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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3720 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce
Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 383/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
nata a [...] il [...] ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ubaldo Macrì, elettivamente domiciliata nel di lui studio, pec
Email_1
Attrice, convenuta in riconvenzionale
E
nata a [...] il [...] ( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Giovanni Vantaggiato (CF: ), elettivamente domiciliata CodiceFiscale_3 presso il di lui studio in Cutrofiano alla Via V. Emanuele III, n. 35, pec:
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Convenuta, attrice in riconvenzionale
E
nato a [...] il [...] ), Controparte_2 CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Ubaldo Macrì
Terzo convenuto in riconvenzionale
Conclusioni
Per l'attrice convenuta in riconvenzionale: Parte_1
1 l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, previo rigetto di ogni contraria conclusione Voglia così provvedere:
1) in via istruttoria disporre la rimessione sul ruolo disponendo C.T.U. tecnica al fine di verificare lo stato dei luoghi e la regolarità amministrativa dei beni donati;
2) nel merito, accertare e dichiarare la proprietà esclusiva dell'attrice Parte_1 rispetto ai beni indicati sub g)-h)-i) dell'atto di citazione, come frazionati ed assegnati in sede di divisione in suo favore dai genitori-donanti;
3) per l'effetto condannare la convenuta al rilascio del bagnetto sub g) in Controparte_1 favore dell'attrice, consentendo a quest'ultima la chiusura forzata dell'attuale porta d'accesso che da detto bagno và verso la proprietà della convenuta;
4) per l'effetto condannare la convenuta al rilascio e realizzazione del vano indicato sub h) in favore dell'attrice, consentendo a quest'ultima l'edificazione dei muri necessari per il distacco da un vano assegnato alla convenuta di maggior consistenza, già catastalmente individuata;
5) per l'effetto condannare la convenuta al rilascio e realizzazione della tramezzatura del lastricato solare indicato sub i) in favore dell'attrice, consentendo alla stessa l'edificazione dei muri necessari per la divisione;
6) autorizzare espressamente l'attrice a compiere tutte le attività materiali per realizzare quanto sopra, anticipando le relative spese;
7) condannare la convenuta a rimborsare all'attrice il 50% delle stesse previa esibizione delle relative fatture, o previa quantificazione a mezzo di C.T.U.;
8) rigettare tutte le domande riconvenzionali spiegate sia in danno dell'attrice che di
[...]
perchè infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni innanzi indicate;
CP_3
9) condannare la convenuta al pagamento delle spese ed onorari di lite in favore dell'attrice e di
, essendo difesi entrambi da Questo difensore”. Controparte_3
Per la convenuta, attrice in riconvenzionale Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere
1) rigettare la domanda dell'attrice poiché infondata in fatto ed in diritto;
2) in via riconvenzionale, dichiarare la nullità dell'atto di frazionamento del 18 giugno 1992 poiché sottoscritto con firma apocrifa come riconosciuto da tutte le parti del giudizio e senza una concessione edilizia per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto;
3) per l'effetto accertare e dichiarare la nullità parziale dell'atto di donazione del 02 settembre
1991 nei punti A), B) e C) nella parte descrittiva catastale, ai sensi dell'art. 46 del Testo Unico
2 edilizia, poiché sono indicate particelle sprovviste di concessione edilizia e derivanti da un frazionamento nullo di cui alla narrativa del presente atto;
4) accertare e dichiarare la volontà dei donanti di dividere l'immobile in base alla concessione edilizia ed all'esistente con una linea retta ed assegnazione dell'antico fabbricato con servizi ed accesso laterale alla Sig.ra così come rappresentato graficamente nella CTP Controparte_1
e nella planimetria contenuta nel documento n. 10, per le ragioni su esposte;
5) in subordine accertare e dichiarare l'usucapione in favore della sig.ra delle Controparte_1 aree rappresentate nella planimetria di cui al documento n. 10 rivendicate dall'attrice nonché
l'usucapione dello spazio antistante la finestra del bagno posto sul corridoio di ingresso laterale di Via Pisacane, come raffigurato in atti, contro il terzo chiamato in quanto la convenuta ha posseduto dette porzioni per oltre 20 anni quale proprietaria come meglio spiegate in narrativa;
5) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Per il terzo, convenuto in riconvenzionale, Controparte_2
“L'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione ex adverso dedotta, Voglia così provvedere:…
1) in via preliminare …
2) nel merito rigettare la domanda riconvenzionale così come proposta per tutte le motivazioni innanzi indicate;
3) accertare e dichiarare la proprietà esclusiva dell'intero terreno donato a Controparte_2
e che nessuna usucapione si è maturata, neppure su parte dello stesso, da parte di
[...]
; Controparte_1
4) per l'effetto condannare al pagamento delle spese ed onorari di lite in Controparte_1 favore del terzo chiamato in causa Sig. . Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
Con atto di citazione notificato in data 3 gennaio 2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce sua sorella al fine di sentir Controparte_1 dichiarare la sua proprietà esclusiva di un bagnetto, delle dimensioni di m.3 x m.1,5 circa adiacente ad un immobile della convenuta, di un altro piccolo ripostiglio (m.2 x m.2 circa) e la sussistenza del diritto alla “divisione” del lastrico solare corrispondente a quanto a lei attribuito dai genitori con donazione del 2 settembre 1992, giusta atto notar n. 40.005 rep. e n.19270. Persona_1
3 L'attrice ha denunciato la condotta della sorella, rea a suo dire di essersi appropriata dei predetti beni nonostante la proprietà di essi risultasse dall'atto di donazione, con connesso accatastamento ritualmente depositato e richiamato nel rogito. ha poi invocato l'emissione di pronuncia autorizzativa del Parte_1 compimento delle opere necessarie per procedere alla materiale separazione dei due corpi di fabbrica.
Si è tempestivamente costituita la convenuta, eccependo l'infondatezza della domanda avversaria sulla scorta della contestata valenza dell'atto di donazione, erroneamente formato sulla base di non corretta identificazione catastale dei beni attribuiti dei genitori con l'atto di donazione e della invalidità di esso in ragione della irregolarità amministrativa ed urbanistica dei beni trasferiti. ha poi fatto rilevare che il frazionamento operato era stato Controparte_1 indebitamente attribuito al genitore donante, disconoscendo la relativa firma in calce alla richiesta prodromica.
In via riconvenzionale, la convenuta ha in ogni caso invocato declaratoria di intervenuta usucapione dei quozienti dell'immobile oggetto della domanda ed avanzato altresì richiesta di dichiarazione di usucapione anche dello “spazio antistante la finestra del bagno posto sul corridoio di ingresso laterale di Via Pisacane di proprietà del fratello , in ragione Controparte_2 del suo inveterato uso ultraventennale.
Sulla scorta di tanto ha chiesto la fissazione di una nuova udienza per operare la chiamata in giudizio del fratello, non facente parte originariamente del giudizio.
Tanto disposto ed ottenuto, a seguito della sua evocazione in giudizio, si è poi costituito contestando a sua volta la domanda riconvenzionale proposta nei suoi Controparte_2 confronti ed invocandone il rigetto.
A seguito della regolarizzazione procedimentale, con tentativo fallito di mediazione sulla
“domanda riconvenzionale”, le parti hanno scambiato le rispettive memorie, tutte tese ad ottenere la reiezione delle domande reciprocamente avanzate.
Con ordinanza del 7 marzo 2024 il giudice istruttore ha ammesso l'interrogatorio formale di parzialmente la prova testimoniale articolata dalla parte attrice e totalmente Controparte_1 quella della prima convenuta.
Dopo la raccolta dell'interrogatorio formale di e della prova Controparte_1 testimoniale da quest'ultima articolata, il Giudice istruttore ha dichiarato decaduta dalla prova la
4 parte attrice e disatteso la richiesta di disporre CTU;
contestualmente, ha rinviato all'udienza del
18 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni, poi slittata al 9 dicembre 2025.
Nelle more, con proprio decreto del 13 novembre 2025, il Giudice designato dal Presidente del Tribunale – giusta provvedimenti n. 141 del 14 ottobre 2025 e n. 148 del 21 ottobre 2025 resi ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 – ha disposto lo slittamento all'udienza dell'11 dicembre 2025 e, contestualmente, che all'udienza fissata si procedesse alla discussione e alla decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituendola con note ex art. 127 ter c.p.c. e fissando termine perentorio fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie illustrative.
Le parti hanno depositato note.
II)
§1
Occorre preliminarmente qualificare l'azione proposta da Parte_1
In difetto di specifica indicazione in tal senso da parte dell'attrice, il Tribunale ritiene di essere a cospetto di ordinaria domanda di rivendica, avuto riguardo alla causa petendi e al petitum, teso quest'ultimo ad ottenere la condanna alla consegna di un bene asseritamente di proprietà di essa attrice e detenuto dalla prima convenuta.
L'onere probatorio gravante sull'attrice, però, rimane assai circoscritto in ragione della domanda di usucapione rivolta da Controparte_1
Mette infatti conto ricordare che “nell'azione per rivendicazione l'onere della cd. "probatio diabolica" incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore; in siffatta evenienza detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere” (Cass. Civ. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 25865 del 23/09/2021).
Il tema diventa rilevante, nello specifico, avuto riguardo a quanto richiesto in riconvenzionale da e determina, da un lato, l'attenuazione dell'onere Controparte_1 probatorio per l'attrice e, dall'altro, l'emersione di profili in grado di assorbire ogni questione preliminare in ragione del principio della ragione più liquida.
Tanto perché – in disparte la disamina della fondatezza o meno delle questioni in ordine alla esatta valenza dell'atto di donazione e connessa individuazione delle effettive proprietà
5 donate, per quanto di ragione alle parti, con l'atto del 2 settembre 1992 – è emerso il possesso utile ad usucapiendun della prima convenuta in rapporto ai beni rivendicati dall'attrice.
Come è noto, l'usucapione è il modo di acquisto della proprietà che si realizza mediante il possesso continuato del bene per il tempo stabilito dalla legge.
Gli elementi costituitivi sono dunque dati dal possesso – che deve essere pacifico, palese, continuo e non interrotto – e dal tempo, che il codice indica nella misura di venti anni per i beni immobili.
La verifica dei dati istruttori raccolti, letti alla luce dei principi normativi sopra indicati, conduce a ritenere che sui beni oggetto di prima revindica, abbia esercitato il Controparte_1 pieno possesso per oltre venti anni.
È evidente che un primo dato risulta incontestato: l'attribuzione di una parte dell'intero stabile da parte dei donanti alle figlie sin dall'anno 1992.
Appare altresì logico ritenere che l'attribuzione delle parti dell'immobile abbia tenuto conto della funzione della liberalità: garantire ad ognuna delle beneficiarie un bene fruibile ed autonomo.
In questo senso meritano valutazione ed apprezzamento le dichiarazioni rese dai testi ascoltati che, senza intaccare il disposto della donazione, hanno messo in evidenza che i donanti, in particolare il padre delle contendenti, avessero chiaramente manifestato le intenzioni in tale direzione.
Il dato si intreccia su quanto poi risultante in punto di fatto.
Ed invero, dalla disamina delle dichiarazioni dei fratelli delle contendenti si apprezza la netta separazione dei beni e l'utilizzo esclusivo da parte delle sorelle delle relative porzioni in guisa tale da ritenere che esse si siano comportate da proprietarie.
Così all'udienza del 27 giugno 2024: “E' vero che i miei genitori hanno Controparte_3 sempre avuto l'intenzione di donare la parte edificata più vecchia a e l'altra parte CP_1 retrostante e più nuova a . È vero che ha sempre utilizzato la quota esistente Parte_1 CP_1 nella parte vecchia mentre la parte retrostante di fabbricazione più recente. Ciò è Parte_1 avvenuto anche quando erano in vita i miei genitori. È vero che ha sempre utilizzato Il CP_1 bagnetto e l'ammezzato che si trova sopra. È vero che ha fatto installare la caldaia per il CP_1 riscaldamento, nonché installare una piccola finestra di alluminio e ciò posso dire perché l'impianto elettrico l'ho fatto io e il finestrino mio fratello . Ciò è avvenuto quando ancora i miei Pt_2 genitori erano vivi …”
6 Così il fratello : “É vero che i miei genitori e in particolare mio padre Controparte_4 diceva sempre che doveva essere donato un bagno ad una ed un bagno all'altra figlia in modo che vi siano due case complete … Dopo la donazione le mie sorelle hanno vissuto rispettivamente nelle quote loro assegnate e ciò anche quando mia madre era in vita essendo deceduta nel 2015.
Ricordo che dopo la donazione io stesso ho trasferito alcuni mobili che si trovavano in uno stanzino posto sul bagno nelle porzioni delle rispettive sorelle. Il bagno e il vano soprastante è stato sempre utilizzato da mia sorella È stata mia sorella a fare il nuovo impianto di CP_1 CP_1 riscaldamento nell'ammezzato posto sul bagno di pertinenza dello stesso e posso dire ciò perché io stesso ho realizzato l'infisso. È vero che mia sorella ha realizzato l'impianto di scarico CP_1 fognario sul corridoio esterno e confinante all'abitazione in sede di ristrutturazione nel 2006, ma non so dire se mio fratello sia mai opposto”. CP_2
Il narrato dei fratelli, parzialmente confermato da quello degli altri testi escussi nella medesima udienza, valida la tesi dell'intervenuta usucapione delle quote dell'immobile oggetto di causa da parte della convenuta.
Ricorre infatti anche il requisito della diuturnitas, nei termini temporali sopra indicati, stante l'acclarato possesso ben ultraventennale degli immobili, avendo i testi riferito della signoria su di esso da parte di per lo meno dall'anno 1992. Controparte_1
Ne discende l'accoglimento della domanda riconvenzionale in parte qua, con rigetto della domanda attrice.
Tutte le ulteriori questioni rimangono assorbite.
§2
Non può, di contro, essere positivamente valutata la “domanda riconvenzionale” proposta da nei confronti del fratello Controparte_1 Controparte_2
Deve essere evidenziata la peculiarità processuale della vicenda, data dal fatto che ha rivolto la domanda di usucapione “dello spazio antistante la finestra del Controparte_1 bagno posto sul corridoio di ingresso laterale di Via Pisacane” nei confronti di soggetto che non era parte in giudizio e soprattutto allegando un fatto del tutto estraneo al “titolo dedotto in giudizio dall'attrice ovvero già appartenente alla causa come mezzo di eccezione”.
È di tutta evidenza che diverso era il titolo speso dall'attrice e che la richiesta in questione esulava del tutto dal petitum dell'azione proposta.
Tanto avrebbe dovuto condure e ancora conduce a ritenere non valutabile la domanda, a prescindere dalla accettazione del contraddittorio.
7 Si è cospetto di domanda inammissibile, in ordine alla quale nessuna sanatoria appare prospettabile.
Si impone pronuncia in termini.
Le spese processuali – avuto riguardo alla peculiarità della vicenda contenziosa afferente alle posizioni reciprocamente assunte da familiari legati evidentemente da tensioni non risolte, in uno con la complessità delle plurime ed ambivalenti questioni – devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott. Biagio Politano, definitivamente decidendo sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 3 gennaio 2022 da nei confronti di Parte_1 CP_1
e sulle domande proposte da quest'ultima nei confronti dell'attrice e di
[...] Controparte_2
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) rigetta le domande avanzate dall'attrice;
2) accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti di Controparte_1
e per l'effetto dichiara acquisite per intervenuta usucapione in suo Parte_1 favore le aree rivendicate dall'attrice;
3) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da nei Controparte_1 confronti di Controparte_2
4) dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio.
12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Biagio Politano
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