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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/11/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1141/2025
Tribunale Ordinario di Ravenna
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. LU LÀ, all'esito dell'udienza del 6.11.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note conclusive depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c.
Tra
, c.f. , e Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
c.f. , difesi dall'avv. FORTIBUONI
[...] CodiceFiscale_1
GIANLUCA
RICORRENTE
e c.f. , difeso dal 1° Lgt Np Controparte_1 P.IVA_2
Controparte_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 126/2025, avverso il decreto n. 49/2025 di assegnazione punti al Comandante e relativa sospensione delle funzioni e avverso il decreto di assegnazione punti alla licenza di pesca n. , emessi dalla PI di Porto – Guardia Costiera di a Nume_1 CP_1
seguito del verbale di accertamento n. 7/2025 e contestuale verbale di accertamento
1 punti per infrazioni gravi al Comandante e alla licenza di pesca del 28.1.2025, relativi alla violazione dell'art. 10, comma 1, lett. b del d.lgs 4/2012 (questi i fatti accertati: la motopesca Benedetta, società armatrice la società ricorrente e comandante Pt_1
“In data 23/09/2024 pescava all'interno del Compartimento Marittimo di
[...]
Ravenna, in zone vietate dalle normative nazionale vigenti, in quanto abilitato al solo
Compartimento di ). CP_1
I ricorrenti contestano il fatto addebitato, rappresentando che i dati GPS erano stati comunicati alla in data 16.1.2025 dal Co.Ge.MO. (ossia dal Controparte_1
Consorzio del quale faceva parte la società ricorrente sino al 2021, quanto essa è stata espulsa per contestazioni ritenute infondate dalla ricorrente che ha contestato giudizialmente la delibera di espulsione), che non vi è prova sufficiente della condotta contestata loro contestata, dal momento che non risulta quali strumenti siano stati utilizzati, se siano corrette le mappe utilizzate per redigere i tracciati, che non è certo che i tracciati siano effettivamente relativi alla e che non vi è Parte_2
prova che essa stesse effettivamente pescando nel tratto di mare in cui non poteva farlo.
Si è costituita la PI resistendo al ricorso.
Il ricorso non è fondato.
Va in primo luogo premesso che i dati GPS forniti dal Co. Ge. Mo., così come le mappe, posti a base dell'accertamento effettuato dagli agenti accertatori, costituiscono una riproduzione meccanica di fatti, che formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime (art. 2712 c.c.).
A tal proposito, la S.C. afferma che “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi
2 attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.” (Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 12794 del 13/05/2021 (Rv. 661434 - 01).
Nel caso di specie, il disconoscimento di tali riproduzioni effettuato dai ricorrenti non ha i requisiti richiesti dalla S.C. affinché dette riproduzioni possano degradare a prove presuntive, con la conseguenza che le medesime costituiscono sicuro supporto probatorio della violazione contestata.
I ricorrenti, infatti, si sono limitati a dedurre un generico rischio di alterazione dei dati, una generica ipotetica non correttezza delle mappe e una, ancora ipotetica, non riconducibilità dei dati alla Parte_2
Essi, invece, avrebbe dovuto allegare elementi specifici e circostanziati a sostegno di tali generiche allegazioni (ad esempio, producendo mappe ufficiali da cui risulta un errore nelle mappe utilizzate, ovvero altri dati da quali risulta che, in data 23.9.2024, la si trovava altrove e non dove indicato dagli accertatori). Parte_2
A ciò si aggiunga che la condotta contestata ai ricorrenti risulta accertata a mezzo sistema GPS di cui al Piano di gestione dei molluschi del d.d.
2.2.23 n. 53150, da cui emerge che i dati posso essere estratti in modalità di sola lettura.
Per quanto concerne la contestazione dell'assenza di prova circa il fatto che la stesse effettivamente svolgendo attività di pesca nel tratto di Parte_2
mare in cui non poteva farlo, anche in tal caso la contestazione è del tutto generica, poiché i ricorrenti non offrono alcuna spiegazione alternativa circa il motivo per cui la
– autorizzata allo svolgimento di sola attività di pesca – si trovava nel tratto Parte_2
di mare di compentenza del Comparto marittimo di Ravenna.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in valori prossimi ai minimi in ragione della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così definitivamente provvede: 3 a) rigetta il ricorso;
b) condanna i ricorrrenti alla refusione delle spese di lite sostenute da parte resistente, liquidate in € 1.000, oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi.
10/11/2025
Il Giudice
LU LÀ
4
Tribunale Ordinario di Ravenna
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. LU LÀ, all'esito dell'udienza del 6.11.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note conclusive depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c.
Tra
, c.f. , e Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
c.f. , difesi dall'avv. FORTIBUONI
[...] CodiceFiscale_1
GIANLUCA
RICORRENTE
e c.f. , difeso dal 1° Lgt Np Controparte_1 P.IVA_2
Controparte_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 126/2025, avverso il decreto n. 49/2025 di assegnazione punti al Comandante e relativa sospensione delle funzioni e avverso il decreto di assegnazione punti alla licenza di pesca n. , emessi dalla PI di Porto – Guardia Costiera di a Nume_1 CP_1
seguito del verbale di accertamento n. 7/2025 e contestuale verbale di accertamento
1 punti per infrazioni gravi al Comandante e alla licenza di pesca del 28.1.2025, relativi alla violazione dell'art. 10, comma 1, lett. b del d.lgs 4/2012 (questi i fatti accertati: la motopesca Benedetta, società armatrice la società ricorrente e comandante Pt_1
“In data 23/09/2024 pescava all'interno del Compartimento Marittimo di
[...]
Ravenna, in zone vietate dalle normative nazionale vigenti, in quanto abilitato al solo
Compartimento di ). CP_1
I ricorrenti contestano il fatto addebitato, rappresentando che i dati GPS erano stati comunicati alla in data 16.1.2025 dal Co.Ge.MO. (ossia dal Controparte_1
Consorzio del quale faceva parte la società ricorrente sino al 2021, quanto essa è stata espulsa per contestazioni ritenute infondate dalla ricorrente che ha contestato giudizialmente la delibera di espulsione), che non vi è prova sufficiente della condotta contestata loro contestata, dal momento che non risulta quali strumenti siano stati utilizzati, se siano corrette le mappe utilizzate per redigere i tracciati, che non è certo che i tracciati siano effettivamente relativi alla e che non vi è Parte_2
prova che essa stesse effettivamente pescando nel tratto di mare in cui non poteva farlo.
Si è costituita la PI resistendo al ricorso.
Il ricorso non è fondato.
Va in primo luogo premesso che i dati GPS forniti dal Co. Ge. Mo., così come le mappe, posti a base dell'accertamento effettuato dagli agenti accertatori, costituiscono una riproduzione meccanica di fatti, che formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime (art. 2712 c.c.).
A tal proposito, la S.C. afferma che “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi
2 attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.” (Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 12794 del 13/05/2021 (Rv. 661434 - 01).
Nel caso di specie, il disconoscimento di tali riproduzioni effettuato dai ricorrenti non ha i requisiti richiesti dalla S.C. affinché dette riproduzioni possano degradare a prove presuntive, con la conseguenza che le medesime costituiscono sicuro supporto probatorio della violazione contestata.
I ricorrenti, infatti, si sono limitati a dedurre un generico rischio di alterazione dei dati, una generica ipotetica non correttezza delle mappe e una, ancora ipotetica, non riconducibilità dei dati alla Parte_2
Essi, invece, avrebbe dovuto allegare elementi specifici e circostanziati a sostegno di tali generiche allegazioni (ad esempio, producendo mappe ufficiali da cui risulta un errore nelle mappe utilizzate, ovvero altri dati da quali risulta che, in data 23.9.2024, la si trovava altrove e non dove indicato dagli accertatori). Parte_2
A ciò si aggiunga che la condotta contestata ai ricorrenti risulta accertata a mezzo sistema GPS di cui al Piano di gestione dei molluschi del d.d.
2.2.23 n. 53150, da cui emerge che i dati posso essere estratti in modalità di sola lettura.
Per quanto concerne la contestazione dell'assenza di prova circa il fatto che la stesse effettivamente svolgendo attività di pesca nel tratto di Parte_2
mare in cui non poteva farlo, anche in tal caso la contestazione è del tutto generica, poiché i ricorrenti non offrono alcuna spiegazione alternativa circa il motivo per cui la
– autorizzata allo svolgimento di sola attività di pesca – si trovava nel tratto Parte_2
di mare di compentenza del Comparto marittimo di Ravenna.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in valori prossimi ai minimi in ragione della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così definitivamente provvede: 3 a) rigetta il ricorso;
b) condanna i ricorrrenti alla refusione delle spese di lite sostenute da parte resistente, liquidate in € 1.000, oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi.
10/11/2025
Il Giudice
LU LÀ
4