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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 3.6.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2290/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Bellasai, Pt_1 come da procura in atti appellante
E
Controparte_1 appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 196/2022, pubblicata l'1.3.2022
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.5.2021 conveniva in giudizio l' chiedendo Controparte_1 Pt_1
di accertare il suo diritto alla rettifica della propria posizione assicurativa e previdenziale mediante accredito dei contributi versati, relativi ai periodi lavorativi dal 7.8.2017 al 31.10.2017 e dall'1.11.2017 al 31.5.2019.
A sostegno della domanda, deduceva: di aver lavorato nei periodi indicati alle dipendenze di
(dal 7.8.2017 fino al 31.10.2017) e di (dall'1.11.2017 al 31.5.2019) Persona_1 CP_2
e che dall'estratto conto previdenziale non risultavano registrate le settimane contributive relative a tali periodi;
di aver presentato all' in data 26.8.2020, “segnalazione contributiva” per ciascuno Pt_1
dei suddetti periodi, chiedendo la regolarizzazione del conto assicurativo mediante accredito dei
1 contributi versati dai datori di lavoro;
di aver allegato a ciascuna segnalazione la documentazione a riprova della sussistenza del rapporto di lavoro nei periodi indicati.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. Eccepiva, preliminarmente, Pt_1
l'improcedibilità della domanda per la mancata proposizione del di ricorso amministrativo ex art. 443 c.p.c.; nel merito, osservava che l'istruttoria non poteva essere attivata in quanto era in corso un accertamento ispettivo nei confronti del sig. CP_1
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Frosinone dichiarava il diritto del alla CP_1
rettifica della sua posizione assicurativa e previdenziale con accredito dei contributi versati dal datore di lavoro per i periodi lavorativi dal 7.8.2017 al 31.10.2017 alle dipendenze di Per_1
e dall'1.11.2017 al 31.5.2019 alle dipendenze della condannava l' al
[...] CP_2 Pt_1
pagamento delle spese di lite, con distrazione.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello l' eccependo, preliminarmente, Pt_1
l'improcedibilità del ricorso di primo grado, ex art. 443 c.p.c., stante la mancata presentazione, presso le competenti sedi, del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di reiezione dell'accredito contributivo richiesto;
nel merito, deducendo che, all'atto della notifica del ricorso di primo grado, era in corso una attività ispettiva che, solo dopo la fine del giudizio, ha dato gli esiti di cui al verbale di accertamento depositato;
che, in particolare, è emerso che il rapporto di lavoro del con la ditta non si è mai concretizzato e non è stata mai corrisposta CP_1 Persona_1
alcuna retribuzione;
che anche con la non si è mai svolto alcun rapporto di lavoro. CP_2
Ha, quindi, concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di respingere il ricorso proposto da di condannare il al pagamento delle spese di lite nonché al Controparte_1 CP_1 pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
All'udienza del 25.3.2025 il difensore dell' ha chiesto un termine per depositare la Pt_1
documentazione attestante la notifica del ricorso in appello e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 3.6.2025, ordinando a parte appellante di depositare la prova della notifica del ricorso entro quindici giorni prima dell'udienza.
All'udienza del 3.6.2025 il difensore dell' ha nuovamente chiesto un termine per il deposito del Pt_1
ricorso in appello notificato.
2. Secondo la Suprema Corte, nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove
2 la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (ex multis Cass. n. 6159/2018).
Nello stesso senso: “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa” (Cass. n. 27079/2020).
Più di recente, la Corte di Cassazione ha affermato che: “nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato, con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità, non potendo il giudice assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente. Quindi, in riferimento all'inesistenza della notificazione, si è più volte ribadito che non è applicabile lo strumento sanante previsto dall'art. 291 c.p.c. nell'ipotesi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover ritenere la notificazione solo tentata ma non compiuta, ovvero, omessa. Infatti, la fattispecie legale minima della notificazione, che la lo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, richiede la consegna, ossia il raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, sicché solo qualora quest'ultima avvenga si può porre una questione di nullità della notificazione, sanabile ex tunc a seguito della rinnovazione disposta ai sensi dell'art. 291 c.p.c. o per effetto del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.. Alla luce del richiamato principio, qui ribadito, si deve escludere che la restituzione dell'atto al mittente con attestazione dell'irreperibilità del destinatario possa integrare una notifica perfezionata ma invalida, giacché quell'attestazione, seppure conclusiva delle attività richieste al soggetto incaricato della notificazione, certifica
l'omessa consegna, ossia la mancanza di una delle condizioni necessarie affinché possa porsi un problema di validità della notificazione” (Cass. n. 9411/2023).
3. Nel caso di specie, parte appellante non ha fornito la prova della notifica del ricorso in appello nel termine concesso dalla Corte all'udienza del 25.3.2025, con la conseguente improcedibilità dell'impugnazione.
3 4. La mancata costituzione in giudizio della parte resistente esime dalla regolamentazione delle spese di lite del presente grado.
Sussistono le condizioni oggettive richieste ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228- che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115- per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
- dichiara l'improcedibilità dell'appello;
- nulla sulle spese di lite del presente grado;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 3.6.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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