Rigetto
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/12/2025, n. 9818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9818 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09818/2025REG.PROV.COLL.
N. 07993/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7993 del 2024, proposto da
RU AL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ermanno S.D. Santorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Radio Italia Anni 60 s.r.l., non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Radio Azzurra s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Lucianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 4398/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il Cons. NI PA e udito per la parte appellante l’avvocato Ermanno S. D. Santorelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società RU AL propone appello avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. 4398/2024 che ha rigettato l’originario ricorso proposto dalla stessa società RU AL teso ad ottenere l’annullamento del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, DGSCERP protocollo n. 22470 del 28 marzo 2016, nella parte in cui si nega al ricorrente « la continuità di esercizio da parte dell’emittente cedente » (Radio Zeta s.r.l.) per cui « non sia possibile attribuire la titolarità dell’impianto in oggetto e conseguentemente affermare la continuità di esercizio in favore dell’impianto in oggetto » (RU AL s.r.l.).
2. Le premesse in fatto possono essere così sintetizzate:
- la controversia riguarda l’impianto di radiodiffusione sito in località Monte Faito (NA), operante sulla frequenza 101.750 MHz che la società Radio Zeta FM s.r.l, nell’anno 2004, ha fatto oggetto di due distinti atti di cessione: (i) il primo in favore della società Coop. Onda Sud (dalla quale è poi pervenuto, mediante successivi trasferimenti, alla società Radio Italia Anni 60 s.r.l.), mediante scrittura privata sottoscritta il 29 settembre 2004; (ii) il secondo in favore dell’odierna ricorrente, RU AL s.r.l., mediante atto notarile del 7 ottobre 2004;
- le predette società, a far data dal 2005, vantando ciascuna la titolarità esclusiva dell’impianto di cui si tratta, hanno presentato all’Ispettorato Territoriale MP reciproche denunce di gravi stati interferenziali, chiedendo un tempestivo intervento risolutore;
- la società RU AL s.r.l. ha impugnato il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (protocollo n. 22470) del 28 marzo 2016, nella parte in cui si nega al ricorrente la continuità di esercizio da parte dell’emittente cedente (Radio Zeta S.r.l.), constatando come non sussistano i presupposti per attribuirle la titolarità dell’impianto in oggetto;
- il presente giudizio fa seguito ad un precedente contenzioso che si è svolto presso il Tar MP che con la sentenza n. 4932/2018 del 24 luglio 2018, si è dichiarato incompetente, richiamando l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3607/2017 che si era pronunciata sull’analogo ricorso avente ad oggetto il provvedimento di disattivazione dell’impianto (oggetto, di separato giudizio);
- la società RU AL ha presentato ricorso in riassunzione dinanzi al Tar per il Lazio che ha deciso la sentenza oggi impugnata.
3. In particolare, il provvedimento 22470 del 28 marzo 2016 così recitava:
« OGGETTO: Impianto radiofonico frequenza 101.750 MHz postazione Monte Faito.
Facendo seguito alla numerosa corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio scrivente e gli Organi in indirizzo, relativa alla titolarità dell'impianto radiofonico operante sulla frequenza 101.750 MHz situato sul Monte Faito, si precisa quanto segue.
Con lettera raccomandata protocollo n. 9194 del 13 febbraio 2015, questa Direzione Generale, per poter mettere la parola fine all'annosa questione, ha ritenuto di richiedere un parere in merito all'Avvocatura Generale dello Stato.
L'Avvocatura Generale, con lettera n. Cs 9146/15 sez. II, del 15 aprile 2015 protocollo n.180229 P, dopo un'attenta valutazione della documentazione fornita da questa Direzione, riguardo alla validità dei due distinti contratti di trasferimento del ramo d'azienda da parte della Società Radio Zeta FM s.r.l. si è così espressa "…. non emergono elementi per escludere la buona fede delle società che hanno proceduto ai distinti acquisti del medesimo ramo d'azienda della cedente Radio Zeta FM s.r.l., e non sussistono perciò ragioni per negare che il loro acquisto sia indipendente dalle possibili questioni relative alla capacità a contrarre del legale rappresentante o del procuratore della società alienante. In presenza di distinti acquisti effettuati in buona fede in base a titoli formalmente legittimi (e comunque non sindacabili, in mancanza di formale annullamento da parte dell'autorità giurisdizionalmente competente), occorre tener conto del criterio di risoluzione del conflitto di interessi previsto dagli artt. 1155 e 1380 c.c., dei quali occorre fare applicazione congiunta, in presenza di una alienazione di ramo d'azienda che comprende sia beni mobili che diritti immateriali di godimento".
Continua poi con "si ritiene che dagli atti qui trasmessi emerge che nel presente caso i presupposti previsti dall'art. 1155 c.c. (con riguardo ai beni mobili) e dall'art. 1380 c.c. (con riguardo ai diritti di godimento) si siano realizzati unitariamente a favore del RU AL s.r.l., che pure ha acquistato per ultimo. Per quanto emerge dalla nota di codesto Ministero del 18 giugno 2008, prot. n. 9750, infatti, - il soggetto che ha acquisito l'impianto installato ed esercito con le caratteristiche tecniche di censimento è il RU AL s.r.l., mentre l'impianto esercito dalla Radio Italia Anni 60 s.r.l., avente causa della Onda Sud Soc. Coop. a r.l., è risultato installato in una postazione diversa da quella censita -; ed invero la soc. Radio Italia Anni 60 avrebbe realizzato la costruzione ex novo di un impianto .... a causa dell'impossibilità di entrare in possesso di quello censito (cfr nota ministeriale 20 agosto 2014, prot. 50401). Alla acquisizione del possesso dei beni mobili trasferiti sembra inoltre corrispondere anche la priorità del godimento della frequenza in contestazione da parte del RU AL s.r.l., e cioè dei diritti di godimento associati ai diritti reali sui beni mobili, nell'ambito del ramo d'azienda alienato; e ciò in quanto nella nota di riferimento si afferma che il RU AL s.r.l. (che con nota del 20 giugno 2006 ha per prima denunciato pretese interferenze sulla frequenza utilizzata) sarebbe stata in grado di fornire — a differenza della società concorrente — alcuni elementi di prova sulla continuità dell'esercizio, mediante copia delle bollette del consumo elettrico dell'impianto e mediante una dichiarazione resa dal manutentore dell'impianto.
Per tutte queste ragioni, si ritiene conclusivamente che — ai fini del riconoscimento della titolarità dell'impianto di cui trattasi — codesta Amministrazione debba tener conto non già della validità e della priorità dei contratti di trasferimento intervenuti, ma dello stato di buona o ma fede degli acquirenti (art. 1445 c.c.) e, in pari condizioni di buona fede, della priorità del possesso dei beni mobili e dei diritti immateriali trasferiti, giusta il disposto degli artt. 1155 e 1380 c. c. - Rimangono salvi ed impregiudicati (e comunque estranei alle competenze ed agli interessi di codesta Amministrazione) i profili inerenti alla validità dei contratti, agli eventuali inadempimenti alle obbligazioni assunte ed alle eventuali responsabilità delle parti contraenti; profili che le parti interessate potranno far valere separatamente in appositi giudizi, da instaurare dinanzi al giudice competente".
A seguito del parere dell'Avvocatura di Stato lo scrivente ufficio ha richiesto al competente Ispettorato territoriale della MP notizie sulla effettiva continuità di esercizio dell'impianto in oggetto e da chi sia stato effettivamente esercito.
L'ispettorato ha confermato quanto più volte affermato e cioè che "Per tutto il periodo che precede alle due date di acquisto, risultando tra l'altro l'una a ridosso dell'altra, questo Ufficio (ITT) sulla base di riscontri documentali forniti dalla RAI non ha elementi per giustificare l'avvenuto esercizio precedente in capo alla dante causa".
Questa Direzione Generale, confortata dal parere espresso dalla Avvocatura, ritiene che dal punto di vista amministrativo sia valida l'acquisizione dell'impianto 101.750 MHz postazione Monte Faito da parte della Società RU AL, ma, mancando la continuità di esercizio da parte dell'emittente cedente (il lungo periodo di tempo intercorso dal parere dell'Avvocatura è stato necessario per esaminare attentamente se agli atti dello scrivente ufficio esistesse prova dell'esercizio dell'impianto in questione da parte del dante causa), non sia possibile attribuire la titolarità dell'impianto in oggetto.
Si ritiene pertanto concluso il procedimento amministrativo, contro la presente nota è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente ».
4. A sostegno dell’impugnativa, la società RU AL formulava i seguenti motivi di ricorso:
I. Eccesso /abuso di potere – ingiustizia-illogicità manifesta – contraddittorietà – errore in fatto e in diritto – erroneità e illegittimità dei presupposti- eccessiva durata; per erronea ed illegittima motivazione, il tutto per palese violazione della legge 241/1990.
A parere del ricorrente sussisteva la continuità di esercizio sino all’atto di acquisto avvenuto nel 2004 come si evincerebbe, tra l’altro, dalla copia delle bollette del consumo elettrico dell’impianto e da una dichiarazione resa dal manutentore.
In particolare si eccepiva:
a) Violazione dell’art. 3 secondo cui ogni provvedimento amministrativo ....deve essere motivato...La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria;
b) Violazione dell’art. 10- bis legge 241/1990 e successive modifiche;
c) Violazione dell’art. 1, 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche – Diritti acquisiti.
5.Nel giudizio di primo grado si è costituito il Ministero dello Sviluppo Economico che ha contestato le argomentazioni proposte e chiesto il rigetto del ricorso.
6. Con sentenza n. 4398/2024 il Tar per il Lazio ha rigettato il ricorso.
6.1 in particolare il Tar ha statuito quanto segue:
- le date in cui la ricorrente afferma che sarebbe accertato l’utilizzo della frequenza di cui si tratta fanno riferimento a giorni specifici di un intero anno e, ciò, peraltro senza che siano presi in considerazione interi (e considerevoli) periodi di tempo, che vanno dal 1991 al 1996, al 2000, al 2001, al 2013:
- ne consegue come non sia dimostrata l’esistenza di un esercizio continuo nel tempo e, ciò, anche considerando come sia stata la stessa ricorrente a confermare che vi siano stati dei periodi di inattività, seppur riconducibili a guasti di apparecchiature o mancanze di energia elettrica;
- detta circostanza era stata evidenziata anche dal Tar per la MP nell’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare, laddove aveva evidenziato come non sussistevano elementi idonei a comprovare l’avvenuto esercizio precedente dell’impianto in capo alla dante causa dell’odierna ricorrente;
- il Ministero dello Sviluppo economico e in particolare l’Ispettorato Territoriale MP, a chiusura del procedimento diretto a individuare il soggetto effettivamente legittimato a utilizzare l’impianto ha accertato (in questo senso è il provvedimento Prot. IV/CER/EV/10/4593 del 15 gennaio 2013) come la legittima proprietaria dell’impianto in questione sia da individuare nella società Radio Italia Anni 60, intimando così al RU AL s.r.l. di non utilizzare l’impianto di radiodiffusione in questione, provvedimento quest’ultimo che è rimasto non contestato dall’attuale ricorrente.
6.2 Il Tar ha inoltre statuito quanto segue:
- la ricorrente non ha impugnato nemmeno la nota (prot. IV/CER/SS 156899) del 4 dicembre 2015 con la quale il Ministero aveva concluso il procedimento volto ad accertare la continuità di esercizio dell’impianto, constatando anche qui come la ricorrente non avesse mantenuto nel tempo il requisito essenziale della continuità di esercizio a partire dal censimento ex lege 223/90;
- nell’ambito di detto procedimento l’Amministrazione aveva esaminato la documentazione prodotta dalla ricorrente e aveva ritenuto come quest’ultima non fosse sufficiente “non avendo lo stesso manutentore, e peraltro nemmeno le Società interessate, esibito alcuna documentazione attestante la funzionalità dell’impianto prima dell’avvenuta compravendita e per un periodo di tempo molto più lungo di quello seguito alla sua accensione da parte dei suoi acquirenti”;
- dal provvedimento impugnato si desume la correttezza della motivazione e dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione che ha accertato che pur essendo valida l’acquisizione dell’impianto, risultasse non dimostrato l’esercizio precedente in capo al dante causa della ricorrente e che, pertanto, mancando la continuità dell’esercizio non fosse possibile attribuire la titolarità dell’impianto in oggetto;
- nemmeno sussiste la violazione delle regole in materia di partecipazione del procedimento, in quanto il provvedimento ora impugnato si è limitato a prendere atto degli esiti di diversi procedimenti, in cui tutte le parti interessate hanno potuto presentare le proprie osservazioni in merito alla titolarità dell’impianto e della frequenza di cui si tratta.
7. Avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. 4398/2024 ha proposto appello la società RU AL per i motivi che saranno più avanti analizzati.
8. Si è costituito il Ministero delle Imprese e del Made in Italy chiedendo il rigetto dell’appello.
9. La società Radio Azzurra s.r.l.s. ha spiegato atto di intervento ad opponendum eccependo (i) l’inammissibilità dell’appello per carenza di specificità dei motivi di impugnazione, (ii) l’inammissibilità dell’appello per mancata impugnativa del provvedimento prot. IV/CER/SS 04 DIC 2015 156899 e (iii) sostenendo l’infondatezza nel merito dell’appello.
10. All’udienza del 4 dicembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il motivo di appello è rubricato: « Errores in iudicando. Errata e incompleta lettura e valutazione dei documenti di causa. Omessa pronuncia su alcuni motivi del ricorso ».
1.1 Sotto un primo profilo parte appellante sostiene che:
- la sentenza impugnata è frutto di evidenti errori nella lettura e nella valutazione dei documenti di causa;
- il Tar per il Lazio si è limitato a una scolastica (ed erronea) motivazione sulla presunta mancata sussistenza del presupposto della continuità di esercizio dell’impianto di RU AL s.r.l. modulato sulla frequenza 101.750 Mhz, ubicato in località Monte Faito (Na);
- il Tribunale si è limitato a valutare per la sussistenza della continuità di esercizio soltanto la dichiarazione del manutentore dell’impianto e la presenza di alcune bollette, che già da sole sarebbero comunque sufficienti ad affermare la accertata continuità;
- non ha menzionato e quindi valutato tutti gli altri documenti menzionati e allegati nell’ambito del giudizio di primo grado;
- al Tribunale, inoltre, è sfuggito che RU AL s.r.l. ha acquistato la frequenza nel 2004 e da allora nessuno mai ha contestato alla stessa la continuità di esercizio per gli anni successivi;
- il paradosso, infatti, è che il Ministero anni dopo l’acquisto e l’esercizio della frequenza ha contestato la presunta assenza di continuità non dell’odierno appellante ma dei precedenti danti causa;
- evidentemente RU AL s.r.l., non poteva avere infiniti documenti che riguardassero i precedenti utilizzatori della frequenza;
- ciò nonostante la dichiarazione del manutentore dell’impianto e le bollette del consumo elettrico dell’impianto erano e sono prove che comunque l’impianto era accesso;
- a questo punto il Ministero avrebbe dovuto provare il contrario ed infatti a tal fine ha prodotto il documento di RAI WAY del 29 settembre 2008 dal quale si evince e si dimostra la continuità di esercizio;
- la depositata perizia del dott. Lombardi evidenzia i motivi per i quali dal documento RAI WAY conferma la continuità di esercizio ma evidenzia anche ulteriori documentazioni e relazioni che ancora di più sono confermative della continuità di esercizio di impianto;
- nella parte motiva della sentenza non vi è alcun richiamo o riferimento a tutti gli questi ulteriori importantissimi documenti prodotti, con conseguente vizio nella motivazione ed errores in iudicando.
1.2 Sotto diverso profilo parte appellante sostiene che:
- il Ministero (come il Tar) non solo non ha tenuto conto di tutta la documentazione prodotta a supporto della precedente continuità di esercizio dell’impianto del dante causa ma neanche ha considerato che l’onere della prova della presunta mancata continuità di esercizio era ed è a carico del Ministero e assolutamente non l’ha assolta per quanto sopra detto;
- per quanto detto palese è l’erroneità della sentenza sul punto così come non si comprende come possa il TAR affermare che…. « Si consideri, peraltro, che il Ministero dello Sviluppo economico e in particolare l’Ispettorato Territoriale MP, a chiusura del procedimento diretto a individuare il soggetto effettivamente legittimato a utilizzare l’impianto, ha accertato (in questo senso è il provvedimento Prot. IV/CER/EV/10/4593 del 15 gennaio 2013) come la legittima proprietaria dell’impianto in questione sia da individuare nella società Radio Italia Anni 60, intimando così al RU AL S.r.l. di non utilizzare l’impianto di radiodiffusione in questione, provvedimento quest’ultimo che è rimasto non contestato dall’attuale ricorrente ..» quando è agli atti il parere dell’avvvocatura di stato del 2015 e la comunicazione ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico, DGSCERP protocollo n. 22470 del 28 marzo 2016, che contrariamente a quanto evidenziato dal Tar per il Lazio afferma che «… Questa Direzione Generale, confortata dal parere espresso dall’Avvocatura, ritiene che dal punto di vista amministrativo sia valida l’acquisizione dell’impianto 101.750 Mhz postazione Monte Faito, da parte della società RU AL …»;
- poiché sono documenti in atti, anche in questo caso purtroppo il Tar ha dimostrato di non aver letto e/o adeguatamente valutato tutti i documenti di causa;
- comunque l’atto ministeriale del 2013 menzionato dal Tribunale non risulta neppure agli atti di questo processo;
- anche in questo caso si evidenzia sul punto un gravissimo vizio nella motivazione e conseguente erroneità/nullità della sentenza.
1.3 Sotto ulteriore profilo parte appellante sostiene che:
- privo di pregio e quindi erroneo è anche il riferimento al provvedimento del Tar MP di rigetto in quanto non solo all’epoca questa difesa non aveva ancora fornito la ulteriore documentazione a supporto della continuità di esercizio (perizia del dott. Lombardo e documenti, allegati all’istanza di autotutela) ma anche e soprattutto in quanto quel provvedimento è da considerarsi inesistente o nullo per essere stato emesso da un Tribunale dichiaratosi poi incompetente, anche questo aspetto era ben evidenziato e documentato negli atti di primo grado cui si rinvia;
- sul punto nulla dice il Tribunale sebbene la difesa di parte appellante abbia in primo grado eccepito e contestato la circostanza appena richiamata.
1.4 Sotto un quarto profilo parte appellante sostiene che:
- anche il riferimento alla comunicazione ministeriale del 4 dicembre 2015 è privo di pregio, in quanto trattasi di documento anch’esso non agli atti e mai menzionato dal Ministero;
- è palese la nullità della sentenza in quanto nella parte motiva menziona due atti ministeriali mai depositati.
1.5 Sotto un ultimo profilo parte appellante sostiene che:
- il Tar ha affermato che « Nemmeno sussiste la violazione delle regole in materia di partecipazione del procedimento, in quanto il provvedimento ora impugnato si è limitato a prendere atto degli esiti di diversi procedimenti, in cui tutte le parti interessate hanno potuto presentare le proprie osservazioni in merito alla titolarità dell’impianto e della frequenza di cui si tratta »;
- dove il Tar abbia fondato la sua affermazione non è dato sapere;
- anzi proprio dall’atto in contestazione si evince che il Ministero nell’adozione del provvedimento impugnato non ha rispettato alcuna norma né il Tribunale di primo grado si è pronunciato sui motivi di ricorso di cui ai punti b), e c) cui si rinvia, che si ripropongono nel presente appello, soprattutto in riferimento al principio dei diritti acquisiti in favore di RU AL per aver acquistato la frequenza nel 2004 e per aver ricevuto la disattivazione nel 2017 ovvero oltre dodici anni dopo;
- la sentenza impugnata, quindi, non è solo erronea ma anche nulla/invalida per omesso pronunciamento su molti dei motivi di ricorso.
2. Con riferimento all’atto di intervento ad opponendum espletato da Radio Azzurra s.r.l.s., il RU AL:
(i) eccepisce la carenza di interesse ad agire e di legittimazione di Radio Azzurra s.r.l.s. in quanto non ha allegato alcuna documentazione comprovante, per i fini che qui rilevano, la sua titolarità della frequenza oggetto di causa;
(ii) sostiene di non accettare alcun contraddittorio anche tenuto conto delle decadenze maturate in quanto l’interventore si è costituito soltanto in data 3 novembre 2025 e nel termine di 40 giorni prima dell’udienza fissata al 4 dicembre 2025 non ha neppure depositato alcuna documentazione;
(iii) sostiene l’infondatezza nel merito delle tesi esposte da Radio Azzurra s.r.l.s.
3. L’infondatezza nel merito dell’appello esime il Collegio dalla necessità di valutare la ritualità dell’intervento ad opponendum espletato da Radio Azzurra s.r.l.s..
4. Parte appellante sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata per omessa pronuncia su alcuni motivi del ricorso.
La censura non merita accoglimento.
Nel processo amministrativo l'omessa pronuncia, da parte del Giudice di primo grado, su censure e motivi di impugnazione costituisce tipico errore di diritto, deducibile in sede di appello sotto il profilo della violazione del disposto di cui all' art. 112 c.p.c., che è applicabile al processo amministrativo con il correttivo secondo il quale l'omessa pronuncia su un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertata con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché essa può ritenersi sussistente soltanto nell'ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d'impugnazione risulti implicitamente da un'affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile (Cons. Stato, sez. V, 29/08/2025, n. 7133).
Nel processo amministrativo l'omessa pronuncia su un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertata con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, con la conseguenza che essa può ritenersi sussistente soltanto nell'ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d'impugnazione risulti implicitamente da un'affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile (Cons. Stato, sez. V, 14/05/2025, n. 4123).
Il Tar ha esaminato nel complesso i motivi di ricorso per giungere a valutare la sussistenza o meno della continuità dell’esercizio: siffatto modo di procedere non integra il vizio di omessa pronuncia.
4.1 Priva di fondamento è anche la censura che rimprovera al Tar di non aver esaminato tutta la documentazione prodotta in primo grado.
Preliminarmente occorre ricordare che, a norma del primo comma dell’art. 64 del c.p.a., spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
Ne discende che compete al ricorrente offrire prova dei fatti posti a fondamento della propria domanda, e in specie delle circostanze da cui discende l'illegittimità del provvedimento (Cons. Stato, sez. V, 01/06/2023, n. 5438).
Il Tar ha esaminato la documentazione proposta ed ha testualmente affermato quanto segue: « Le date in cui la ricorrente afferma che sarebbe accertato l’utilizzo della frequenza di cui si tratta fanno riferimento a giorni specifici di un intero anno e, ciò, peraltro senza che siano presi inconsiderazione interi (e considerevoli) periodi di tempo, che vanno dal 1991 al 1996, al 2000, al 2001, al 2013. Ne consegue come non sia dimostrata l’esistenza di un esercizio continuo nel tempo e, ciò, anche considerando come sia stata la stessa ricorrente a confermare che vi siano stati dei periodi di inattività, seppur riconducibili a guasti di apparecchiature o mancanze di energia elettrica ».
Come reso evidente dall’inciso appena ricordato, il primo giudice ha rilevato come parte ricorrente in primo grado non abbia fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare la continuità nell’esercizio dell’impianto per lunghi lassi di tempo (« dal 1991 al 1996, al 2000, al 2001, al 2013 ») e neanche nell’atto di appello vengono offerti elementi specifici e concreti idonei a dimostrare che nei ridetti lunghi periodi l’impianto fosse in esercizio.
4.1.1 Tutta la prima parte dell’atto di appello (prima della articolazione dei motivi di appello prima esposti e che adesso si stanno analizzando) in buona sostanza riproduce il testo del ricorso in primo grado.
L’appellante sostiene che il Ministero era in possesso di una serie di documenti che attesterebbero la continuità dell’esercizio. In particolare vengono citati: (i) dichiarazione del manutentore relativa alla postazione dell’impianto in oggetto; (ii) contratto di manutenzione dell’impianto; (iii) contratto di comodato; (iv) n. 8 fatture di assistenza e manutenzione; (v) n. 1 bollettino Enel del 2001, con ricevuta di pagamento relativo appunto all’impianto in oggetto; (vi) richiesta di riattivazione di impianto del gennaio 1995; (vii) comunicazione di acquisto di frequenza di Radio Zeta Fm s.r.l. fatta al Ministero in data 28 giugno 2001, ove si riferisce dell’utilizzo della stessa.
Ma il primo giudice ha correttamente ritenuto che detti documenti sono inidonei a dimostrare la continuità nell’esercizio dell’impianto per lunghi lassi di tempo (« dal 1991 al 1996, al 2000, al 2001, al 2013 »). Nell’atto di appello i documenti vengono nuovamente citati in narrativa ma non vengono offerti (nei motivi di ricorso che soli definiscono l’ambito di cognizione riservata al giudice) elementi idonei a dimostrare l’erroneità della conclusione raggiunta dal primo giudice.
4.1.1.1 Per alcuni versi, parte appellante attesta la propria impossibilità di dimostrare la continuità dell’esercizio quando afferma: « RU AL srl, non poteva avere infiniti documenti che riguardassero i precedenti utilizzatori della frequenza ». Ma questo aspetto rileva ai fini dei rapporti interni tra l’appellante e i suoi danti causa: non rileva ai fini dell’onere di provare la continuità dell’esercizio.
4.2 Quanto esposto evidenzia l’infondatezza della censura secondo la quale sarebbe stato in capo al Ministero l’onere di provare la mancata continuità di esercizio dell’impianto.
Era onere del privato provare la continuità nell’esercizio dell’impianto e dalla documentazione prodotta non è possibile evincere una continuità di gestione relativa ad un periodo ampio di tempo.
4.2.1 Prive di pregio sono le censure rivolte contro i passaggi della sentenza impugnata che citano il provvedimento Prot. IV/CER/EV/10/4593 del 15 gennaio 2013.
Il problema della titolarità dell’impianto è cosa diversa dall’oggetto del presente giudizio: si tratta di affermazioni che non hanno valore dirimente rispetto alla decisione del presente appello.
4.3 Priva di pregio è la censura con la quale si imputa al Tar di aver fatto riferimento ad una affermazione del Tar MP (nel giudizio originario conclusosi con la dichiarazione di incompetenza). Si tratta di un mero obiter dictum .
In ogni caso, laddove una sentenza amministrativa sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio in sede giurisdizionale perché divengano inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni parimenti ostative (Cons. Stato, sez. IV, 03/12/2018, n. 6827).
Il primo giudice ha correttamente affermato che il ricorrente non ha fornito documentazione idonea a dimostrare la continuità dell’esercizio per un lungo periodo di tempo. Siffatto argomento è sufficiente di per se solo a fondare la correttezza della soluzione raggiunta dal Tar.
4.4 Infondata è la censura che stigmatizza il passaggio della sentenza impugnata che fa riferimento alla comunicazione ministeriale del 4 dicembre 2015 perché non sarebbe un documento depositato agli atti.
La comunicazione ministeriale del 4 dicembre 2015 è citata nella sentenza del Tar per la MP (dichiarativa dell’incompetenza) che è stata prodotta in primo grado proprio dalla ricorrente.
In ogni caso, il passaggio della sentenza del Tar in parola è solo uno degli argomenti usati dal primo giudice che ha correttamente affermato che il ricorrente non ha fornito documentazione idonea a dimostrare la continuità dell’esercizio per un lungo periodo di tempo e argomento è sufficiente di per se solo a fondare la correttezza della soluzione raggiunta dal Tar.
4.5 Infondata è anche l’asserita violazione delle garanzie procedimentali riconosciute dall’art. 10- bis della l. 241/1990.
L’articolo 10- bis fa riferimento ai procedimenti avviati sulla base dell’istanza di una parte. Nel caso di specie l’atto impugnato giunge al termine di scambi epistolari tra una pluralità di soggetti in dissidio tra loro e acclara l’inesistenza di continuità dell’esercizio dell’impianto. Inoltre la giurisprudenza (vedi, ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, sentenza, 12/06/2025, n. 5093) ha chiarito che l'inosservanza della comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10- bis della l. n. 241 del 1990 non può rilevare laddove l'interessato abbia avuto comunque la possibilità di partecipare al procedimento e presentare memorie.
Nella specie, pertanto, correttamente il Tar ha sostenuto che il provvedimento impugnato si è limitato a prendere atto degli esiti di diversi procedimenti, in cui tutte le parti interessate hanno potuto presentare le proprie osservazioni in merito alla titolarità dell’impianto e della frequenza di cui si tratta (escludendo, di conseguenza, la violazione delle garanzie procedimentali).
4.6 Priva di pregio è l’asserita violazione di “diritti acquisiti”. La continuità dell’esercizio è un requisito imposto dalla legge. La titolarità di un impianto è cosa diversa dalla possibilità di trasmettere, possibilità che persiste solo fino a quando c’è continuità di esercizio che nella specie non è stata acclarata.
4.7 Nella parte finale dell’appello si sostiene ancora una volta che la sentenza impugnata sarebbe nulla o invalida per omesso pronunciamento su molti dei motivi di ricorso.
L’infondatezza di tale censura è già stata dimostrata dal Collegio in precedenza.
5. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER De IC, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
NI Gallone, Consigliere
NI PA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI PA | ER De IC |
IL SEGRETARIO