TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai senti dell'art. 127 ter c.p.c., in data 28/03/2025 ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1283/2024 RGL, promossa da c.f., ass. dagli avv.ti RINALDI GIOVANNI, Parte_1 C.F._1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. Controparte_1 P.IVA_1 ex art. 417 bis c.p.c. dott.sse , , e dott. CP_2 Controparte_3 CP_4
Controparte_5
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: retribuzione professionale docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. è una docente precaria la quale, nell' a.s. 2019/2020, ha svolto attività di Parte_1 docenza alle dipendenze del convenuto in forza di plurimi contratti di supplenza breve CP_1 senza percepire la retribuzione professionale docenti, corrisposta solo ai docenti di ruolo o con quelli con contratto al 30 giugno o al 31 agosto.
2. In questa sede lamenta l'avvenuta violazione del principio di parità di trattamento sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a termine atteso che le mansioni da lei svolte sarebbero del tutto sovrapponibili a quelle svolte dagli omologhi colleghi di ruolo, e chiede la condanna del convenuto al pagamento di detto emolumento in proporzione all'attività di lavoro CP_1 effettivamente prestata.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1283/2024
3. Il resiste in giudizio difendendo la correttezza del suo operato e Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso. A suo dire, infatti, l'aver lavorato in virtù di plurimi contratti di supplenza breve giustifica la mancata erogazione della retribuzione professionale docenti atteso che la natura di supplenza breve inciderebbe necessariamente sulla professionalità acquisita, da ritenersi minore rispetto a quella del docente impegnato nell'intero anno sulla medesima classe.
4. La questione in esame è stata risolta in senso favorevole al lavoratore dalla Corte di Cassazione la quale, con percorso argomentativo approfondito e condivisibile, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass.
20015/2018).
4.1 Il ragionamento della Corte ha preso abbrivio dalla considerazione che l'emolumento in oggetto, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle “condizioni di impiego”.
4.2 Ne consegue, dunque, la necessità per il datore di lavoro di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
4.3 Per interpretazione costante e pacifica, le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento non possono consistere nella mera esistenza di una norma generale e astratta, di legge o contratto, che preveda tale disparità, né rileva in alcun modo la caratura pubblica del datore di lavoro. La diversità di trattamento si giustifica, infatti, solo in presenza di elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
4.4 Pertanto, in assenza di “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1283/2024
stabilmente inserito negli organici”, non può accedersi all'interpretazione della normativa fatta propria dal il quale ha escluso immotivatamente la parte ricorrente dal godimento del CP_1 beneficio economico in questione, riconosciuto ai soli docenti a tempo indeterminato e ai precari titolari di supplenze di durata annuale.
4.5. Di qui la necessità di vagliare possibili interpretazioni alternative dell'art 7 CCNL Comparto scuola 2001 in modo da superare il contrasto venutosi a creare tra la disposizione oggetto del giudizio e il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria. È, infatti, ormai principio pacifico e consolidato quello secondo cui il Giudice chiamato ad interpretare una norma o una pattuizione contrattuale debba, in primo luogo, fornire un'interpretazione della stessa, tra le diverse astrattamente possibili, in grado di preservare l'armonia del sistema interno con quello comunitario;
solo nel caso in cui il contrasto sia irrimediabile, il Giudice dovrà provvedere a dichiarare nulla la pattuizione privata o a disapplicare il diritto interno contrastante con i superiori principi di diritto comunitario.
4.6. Nel caso di specie la Corte ha garantito l'armonia del sistema accedendo ad un'interpretazione della clausola 7 del CCNL Comparto scuola 2001 che non escludesse i precari titolari di supplenze brevi e saltuari dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”. Detto inciso, infatti, rappresenta un argomento testuale a favore dell'interpretazione proposta in quanto, se il legislatore avesse voluto riservare detto emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori di un mese non avrebbe alcun senso.
5. Il ragionamento appena riassunto può essere posto alla base anche della presente decisione.
Invero non è stato allegato da parte del alcun elemento oggettivo dal quale desumere una CP_1 differenza concreta tra la prestazione resa dal docente supplente e quella resa dal docente sostituito.
Non può condurre a conclusioni diverse quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del
20/9/2018 (causa Motter), afferendo tale pronuncia alla diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato;
in ogni caso, anche nella predetta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Nella specie, come detto, il servizio prestato dal docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto. Nemmeno poi la denunciata disparità di trattamento può essere superata dalla generica considerazione del secondo cui “il supplente che svolge attività per l'intero anno scolastico presso la medesima classe acquisisce una professionalità sicuramente superiore rispetto al supplente chiamato a sostituire personale assente
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1283/2024
per pochi giorni, quest'ultimo non necessariamente partecipa a tutti i collegi, non necessariamente predispone attività di programmazione, non necessariamente partecipa agli scrutini” (pag. 4 comparsa). Il ministero, infatti, avrebbe dovuto allegare e provare che nello specifico caso di specie la ricorrente non avrebbe svolto alcune delle attività proprie del docente di ruolo e che giustifichino il deteriore trattamento riservatole. Per altro il fatto che parte ricorrente abbia lavorato per un numero considerevole di giorni (123 giorni nell'a.s. 2019/2020) induce a ritenere che la stessa abbia effettuato tutte le ordinarie attività richieste ad un docente di ruolo, con conseguente suo diritto ad essere retribuita in egual misura.
6. In virtù di quanto sopra esposto, il deve essere condannato Controparte_1
a pagare a la retribuzione professionale docenti in relazione ai 123 giorni di lavoro Parte_1 svolti nell'a.s. 2019/2020 con orario di 15 ore settimanali.
7. Ai fini della quantificazione delle somme dovute può porsi alla base della presente decisione in conteggio redatto dalla ricorrente atteso che la correttezza dello stesso è stato riconosciuto dallo stesso . CP_1
8. In definitiva il deve essere condannato a pagare l'importo di € 596,55, oltre la CP_1 maggiore somma tra gli interessi e la rivalutazione.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 13/08/2022 n. 147, scaglione fino a 1.100, valori prossimi ai minimi in ragione della natura seriale del contenzioso, omessa la fase istruttoria che non si è tenuta, in € 300,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%,
l'Iva e la C.p.a. Deve, infine, essere disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari avv.ti Rinaldi, e Pt_3 Pt_2 Pt_4
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Condanna il a pagare a l'importo Controparte_1 Parte_1 lordo di € 596,55 a titolo di retribuzione professionale docenti per l'a.s. 2019/2020 oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma pari alla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi dal dovuto al saldo;
- Condanna il a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, liquidate in € 300, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Rinaldi, e Pt_2 Pt_3
Pt_4
Ivrea, 28 marzo 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai senti dell'art. 127 ter c.p.c., in data 28/03/2025 ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1283/2024 RGL, promossa da c.f., ass. dagli avv.ti RINALDI GIOVANNI, Parte_1 C.F._1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. Controparte_1 P.IVA_1 ex art. 417 bis c.p.c. dott.sse , , e dott. CP_2 Controparte_3 CP_4
Controparte_5
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: retribuzione professionale docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. è una docente precaria la quale, nell' a.s. 2019/2020, ha svolto attività di Parte_1 docenza alle dipendenze del convenuto in forza di plurimi contratti di supplenza breve CP_1 senza percepire la retribuzione professionale docenti, corrisposta solo ai docenti di ruolo o con quelli con contratto al 30 giugno o al 31 agosto.
2. In questa sede lamenta l'avvenuta violazione del principio di parità di trattamento sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a termine atteso che le mansioni da lei svolte sarebbero del tutto sovrapponibili a quelle svolte dagli omologhi colleghi di ruolo, e chiede la condanna del convenuto al pagamento di detto emolumento in proporzione all'attività di lavoro CP_1 effettivamente prestata.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1283/2024
3. Il resiste in giudizio difendendo la correttezza del suo operato e Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso. A suo dire, infatti, l'aver lavorato in virtù di plurimi contratti di supplenza breve giustifica la mancata erogazione della retribuzione professionale docenti atteso che la natura di supplenza breve inciderebbe necessariamente sulla professionalità acquisita, da ritenersi minore rispetto a quella del docente impegnato nell'intero anno sulla medesima classe.
4. La questione in esame è stata risolta in senso favorevole al lavoratore dalla Corte di Cassazione la quale, con percorso argomentativo approfondito e condivisibile, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass.
20015/2018).
4.1 Il ragionamento della Corte ha preso abbrivio dalla considerazione che l'emolumento in oggetto, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle “condizioni di impiego”.
4.2 Ne consegue, dunque, la necessità per il datore di lavoro di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
4.3 Per interpretazione costante e pacifica, le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento non possono consistere nella mera esistenza di una norma generale e astratta, di legge o contratto, che preveda tale disparità, né rileva in alcun modo la caratura pubblica del datore di lavoro. La diversità di trattamento si giustifica, infatti, solo in presenza di elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
4.4 Pertanto, in assenza di “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1283/2024
stabilmente inserito negli organici”, non può accedersi all'interpretazione della normativa fatta propria dal il quale ha escluso immotivatamente la parte ricorrente dal godimento del CP_1 beneficio economico in questione, riconosciuto ai soli docenti a tempo indeterminato e ai precari titolari di supplenze di durata annuale.
4.5. Di qui la necessità di vagliare possibili interpretazioni alternative dell'art 7 CCNL Comparto scuola 2001 in modo da superare il contrasto venutosi a creare tra la disposizione oggetto del giudizio e il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria. È, infatti, ormai principio pacifico e consolidato quello secondo cui il Giudice chiamato ad interpretare una norma o una pattuizione contrattuale debba, in primo luogo, fornire un'interpretazione della stessa, tra le diverse astrattamente possibili, in grado di preservare l'armonia del sistema interno con quello comunitario;
solo nel caso in cui il contrasto sia irrimediabile, il Giudice dovrà provvedere a dichiarare nulla la pattuizione privata o a disapplicare il diritto interno contrastante con i superiori principi di diritto comunitario.
4.6. Nel caso di specie la Corte ha garantito l'armonia del sistema accedendo ad un'interpretazione della clausola 7 del CCNL Comparto scuola 2001 che non escludesse i precari titolari di supplenze brevi e saltuari dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”. Detto inciso, infatti, rappresenta un argomento testuale a favore dell'interpretazione proposta in quanto, se il legislatore avesse voluto riservare detto emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori di un mese non avrebbe alcun senso.
5. Il ragionamento appena riassunto può essere posto alla base anche della presente decisione.
Invero non è stato allegato da parte del alcun elemento oggettivo dal quale desumere una CP_1 differenza concreta tra la prestazione resa dal docente supplente e quella resa dal docente sostituito.
Non può condurre a conclusioni diverse quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del
20/9/2018 (causa Motter), afferendo tale pronuncia alla diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato;
in ogni caso, anche nella predetta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Nella specie, come detto, il servizio prestato dal docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto. Nemmeno poi la denunciata disparità di trattamento può essere superata dalla generica considerazione del secondo cui “il supplente che svolge attività per l'intero anno scolastico presso la medesima classe acquisisce una professionalità sicuramente superiore rispetto al supplente chiamato a sostituire personale assente
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1283/2024
per pochi giorni, quest'ultimo non necessariamente partecipa a tutti i collegi, non necessariamente predispone attività di programmazione, non necessariamente partecipa agli scrutini” (pag. 4 comparsa). Il ministero, infatti, avrebbe dovuto allegare e provare che nello specifico caso di specie la ricorrente non avrebbe svolto alcune delle attività proprie del docente di ruolo e che giustifichino il deteriore trattamento riservatole. Per altro il fatto che parte ricorrente abbia lavorato per un numero considerevole di giorni (123 giorni nell'a.s. 2019/2020) induce a ritenere che la stessa abbia effettuato tutte le ordinarie attività richieste ad un docente di ruolo, con conseguente suo diritto ad essere retribuita in egual misura.
6. In virtù di quanto sopra esposto, il deve essere condannato Controparte_1
a pagare a la retribuzione professionale docenti in relazione ai 123 giorni di lavoro Parte_1 svolti nell'a.s. 2019/2020 con orario di 15 ore settimanali.
7. Ai fini della quantificazione delle somme dovute può porsi alla base della presente decisione in conteggio redatto dalla ricorrente atteso che la correttezza dello stesso è stato riconosciuto dallo stesso . CP_1
8. In definitiva il deve essere condannato a pagare l'importo di € 596,55, oltre la CP_1 maggiore somma tra gli interessi e la rivalutazione.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 13/08/2022 n. 147, scaglione fino a 1.100, valori prossimi ai minimi in ragione della natura seriale del contenzioso, omessa la fase istruttoria che non si è tenuta, in € 300,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%,
l'Iva e la C.p.a. Deve, infine, essere disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari avv.ti Rinaldi, e Pt_3 Pt_2 Pt_4
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Condanna il a pagare a l'importo Controparte_1 Parte_1 lordo di € 596,55 a titolo di retribuzione professionale docenti per l'a.s. 2019/2020 oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma pari alla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi dal dovuto al saldo;
- Condanna il a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, liquidate in € 300, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Rinaldi, e Pt_2 Pt_3
Pt_4
Ivrea, 28 marzo 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
4