Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 30/04/2026, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00839/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01692/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1692 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Porto di Livorno 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Pardini, Matteo Pollastrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valerio Pardini in Firenze, via Panciatichi n. 778;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Munari, Andrea Bergamino, Giulia Zara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TE EN NA (S.D.T.) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi, Ernesto Stajano, Elena Orsetta Querci, Alberto Morbidelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
o la declaratoria di nullità del provvedimento n.142 del 14.8.2024 del Presidente dell''Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, avente ad oggetto il rilascio, in favore di TE EN NA S.r.l. di una concessione demaniale provvisoria, ex art. 10 Reg.Cod.Nav., “per l''utilizzo – nel periodo 8.8.2024 – 31.1.2025 e nelle more dello sviluppo dei pertinenti iter amministrativi, fermi gli esiti degli stessi – dei beni ubicati nel Porto di Livorno, e precisamente presso la Sponda Ovest EN NA, già oggetto della Licenza n.118/2020, per le medesime finalità”; nonché di ogni altro atto presupposto o connesso se lesivo;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22 ottobre 2025:
- del provvedimento n. 28 del 7.02.2025 del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, avente ad oggetto il rilascio, in favore di TE EN NA S.r.l. di una concessione demaniale provvisoria, ex art. 10 Reg.Cod.Nav., “per l’utilizzo – nel periodo 1.2.2025 – 30.6.2025e nelle more dello sviluppo dei pertinenti iter amministrativi, fermi gli esiti degli stessi – dei beni ubicati nel Porto di Livorno, e precisamente presso la Sponda Ovest EN NA, già oggetto della Licenza n.118/2020, per le medesime finalità”;
- del provvedimento Commissariale n. 87 del 1.09.2025 della medesima Autorità, nella parte in cui ha disposto, “nelle more della conclusione degli iter afferenti alle istanze avanzate dalle stesse società per il rilascio di concessioni demaniali marittime, a rinnovo di precedenti titoli, e fermi gli esiti dei medesimi iter” una nuova, ulteriore concessione demaniale provvisoria, ex art. 10 Reg.Cod.Nav. in favore della TE EN NA S.r.l., “per le medesime finalità” della concessione n. 118/2020, “per il periodo 1.7.2025 – 31.12.2025”;
di ogni altro atto presupposto o connesso se lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TE EN NA (S.D.T.) s.r.l. e di Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1. Con provvedimento 14 agosto 2024, n. 142, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale rilasciava a TE EN NA s.r.l. (già titolare della concessione demaniale 31 luglio 2020, n. 224, per l’utilizzazione delle banchine 14/E poppiero, 14/F e 14/G, nonché delle aree demaniali marittime retrostanti per la gestione di un terminal destinato al traffico “Ro/Ro e “Ro/Pax”, successivamente scaduta per decorso del prescritto quadriennio) una concessione demaniale provvisoria ex art. 10 reg. cod. nav. per l’utilizzo del bene già in concessione “nelle more dello sviluppo dei pertinenti iter amministrativi” finalizzati alla nuova assegnazione del bene e, comunque limitatamente al periodo intercorrente tra l’8 agosto 2024 ed il 31 gennaio 2025.
La concessione demaniale provvisoria era impugnata dalla Porto di Livorno 2000 s.r.l. (costituita dall’Autorità Portuale di Livorno per l’esercizio di alcune attività portuali e ricettive conseguenti, connesse e complementari al traffico passeggeri da e per il porto di Livorno) che, in precedenza, risulta aver proposto iniziative processuali tese a contestare la già citata concessione demaniale 31 luglio 2020, n. 224 rilasciata alla controinteressata, tese a rivendicare un proprio diritto esclusivo all’esercizio delle attività relative allo sbarco dei passeggeri; in particolare, si tratta delle impugnative già dichiarate inammissibili dalla sentenza 10 novembre 2020, n. 1389 della Seconda Sezione di questo T.A.R., poi confermata nel suo esito (anche se con motivazione più ampia) da Cons. TA, sez. VII, 13 dicembre 2022, n. 10923, poi divenuta definitiva per effetto di Cass. sez. un. ord. 27 dicembre 2023, n. 5086 (che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione presentato dall’odierna ricorrente).
A base della nuova impugnativa erano poste censure di: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 Direttiva 2006/123/CE, 16 d.lgs. n. 52/2010, 18 l. n. 84/1994, 10 d.P.R. n. 328/1952, 2 d.m. n. 419 del 28.12.2022, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 del “Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, per l’amministrazione delle aree demaniali e patrimoniali, nonché per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti dell’AdSP-MTS”, eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità manifesta, eccesso di potere per sviamento del fine, violazione dei principi generali di efficienza e buon andamento desumibili dall’art. 97 Cost.; 2) nullità ai sensi dell’art. 21- septies l. n. 241/1990, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 l. n. 84/1994, eccesso di potere per contraddittorietà fra provvedimenti, eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, eccesso di potere per sviamento del fine.
1.1. Con ordinanza 17 gennaio 2025, n. 68, la Sezione respingeva l’istanza ex art. 116, 2° comma c.p.a. presentata dalla ricorrente in data 12 novembre 2024 e finalizzata all’ostensione dei documenti già richiesti in data 4 settembre 2024 e relativi alla detta concessione demaniale provvisoria ed agli atti presupposti, condannando la stessa alle spese del procedimento incidentale.
1.2. Con successivi provvedimenti, la concessione demaniale provvisoria rilasciata alla controinteressata TE EN NA s.r.l. era sostanzialmente estesa al periodo intercorrente tra il 1° febbraio 2025 ed il 30 giugno 2025 (provvedimento 7 febbraio 2025, n. 28 del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale) ed al periodo intercorrente tra il 1° luglio 2025 ed il 31 dicembre 2025 (provvedimento Commissariale 1° settembre 2025, n. 87).
Anche i successivi provvedimenti di concessione provvisoria erano impugnati dalla ricorrente con i motivi aggiunti depositati in data 22 ottobre 2025, che risultano affidati a censure di: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 Direttiva 2006/123/CE, 16 d.lgs. n. 52/2010, 18 l. n. 84/1994, 10 d.P.R. n. 328/1952, 2 d.m. n. 419 del 28.12.2022, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 del “Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, per l’amministrazione delle aree demaniali e patrimoniali, nonché per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti dell’AdSP-MTS”, eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità manifesta, eccesso di potere per sviamento del fine, violazione dei principi generali di efficienza e buon andamento desumibili dall’art. 97 Cost.; 2) nullità ai sensi dell’art. 21- septies l. n. 241/1990, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 l. n. 84/1994, eccesso di potere per contraddittorietà fra provvedimenti, eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, eccesso di potere per sviamento del fine (sotto diverso profilo); 3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 6 l. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione (in riferimento al provvedimento Commissariale n.87 del 1° settembre 2025).
1.3. Si costituivano in giudizio l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e la controinteressata TE EN NA s.r.l., controdeducendo sul merito delle impugnazioni ed articolando eccezioni preliminari di inammissibilità per difetto di legittimazione ed interesse (sotto plurimi profili), irricevibilità per tardività dell’impugnazione della concessione di proroga 7 febbraio 2025, n. 28 del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ed improcedibilità sopravvenuta del gravame, essendo ormai decorsi tutti i periodi di proroga e non avendo mai la ricorrente impugnato il successivo provvedimento n. 128/2025 del Presidente dell’Autorità Portuale che ha disposto l’ulteriore proroga dell’assegnazione temporanea del bene (così come degli altri rapporti concessori soggetti a nuova procedura di assegnazione) a partire dal 1° gennaio 2026 e fino all’esito definitivo dell’ iter concessorio.
Alla camera di consiglio del 13 novembre 2025, la ricorrente rinunciava all’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, in considerazione della pronta fissazione dell’udienza per la decisione del merito del ricorso; alla pubblica udienza del 28 aprile 2026, il ricorso ed i motivi aggiunti erano quindi trattenuti in decisione.
2. L’azione di annullamento proposta con il ricorso ed i motivi aggiunti deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Come esattamente rilevato dalle difese delle due resistenti e documentato in giudizio, l’efficacia delle tre concessioni demaniali marittime provvisorie impugnate da parte ricorrente (peraltro mai depositate in giudizio in forma integrale) risulta, infatti, essersi ormai esaurita, al più tardi, al 31 dicembre 2025 e parte ricorrente non ha ritenuto di contestare il successivo provvedimento di proroga fino alla definizione dell’ iter di rinnovo della concessione “base” intervenuto nei confronti di TE EN NA s.r.l. (il già citato provvedimento n. 128/2025 del Presidente dell’Autorità Portuale, anche in questo caso, mai depositato in giudizio in forma integrale).
Risulta pertanto di immediata evidenza come, per effetto dell’esaurimento del periodo di efficacia dei provvedimenti impugnati, la ricorrente non potrebbe conseguire una qualche utilità concreta dall’annullamento degli atti, con conseguente necessità di dichiarare l’improcedibilità sopravvenuta della relativa domanda proposta con il ricorso ed i motivi aggiunti.
2.1. Anche se con qualche incertezza (“nel ricorso introduttivo è stata formulata riserva di domanda risarcitoria che fa mantenere vivo l’interesse della ricorrente alla sua definizione”), il patrocinio di parte ricorrente ha però manifestato, con la memoria conclusionale del 27 marzo 2026, il proprio interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati, ai fini dell’eventuale proposizione dell’azione risarcitoria.
Il ricorso ed i motivi aggiunti devono pertanto essere decisi nelle forme di cui all’art. 34, 3° comma c.p.a. (ovvero nelle forme dell’eventuale accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati), non potendo peraltro attribuirsi un qualche valore impeditivo all’obiezione dell’Autorità portuale resistente in ordine alla mancata indicazione degli elementi costitutivi del (presunto) danno subito da parte ricorrente; come ampiamente noto, un importante intervento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di TA (che la Sezione condivide pienamente e decide di fare proprio) ha, infatti, rilevato come, ai fini dell’applicabilità della previsione di cui all’art. 34, 3° comma c.p.a., si “richied(a) la sola dichiarazione della parte di avervi interesse a fini risarcitori mentre non è necessario specificare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria né è necessario proporla nello stesso giudizio di impugnazione, fermo restando che la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 c.p.a., a garanzia del contraddittorio nei confronti delle altre parti” (Cons. TA, ad. plen., 13 luglio 2022, n. 8).
Nel caso di specie, la dichiarazione della parte di conservare interesse alla decisione dell’azione proposta ai fini risarcitori è stata ritualmente resa nei termini previsti dall’art. 73 e pertanto, pur in un contesto in cui non risulta per nulla chiaro quale possa essere il pregiudizio subito (soprattutto alla luce di quanto si dirà con riferimento alla stessa ammissibilità dell’impugnazione), non sussistono alternative all’esame del merito delle impugnazioni proposte.
3. A questo proposito, risulta però del tutto assorbente la rilevazione relativa all’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
Come rilevato dalle due resistenti e già richiamato nella parte in fatto della sentenza, la vicenda complessiva che ci occupa ha già costituito oggetto di una serie di precedenti contenziosi, essenzialmente riferiti al momento iniziale del rilascio della concessione demaniale “principale” alla TE EN NA s.r.l.; vicenda contenziosa che ha permesso al T.A.R. NA (con la sentenza 10 novembre 2020, n. 1389 della Seconda Sezione) ed al Consiglio di TA (Cons. TA, sez. VII, 13 dicembre 2022, n. 10923) di “indagare” pienamente sulle posizioni soggettive rispettive delle parti, pervenendo alla conclusione della mancanza di un interesse concreto ed attuale della ricorrente a contestare gli atti amministrativi relativi alla concessione dell’area in discorso.
Non a caso, le conclusioni raggiunte in ordine alla complessiva inammissibilità della prospettazione della ricorrente in ordine alla vicenda contenziosa sopra richiamata sono state poi richiamate ed hanno trovato applicazione anche con riferimento all’azione successivamente proposta dalla ricorrente e tendente all’accertamento del proprio diritto esclusivo a svolgere il servizio di sbarco passeggeri nel porto di Livorno (T.A.R. NA, sez. II, 6 marzo 2023, n. 242).
Con tutta evidenza, si tratta di un’impostazione generale che merita conferma e che può essere agevolmente richiamata anche ai fini della decisione del presente ricorso e dei relativi motivi aggiunti.
Alla luce dell’impostazione generale di Cons. TA, sez. VII, 13 dicembre 2022, n. 10923 (come già rilevato nella parte in fatto della sentenza, caratterizzata da una struttura motivazionale più articolata della sentenza di primo grado, pur confermata nel suo esito finale), l’inammissibilità delle contestazioni articolate dalla ricorrente con riferimento alla concessione alla controinteressata dell’area in discorso risultano essere ben radicate su almeno tre ordini di considerazioni.
Il primo riguarda la mancanza, in capo alla ricorrente, dell’atto autorizzativo necessario per svolgere l’attività in discorso: “non può revocarsi in discussione che per lo svolgimento delle suddette attività non sia sufficiente la concessione ai sensi dell’art. 18 della l. n. 84 del 1994, essendo imprescindibile che l’operatore sia in possesso anche della specifica autorizzazione prescritta dall’art. 16 della medesima legge, nella fattispecie posseduta dalla controinteressata ma non dall’appellante…..Deve, infatti, evidenziarsi che nella fattispecie vengono in rilievo traffici marittimi del tutto peculiari, definiti “ro/ro e ro/ro pax” che presentano caratterizzazioni considerevolmente differenti rispetto al trasporto esclusivamente di passeggeri. Con la progressiva attuazione del programma “autostrade del mare”, avviato su impulso della Direzione Generale per la Mobilità ed i Trasporti della Commissione Europea, enunciato per la prima volta nel “Libro Bianco dei Trasporti” del 2001 e successivamente oggetto di regolazione a livello unionale, il segmento cargo (Ro- Ro) e quello misto merci-passeggeri (Ro-Pax) hanno registrato un sensibile incremento, connotandosi in termini di specificità stante la gestione congiunta sia di mezzi che di passeggeri, tale da escluderne lo svolgimento da parte di terminalisti non autorizzati ai sensi dell’art. 16 sopra indicato, richiedendo una particolare competenza tecnica, rappresentata anche dalla disponibilità di mezzi e risorse specificamente dedicati alla fornitura dei servizi…. L’appellante (in disparte ulteriori considerazioni riferite anche al divieto stabilito dall’art. 6, comma 11 del l. n. 84 del 1994) non è in possesso dell’autorizzazione prescritta dalla suddetta disposizione e, per quanto esposto, deve escludersi che, in mancanza di tale titolo, un operatore possa essere abilitato allo svolgimento dei servizi che vengono in rilievo nella fattispecie” (Cons. TA, sez. VII, 13 dicembre 2022, n. 10923, punti da 4.2 a 4.5 della motivazione).
La seconda serie di considerazioni attiene poi alla mancata individuazione, anche a seguito dell’esame degli atti e procedimenti che hanno portato alla costituzione della società ricorrente, di un qualche atto dell’Autorità portuale che possa giustificare la prospettazione della ricorrente di essere titolare di un qualche diritto di sbarco dei passeggeri nel porto di Livorno che possa essere ritenuto caratterizzato dal regime dell’esclusività: “contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, deve escludersi che gli atti della suddetta procedura consentano di affermare la sussistenza delle prerogative rivendicate dalla società. E, infatti, come puntualmente rilevato nella sentenza impugnata, la concessione n. 116 del 2006 di cui è titolare la Porto di Livorno 2000 S.r.l. ha ad oggetto “l’utilizzazione di aree demaniali marittime site nel porto di Livorno per una superficie complessiva di mq 70.086, comprensiva anche di manufatti e strutture” allo scopo (art. 3) “di mantenere e gestire un terminal finalizzato al traffico di passeggeri e al traffico croceristico in transito per il porto di Livorno e servizi connessi”, senza riferimento alcuno ad una esclusività nella propria titolarità nel traffico dei passeggeri al di fuori dell’area demaniale predetta. Del pari, come pure correttamente rilevato dal primo giudice, il disciplinare di gara individua il contenuto specifico della concessione del servizio di interesse generale “gestione della stazione marittima e servizio ai passeggeri” (organizzazione degli spazi e della attività a favore dei passeggeri/croceristi nella stazione marittima, instradamento sottobordo dei passeggeri/croceristi, apprestamento e fornitura dei servizi ai passeggeri/croceristi quali servizio navetta, deposito bagagli, informazioni ecc.), ma non reca menzione della pretesa esclusività. A ciò va soggiunto che anche dal contratto di cessione di quote emerge che l’appellante è “una società... che svolge i servizi… nell’ambito delle aree demaniali marittime assentite in concessione alla stessa nel porto di Livorno…. ed opera sulle relative aree demaniali marittime site nel porto di Livorno, necessarie all’espletamento delle suddette attività in virtù di ulteriore titolo di concessione demaniale rilasciata ai sensi dell’art. 36, c. nav…” (Cons. TA, sez. VII, 13 dicembre 2022, n. 10923, punto 6.2 della motivazione).
La terza ed ultima serie di considerazioni in ordine all’inammissibilità delle pretese di parte ricorrente riguarda poi la non necessità di una distinta procedura relativa all’aggiudicazione del servizio di sbarco passeggeri, essendo, a questo proposito, sufficiente, la titolarità della concessione demaniale della banchina: “correttamente il primo giudice è addivenuto alla conclusione che “le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri ben possono essere svolte dall’operatore assegnatario della singola area di demanio marittimo nello svolgimento delle operazioni portuali connesse al traffico ro-ro - pax, senza che ciò violi riserva di attività alcuna”. 10.1. La controinteressata è, quindi, legittimata all’espletamento di dette attività a seguito dell’acquisizione del titolo concessorio in esito alla procedura in questione ed in forza degli artt. 18 e 16 della l. n. 84 del 1994, dovendosi escludere che per lo svolgimento delle operazioni connesse al suddetto traffico, incluse le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri, fosse necessaria l’aggiudicazione di una distinta procedura in applicazione delle regole stabilite dal codice di contratti pubblici, non rientrando le stesse nel novero dei servizi di interesse generale, come definiti dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale con provvedimento n. 159 del 29 dicembre 2019” (Cons. TA, sez. VII, 13 dicembre 2022, n. 10923, punti 10 e 10.1 della motivazione).
3.1. Con tutta evidenza, le ragioni di inammissibilità sopra richiamate continuano a sussistere ancora oggi, anche se con alcune modificazioni legate agli atti successivamente intervenuti ed a determinare l’inammissibilità delle contestazioni mosse da parte ricorrente con il ricorso ed i motivi aggiunti.
Nulla è innovato, infatti, per quello che riguarda la mancata dimostrazione, ad opera della ricorrente, della titolarità dell’autorizzazione di cui all’art. 16 della l. 28 gennaio 1994 n. 84 (riordino della legislazione in materia portuale) con riferimento alle attività relative al segmento cargo (Ro- Ro) ed a quello misto merci-passeggeri (Ro-Pax) svolte dalla controinteressata; a questo proposito, risulta, per di più, altamente significativo il sostanziale (ed assoluto) silenzio negli atti difensivi della ricorrente in ordine ad una circostanza assai rilevante e che viene ad integrare un’autonoma causa di inammissibilità del ricorso.
Del pari, nulla è sostanzialmente cambiato per quello che riguarda la conclusione relativa all’assoluta mancanza di atti dell’Autorità portuale che possano legittimare il diritto sostanziale di esclusiva nello sbarco di passeggeri che la ricorrente rivendica; ed una simile conclusione merita certamente di essere mantenuta anche alla luce della più recente documentazione, molto enfatizzata dalla difesa della Porto di Livorno s.r.l.
A questo proposito, è sicuramente vero che il “servizio di stazione marittima e assistenza ai passeggeri del Porto di Livorno” oggi risulta essere inserito nell’aggiornamento dell’elenco dei servizi di interesse generale previsto dal provvedimento 30 maggio 2022, n. 96 del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (doc. n. 4 del deposito di parte ricorrente); l’inserimento del servizio nell’ambito dei servizi di interesse portuale non risulta però essere stato accompagnato dalla previsione di una qualche esclusività in favore della ricorrente.
Discorso sostanzialmente analogo per la successiva “declinazione del servizio di interesse generale di stazione marittima ed assistenza ai passeggeri del Porto di Livorno” di cui al provvedimento 21 novembre 2022, n. 174 del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (doc. n. 5 del deposito di parte ricorrente) che reca anzi un’assai significativa precisazione in ordine alla non obbligatorietà e non esclusività dei servizi in discorso: “preso atto dei contenuti dell’istruttoria sin qui svolta sulla base degli atti presupposti al presente provvedimento nei quali si evidenziano la non obbligatorietà e la non esclusività del servizio in parola, come risulta dal parere del MIT prot. n. 32375 del 17 dicembre 2018, reso in merito alla “natura del traffico Ro/Pax e al regime di esclusiva del servizio di gestione della stazione marittima e servizi ai passeggeri – compatibilità con il PRP del 2015”.
A prescindere dal mancato intervento dell’atto di concessione attuativo previsto dall’art. 5 dell’atto, sostanzialmente irrilevante risulta poi l’accordo procedimentale ai sensi dell’art. 11 della l. 7 agosto 2020, n. 241 intervenuto in data 6 marzo 2025 che, secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente, si è limitato a riconoscere “lo svolgimento da parte della PL 2000 del servizio di interesse generale nel porto di Livorno in conformità al provvedimento presidenziale n. 174/2022”, ovvero sulla base del regime di non esclusività sopra richiamato.
Nulla pertanto è sostanzialmente mutato rispetto al quadro ricostruttivo già preso in considerazione dalla precedente sentenza del T.A.R. e da Cons. TA, sez. VII, 13 dicembre 2022, n. 10923, se non per un sostanziale aggravamento della posizione della ricorrente, risultando evidente come oggi la lesione della propria pretesa allo svolgimento del servizio di sbarco passeggeri in condizioni di esclusività risulta essere assicurata anche da ulteriori atti dell’Autorità portuale (come il già citato provvedimento 21 novembre 2022, n. 174 del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale) che hanno espressamente negato tale regime di esclusività e, pur tuttavia, non risultano essere stati mai impugnati da parte ricorrente.
3.2. La legittimazione e l’interesse della ricorrente ad impugnare gli atti di concessione demaniale provvisoria non può poi neanche essere radicata sul solo fatto che la ricorrente abbia “presentato le proprie osservazioni in opposizione, senza ottenere alcun riscontro” nel procedimento di rinnovo della concessione instaurato su domanda della controinteressata.
In un contesto in cui è la stessa ricorrente a precisare di non aver presentato “una propria domanda concorrente nell’ambito della procedura per il rinnovo della concessione di SDT” (motivi aggiunti, pag. 5), risulta, infatti, evidente come la semplice presentazione di osservazioni (peraltro tese a ribadire la sussistenza del diritto di esclusiva sopra confutato) nel procedimento concessorio non possa essere ritenuto idoneo a costituire quella posizione legittimante e quell’interesse rispetto ad una serie procedimentale peraltro caratterizzata da significative differenziazioni (nel caso che ci occupa, la finalizzazione all’esercizio temporaneo delle attività portuali nelle more della conclusione dei procedimenti concessori, mentre nell’altro caso, si discute del regime concessorio “principale” del bene).
Anche in questo caso, siamo pertanto in presenza dell’evidente tentativo della ricorrente di costituirsi una legittimazione e un interesse alla proposizione del ricorso in un contesto e con riferimento ad un’attività che le sono sostanzialmente estranei, soprattutto per quanto già rilevato in ordine alla mancanza dei necessari titoli autorizzatori.
4. In definitiva, l’azione di annullamento proposta con il ricorso ed i motivi aggiunti deve pertanto essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre l’azione di accertamento dell’illegittimità dell’atto deve essere dichiarata inammissibile, per difetto di legittimazione ed interesse in capo alla ricorrente; le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui motivi aggiunti depositati in data 22 ottobre 2025:
a) dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’azione di annullamento;
b) dichiara inammissibile, come da motivazione, l’azione di accertamento dell’illegittimità dell’atto ex art. 34, 3° comma c.p.a.
Condanna parte ricorrente alla corresponsione all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale della somma di € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.
Condanna parte ricorrente alla corresponsione alla controinteressata TE EN NA s.r.l. della somma di € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD NI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Luigi Viola | RD NI |
IL SEGRETARIO