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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - Sezione Unica Civile - in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa, giusta in calce all'atto di citazione in opposizione Parte_2 all'esecuzione, dall'Avv. Mercurio Giselda, presso il cui studio sito Falerna (CZ), alla via Zara, n. 6, in Falerna (CZ), ha eletto domicilio;
-Opponente-
CONTRO
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Manna dell'Avvocatura Regionale, in forza di procura generale alle liti per Notar da Persona_1
Catanzaro, Rep. n. 163.078, Racc. 36.819 del 21 gennaio 2022 e di Decreto del Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, di nomina, presso e nello studio dell'Avv. Daniela Francesca Iannazzo, sito in Lamezia Terme (CZ), alla via Aldo Moro, n. 61, ha eletto domicilio;
-Opposta-
NONCHE' CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, e per esso l'Avv.to Francesco Lupi, nella qualità di responsabile
Contenzioso Calabria a ciò autorizzato per procura speciale con atto per Notaio dott. Per_2
in Roma n. Rep. 177893 racc.11776 del 28/4/2022, rappresentata e difesa dall'Avv. TI
[...]
Calabrò, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio sito in
Reggio Calabria, alla Via Spagnolio n. 1/h, ha eletto domicilio;
- Opposta-
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1, c.p.c.
1 CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 11.12.2024, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in p.l.r.p.t., conveniva in giudizio la Parte_1
affinché Controparte_4 Controparte_3 venisse accertata e dichiarata l'illegittimità della cartella di pagamento n. 03020210007901040000, attinente a “Revoca contributo concesso comprensive di spese ed interessi” per l'anno 2019, notificata a mezzo pec in data 29.06.2022.
In particolare, deduceva: 1) l'inesistenza/nullità della notifica della cartella di pagamento a mezzo pec poiché priva dei requisiti di legge;
2) l'inesistenza/nullità della notifica del provvedimento di revoca e/o decreto ingiuntivo, quale atto prodromico.
Concludeva chiedendo, pertanto, la declaratoria di illegittimità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza/nullità della notifica della stessa e del prodromico provvedimento di revoca del contributo;
con vittoria di spese e di competenze del giudizio, ex artt. 91 e 96 comma 3 c.p.c., da distrarre a favore del procuratore costituito antistatario.
Si costituiva la , che nell'impugnare il contenuto dell'avversa opposizione, chiedeva Controparte_1 la declaratoria di improcedibilità, inammissibilità e/o improponibilità, e comunque il rigetto in quanto infondata nel merito, in fatto e diritto e, comunque, non provata;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva, altresì, l' che eccepiva, in via preliminare, la Controparte_5 carenza di legittimazione passiva;
nel merito, l'infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto;
con condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Instaurato il contraddittorio;
all'udienza dell'11.12.2024 le parti precisavano le conclusioni;
trattenuta la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 comma 2 c.p.c.; alla scadenza dei termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'ente impositore, in quanto infondata.
L'opposizione, nel merito, è fondata e pertanto deve essere accolta, per i motivi di seguito enunciati.
Sull'eccezione di inesistenza/nullità della notifica della cartella di pagamento notificata a mezzo pec, in quanto il concessionario, nella fattispecie, inoltrava la cartella esattoriale tramite l'account t”, che, non risultava essere registrato presso Email_1
l'IPA, si osserva che la stessa risulta essere insussistente e deve essere respinta.
La circostanza dedotta dall'opponente che la notificazione della cartella di pagamento impugnata, in quanto effettuata a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) da un indirizzo non contenuto nei
2 pubblici registri, sia priva di effetti giuridici, risulta del tutto infondata, poiché non inficia la riconducibilità dell'atto all'ente medesimo, e la necessaria iscrizione nei pubblici registri è da riferirsi unicamente alla casella p.e.c. del destinatario.
Sul tema, con la recentissima ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024 la Cassazione ha specificato che“è valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente”.
La Cassazione, già con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, aveva statuito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati.
Inoltre, statuiva che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art.
6-ter D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Nel caso di specie, è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza da parte della società della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione, in quanto:
a) l'indirizzo della casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento all'
[...]
, in quanto contenente il dominio b) la casella di Controparte_3 Email_2 destinazione era attiva, in quanto l'indirizzo risultava dall'indice INI-PEC.
Ne consegue, pertanto, che la notifica effettuata per il tramite di un indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registri non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario, risultando così validamente perfezionata.
Per quanto concerne più specificatamente gli elenchi delle pubbliche amministrazioni per le notificazioni e le comunicazioni, la cui gestione è affidata all' , è vero che sia puntuale obbligo CP_6 alle amministrazioni di aggiornare gli indirizzi presenti nei registri ma l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicili digitali, pur costituendo ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale, non inficia però la regolare provenienza dell'attività notificatoria da un indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa sui propri canali ufficiali
3 (comunicazioni formali, sito internet, eccetera), così come è pienamente valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni provenienti da terzi.
Inoltre, il sistema delle notifiche digitali prevede l'elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, ovvero soggetto passivo della notificazione stessa, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, laddove invece nessuna incertezza si pone, proprio come nel caso che ci occupa, ove la pubblica amministrazione sia il mittente che provvede a notificare un suo atto da un proprio valido indirizzo PEC.
In estrema sintesi, si deve affermare che la norma in tema di “Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni” che autorizza la notifica elettronica prescrive che esclusivamente l'indirizzo del destinatario risulti da appositi registri e non anche quello del mittente. Infatti, la provenienza dell'atto dall'Ufficio pubblico non è in discussione, la disposizione legislativa in materia, viceversa, si preoccupa di stabilire precisi presupposti perché si possa essere certi che l'indirizzo di destinazione sia attribuibile al soggetto fisico o giuridico che deve ricevere l'atto.
Per quanto concerne la notifica dell'atto prodromico alla cartella impugnata, ovvero del provvedimento di revoca del contributo, non può dirsi che la stessa si sia validamente perfezionata, per cui la relativa eccezione formulata dalla società opponente deve essere accolta.
Nello specifico, dalla documentazione versata in atti dall'opposta , il provvedimento Controparte_1 di revoca risulterebbe essere stato notificato alla società a mezzo PEC in data 04 Parte_1 luglio 2019 e, precisamente, all'indirizzo PEC per come si evince dalle stampe Email_3 della ricevuta di accettazione e avvenuta consegna prodotte in atti , rinvenibile nel pubblico registro
INI-PEC, associabile all'odierna opponente, la cui prova, però, non è stata validamente data dall'Ente impositore.
Come da orientamento vigente, la prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata deve essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente il file in Cont formato .eml oppure . garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni (v.
Cassazione Civile ordinanza n. 14790 del 27/05/2024).
Ed ancora, a prova della notifica, come stabilito qualora avvenuta a mezzo Pec, necessita infatti del file “nativo”, ossia del formato .eml o .msg (a seconda del sistema operativo in uso) in quanto l'allegazione del file in formato .pdf non è in grado di dimostrarne il contenuto (v. Cass. Civ. ordinanza n. 16189/2023).
4 Nel caso di specie, il deposito della stampa file in formato.pdf da parte della non Controparte_1 prova l'avvenuta notifica dell'atto presupposto, ossia del provvedimento di revoca del finanziamento.
Tanto rilevato, deve concludersi per l'accoglimento della spiegata opposizione e l'annullamento della cartella di pagamento n. 03020210007901040000 emessa da Controparte_5
[...]
Le spese di lite, tenuto conto della novità dei mutamenti e novità giurisprudenziali affrontate, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione civile, in persona Giudice Onorario, dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunciando in ordine alla causa civile avente n. 1019/2022 R.G.A.C., pendente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, - opponente- contro Parte_1 CP_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, nonché contro
[...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, -opposti- ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 03020210007901040000 emessa da Controparte_5
- Compensa le spese tra le parti.
Lamezia Terme, lì 03.02.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Leone
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