Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00243/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2020, proposto da
EL RA, LA OC, AR OC e TO OC, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli n. 7;
contro
Comune di Nardò, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione n.1305 del 17/12/2019 emessa dal Dirigente dell’Area Funzionale 4: Sviluppo, pianificazione del territorio e paesaggio – ambiente – servizi ecologici – demanio, con la quale è stata comminata la sanzione pecuniaria pari a €.1.449,52, quale “indennità per il danno arrecato al paesaggio pari al profitto conseguito e connesso alla realizzazione” di un immobile abusivo, sito in località Mondonuovo alla Via Marchesana, in zona soggetta alla disciplina di cui all’art.167 d.lgs42/04, nonché di ogni altro atto connesso consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AT MO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.E’ impugnata la determinazione n.1305 del 17/12/2019 emessa dal Dirigente dell’Area Funzionale 4: Sviluppo, pianificazione del territorio e paesaggio – ambiente – servizi ecologici – demanio, con la quale è stata comminata la sanzione pecuniaria pari a €.1.449,52, quale “indennità per il danno arrecato al paesaggio pari al profitto conseguito e connesso alla realizzazione” di un immobile abusivo, sito in località Mondonuovo alla Via Marchesana, in zona soggetta alla disciplina di cui all’art.167 del D.Lgs. 42/2004, nonché di ogni altro atto connesso consequenziale e presupposto.
I ricorrenti, proprietari di un’abitazione in Nardò, situata in zona Mondonuovo, edificata abusivamente dal de cuius, il Sig.OC UI, negli anni ’70, espongono quanto segue.
In data 28/03/1986, il Sig.OC UI presentava domanda prot.n.10074 al Comune di Nardò per ottenere una concessione edilizia in sanatoria, per aver costruito l’immobile in assenza di un valido titolo edilizio.
In data 15/04/1998, con istanza prot. n.11621, gli stessi chiedevano che il Comune volturasse, a proprio nome, la concessione edilizia in sanatoria, quali eredi del defunto OC UI.
La domanda in sanatoria ha ottenuto il parere favorevole sul vincolo paesaggistico del Dirigente Settore Urbanistica Ambiente (provvedimento n.2606/2006) e il parere della Soprintendenza di Lecce n.10914/2006, sicchè in data 20.11.2014 è stato ritirato il titolo edilizio in sanatoria n.5382.
Tuttavia, con determinazione n.1305/2019 del 17.12.2019 il Comune di Nardò ha irrogato la sanzione e/o indennità di cui all’art.167 D.Lgs. n. 42/2004, per un ammontare pari a € 1.449,52, previsto “in alternativa alla demolizione di un’opera abusiva.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DELLE SANZIONI E DEI CREDITI PECUNIARI - ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI RILASCIO DEL TITOLO IN SANATORIA MANCATA APPLICAZIONE ART.32 L.47/1985.
INCOMPETENZA DELL’ORGANO E DELL’ENTE - VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA COMPETENZA ALL’ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO.
1.2. Con atto di costituzione per prosecuzione di giudizio depositato il 23 maggio 2025, le parti ricorrenti, essendo deceduta in data 28/6/2024 la sig.ra RA EL ricorrente originaria - unitamente agli altri comproprietari sigg.ri OC LA, OC AR e OC TO, gli stessi, in qualità di eredi della defunta - si sono costituiti nel ricorso originariamente proposto al fine di subentrare nella posizione della defunta sig.ra RA EL.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
2.Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2.1. Con un primo motivo di gravame le parti ricorrenti deducono l’illegittimità del provvedimento irrogativo della sanzione pecuniaria per prescrizione quinquennale.
Come ribadito più volta da questa Sezione (per tutte sentenza n.286/2022) “deve osservarsi in accordo con la giurisprudenza formatasi sul punto che “Ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria per il caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, la prescrizione quinquennale di cui all’art. 28, L. 24 novembre 1981 n. 689 inizia a decorrere solo dal giorno in cui è cessata la situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, ovvero - in mancanza delle stesse - con la effettiva demolizione delle opere abusive; infatti, per la decorrenza della prescrizione dell’illecito amministrativo permanente, trova applicazione il principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (art. 158, comma I, cod. pen.), con la conseguenza che il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell’esercizio del potere” (cfr. di recente T.A.R. Lazio, Latina 16 marzo 2018, n. 115)” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Sesta, 8 novembre 2018, n. 6524, confermata dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 5 luglio 2019, n. 4674)” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 19/11/2021, n. 1677).
Inoltre, anche se l’intervenuto condono dell’abuso edilizio non fa venir meno la potestà sanzionatoria regionale per la diversa violazione paesaggistica, tuttavia il momento del rilascio della concessione edilizia in sanatoria (nella specie in data 20.11.2014 è stato ritirato il titolo edilizio in sanatoria n.5382, per il fabbricato di che trattasi, previo parere paesaggistico del Dirigente Settore Urbanistica Ambiente con provvedimento n.2606/2006 e il parere della Soprintendenza di Lecce n.10914/2006) facendo cessare l’antigiuridicità dell’intero fatto (e, quindi, anche della permanenza della violazione paesaggistica), costituisce il “dies a quo” dal quale decorre il termine di prescrizione quinquennale (ex art. 28, primo comma, della Legge n. 689/1981) per irrogare la sanzione pecuniaria (indennità risarcitoria per danno arrecato al paesaggio) prevista dall’art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 per le opere abusivamente realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, termine che, nella fattispecie concreta, risulta certamente spirato posto che il provvedimento impugnato è stato adottato in data 17/12/2019 senza essere preceduto da alcun atto interruttivo della prescrizione.
A tanto deve aggiungersi che, come condivisibilmente dedotto dalla difesa delle parti ricorrenti, in base all’art.35 della L.47/1985 - disposizione sulla base della quale è stato rilasciato il titolo in sanatoria de quo - “Fermo il disposto del primo comma dell’art.40 e con l’esclusione dei casi di cui all’art.33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima di intende accolta” e nel caso di domande, come quella in esame, rientranti, nell’ambito della previsione di cui all’art.32 della stessa L.47/85, il predetto termine decorre “dall’emissione del parere previsto dal primo comma dello stesso art.32” (pareri che nella specie sono stati resi nell’anno 2006) sicchè, decorsi 24 mesi nel 2008, il titolo edilizio in sanatoria si era regolarmente perfezionato e, quindi, cessata già a quell’epoca l’antigiuridicità della condotta.
In conclusione, sotto il suindicato profilo e previo assorbimento delle censure non esaminate, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente annullato l’atto impugnato.
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la irripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT SC, Presidente
AT MO, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT MO | NT SC |
IL SEGRETARIO