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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/12/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza dello 04 dicembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 3962/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( , rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Carmen De Mattia ed elett.te domiciliato in
Avellino, alla via D. Capuano n. 24, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Silvio Garofalo ed elett.te domiciliato in
Avellino alla via Roma n. 17, giusto mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede la condanna dell'Ente al pagamento dell'assegno mensile di assistenza quale invalido parziale Cat. Invciv dal mese di luglio 2022
a seguito del decreto di omologa dello 09.02.2023 (reso all'esito del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. r.g.
771/2022), oltre interessi come per legge. CP_
2) si è costituto e con memoria di costituzione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per effetto dell'avvenuto pagamento della prestazione oggetto di causa. CP_
3) Come da documentazione depositata da la prestazione richiesta è stata liquidata (successivamente al ricorso) in data 05.04.2025 con decorrenza dallo
01.02.2024.
Come risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in fase di Atp, successivamente omologata, il ricorrente è stato riconosciuto invalido civile con percentuale del 75% a partire dal mese di luglio 2022 e con revisione a 24 mesi.
Con le note di trattazione scritta depositate da parte CP_ resistente per l'udienza del 20 novembre 2025, ha provveduto al pagamento anche degli arretrati spettanti al ricorrente a partire dallo 01.07.2022 fino al mese di gennaio
2024 (mesi 19), allegando bonifico bancario. Alla odierna udienza parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento.
4) Va, quindi, dichiarata la cessata materia del contendere.
5) La statuizione giustifica la compensazione delle spese di CP_ lite per la metà; va condannato al pagamento a favore di della restante metà che, in base ai Parte_1 criteri di cui al D.M 147/2022, va liquidata nella somma di
€#932,50# (novecentotrentadue,50), oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Pag. 2 di 3 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3962/2024 R.G Lavoro, proposto da nei Parte_1
CP_ confronti di ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessata la materia del contendere;
CP_
2) Compensa le spese di lite per la metà; condanna al pagamento a favore di della restante metà Parte_1 che liquida nella somma di €#932,50#
(novecentotrentadue,50), oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se applicabili e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Avellino, udienza dello 04 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza dello 04 dicembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 3962/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( , rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Carmen De Mattia ed elett.te domiciliato in
Avellino, alla via D. Capuano n. 24, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Silvio Garofalo ed elett.te domiciliato in
Avellino alla via Roma n. 17, giusto mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede la condanna dell'Ente al pagamento dell'assegno mensile di assistenza quale invalido parziale Cat. Invciv dal mese di luglio 2022
a seguito del decreto di omologa dello 09.02.2023 (reso all'esito del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. r.g.
771/2022), oltre interessi come per legge. CP_
2) si è costituto e con memoria di costituzione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per effetto dell'avvenuto pagamento della prestazione oggetto di causa. CP_
3) Come da documentazione depositata da la prestazione richiesta è stata liquidata (successivamente al ricorso) in data 05.04.2025 con decorrenza dallo
01.02.2024.
Come risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in fase di Atp, successivamente omologata, il ricorrente è stato riconosciuto invalido civile con percentuale del 75% a partire dal mese di luglio 2022 e con revisione a 24 mesi.
Con le note di trattazione scritta depositate da parte CP_ resistente per l'udienza del 20 novembre 2025, ha provveduto al pagamento anche degli arretrati spettanti al ricorrente a partire dallo 01.07.2022 fino al mese di gennaio
2024 (mesi 19), allegando bonifico bancario. Alla odierna udienza parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento.
4) Va, quindi, dichiarata la cessata materia del contendere.
5) La statuizione giustifica la compensazione delle spese di CP_ lite per la metà; va condannato al pagamento a favore di della restante metà che, in base ai Parte_1 criteri di cui al D.M 147/2022, va liquidata nella somma di
€#932,50# (novecentotrentadue,50), oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Pag. 2 di 3 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3962/2024 R.G Lavoro, proposto da nei Parte_1
CP_ confronti di ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessata la materia del contendere;
CP_
2) Compensa le spese di lite per la metà; condanna al pagamento a favore di della restante metà Parte_1 che liquida nella somma di €#932,50#
(novecentotrentadue,50), oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se applicabili e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Avellino, udienza dello 04 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 3 di 3