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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 24/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
N. 1371/2017
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Barcellona P.G., dott.ssa Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1371 /2017 del Registro Generale Contenzioso
TRA
c.f. elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. Parte_1 C.F._1 presso il recapito professionale dell'Avv. COLOSI VALENTINO dalla quale è rappresentato e difeso come in atti.
ATTORE
CONTRO
, in persona del procuratore pro tempore, Controparte_1
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. GRILLO GIUSEPPE come da procura in atti. P.IVA_1
CONVENUTO
avente per OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno precisato le conclusioni (il cui verbale deve intendersi in questa sede richiamato), riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa ed, insistendo nelle domande in esse formulate, hanno chiesto la decisione della causa con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.. All'esito il Giudice Istruttore ha assunto la causa in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con citazione, ritualmente notificata al convenuto, il Sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 249/2017 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., con il quale veniva ingiunto al fideiussore della Sig.ra di pagare alla la somma di € 35.586,47 oltre interessi, CP_2 CP_1
e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1- In via preliminare e pregiudiziale, disporre l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi del
D.Lgs n. 28/10, quale condizione di procedibilità del presente giudizio, previo rigetto dell'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti in narrativa;
2- Sempre in via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo opposto, e per l'effetto revocarlo, in quanto emesso in difetto dei poteri di rappresentanza processuale del ricorrente e del conseguente ius postulandi del difensore, per quanto ampiamente esposto in atti;
3- Nel merito, ritenere e dichiarare l'inesistenza, invalidità, inefficacia e/o nullità insanabile del contratto di fideiussione per mancanza dei requisiti essenziali;
4- In subordine, ed in ogni caso, accertare e ritenere apocrife le sottoscrizioni riferibili al Sig. risultanti Parte_1 dal contratto di fideiussione e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità del medesimo atto;
5- Ritenere e dichiarare che la convenuta ha agito in violazione dei principi di correttezza e buona fede, per i CP_1 motivi esposti in narrativa, e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa;
6- Ritenere e dichiarare la nullità delle clausole del rapporto contrattuale sottostante con riferimento alla pattuizione degli interessi, in quanto usurai e, per l'effetto, decurtare le somme da rimborsare all'obbligato principale, sig.ra
dall'ammontare preteso nei confronti del sig. e da questi (ma lo si esclude) CP_3 Parte_1 eventualmente dovuto nella remota ipotesi di rigetto, anche parziale, dei motivi di opposizione.
7- Ritenere e dichiarare inefficaci e, comunque, nulle, in quanto vessatorie, le clausole contrattuali contenute nell'atto fideiussorio;
8- Condannare al risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla banca dati creditizia per il CP_1 complessivo ammontare di € 23.500,00 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria, come in atti dimostrato, o, in subordine, del diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia, da liquidarsi in via equitativa, comunque entro i limiti di valore del presente giudizio;
in ulteriore subordine, disporre la compensazione giudiziale di tali somme con quelle che, eventualmente, dovessero essere ritenute dovute (ma lo si esclude) dall'attore opponente in corso di causa. In ogni caso disporre a carico della l'onere della cancellazione del nominativo CP_1 del sig. dalla banca dati creditizia, con effetto retroattivo. Pt_1
Si costituiva in giudizio la opposta la quale, contestando le domande avverse, ne chiedeva il rigetto CP_1
e insisteva nella domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 23.12.2017 il giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e disponeva l'esperimento della mediazione obbligatoria.
Depositate le note di cui all'art. 183 sesto comma, in seguito all'istanza di verificazione veniva disposta
CTU grafologica e, successivamente, quella contabile.
Depositate entrambe le relazioni, ritenuta la causa matura per la decisione, si disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni ed il giudizio veniva assunto in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
****
Si osserva che l'opposizione è fondata e merita di essere accolta nei limiti di seguito espressi.
Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivi (cfr. Cass. 20613/11).
Nel caso di specie, la Banca creditrice ha assolto l'onere probatorio mediante la produzione, durante la fase monitoria, della documentazione relativa al rapporto contrattuale.
Nonostante il disconoscimento della firma operata dal fideiussore opponente, , si osserva Parte_1 che il nominato CTU nella sua relazione, le cui conclusioni si apprezzano e si condividono, ha accertato l'autenticità della firma apposta sul contratto di fideiussione, da ricondurre all'opponente , Parte_1
e, di conseguenza, il documento che prova il rapporto contrattuale che lega le parti del giudizio si riconosce valido ed efficace. Una volta che il creditore abbia allegato e provato gli elementi costitutivi del proprio diritto (nel caso in esame, il contratto di fideiussione), spetta pertanto all'opponente allegare e provare i fatti, che determinano la invalidità del contratto, secondo il consueto atteggiarsi dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. Questo principio è stato, del resto, frequentemente applicato dalla giurisprudenza in materia di usura soggettiva (Cass., n. 19282/2014).
Applicando i criteri elaborati dalla giurisprudenza sopra richiamata al caso in esame, nonché alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta e delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU – la cui relazione è stata svolta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale il giudice non ha pertanto motivo di discostarsi, si osserva quanto di seguito.
In risposta ai seguenti quesiti: 1) accerti il tasso di interesse applicato dalla banca opposta in relazione al rapporto oggetto di causa. 2) dica, in relazione a tale determinazione, se il tasso applicato dalla banca è stato superiore al tasso usuraio previsto al momento della pattuizione degli interessi o dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, confrontando quindi il tasso con il TEG al momento della stipula o della variazione. 3) in caso affermativo predisponga il calcolo e determini il saldo del conto, senza tenere conto di quanto dovuto in base agli interessi aventi tasso usuraio ed applicando la previsione di cui all'art. 1815 II comma c.c. si ritiene fondata l'eccezione di superamento del tasso soglia degli interessi.
Secondo il calcolo effettuato dal CTU che, come sopra già espresso, si condivide, si è appurata l'applicazione di un TAEG pari al 15,373% superiore, quindi al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo intercorrente tra l'1.07.2009 e 30.09.2009.
Pertanto: “In conclusione, sulla base della documentazione in possesso e della rielaborazione effettuata, gli interessi da recuperare in considerazione dello sforamento del tasso soglia usura al momento della pattuizione risultano complessivamente pari ad Euro 21.445,95. Alla luce di ciò e, sulla scorta del mandato ricevuto, il giusto saldo a favore dell'Istituto di Credito risulterebbe pari ad Euro 14.140,29, quale differenza tra l'ammontare originario del finanziamento (Euro 48.787,72), gli interessi da recuperare in applicazione dell'art. 1815 II comma c.c. (Euro 21.445,95) e l'ammontare complessivo delle quote capitale già versate al 28.8.2013 (Euro 13.201,48)”.
Anche le conclusioni contenute nella CTU integrativa meritano approvazione in quanto, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, quarto comma, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
Ciò posto, in virtù di tale rideterminazione, si accoglie l'opposizione a Decreto Ingiuntivo proposta dichiarando la revoca dello stesso.
Si condanna l'opposto al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1 al pagamento di Euro 14.140,29 oltre interessi indicati in ricorso.
[...] Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e si pongono pertanto a carico dell'opponente secondo la liquidazione fatta in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/224, tenuto conto del decisum e della complessità e la tipologia di danno di cui oggi ci occupa. Le spese di CTU, stante l'esito delle stesse vengono così suddivise: le spese di CTU grafologica vengono poste a carico di parte opponente, le spese di CTU contabile vengono poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1371/2017 R.G.A.C., così provvede:
Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto, portante n. n. 249/2017 emesso dal Tribunale di
Barcellona P.G.
Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
al pagamento di € 14.140,29 oltre interessi come meglio specificato in parte motiva.
[...]
Condanna parte opponente, , alla rifusione delle spese di giudizio in favore Parte_1 dell'attore che si liquidano in € 2.540,00 oltre le spese vive e spese generali IVA e CPA.
Pone il pagamento delle spese per la CTU grafologica a carico dell'opponente . Parte_1
Pone il pagamento delle spese per la CTU contabile a carico della Controparte_4
.
[...]
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 24/01/2025.
IL GIUDICE ONORARIO
(Dott. Maria Rita Cuzzola)
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