CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 09/02/2026, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2101/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CIMMINO STEFANO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9238/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 00247011 16 000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti;
Resistente: come da atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli il 16.5.2025, la contribuente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento sopra riportata;
la cartella era stata notificata da Agenzia delle Entrate-IS in seguito all'asserito mancato pagamento di tassa automobilistica dovuta alla Regione Campania per l'anno 2020.
Il motivo di opposizione esposto dalla parte ricorrente era costituito dall'intervenuta prescrizione triennale del tributo, in mancanza di notifica del sotteso avviso di accertamento così come di altri atti interruttivi della prescrizione stessa.
All'udienza del 27.1.2026 ha luogo la trattazione del processo e la causa viene decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Le controparti convocate in giudizio non si sono costituite e non hanno provato la notifica dell'avviso di accertamento prodromico n. 064153387023, pur richiamato nella cartella impugnata.
La cartella impugnata va quindi annullata per omessa notifica dell'atto prodromico ed intervenuta prescrizione del credito tributario ai sensi dell'art. 5 del d.l. 953/1982 e suceessive integrazioni e modificazioni.
Per le suesposte ragioni la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna in solido A.d.E.R. e
Regione Campania al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 300,00 oltre oneri accessori con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CIMMINO STEFANO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9238/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 00247011 16 000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti;
Resistente: come da atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli il 16.5.2025, la contribuente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento sopra riportata;
la cartella era stata notificata da Agenzia delle Entrate-IS in seguito all'asserito mancato pagamento di tassa automobilistica dovuta alla Regione Campania per l'anno 2020.
Il motivo di opposizione esposto dalla parte ricorrente era costituito dall'intervenuta prescrizione triennale del tributo, in mancanza di notifica del sotteso avviso di accertamento così come di altri atti interruttivi della prescrizione stessa.
All'udienza del 27.1.2026 ha luogo la trattazione del processo e la causa viene decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Le controparti convocate in giudizio non si sono costituite e non hanno provato la notifica dell'avviso di accertamento prodromico n. 064153387023, pur richiamato nella cartella impugnata.
La cartella impugnata va quindi annullata per omessa notifica dell'atto prodromico ed intervenuta prescrizione del credito tributario ai sensi dell'art. 5 del d.l. 953/1982 e suceessive integrazioni e modificazioni.
Per le suesposte ragioni la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna in solido A.d.E.R. e
Regione Campania al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 300,00 oltre oneri accessori con attribuzione al procuratore antistatario.