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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/10/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1381/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 29.9.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nelle cause riunite nn. 1381-1382-1387/24 R.G.L. promosse da:
, rappresentati e difesi, per mandati in atti, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
dagli avv.ti Maria Adele Domenichella ed Elisa Mambretti ricorrente c o n t r o
, elettivamente domiciliato in Alessandria, via Controparte_1
Morbelli n. 34, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi per procura generale alle liti del
23.1.2023 a rogito notaio di Roma Persona_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che parte ricorrente ha impugnato ordinanze ingiunzione relative a violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/83; rilevato che l' ha, con provvedimenti in autotutela, annullato l'ordinanza ingiunzione alla luce CP_1 della recente giurisprudenza della Corte di cassazione relativa all'applicabilità della causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione;
ritenuto doversi dichiarare cessata la materia del contendere;
ritenuto doversi disporre la compensazione delle spese processuali in quanto, dopo un periodo di contrasto nella giurisprudenza di merito, soltanto nella primavera di quest'anno si è pronunciata la
Corte di cassazione sull'applicabilità dell'art. 14 cit. e l' si è attivato celermente adeguandosi CP_1 all'orientamento di legittimità;
P. Q. M.
il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese processuali. Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 29 settembre 2025.
Il giudice del lavoro
NO TR
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 29.9.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nelle cause riunite nn. 1381-1382-1387/24 R.G.L. promosse da:
, rappresentati e difesi, per mandati in atti, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
dagli avv.ti Maria Adele Domenichella ed Elisa Mambretti ricorrente c o n t r o
, elettivamente domiciliato in Alessandria, via Controparte_1
Morbelli n. 34, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi per procura generale alle liti del
23.1.2023 a rogito notaio di Roma Persona_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che parte ricorrente ha impugnato ordinanze ingiunzione relative a violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/83; rilevato che l' ha, con provvedimenti in autotutela, annullato l'ordinanza ingiunzione alla luce CP_1 della recente giurisprudenza della Corte di cassazione relativa all'applicabilità della causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione;
ritenuto doversi dichiarare cessata la materia del contendere;
ritenuto doversi disporre la compensazione delle spese processuali in quanto, dopo un periodo di contrasto nella giurisprudenza di merito, soltanto nella primavera di quest'anno si è pronunciata la
Corte di cassazione sull'applicabilità dell'art. 14 cit. e l' si è attivato celermente adeguandosi CP_1 all'orientamento di legittimità;
P. Q. M.
il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese processuali. Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 29 settembre 2025.
Il giudice del lavoro
NO TR