TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2202/2024 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
13/2/2025, promossa dai signori , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. Alessandra Mignanelli, e , nato a [...] il [...], c.f. CP_1
, difeso dall'avv. Nicola Pascarella con l'intervento del Pubblico Ministero. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10/10/2024 i signori e premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 CP_1 Per concordatario il 22/10/2005 a Cassino (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, la figlia (nata il
29/3/2009) hanno riferito che con sentenza n.839/2022, pubblicata il 15/6/2022, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Hanno evidenziato, inoltre, che si è ormai esaurita ogni comunione tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini le altre questioni pendenti alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
*** CP_ Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori meritino Pt_1 di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Isola di Cassino (FR) dell'anno 2005 al numero 66 parte
II, serie A, e che con sentenza n. 959 pubblicata il 15/6/22 il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale CP_ tra i signori sia venuta meno in maniera definitiva. Sussistono le condizioni contemplate dall'art. Pt_1
3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*** CP_ Le intese dei signori sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge e all' interesse Pt_1 della prole. Anche in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2202/2024 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede: ⮚ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cassino (FR) il 22/10/2005 tra e trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Cassino (FR) Parte_1 CP_1 dell'anno 2005 al numero 66, parte II, serie A;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cassino (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 13/2/2025
il Presidente est
Notari Virgilio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2202/2024 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
13/2/2025, promossa dai signori , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. Alessandra Mignanelli, e , nato a [...] il [...], c.f. CP_1
, difeso dall'avv. Nicola Pascarella con l'intervento del Pubblico Ministero. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10/10/2024 i signori e premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 CP_1 Per concordatario il 22/10/2005 a Cassino (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, la figlia (nata il
29/3/2009) hanno riferito che con sentenza n.839/2022, pubblicata il 15/6/2022, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Hanno evidenziato, inoltre, che si è ormai esaurita ogni comunione tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini le altre questioni pendenti alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
*** CP_ Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori meritino Pt_1 di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Isola di Cassino (FR) dell'anno 2005 al numero 66 parte
II, serie A, e che con sentenza n. 959 pubblicata il 15/6/22 il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale CP_ tra i signori sia venuta meno in maniera definitiva. Sussistono le condizioni contemplate dall'art. Pt_1
3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*** CP_ Le intese dei signori sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge e all' interesse Pt_1 della prole. Anche in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2202/2024 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede: ⮚ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cassino (FR) il 22/10/2005 tra e trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Cassino (FR) Parte_1 CP_1 dell'anno 2005 al numero 66, parte II, serie A;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cassino (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 13/2/2025
il Presidente est
Notari Virgilio