prime cure, e conclude per il rigetto dell'appello.
§ 2. L'appello è fondato.
Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., in quanto, come si evidenzierà a breve, nel caso in esame non ricorre alcuna fattispecie idonea a giustificare la compensazione delle spese. Inoltre, la statuizione in esame è priva di una valida motivazione, sia “perché dai suesposti motivi della decisione” non si ricava alcuna indicazione giustificativa della scelta di compensare, sia perché, contrariamente a quanto riportato in sentenza, la aveva contestato la commissione dell'illecito (vedi ricorso in I grado). Pt_1
Quanto ai presupposti dell'istituto, in base al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12/09/2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
10/11/2014, n. 162, il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (nella comparsa di costituzione, il ha erroneamente CP_1 riportato il testo previgente della disposizione).
La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018).
La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla “assoluta novità della questione trattata”). I
2 giudici costituzionali hanno poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost..
La Corte di Cassazione si è posta sulla scia della pronunzia su richiamata, ribadendo che “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. n. 4696 del 18/02/2019; in senso conforme, Cass. n. 3977 del 18/02/2020).
Ebbene, se si considera che il Giudice di Pace ha annullato l'ordinanza in quanto il verbale era stato notificato oltre il termine perentorio di 90 giorni previsto dall'art. 201 del codice della strada, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto: - non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento integrale dell'opposizione; - non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
77/18; - non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa, né contrasto giurisprudenziale da superare.
La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese processuali.
In base all'art. 91 c.p.c., il va condannata a rifondere alla le Controparte_1 Pt_1 spese di lite relative al doppio grado di giudizio, che, in assenza di apposita nota, si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri minimi stabiliti dal decreto del Ministero della giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore esiguo e della natura seriale della controversia, dell'assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate, del mancato deposito di scritti difensivi conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di n. 17346/2023, condanna il a rifondere a le CP_1 Controparte_1 Parte_1 spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 43,00 a titolo di esborsi ed €
173,00 per compenso del difensore (di cui € 34,00 per la fase di studio, € 34,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 34,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 71,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore degli Avv.ti
Marisa Vinaccia e Viviana Paturzo;
b) condanna il a rifondere a le spese del presente grado di Controparte_1 Parte_1 giudizio, liquidate in € 109,23 per esborsi e in € 332,00 per compenso del difensore (di
3 cui € 66,00 per la fase di studio;
€ 66,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 100,00 per la fase di trattazione/istruttoria; € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore Avv.ti Marisa Vinaccia e Viviana Paturzo.
Napoli, 17.02.2025 Il Giudice
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