TRIB
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/08/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
RG N. 4412/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero 4412 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 promossa su ricorso di:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi e domiciliati dall'avv. Laura Trenti come da C.F._2 mandato in atti, ricorrenti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio e trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente come da ricorso introduttivo: voglia l'Ill.mo Tribunale di
Venezia, 1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in data
8.1.2007 nel Comune di Peze (Albania), riconosciuto in Italia e iscritto nel Comune di Pianiga all'anno 2014 n. 4 parte II s. C, 2. assegnare la casa coniugale sita in Pianiga (VE) Via Montale
n. 62 int. 8 di proprietà esclusiva del marito, allo stesso;
3. affidare congiuntamente le due figlie minorenni, con collocazione prevalente presso la madre nella abitazione in Ballò di Mirano via
Ballò n. 43; 4. disporre che il sig. potrà tenere con sé le figlie anche per il CP_1
1 pernottamento, così come segue: - tutte le settimane, dal venerdì dall'orario di uscita da scuola alla domenica sera sino alle ore 20.00 e il martedì da dopo scuola (e in periodo extrascolastico andandole a prendere alle ore 15.00) sino alle 21.00, - durante le vacanze Natalizie, il padre potrà vedere e stare con le figlie per 7 giorni consecutivi, dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1. ad anni alterni;
durante le vacanze Pasquali il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie per 2
o 3 giorni consecutivi a seconda delle ferie scolastiche comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e Pasquetta;
durante le vacanze estive il padre potrà stare con le figlie 2 settimane, anche non consecutive, da comunicare alla madre entro fine maggio di ogni anno;
le visite dovranno comunque tenere conto delle esigenze delle minori e degli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse;
5. disporre l'obbligo per il marito di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento per le due figlie, la somma mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00) mensili rivalutabile Istat, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla stessa, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive, come da Protocollo del Tribunale di Venezia;
6. L'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascun coniuge;
7. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e di aver già definito ogni questione patrimoniale collegata al rapporto di coniugio, e reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra;
8. I coniugi si obbligano a prestare il consenso al rilascio e rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio; Si chiede che il Tribunale ordini all'Ufficiale di stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza negli appositi Registri. Spese di lite compensate.
Per il P.M. intervenuto: esprime parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 06.11.2024 i ricorrenti hanno esposto di aver contratto matrimonio civile in data 08/01/2007 in Albania Comune di Peze;
matrimonio registrato in
Italia al Comune di Pianiga (VE) [atto n.4, parte II, Serie C, anno 2014 del Comune di Pianiga Per_ (VE)]; dall'unione coniugale sono nate le figlie minori (il 3.7.2010) e (il Per_2
19.11.2016); i coniugi si sono separati consensualmente avanti al Tribunale di Venezia all'udienza del 20.12.2023, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nel procedimento civile
RG n. 16516/2023 definito con sentenza n. 2462/2023 pubbl. il 27.1.2023, senza più riconciliazione e senza più riprendere la convivenza;
i coniugi dichiarano di aver definito tra loro in sede separativa ogni rapporto di natura economica, di svolgere attività lavorativa, e di essere economicamente autosufficienti. Chiedono pertanto che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in epigrafe.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'udienza del 20.12.2023 tenutasi in modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nel procedimento di separazione consensuale definito con sentenza di omologa n. 2462/2023 pubbl. il 27.12.2023 del Tribunale di Venezia, passata in giudicato.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi,
e risulta conforme agli interessi della prole minore va accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Il Tribunale prende atto del fatto che la ex casa coniugale rientra nella piena disponibilità del ricorrente che ne è proprietario. Nulla vi è infatti a provvedere circa tale immobile, giacché le parti concordano nello stabilire la residenza delle minori presso la madre in altro immobile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando,
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 08/01/2007 con rito civile in
Albania Comune di Peze da e e trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro atti di matrimonio (alla parte II, serie C, n. 4, dell'anno 2014) del Comune di Pianiga
(VE).
2. Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
4. Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero 4412 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 promossa su ricorso di:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi e domiciliati dall'avv. Laura Trenti come da C.F._2 mandato in atti, ricorrenti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio e trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente come da ricorso introduttivo: voglia l'Ill.mo Tribunale di
Venezia, 1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in data
8.1.2007 nel Comune di Peze (Albania), riconosciuto in Italia e iscritto nel Comune di Pianiga all'anno 2014 n. 4 parte II s. C, 2. assegnare la casa coniugale sita in Pianiga (VE) Via Montale
n. 62 int. 8 di proprietà esclusiva del marito, allo stesso;
3. affidare congiuntamente le due figlie minorenni, con collocazione prevalente presso la madre nella abitazione in Ballò di Mirano via
Ballò n. 43; 4. disporre che il sig. potrà tenere con sé le figlie anche per il CP_1
1 pernottamento, così come segue: - tutte le settimane, dal venerdì dall'orario di uscita da scuola alla domenica sera sino alle ore 20.00 e il martedì da dopo scuola (e in periodo extrascolastico andandole a prendere alle ore 15.00) sino alle 21.00, - durante le vacanze Natalizie, il padre potrà vedere e stare con le figlie per 7 giorni consecutivi, dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1. ad anni alterni;
durante le vacanze Pasquali il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie per 2
o 3 giorni consecutivi a seconda delle ferie scolastiche comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e Pasquetta;
durante le vacanze estive il padre potrà stare con le figlie 2 settimane, anche non consecutive, da comunicare alla madre entro fine maggio di ogni anno;
le visite dovranno comunque tenere conto delle esigenze delle minori e degli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse;
5. disporre l'obbligo per il marito di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento per le due figlie, la somma mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00) mensili rivalutabile Istat, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla stessa, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive, come da Protocollo del Tribunale di Venezia;
6. L'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascun coniuge;
7. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e di aver già definito ogni questione patrimoniale collegata al rapporto di coniugio, e reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra;
8. I coniugi si obbligano a prestare il consenso al rilascio e rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio; Si chiede che il Tribunale ordini all'Ufficiale di stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza negli appositi Registri. Spese di lite compensate.
Per il P.M. intervenuto: esprime parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 06.11.2024 i ricorrenti hanno esposto di aver contratto matrimonio civile in data 08/01/2007 in Albania Comune di Peze;
matrimonio registrato in
Italia al Comune di Pianiga (VE) [atto n.4, parte II, Serie C, anno 2014 del Comune di Pianiga Per_ (VE)]; dall'unione coniugale sono nate le figlie minori (il 3.7.2010) e (il Per_2
19.11.2016); i coniugi si sono separati consensualmente avanti al Tribunale di Venezia all'udienza del 20.12.2023, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nel procedimento civile
RG n. 16516/2023 definito con sentenza n. 2462/2023 pubbl. il 27.1.2023, senza più riconciliazione e senza più riprendere la convivenza;
i coniugi dichiarano di aver definito tra loro in sede separativa ogni rapporto di natura economica, di svolgere attività lavorativa, e di essere economicamente autosufficienti. Chiedono pertanto che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in epigrafe.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'udienza del 20.12.2023 tenutasi in modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nel procedimento di separazione consensuale definito con sentenza di omologa n. 2462/2023 pubbl. il 27.12.2023 del Tribunale di Venezia, passata in giudicato.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi,
e risulta conforme agli interessi della prole minore va accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Il Tribunale prende atto del fatto che la ex casa coniugale rientra nella piena disponibilità del ricorrente che ne è proprietario. Nulla vi è infatti a provvedere circa tale immobile, giacché le parti concordano nello stabilire la residenza delle minori presso la madre in altro immobile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando,
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 08/01/2007 con rito civile in
Albania Comune di Peze da e e trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro atti di matrimonio (alla parte II, serie C, n. 4, dell'anno 2014) del Comune di Pianiga
(VE).
2. Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
4. Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
3