TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/02/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio
e composto dai Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire - Presidente.
2) Dott. Aurelia Cuomo - Giudice est
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G.n. 3975 anno 2023 avente ad oggetto: divorzio congiunto ex art. 473-bis. 49 - 51 c.p.c.
PROMOSSO DA nata a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rapp.ti e difesi dall'Avv. Francesco Lupi del Foro di Nocera Inferiore giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 04.02.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.08.2023 le parti, in epigrafe generalizzate, chiedevano che fosse pronunciata contestualmente la loro separazione consensuale e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cava de' Tirreni (SA) il 20.07.2017 e dalla cui unione sono nate le figlie il 23.10.2017 e il 11.06.2022. Per_1 Per_2 Emessa in data 08.3.2024 sentenza di separazione, la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in merito alla contestuale domanda di divorzio.
All'udienza del 04.02.2025, ribadita la volontà di divorziare alle condizioni concordate, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre 6 mesi dalla data della separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto, i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio riportandosi alle condizioni stabilite nel ricorso e poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
e in data 23.08.2023 così provvede:
[...] Parte_2
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] il [...] e , nato Parte_1 Parte_2
a Salerno il 30/11/1986, che contrassero matrimonio in Cava De Tirreni
Pag. 2 di 3 (SA) il 20.07.2017 (Atto n.86 Parte II Serie A del Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune, anno 2017)
2) Conferma le condizioni di cui al ricorso da intendersi qui richiamate;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 06.02.2025
Il Giudice est Il Presidente
Dr.ssa Aurelia Cuomo Dr.ssa Enrica De Sire
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio
e composto dai Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire - Presidente.
2) Dott. Aurelia Cuomo - Giudice est
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G.n. 3975 anno 2023 avente ad oggetto: divorzio congiunto ex art. 473-bis. 49 - 51 c.p.c.
PROMOSSO DA nata a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rapp.ti e difesi dall'Avv. Francesco Lupi del Foro di Nocera Inferiore giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 04.02.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.08.2023 le parti, in epigrafe generalizzate, chiedevano che fosse pronunciata contestualmente la loro separazione consensuale e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cava de' Tirreni (SA) il 20.07.2017 e dalla cui unione sono nate le figlie il 23.10.2017 e il 11.06.2022. Per_1 Per_2 Emessa in data 08.3.2024 sentenza di separazione, la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in merito alla contestuale domanda di divorzio.
All'udienza del 04.02.2025, ribadita la volontà di divorziare alle condizioni concordate, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre 6 mesi dalla data della separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto, i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio riportandosi alle condizioni stabilite nel ricorso e poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
e in data 23.08.2023 così provvede:
[...] Parte_2
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] il [...] e , nato Parte_1 Parte_2
a Salerno il 30/11/1986, che contrassero matrimonio in Cava De Tirreni
Pag. 2 di 3 (SA) il 20.07.2017 (Atto n.86 Parte II Serie A del Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune, anno 2017)
2) Conferma le condizioni di cui al ricorso da intendersi qui richiamate;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 06.02.2025
Il Giudice est Il Presidente
Dr.ssa Aurelia Cuomo Dr.ssa Enrica De Sire
Pag. 3 di 3