Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE QUINTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIA NO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa A gata Maria Pia Mauceri, all'esito della trattazione disposta ai sensi dell'art 127 ter cpc con cui l'udienza del 13/02/2025
è stata sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.8633/2024 R.G.;
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], C.F. C.F. 1 Parte 1
[...] , residente in [...], elettivamente domiciliato in Aci S.
Antonio (CT) Via Giovanni Gentile 24, presso lo studio dell'Avv. Angelica Lampò che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
Controparte 1 nato a [...] 1'8.7.1980, C.F.
[...]
residente in [...] scala B;
C.F. 2
Resistente contumace
Sulle conclusioni di parte ricorrente come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art.447 bis c.p.c. depositato in data 12 agosto 2024 presso la cancelleria del Tribunale civile di Catania il ricorrente deduceva di avere concesso al resistente il godimento dell'immobile sito in Catania Via Antonino Caruso n. 22 piano terra;
che le parti convenivano verbalmente che l'importo del canone di locazione avrebbe dovuto
che, tuttavia, il sig. CP_1 aveva rinviato la
sottoscrizione del contratto di locazione, adducendo giustificazioni varie;
che, dal mese di marzo del 2022, non versava più il canone;
che la richiesta di rilascio dell'immobile rimaneva priva di riscontro;
chiedeva pertanto: "Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI 1- accerti e dichiari che il signor CP_1 occupa senza titolo alcuno sita in Catania Via Antoninol'unità immobiliare di proprietà di Parte 1
Caruso n. 22 e per l'effetto 2- condanni Controparte 1 e/o aventi causa a rilasciare libero e sgombero da sé persone e cose l'immobile sito in Catania Via
Antonino Caruso n. 22 piano terra rimettendolo nel pieno e legittimo possesso di [...]
Parte 1, fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio a breve;
3-
Controparte_1 al pagamento del pregresso nella misura di € condannare quale canone pattuito od in subordine 12.600,00 in favore del Parte 1
condannarlo al risarcimento dei danni da occupazione sine titulo dell'immobile nel diverso importo, maggiore o minore, che il Giudice vorrà determinare anche in via equitativa a titolo di indennità anche tenuto conto della messa a reddito dell'immobile da parte del resistente, importo a cui aggiungere in ogni caso i consumi non versati pari ad € 285,27 ad oggi ed il tutto sino all'effettivo rilascio e con interessi legali a far data dal marzo 2022 al soddisfo.
Veniva fissata l'udienza di prima comparizione delle parti ed assegnato termine per la
notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento.
La parte resistente non si costituiva nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione.
All'udienza del 5 dicembre 2024 la parte ricorrente chiedeva che la causa venisse decisa. La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 13 febbraio 2025, di cui veniva disposta la sostituzione con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc.
La parte ricorrente depositava le note conclusive nonché le note scritte in sostituzione dell'udienza del 13 febbraio 2025.
All'esito dell'attività cartolare la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi nel presente giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Nei termini in cui è stata proposta, la domanda di rilascio va qualificata come azione personale di restituzione poiché, secondo la stessa prospettazione attorea "è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto", in forza di un negozio obbligatorio (cfr. sul punto Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza n.7305 del
28/03/2014) e quanto agli oneri probatori incombenti sulla parte che chiede la restituzione, non è necessario dimostrare il diritto di proprietà, essendo sufficiente provare l'insussistenza o il venir meno del contratto con cui la detenzione del bene era stata trasferita.
Tanto precisato, la domanda di rilascio è fondata e merita accoglimento.
Invero, la corrispondenza intercorsa tra le parti, allegata in atti, documenta che il resistente si è dichiarato disponibile a rilasciare l'immobile oggetto di causa (così
ammettendo di averne la detenzione), chiedendo, a tale fine, un congruo termine nonché
un piano concordato per il pagamento dei canoni.
Peraltro, il resistente non costituendosi nel presente giudizio ha omesso di fornire la prova di un titolo di detenzione dell'immobile opponibile al ricorrente.
Alla luce degli elementi probatori acquisiti (cfr. documenti in atti) e delle disposizioni normative di riferimento (che impongono la redazione del contratto di locazione in forma scritta e la sua successiva registrazione), deve, pertanto, ritenersi che il resistente detenga l'immobile oggetto di causa senza alcun valido titolo opponibile a parte ricorrente e va, pertanto, condannato a rilasciarlo in suo favore libero e sgombro da persone e cose.
Quanto alla domanda di risarcimento da occupazione senza titolo dell'immobile il ricorrete ha testualmente dedotto "La Cassazione è, inoltre, unanime nel riconoscere l'esistenza in re ipsa, nel caso di occupazione sine titulo, del danno subito dal proprietario sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, che si configura come presunzione iuris tantum”.
A tale ultimo riguardo vanno, qui, richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (cfr. sentenza n 33645 del 15 novembre 2022) secondo cui: "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta"; "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato";
Nei medesimi termini la giurisprudenza di legittimità più recente secondo cui: "a) nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile, non potendo, in caso di mancato superamento di tale presunzione, non essere riconosciuto in favore del legittimo proprietario;
b)
nell'ipotesi di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato." (cfr. in tale ultimo senso: Cass. Civ. Sez.
2 - Ordinanza n. 19849 del 18/07/2024)
Orbene, nel caso in esame, alla luce di quanto sopra, in capo al ricorrente può
riconoscersi il diritto al risarcimento del danno per la perdita del godimento dell'immobile a far data dal mese di marzo del 2022 fino all'effettivo rilascio.
Ai fini della relativa liquidazione, può farsi ricorso ad una valutazione equitativa e,
tenuto conto della rendita dell'immobile, così come risultante dai documenti in atti, può
liquidarsi a titolo di risarcimento, in assenza di ulteriori elementi da cui poter desumere il valore effettivo, l'importo mensile di €.350,00.
Può, altresì, essere liquidato l'importo di €. 613,72 pari ai consumi di energia elettrica e di acqua riferibili all'immobile oggetto di causa nel periodo della occupazione così come documentati in atti (mentre non può tenersi conto delle spese documentate in sede di note conclusive dovute a titolo di saldo degli oneri condominiali in assenza di domanda di rimborso delle stesse in sede di ricorso).
In definitiva, il resistente va condannato al pagamento dell'importo mensile di €.350,00
a far data dal mese di marzo del 2022 fino a quella di effettivo rilascio dell'immobile nonché al pagamento dell'importo di €. 613,72 oltre interessi da calcolare al tasso legale dalla domanda la soddisfo.
Le spese e i compensi del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i valori minimi di cui delle tabelle vigenti ex DM
n.55/14 tenuto conto dell'attività difensiva prestata, del valore effettivo della causa (compreso tra €.5200,00 ed €.26000,00) e della non complessità delle questioni affrontate.
PQM
Il Giudice onorario designato dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta n.8633/2024 R.G. nella contumacia del resistente così statuisce:
-dichiara che il resistente detiene senza alcun titolo l'immobile sito in Catania Via
Caruso n. 22 piano terra;
-condanna il resistente sig. Controparte 1 a rilasciare la predetta unità
immobiliare in favore di parte ricorrente libera e sgombera da persone e cose;
-condanna il resistente sig. Controparte_1 al pagamento, in favore di parte di parte ricorrente dell' importo mensile di €.350,00 a far data dal mese di marzo del
2022 fino a quella di effettivo rilascio dell'immobile nonché al pagamento dell'importo di €.613,72 oltre interessi da calcolare al tasso legale dalla domanda la soddisfo per le causali di cui in parte motiva;
-condanna, infine, il resistente sig. Controparte 1 al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e dei compensi del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2902,00, di cui Euro 2538,00 per compensi il resto per spese vive,
oltre IVA e CPA, se dovuti, come per legge, nonché spese generali al 15%.
La presente sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso il 16/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa A gata Maria Pia Mauceri