TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 05/11/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA nella composizione collegiale dei magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Marco Antonino Pennisi giudice rel./est. dott. Pietro Enea giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1019/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. ivi residente in [...] C.F._1
n. 63, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Riccardo Balsamo, presso il cui studio sito in Gela, via Venezia n. 369, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Cardillo n. 63, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. A. Roberto S. Nastasi, C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gela nella Via Iudice n.2; Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.10.2023, ha adito il Tribunale di Gela, deducendo di Parte_1
aver contratto matrimonio civile in Gela il 21.9.2019 (trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Gela al n. 174 parte II anno 2019), con , dalla cui unione non sono nati Controparte_1
figli.
A causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, parte ricorrente ha agito in giudizio, chiedendo: “dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
con declatoria di addebito a carico del marito per i fatti di cui in premessa che verranno
[...]
meglio provati all'esito dell'istruttoria, essendo divenuta, la prosecuzione della loro convivenza, assolutamente intollerabile ex art. 151 primo comma c.c., previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per la discussione della causa;
Disporre l'assegnazione esclusiva della casa coniugale alla sig.ra , almeno sino alla vendita della stessa (in regime di Parte_1
comproprietà - cfr. atto di vendita stipulato in data 5 agosto 2016 - All. n. 4), attese la gravità della patologia sofferta dalla sig.ra e recentemente diagnosticata, per come meglio Parte_1
superiormente spiegato al riguardo;
Porre a carico del resistente, sig. , il pagamento Controparte_1
di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, sig.ra , di € 250,00 Parte_1
mensili da corrispondersi entro ogni giorno 5 di ogni mese, sino a quando la stessa avrà raggiunto la propria autonomia economica che, ad oggi, non è stato possibile raggiungere a causa delle precarie situazioni di salute ed anche a causa del fatto che sulla stessa gravava l'intero menage ed organizzazione familiare-domestica. Disporre l'asportazione, da parte dei coniugi, dei propri mobili dalla casa coniugale, ognuno per quanto di proprietà, al momento della vendita della stessa”.
Costituitosi in giudizio, ha contestato il ricorso, formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“
1. Pronunciare la separazione dei coniugi e e per l'effetto Controparte_1 Parte_1
autorizzare gli stessi a vivere separati;
2. Rigettare per i motivi innanzi esposti la richiesta di separazione con addebito formulata dalla moglie;
3. Rigettare la richiesta della ricorrente per i motivi innanzi esposti teso a ottenere un contributo a titolo di mantenimento personale;
4. Rigettare la richiesta della ricorrente per i motivi innanzi esposti di assegnazione esclusiva della casa coniugale.
5. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 24.2.2024 sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Istruita la causa a mezzo produzioni documentali e prove orali, con istanza congiunta depositata il
22.7.2025, le parti hanno chiesto la trasformazione della separazione giudiziale in separazione consensuale, avendo i coniugi raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione personale.
L'udienza del 22.10.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note e le parti hanno congiuntamente depositato note con cui hanno insistito nella richiesta di trasformazione della separazione giudiziale in consensuale, depositando l'accordo sottoscritto personalmente da entrambi i coniugi che hanno ribadito la loro volontà di non riconciliarsi.
Con ordinanza depositata il 22.10.2025 è stato disposto il mutamento del rito da separazione giudiziale in separazione consensuale e la causa è stata rimessa al Collegio, mandando gli atti al PM per le sue conclusioni.
Ciò premesso, nulla osta alla dichiarazione di separazione personale dei coniugi, dovendosi rilevare che le condizioni della separazione, quali enunciate nell'accordo congiuntamente depositato il
22.10.2025 e confermate in seno alle note tempestivamente depositate in pari data, condizioni da intendersi riportate e trascritte nella presente sentenza, costituendone parte integrante, appaiono non contrarie all'ordine pubblico e conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole, sicchè la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni dagli stessi indicate può essere omologata.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
e , nato a [...] il [...], c.f. , alle C.F._1 Controparte_1 C.F._2
condizioni indicate nell'accordo di separazione depositato il 22.10.2025 sottoscritto dai coniugi personalmente e confermate in seno alle note congiuntamente depositate, da intendersi riportate e trascritte nella presente sentenza, di cui costituiscono parte integrante, ed ordina che il presente decreto sia trasmesso, a cura della Cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gela (atto n. 174 parte
II dell'anno 2019); compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Gela, 5.11.2025.
Il Presidente Il giudice rel./est. dott. Roberto Riggio dott. Marco A. Pennisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA nella composizione collegiale dei magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Marco Antonino Pennisi giudice rel./est. dott. Pietro Enea giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1019/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. ivi residente in [...] C.F._1
n. 63, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Riccardo Balsamo, presso il cui studio sito in Gela, via Venezia n. 369, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Cardillo n. 63, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. A. Roberto S. Nastasi, C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gela nella Via Iudice n.2; Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.10.2023, ha adito il Tribunale di Gela, deducendo di Parte_1
aver contratto matrimonio civile in Gela il 21.9.2019 (trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Gela al n. 174 parte II anno 2019), con , dalla cui unione non sono nati Controparte_1
figli.
A causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, parte ricorrente ha agito in giudizio, chiedendo: “dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
con declatoria di addebito a carico del marito per i fatti di cui in premessa che verranno
[...]
meglio provati all'esito dell'istruttoria, essendo divenuta, la prosecuzione della loro convivenza, assolutamente intollerabile ex art. 151 primo comma c.c., previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per la discussione della causa;
Disporre l'assegnazione esclusiva della casa coniugale alla sig.ra , almeno sino alla vendita della stessa (in regime di Parte_1
comproprietà - cfr. atto di vendita stipulato in data 5 agosto 2016 - All. n. 4), attese la gravità della patologia sofferta dalla sig.ra e recentemente diagnosticata, per come meglio Parte_1
superiormente spiegato al riguardo;
Porre a carico del resistente, sig. , il pagamento Controparte_1
di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, sig.ra , di € 250,00 Parte_1
mensili da corrispondersi entro ogni giorno 5 di ogni mese, sino a quando la stessa avrà raggiunto la propria autonomia economica che, ad oggi, non è stato possibile raggiungere a causa delle precarie situazioni di salute ed anche a causa del fatto che sulla stessa gravava l'intero menage ed organizzazione familiare-domestica. Disporre l'asportazione, da parte dei coniugi, dei propri mobili dalla casa coniugale, ognuno per quanto di proprietà, al momento della vendita della stessa”.
Costituitosi in giudizio, ha contestato il ricorso, formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“
1. Pronunciare la separazione dei coniugi e e per l'effetto Controparte_1 Parte_1
autorizzare gli stessi a vivere separati;
2. Rigettare per i motivi innanzi esposti la richiesta di separazione con addebito formulata dalla moglie;
3. Rigettare la richiesta della ricorrente per i motivi innanzi esposti teso a ottenere un contributo a titolo di mantenimento personale;
4. Rigettare la richiesta della ricorrente per i motivi innanzi esposti di assegnazione esclusiva della casa coniugale.
5. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 24.2.2024 sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Istruita la causa a mezzo produzioni documentali e prove orali, con istanza congiunta depositata il
22.7.2025, le parti hanno chiesto la trasformazione della separazione giudiziale in separazione consensuale, avendo i coniugi raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione personale.
L'udienza del 22.10.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note e le parti hanno congiuntamente depositato note con cui hanno insistito nella richiesta di trasformazione della separazione giudiziale in consensuale, depositando l'accordo sottoscritto personalmente da entrambi i coniugi che hanno ribadito la loro volontà di non riconciliarsi.
Con ordinanza depositata il 22.10.2025 è stato disposto il mutamento del rito da separazione giudiziale in separazione consensuale e la causa è stata rimessa al Collegio, mandando gli atti al PM per le sue conclusioni.
Ciò premesso, nulla osta alla dichiarazione di separazione personale dei coniugi, dovendosi rilevare che le condizioni della separazione, quali enunciate nell'accordo congiuntamente depositato il
22.10.2025 e confermate in seno alle note tempestivamente depositate in pari data, condizioni da intendersi riportate e trascritte nella presente sentenza, costituendone parte integrante, appaiono non contrarie all'ordine pubblico e conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole, sicchè la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni dagli stessi indicate può essere omologata.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
e , nato a [...] il [...], c.f. , alle C.F._1 Controparte_1 C.F._2
condizioni indicate nell'accordo di separazione depositato il 22.10.2025 sottoscritto dai coniugi personalmente e confermate in seno alle note congiuntamente depositate, da intendersi riportate e trascritte nella presente sentenza, di cui costituiscono parte integrante, ed ordina che il presente decreto sia trasmesso, a cura della Cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gela (atto n. 174 parte
II dell'anno 2019); compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Gela, 5.11.2025.
Il Presidente Il giudice rel./est. dott. Roberto Riggio dott. Marco A. Pennisi