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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/10/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 11/09/2025 al n. 4723/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
VALENTINA, elettivamente domiciliata in PIAZZALE RESISTENZA 12
46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso lo studio dell'avv. FERRARI
VALENTINA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
UT AN, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 11 25010
REMEDELLO presso lo studio dell'avv. UT AN resistente avente per oggetto: modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss, rimessa al Collegio in decisione il 23/10/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per ed “Ferma ogni altra Parte_1 Controparte_1
condizione, omologare le seguenti nuove condizioni in parziale modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale statuite con decreto nr. cronol. 8086/2023 emesso in data 26/10/2023, pubblicato in data
03/11/2023 dal Tribunale di Mantova come segue:
1)“Concorso al mantenimento della figlia minore: il Sig. contribuirà al CP_1
mantenimento della figlia, sino alla maggiore età ed indipendenza economica della stessa, con il versamento di una somma mensile pari ad € 800,00= mensili, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario alle coordinate IBAN già note, ovvero a quelle che la Sig.ra comunicherà in caso di variazioni, entro il giorno 15 di ogni mese;
Pt_1
Spese extra assegno di mantenimento: Entrambi i genitori concorreranno al pagamento nella percentuale del 70% per il padre e del 30% per la madre delle spese straordinarie non incluse nell'assegno mantenimento, come elencate e secondo le modalità sancite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova che nel prosieguo si riporta:
Senza necessità di previo accordo - "senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
pagina 2 di 6 quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali.
c) Spese per conseguimento della patente di guida (teoria e pratica).
Spese che richiedono il preventivo accordo - “ALTRE SPESE
STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la pagina 3 di 6 baby-sitter; per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi.
A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.
In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
2) Accordi specifici delle parti riguardo ad alcune spese per la figlia: In parziale deroga a quanto previsto in punto di spese straordinarie ed in punto di visitazioni, le parti congiuntamente concordano quanto segue:
(f) Lezioni di pianoforte: dal mese di settembre 2023 frequenta n. 2 Pt_2
lezioni settimanali per il costo di € 30,00= a lezione, che i genitori concordano di dividere al 70% per il padre e al 30% per la madre. Inoltre, al bisogno i genitori si accorderanno su chi porterà e preleverà la bambina al/dal luogo della lezione, che attualmente è CA OF (MN);
(g) Noleggio del pianoforte: i genitori concorreranno rispettivamente nella misura del 70% per il padre e del 30% per la madre al noleggio annuale dello strumento musicale (pianoforte verticale) idoneo per le attività e gli esercizi a casa di , per un valore complessivo di € 432,00= all'anno (da dividere al Pt_2
pagina 4 di 6 70% per il padre e al 30% per la madre), recandosi insieme, anche con la bambina, in Peschiera del Garda (VR) al fine della scelta del medesimo strumento;
(h) Baby-sitter o altra soluzione di accudimento per la minore: qualora entrambi i genitori, risultassero per vari motivi, impossibilitati nella gestione della bambina (scolastica ed extra scolastica), i medesimi concordano di scegliere una figura esterna per l'accudimento della minore, figura da valutarsi da parte di entrambi i genitori, e il cui costo sarà suddiviso nella misura del 70% al padre e al 30 % alla madre;
(i) Spese scolastiche ed extrascolastiche per la minore: per quanto attiene le scelte scolastiche ed extrascolastiche della figlia, i genitori concordano che valuteranno le stesse a seconda delle inclinazioni e della capacità della minore, nonché delle possibilità organizzative di entrambi i genitori, condividendo nella misura del 70% al padre e al 30 % alla madre;
(j) Abbigliamento e calzature: Il Sig. parteciperà, inoltre, per la quota CP_1
del 70% all'acquisto dell'abbigliamento della figlia che la Sig.ra Pt_1
effettuerà ad ogni cambio di stagione due volte all'anno, previo accordo fra gli stessi su ciò che il minore necessita”;
- per PM: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti,
pagina 5 di 6 il Collegio ritiene che le conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 23/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 11/09/2025 al n. 4723/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
VALENTINA, elettivamente domiciliata in PIAZZALE RESISTENZA 12
46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso lo studio dell'avv. FERRARI
VALENTINA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
UT AN, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 11 25010
REMEDELLO presso lo studio dell'avv. UT AN resistente avente per oggetto: modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss, rimessa al Collegio in decisione il 23/10/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per ed “Ferma ogni altra Parte_1 Controparte_1
condizione, omologare le seguenti nuove condizioni in parziale modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale statuite con decreto nr. cronol. 8086/2023 emesso in data 26/10/2023, pubblicato in data
03/11/2023 dal Tribunale di Mantova come segue:
1)“Concorso al mantenimento della figlia minore: il Sig. contribuirà al CP_1
mantenimento della figlia, sino alla maggiore età ed indipendenza economica della stessa, con il versamento di una somma mensile pari ad € 800,00= mensili, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario alle coordinate IBAN già note, ovvero a quelle che la Sig.ra comunicherà in caso di variazioni, entro il giorno 15 di ogni mese;
Pt_1
Spese extra assegno di mantenimento: Entrambi i genitori concorreranno al pagamento nella percentuale del 70% per il padre e del 30% per la madre delle spese straordinarie non incluse nell'assegno mantenimento, come elencate e secondo le modalità sancite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova che nel prosieguo si riporta:
Senza necessità di previo accordo - "senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
pagina 2 di 6 quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali.
c) Spese per conseguimento della patente di guida (teoria e pratica).
Spese che richiedono il preventivo accordo - “ALTRE SPESE
STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la pagina 3 di 6 baby-sitter; per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi.
A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.
In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
2) Accordi specifici delle parti riguardo ad alcune spese per la figlia: In parziale deroga a quanto previsto in punto di spese straordinarie ed in punto di visitazioni, le parti congiuntamente concordano quanto segue:
(f) Lezioni di pianoforte: dal mese di settembre 2023 frequenta n. 2 Pt_2
lezioni settimanali per il costo di € 30,00= a lezione, che i genitori concordano di dividere al 70% per il padre e al 30% per la madre. Inoltre, al bisogno i genitori si accorderanno su chi porterà e preleverà la bambina al/dal luogo della lezione, che attualmente è CA OF (MN);
(g) Noleggio del pianoforte: i genitori concorreranno rispettivamente nella misura del 70% per il padre e del 30% per la madre al noleggio annuale dello strumento musicale (pianoforte verticale) idoneo per le attività e gli esercizi a casa di , per un valore complessivo di € 432,00= all'anno (da dividere al Pt_2
pagina 4 di 6 70% per il padre e al 30% per la madre), recandosi insieme, anche con la bambina, in Peschiera del Garda (VR) al fine della scelta del medesimo strumento;
(h) Baby-sitter o altra soluzione di accudimento per la minore: qualora entrambi i genitori, risultassero per vari motivi, impossibilitati nella gestione della bambina (scolastica ed extra scolastica), i medesimi concordano di scegliere una figura esterna per l'accudimento della minore, figura da valutarsi da parte di entrambi i genitori, e il cui costo sarà suddiviso nella misura del 70% al padre e al 30 % alla madre;
(i) Spese scolastiche ed extrascolastiche per la minore: per quanto attiene le scelte scolastiche ed extrascolastiche della figlia, i genitori concordano che valuteranno le stesse a seconda delle inclinazioni e della capacità della minore, nonché delle possibilità organizzative di entrambi i genitori, condividendo nella misura del 70% al padre e al 30 % alla madre;
(j) Abbigliamento e calzature: Il Sig. parteciperà, inoltre, per la quota CP_1
del 70% all'acquisto dell'abbigliamento della figlia che la Sig.ra Pt_1
effettuerà ad ogni cambio di stagione due volte all'anno, previo accordo fra gli stessi su ciò che il minore necessita”;
- per PM: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti,
pagina 5 di 6 il Collegio ritiene che le conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 23/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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