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Rigetto
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01408/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 06/03/2026
N. 01825 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01408/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2026, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Barberio, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via del Casale Strozzi, n. 31,
contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione V – bis, n. 12285/2025, resa tra le parti. N. 01408/2026 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026, il Cons. Roberto
IT e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato, presso il TAR Lazio, il D.P.R. del 18 ottobre 2022, con il quale l'Amministrazione ha disposto l'annullamento d'ufficio di un precedente provvedimento di concessione della cittadinanza italiana (D.P.R. del 14 aprile 2016, rilasciato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992).
I fatti che hanno condotto a tale decisione risiedono in una complessa vicenda penale, identificata dai procedimenti n. -OMISSIS- R.G.N.R. e n. -OMISSIS- R.G. G.I.P. presso il Tribunale di Roma, relativa alla definizione illecita di circa cinquecento pratiche di cittadinanza. Tali pratiche erano state gestite da una dipendente del
Ministero dell'Interno che, insieme al coniuge, è stata successivamente condannata in data 11 maggio 2022 a seguito di patteggiamento.
Le verifiche amministrative hanno rivelato che la pratica del ricorrente era totalmente priva di istruttoria, essendo stata definita attraverso l'uso illecito di credenziali informatiche e omettendo la valutazione di elementi ostativi segnalati dalla Questura
e dalla Prefettura, come un procedimento penale pendente, il mancato aggiornamento dei redditi e irregolarità documentali (mancanza di marche da bollo e timbri di accettazione).
Nel proprio ricorso, l'interessato ha lamentato diversi vizi di legittimità, tra cui la violazione di legge, il difetto di istruttoria e l'illogicità della motivazione, invocando inoltre la violazione degli artt. 27 e 97 della Costituzione e dell'art. 41 della Carta di
Nizza. N. 01408/2026 REG.RIC.
Il ricorrente ha sostenuto che non fossero stati rispettati i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e che il provvedimento di annullamento non esplicitasse chiaramente i reali elementi fattuali alla base della decisione. È stata inoltre eccepita la lesione del principio del legittimo affidamento, sulla base della dichiarata estraneità ai fatti di reato e del tempo trascorso dalla concessione del titolo.
2. Il TAR, con sentenza n. 12285/2025 ha respinto il ricorso, sottolineando come la concessione della cittadinanza sia un atto di alta amministrazione caratterizzato da un notevole grado di discrezionalità, incidendo sul rapporto tra individuo e Stato-
Comunità.
La sentenza afferma che il riscontrato difetto assoluto di istruttoria, riconducibile a un fatto costituente reato, rende la concessione radicalmente illegittima e impone l'annullamento d'ufficio come unico rimedio adeguato al fine di salvaguardare l'interesse pubblico.
I giudici hanno inoltre precisato che il limite temporale previsto dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 non è applicabile in questo caso, poiché la cittadinanza non è un'autorizzazione o un vantaggio economico, ma il conferimento del massimo status giuridico nazionale.
Infine, la decisione ha evidenziato che la gravità del “mercato” delle cittadinanze emerso dalle indagini e la necessità di tutelare la credibilità dell'azione amministrativa prevalgono sull'affidamento del privato, rendendo irrilevante il suo eventuale stato psicologico o la mancanza di una responsabilità penale.
3. Il sig. -OMISSIS- ha appellato la suddetta sentenza, con istanza di misure cautelari, rilevando di essere estraneo alle vicende penali che hanno riguardato la funzionaria infedele. N. 01408/2026 REG.RIC.
Secondo l'appellante, l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere a una valutazione dei requisiti previsti dalla legge, invece di annullare direttamente il provvedimento di concessione della cittadinanza.
Inoltre non sarebbe stato rispettato il limite del termine ragionevole previsto dall'art. 21-nonies, legge n. 241 del 1990 e l'appellante sarebbe stato penalizzato sulla base di una sorta di responsabilità oggettiva, che contrasta con i principi costituzionali che devono informare l'agire della pubblica amministrazione.
4. Si è costituito il Ministero dell'Interno, senza spiegare difese scritte.
5. All'esito dell'udienza camerale del 5 marzo 2026, il Presidente ha dato avviso alle parti della possibilità che il giudizio fosse definito in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a..
6. L'appello è infondato.
6.1 Il Collegio ritiene di dover dare continuità a quanto già stabilito in casi simili da altre pronunce della Sezione, quanto alla sufficienza degli elementi emersi in sede penale per integrare le ragioni di interesse pubblico che giustificano l'adozione del provvedimento di autotutela (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 febbraio 2026, n. 978; id., 20 ottobre 2025, n. 8128; id., 16 aprile 2025, n. 3287; id., 9 maggio 2024, n. 4167; id, 5 giugno 2023, n. 5508; id., 28 dicembre 2022, n. 11485; id., 9 giugno 2022, n. 4687).
Al riguardo basti richiamare la circostanza per cui il procedimento è stato definito in carenza di una completa istruttoria e soprattutto attraverso l'utilizzo illecito della credenziale informatica del dirigente competente. Del resto non è controverso tra le parti che la pratica per la concessione della cittadinanza all'odierno appellante
(contrassegnata dal numero -OMISSIS-) fosse una di quelle oggetto dei procedimenti penali di cui sopra.
6.2 Se è vero che il provvedimento impugnato non offre concreti elementi da cui inferire profili di responsabilità dell'appellante, è anche vero che la buona fede dello stesso non sarebbe comunque idonea «a scalfire il legame, rilevante ai fini della N. 01408/2026 REG.RIC.
presente decisione, tra la genesi del provvedimento di concessione della cittadinanza […] e la suddetta fattispecie criminosa e, in definitiva, a smentire
l'incidenza dei reati accertati sull'adeguatezza del provvedimento in rapporto all'interesse pubblico che esso è fisiologicamente destinato a realizzare, in armonia
e non in contrapposizione con quello del richiedente» (Cons. Stato, sent. n. 5508/2023 cit.).
Rimane comunque fermo che, al ricorrere dei relativi presupposti, la lesione del legittimo affidamento dell'odierno appellante potrebbe essere ristorata mediante un'azione risarcitoria da esperire nei confronti dei soggetti responsabili dei fatti che hanno condotto all'atto di annullamento qui in discussione.
6.3. In assenza di un procedimento amministrativo lecitamente concluso, la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento della cittadinanza non può essere accertata in via giudiziale, vista anche la discrezionalità che connota le valutazioni dell'Amministrazione in tale materia.
6.4. Quanto invece alla violazione del termine di cui all'art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241 del 1990, è sufficiente rilevare la sua inapplicabilità alla fattispecie in esame, essendo il limite temporale di 12 mesi (ratione temporis applicabile) circoscritto ai
“provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, al cui novero non può ritenersi appartenere quello concessivo della cittadinanza italiana (cfr.
Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2025, n. 2020; id., 25 febbraio 2025, n. 1619; id., 9 maggio 2024, n. 4167). È vero che la legge richiede comunque che il provvedimento di autotutela sia adottato entro un termine ragionevole, ma, come riconosciuto anche dal primo giudice, il peculiare rilievo che il provvedimento di concessione della cittadinanza ha per gli interessi dell'intero Stato-comunità impone di dare prevalenza, in un caso come quello che occupa, alla tutela della legalità e della correttezza dell'azione amministrativa, con la conseguenza che l'annullamento può perfezionarsi anche ad alcuni anni di distanza dal provvedimento di concessione. N. 01408/2026 REG.RIC.
7. Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato. Il Collegio ritiene, tuttavia, che il Ministero dovrà pronunciarsi sull'originaria istanza di concessione della cittadinanza a prescindere da una nuova richiesta dell'interessato. In sede di riedizione del potere, oltre all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge,
l'Amministrazione competente potrà valutare anche se, nelle more, siano emersi elementi di responsabilità a carico dell'odierno appellante. In caso contrario, le richiamate vicende penali non potranno essere considerate, di per sé, motivi ostativi alla concessione della cittadinanza.
8. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite relative alla fase di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FF CO, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere N. 01408/2026 REG.RIC.
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto IT, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto IT FF CO
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 06/03/2026
N. 01825 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01408/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2026, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Barberio, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via del Casale Strozzi, n. 31,
contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione V – bis, n. 12285/2025, resa tra le parti. N. 01408/2026 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026, il Cons. Roberto
IT e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato, presso il TAR Lazio, il D.P.R. del 18 ottobre 2022, con il quale l'Amministrazione ha disposto l'annullamento d'ufficio di un precedente provvedimento di concessione della cittadinanza italiana (D.P.R. del 14 aprile 2016, rilasciato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992).
I fatti che hanno condotto a tale decisione risiedono in una complessa vicenda penale, identificata dai procedimenti n. -OMISSIS- R.G.N.R. e n. -OMISSIS- R.G. G.I.P. presso il Tribunale di Roma, relativa alla definizione illecita di circa cinquecento pratiche di cittadinanza. Tali pratiche erano state gestite da una dipendente del
Ministero dell'Interno che, insieme al coniuge, è stata successivamente condannata in data 11 maggio 2022 a seguito di patteggiamento.
Le verifiche amministrative hanno rivelato che la pratica del ricorrente era totalmente priva di istruttoria, essendo stata definita attraverso l'uso illecito di credenziali informatiche e omettendo la valutazione di elementi ostativi segnalati dalla Questura
e dalla Prefettura, come un procedimento penale pendente, il mancato aggiornamento dei redditi e irregolarità documentali (mancanza di marche da bollo e timbri di accettazione).
Nel proprio ricorso, l'interessato ha lamentato diversi vizi di legittimità, tra cui la violazione di legge, il difetto di istruttoria e l'illogicità della motivazione, invocando inoltre la violazione degli artt. 27 e 97 della Costituzione e dell'art. 41 della Carta di
Nizza. N. 01408/2026 REG.RIC.
Il ricorrente ha sostenuto che non fossero stati rispettati i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e che il provvedimento di annullamento non esplicitasse chiaramente i reali elementi fattuali alla base della decisione. È stata inoltre eccepita la lesione del principio del legittimo affidamento, sulla base della dichiarata estraneità ai fatti di reato e del tempo trascorso dalla concessione del titolo.
2. Il TAR, con sentenza n. 12285/2025 ha respinto il ricorso, sottolineando come la concessione della cittadinanza sia un atto di alta amministrazione caratterizzato da un notevole grado di discrezionalità, incidendo sul rapporto tra individuo e Stato-
Comunità.
La sentenza afferma che il riscontrato difetto assoluto di istruttoria, riconducibile a un fatto costituente reato, rende la concessione radicalmente illegittima e impone l'annullamento d'ufficio come unico rimedio adeguato al fine di salvaguardare l'interesse pubblico.
I giudici hanno inoltre precisato che il limite temporale previsto dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 non è applicabile in questo caso, poiché la cittadinanza non è un'autorizzazione o un vantaggio economico, ma il conferimento del massimo status giuridico nazionale.
Infine, la decisione ha evidenziato che la gravità del “mercato” delle cittadinanze emerso dalle indagini e la necessità di tutelare la credibilità dell'azione amministrativa prevalgono sull'affidamento del privato, rendendo irrilevante il suo eventuale stato psicologico o la mancanza di una responsabilità penale.
3. Il sig. -OMISSIS- ha appellato la suddetta sentenza, con istanza di misure cautelari, rilevando di essere estraneo alle vicende penali che hanno riguardato la funzionaria infedele. N. 01408/2026 REG.RIC.
Secondo l'appellante, l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere a una valutazione dei requisiti previsti dalla legge, invece di annullare direttamente il provvedimento di concessione della cittadinanza.
Inoltre non sarebbe stato rispettato il limite del termine ragionevole previsto dall'art. 21-nonies, legge n. 241 del 1990 e l'appellante sarebbe stato penalizzato sulla base di una sorta di responsabilità oggettiva, che contrasta con i principi costituzionali che devono informare l'agire della pubblica amministrazione.
4. Si è costituito il Ministero dell'Interno, senza spiegare difese scritte.
5. All'esito dell'udienza camerale del 5 marzo 2026, il Presidente ha dato avviso alle parti della possibilità che il giudizio fosse definito in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a..
6. L'appello è infondato.
6.1 Il Collegio ritiene di dover dare continuità a quanto già stabilito in casi simili da altre pronunce della Sezione, quanto alla sufficienza degli elementi emersi in sede penale per integrare le ragioni di interesse pubblico che giustificano l'adozione del provvedimento di autotutela (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 febbraio 2026, n. 978; id., 20 ottobre 2025, n. 8128; id., 16 aprile 2025, n. 3287; id., 9 maggio 2024, n. 4167; id, 5 giugno 2023, n. 5508; id., 28 dicembre 2022, n. 11485; id., 9 giugno 2022, n. 4687).
Al riguardo basti richiamare la circostanza per cui il procedimento è stato definito in carenza di una completa istruttoria e soprattutto attraverso l'utilizzo illecito della credenziale informatica del dirigente competente. Del resto non è controverso tra le parti che la pratica per la concessione della cittadinanza all'odierno appellante
(contrassegnata dal numero -OMISSIS-) fosse una di quelle oggetto dei procedimenti penali di cui sopra.
6.2 Se è vero che il provvedimento impugnato non offre concreti elementi da cui inferire profili di responsabilità dell'appellante, è anche vero che la buona fede dello stesso non sarebbe comunque idonea «a scalfire il legame, rilevante ai fini della N. 01408/2026 REG.RIC.
presente decisione, tra la genesi del provvedimento di concessione della cittadinanza […] e la suddetta fattispecie criminosa e, in definitiva, a smentire
l'incidenza dei reati accertati sull'adeguatezza del provvedimento in rapporto all'interesse pubblico che esso è fisiologicamente destinato a realizzare, in armonia
e non in contrapposizione con quello del richiedente» (Cons. Stato, sent. n. 5508/2023 cit.).
Rimane comunque fermo che, al ricorrere dei relativi presupposti, la lesione del legittimo affidamento dell'odierno appellante potrebbe essere ristorata mediante un'azione risarcitoria da esperire nei confronti dei soggetti responsabili dei fatti che hanno condotto all'atto di annullamento qui in discussione.
6.3. In assenza di un procedimento amministrativo lecitamente concluso, la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento della cittadinanza non può essere accertata in via giudiziale, vista anche la discrezionalità che connota le valutazioni dell'Amministrazione in tale materia.
6.4. Quanto invece alla violazione del termine di cui all'art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241 del 1990, è sufficiente rilevare la sua inapplicabilità alla fattispecie in esame, essendo il limite temporale di 12 mesi (ratione temporis applicabile) circoscritto ai
“provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, al cui novero non può ritenersi appartenere quello concessivo della cittadinanza italiana (cfr.
Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2025, n. 2020; id., 25 febbraio 2025, n. 1619; id., 9 maggio 2024, n. 4167). È vero che la legge richiede comunque che il provvedimento di autotutela sia adottato entro un termine ragionevole, ma, come riconosciuto anche dal primo giudice, il peculiare rilievo che il provvedimento di concessione della cittadinanza ha per gli interessi dell'intero Stato-comunità impone di dare prevalenza, in un caso come quello che occupa, alla tutela della legalità e della correttezza dell'azione amministrativa, con la conseguenza che l'annullamento può perfezionarsi anche ad alcuni anni di distanza dal provvedimento di concessione. N. 01408/2026 REG.RIC.
7. Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato. Il Collegio ritiene, tuttavia, che il Ministero dovrà pronunciarsi sull'originaria istanza di concessione della cittadinanza a prescindere da una nuova richiesta dell'interessato. In sede di riedizione del potere, oltre all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge,
l'Amministrazione competente potrà valutare anche se, nelle more, siano emersi elementi di responsabilità a carico dell'odierno appellante. In caso contrario, le richiamate vicende penali non potranno essere considerate, di per sé, motivi ostativi alla concessione della cittadinanza.
8. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite relative alla fase di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FF CO, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere N. 01408/2026 REG.RIC.
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto IT, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto IT FF CO
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.