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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/01/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5216/2021
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 31 gennaio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5216/2021 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Catania presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Carmelo Assennato, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
– c.f. – in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Currao elettivamente domiciliato in Catania presso il suo studio come procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa di sanzione disciplinare conservativa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.9.2021 ha chiesto “… - dichiarare Parte_1
illegittima o comunque infondata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi sei con privazione della retribuzione per gli effettivi giorni di sospensione irrogati, ex art. 10, lett. h) e k) del Regolamento Disciplinare Aziendale Area Dirigenza Medico –
pagina 1 di 15 Veterinaria, Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, comminata dal 20.09.2016 al 19.02.2017, giusta Atto Deliberativo n. 2757 del 19.9.2016, con provvedimento Prot. n.
28 / RIS, notificato a mezzo raccomandata A.R. del 20.9.2016; nel cui ambito è stato computato il periodo dell'allontanamento cautelativo dal servizio per giorni trenta con privazione della retribuzione, irrogato giusta Nota Prot. n. 56/Ris. del 20.05.2016 e successiva deliberazione di ratifica n. 1747 del 30.05.2016; - condannare l'amministrazione alla definitiva reintegrazione della ricorrente nello status quo ante anche ai fini della progressione della carriera, con pieno trattamento retributivo e previdenziale e corresponsione di ogni importo nelle more ritenuto, con interessi e rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal dovuto al soddisfo.”
A sostegno delle superiori domande ha premesso di essere un dirigente medico di pronto soccorso in servizio presso l' e di aver svolto servizio nell'anno 2016 CP_2
servizio presso il Pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Acireale
Ha precisato che da protocollo del P.S. sia nel turno del mattino - dalle 8,00 alle 14,00
- sia in quello del pomeriggio - 14,00 – 20,00 – è prevista la contestuale presenza di almeno tre medici dislocati uno presso l'Ambulatorio n. 1, un altro presso l'Ambulatorio n. 2 e un altro ancora presso la Stanza del Caposala, per i pazienti in Osservazione Breve Intensiva -
O.B.I. e soltanto per i turni notturni è invece prevista e consentita la presenza di due soli medici presso i suddetti ambulatori.
Ha riferito che in data 18.5.2016, a causa della carenza di personale e in seguito ad una richiesta di cambio turno, ha preso servizio per coprire il turno pomeridiano presso l'ambulatorio n. 2 e che in tale giornata erano presenti numerosi pazienti in codice giallo giunti in Pronto Soccorso nella mattina ed ancora da visitare e trattare.
Ha dedotto di aver affrontato da sola il carico di lavoro della struttura di pronto soccorso almeno sino alle 15,30 salvo poi essere affiancata dalla collega Dott.ssa Per_1 in servizio pomeridiano presso l'ambulatorio n. 1.
[...]
Ha elencato tutti i servizi svolti nella giornata del 18.65.2016 deducendo di essersi in particolare occupata nel lasso temporale intercorso dalle 15,30 alle 16,49 di Persona_2
paziente giunta al P.S. del nosocomio di Acireale alle ore 10,44 in codice giallo ed in condizioni critiche.
pagina 2 di 15 Ha riferito che nella medesima giornata del 18.5.2016 è giunto in pronto Soccorso con Autombulanza del servizio 118 non medicalizzata il quale sottoposto Controparte_3
a triage alle ore 14,49 con attribuzione di codice di emergenza “giallo” poiché paziente con
“riferito dolore toracico e formicolio al braccio sx” è rimasto in attesa senza che l'infermiera del triage eseguisse i controlli prescritti dalle linee guida per il trattamento del dolore toracico
– e segnatamente ECG12 e prelievo ematico – limitandosi soltanto a rilevare la pressione sanguigna sino alle ore 15,05.
Ha dedotto che essendo stata impegnata a gestire la paziente , il , è Per_2 CP_3
stato preso in carico dalla collega solo alle ore 16,43 ma che sfortunatamente, Per_1 quest'ultimo durante la raccolta dell'anamnesi ha subito un repentino aggravamento delle sue condizioni che lo ha condotto ad un fatale arresto cardiaco, nonostante l'intervento del cardiologo e di un anestetista rianimatore.
Ha riferito che a seguito della morte del paziente l' ha con CP_3 CP_4
provvedimento Prot. n. 55/Ris. del 20.05.2016, ratificato con deliberazione n. 1747 del
30.05.2016, ha disposto la sua sospensione cautelare dal servizio per 30 giorni con privazione della retribuzione e che analogo provvedimento è stato preso, altresì, nei confronti della collega nonché, di l'infermiera addetta al triage. Per_1 Controparte_5
Ha dedotto che l' con Nota Prot. n. 05/RIS del 30.05.2 notificata in Controparte_1 data 3.6.2016, le ha formalmente comunicato l'avvio del procedimento disciplinare contestandole “la mancata assunzione in carico, con valutazione, visita ed accertamenti, del paziente arrivato alle ore 14,49 in Pronto Soccorso in regime di Emergenza Urgenza a mezzo di servizio 118”; la “mancata disposizione di ulteriori esami ed accertamenti finalizzati alla definizione diagnostica del caso ivi comprese eventuali consulenze disponibili nella struttura”; nonché il “mancato rispetto dell'ordine cronologico di ingresso nel Pronto
Soccorso, consentendo ad altro paziente, con equivalente codice di gravità (giallo), pervenuto autonomamente con mezzo proprio, l'accesso alle cure alle ore 15,32” e che analoghe procedure sono state intraprese anche nei confronti della collega e Per_1 dell'infermiera Catania.
Ha precisato, con riferimento all'ultima contestazione che nella giornata del
18.6.2016 era giunto in Pronto soccorso alle ore 15,02 con mezzo proprio il paziente
[...]
, anch'egli classificato con codice giallo riferendo dolore toracico;
che il Persona_3
pagina 3 di 15 predetto paziente suocero di , medico presso lo stesso nosocomio era stato Persona_4 da quest'ultima accompagnato presso l'ambulatorio della ricorrente alle ore 15,32 la quale avvedutasi che il paziente presentava un quadro clinico molto compromesso aveva provveduto ad acconsentire che la in possesso delle relative competenze mediche, Per_4
provvedesse a prestare le cure del caso sotto la sua supervisione e continuando ad occuparsi della paziente . Per_2
i Procedimenti Disciplinari istituito Controparte_6 dall' dopo aver espletato l'attività istruttoria in merito agli addebiti Controparte_1 contestati provvedendo nello specifico a verificare le relazioni sull'attività svolte nella giornata del 18.5.2016 presentate dalla ricorrente e dagli altri sanitari coinvolti ad esaminare le dichiarazione in discolpa dagli stessi rese in sede di audizione orale, nonché, ad ascoltare la dott.ssa quale persona informata sui fatti le ha comminato ai sensi dell'art. 8 Per_4
comma 8 del ccnl la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi lavorativi senza retribuzione.
Ciò posto, in fatto, in diritto ha contestato la sanzione inflittale ritenendola ingiusta ed illegittima, non avendo l' convenuta preso in considerazione i diversi Controparte_1
profili di responsabilità degli altri operatori sanitari coinvolti nel caso e senza tenere in considerazione gli errori commessi nella gestione dell'emergenza e l'inadeguatezza della struttura sanitaria.
Preliminarmente ha rilevato che l'errore commesso dalla centrale del 118 per aver trasportato il presso il P.S. dell'Ospedale di Acireale, in quanto non rientrante nella CP_3
rete dei presidi dedicati al trattamento degli infarti del miocardio.
Nel merito ha contestato la fondatezza degli addebiti contestati: con riferimento alla prima censura relativa alla mancata assunzione in carico del paziente ha esposto CP_3 che ciò era dipeso dall'afflusso di numerosi pazienti nella mattinata ed ancora presenti nel nosocomio osservando a tale riguardo che, allorché il è stato preso in carico dalla CP_3
collega ella era contemporaneamente impegnata con la paziente;
in merito Per_1 Per_2
alla seconda contestazione relativa a non aver disposto ulteriori esami ed accertamenti finalizzati alla definizione diagnostica del paziente ha rilevato che ciò era dipeso CP_3 dall'esclusiva responsabilità dell'infermiera del triage la quale in Controparte_5
violazione delle linee guida del trattamento del dolore toracico aveva omesso di praticare pagina 4 di 15 l'ECG al paziente nonché, di monitorare i parametri vitali del paziente anche al fine di rivalutare il codice di emergenza assegnatogli;
infine, con riferimento alla terza contestazione relativa al mancato rispetto dell'ordine cronologico di ingresso nel Pronto Soccorso ha osservato che il paziente Catania è entrato in ambulatorio alle 15,32, a distanza di appena due minuti dalla paziente già presente in P.S., precisando che quest'ultimo nella realtà Per_2
è stato accompagnato dalla nuora dott.ssa collega della ricorrente e, come dalla Per_4 stessa dichiarato, da quest'ultima gestito in completa autonomia mentre la ricorrente ha continuato ad occuparsi della paziente . Per_2
Ha pertanto assunto il pieno rispetto dei suoi obblighi e doveri, nonché, dell'ordine corologico di arrivo dei pazienti avendo preso solo formalmente in carico il paziente Catania invece del precisando, altresì, che il sopraggiunto decesso di quest'ultimo non era CP_3
pertanto dipeso da sua negligenza e colpa quanto piuttosto da un insieme di errori commessi sia dalla centrale del 118 e, in particolar modo, dall'infermiera del triage che mai aveva segnalato il peggioramento delle condizion cliniche del paziente.
Ha infine, eccepito la violazione del principio di proporzionalità della sanzione avendo l' comminatole il massimo previsto dall'art. 8 del ccnl di settore (6 Controparte_1
mesi) e del Codice Disciplinare senza tuttavia tenere tenendo conto delle corresponsabilità degli altri operatori medici e delle circostanti esimenti ed attenuanti.
Tanto premesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi dl giudizio.
Istauratosi il contraddittorio delle parti si è costituita l' con memoria CP_4
tempestivamente depositata in data 14.1.2022 contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, ha rilevato l'assoluta irrilevanza in merito alla circostanze relative agli errori commessi dalla centrale del 118 che avrebbe errato nel condurre il presso il CP_3
P.S di Acireale in luogo ad altro centro sanitario attrezzato per la gestione dei sospetti infarti del miocardio, nonché, delle omissioni dell'infermiera del triage atteso che è anche di competenza del medico di pronto soccorso eseguire su pazienti che come il CP_3 accusano dolore toracico l'ECG e disporre degli necessari controlli.
Nel merito ha contestato la diversa ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente osservando che gli addebiti contestati hanno trovano conferma nella documentazione clinica pagina 5 di 15 esaminata dall'UPD, nonché, da quanto dalla stessa dichiarato in sede di audizione a sua discolpa laddove ha ammesso di aver accettato per presso il suo ambulatorio il paziente
Catania prima del su richiesta della collega CP_3 Per_4
Con ordinanza resa all'udienza del 1.7.2022 è stata ammessa la produzione dell'ulteriore documentazione acquista dalla ricorrente in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del giudizio in esito al giudizio di ostensione ex art. 25 L. 241/1990 promosso avanti il TAR di Catania riservando alla fase decisoria ogni considerazione in merito all'ammissibilità e la rilevanza della stessa.
Infine, con note del 22.11.2024 parte ricorrente ha dato atto di essere stata assolta nell'ambito del procedimento penale a suo carico dal capo di imputazione ascrittole - omicidio colposo - per non aver commesso il fatto ed ha prodotto copia della sentenza divenuta esecutiva in data 20.9.2024.
In esito all'udienza del 31 gennaio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della sola parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
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2. Oggetto del presente giudizio è il vaglio della legittimità o meno della sanzione disciplinare conservativa comminata alla ricorrente all'esito del procedimento disciplinare sopra descritto.
Preliminarmente giova premettere che “L'impugnazione di una sanzione disciplinare
(nel caso di specie, sospensione) è consentita finché non si consuma il termine di prescrizione, in quanto la disciplina inderogabile dettata dall'art. 7 della legge n. 300 del
1970 non contempla termini di decadenza per impugnare le sanzioni disciplinari, a meno che il lavoratore stesso non abbia posto in essere un comportamento positivo volto a dimostrare acquiescenza” (Cass. sez. lav. 7546/2006).
Rientra pertanto nella discrezionalità difensiva la scelta di impugnare il provvedimento disciplinare per cui è causa, sia pure a distanza di quasi cinque anni dall'irrogazione della sanzione disciplinare e nelle more del processo penale per omicidio colposo, anziché attendere la definizione del medesimo e richiedere la riattivazione del procedimento disciplinare in sede amministrativa.
pagina 6 di 15 Nella fattispecie in esame, in ogni caso non vi sono dubbi sul perdurante interesse ad agire della lavoratrice, destinataria della sospensione nella misura massima contrattualmente prevista.
2.1 Ciò chiarito, al fine di verificare la legittimità della sanzione disciplinare appare utile, sinteticamente, ripercorrere i fatti di causa.
Con la nota prot. 05/RIS del 30.6.2016 l'U.P.D. dell'Azienda resistente ha comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento disciplinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Regolamento disciplinare aziendale per l'Area della Dirigenza, formulando la seguente contestazione: “ In particolare in riferimento ai fatti accaduti in data 18.05.2016 presso il P.S. del P.O. di Acireale di questa Azienda, culminati nel decesso del paziente
, Le vengono contestate le seguenti condotte sanzionabili e precisamente: Persona_5
- Mancata assunzione in carico, con valutazione, visita ed accertamenti sul paziente
arrivato alle ore 14.49 al Pronto Soccorso a mezzo di servizio 118, a cui Controparte_3 veniva assegnato in triage il codice giallo” - Mancata disposizione di ulteriori esami ed accertamenti finalizzati alla definizione diagnostica del caso ivi comprese eventuali consulenze disponibili nella struttura - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ingresso nel Pronto Soccorso, consentendo ad altro paziente con equivalente codice di gravità (giallo) pervenuto successivamente ed autonomamente con mezzo proprio l'accesso alle cure alle ore 15.32” ( cfr. All. n. 10 parte ricorrente).
Con la stessa nota la ricorrente veniva formalmente convocata per essere sentita in merito alle predette contestazioni.
Nella seduta del 11.7.2016 la sentita a sua discolpa con particolare Pt_1
riferimento alla circostanza relativa alla presa in carico del paziente Catania arrivato in Pronto
Soccorso circa trenta minuti dopo l'arrivo del sig. , pur essendo ad entrambi CP_3 assegnato il codice giallo, la ricorrente ha reso la seguente dichiarazione: “Mi riporto a quanto già esposto in seno alle controdeduzioni depositate ed aggiungo che il Paziente sig.
Catania e l'estrema gravità sulla sua situazione clinica mi furono segnalate da altro
Sanitario dott.ssa dipendente dell'Azienda, in servizio presso l'U.O.C. di Persona_4
Rianimazione. Per questo motivo, ed in assenza di evidenze che sostenessero analoga gravità di altri codici gialli, ho ritenuto di dover trattare il sig. , per il quale Persona_3
ho poi chiesto sacche per emotrasfusione avendo escluso problemi cardiologici acuti.
pagina 7 di 15 Preciso che nessuno mi ha segnalato che altro paziente con eguale codice necessitasse di cure urgenti, ove questo fosse avvenuto con ripetuti solleciti avrei prontamente prescritto immediato ECG (che non fu mai eseguito al triage e sottoposto alla mia attenzione) come da protocollo, ed avrei allertato i colleghi della .” Parte_2
Cont Nella seduta del 7.9.2016 l'UPD dell' CT svolte le proprie indagini interne dopo aver verificato la documentazione clinica dei pazienti coinvolti e sentito la collega dott.ssa anch'ella in servizio nella giornata del 18.5.2016, l'infermiera Persona_1 CP_5
, nonché, la dott.ssa come persona informata dei fatti ha ritenuto “
[...] Persona_4
censurabile la condotta del Sanitario che ha acconsentito su sollecitazione di una collega di prestare le proprie cure ad un paziente giunto successivamente al P.S. senza assicurarsi delle reali condizioni del paziente in codice giallo, già in attesa dalle ore 14.49, segnalato sul monitor luminoso presente in ambulatorio e ciò ancor più se si considera che la ha Pt_3
espresso seri dubbi circa la corretta attribuzione dei codici triage. Per tutto quanto sopra questa Commissione, ritiene che nella condotta negligente tenuta della dott.ssa Pt_1 sussistono evidenti profili sanzionabili disciplinarmente, tali da indurre all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 10 lettere h) e k) del Regolamento di Disciplina per la
Dirigenza Medico Veterinaria ossia la “sospensione dal servizio con privazione della CP_7 retribuzione di sei mesi”. (cfr. All. 16 Verbale UPD n. 6 del 7.9.2016)
Preso atto di quanto sopra l' con Delibera n. 2757 del 19.9.2016, facendo CP_8 proprie le determinazioni dell'UPD, ha pertanto comminato alla ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione del servizio, con privazione della retribuzione, per un periodo di mesi sei, ex art. 10 lett. H) e K) del regolamento disciplinare aziendale area Dirigenza
Medico – Veterinario, Sanitario Professionale Tecnica e Amministrativa che richiama l'art. 8 comma 8 del CCNL integrativo e dell'art. 55 sexties comma 1 del D.Lgs 165/2001. (cfr.
All.ti n. 2 e 17 parte ricorrente)
3. Orbene, va anzitutto osservato che la ricorrente non ha contestato le circostanze di fatto specificatamente addebitatele limitandosi sia in questa sede sia in sede di procedimento disciplinare ad eccepire la sussistenza di cause giustificatrici della propria condotta nonché, elementi esimenti della propria responsabilità professionale.
pagina 8 di 15 Sul punto mette conto evidenziare, infatti, che gli addebiti contestati risultano, tutti documentalmente provati, nonché, ammessi dalla stessa ricorrente in sede di audizione a discolpa.
Ed invero, dalla documentazione clinica in atti emerge quanto segue alle ore 14.49 è arrivato al Pronto Soccorso a mezzo del servizio 118 CP_3
classificato in codice giallo per presenza di dolore toracico con formicolio al
[...]
braccio destro, per tutto il periodo di attesa al predetto paziente non è stato praticato l'ECG né dal personale del triage che si è limitato alla raccolta dei parametri vitali sino alle ore 15,05 né dai medici presenti nel Pronto soccorso, il , infatti, è stato visitato dalla dott.ssa solo alle ore 16,43 e CP_3 Per_1
purtroppo durante la raccolta della sua anamnesi è entrato in arresto cardiaco irreversibile che ne ha causato il decesso (cfr. All. 19 parte ricorrente ), Parte_4 nell'arco temporale intercorrente dalle ore 14,49 alle ore 16,43 in cui il è CP_3
stato in attesa, risulta che la dott.ssa odierna ricorrente, alle ore 15,32 ha provveduto Pt_1 ad accettare e visitare il paziente anch'egli in codice giallo giunto al Persona_3
Pronto Soccorso con mezzo proprio alle ore 15,17 successivamente al paziente (cfr. CP_3
All. 21 ). Parte_5
Sul punto occorre evidenziare, altresì, che la stessa direzione medica dell' CP_9
di Acireale nella relazione del 20.5.2016 prot. n. 37/RIS dopo aver evidenziato il mancato rispetto da parte della ricorrente e degli altri sanitari delle procedure di presa in carico del paziente con dolore toracico, dei tempi di attesa nonché, delle procedure di accesso alla visita ha espressamente rilevato che “… per motivi sconosciuti il paziente , Persona_3
registrato dalla stessa CSI come codice giallo, pervenuto al P.S. alle ore 15.17 per riferito dolore toracico, e quindi dopo 18 minuti dalla registrazione del Sig. , Controparte_3
veniva visitato alle 15.32 prima ancora del paziente . Tutto ciò è Controparte_3
verificabile dalla cartella clinica di Catania e dalla cartella di Persona_3 Per_5
” (cfr. All. 6 parte ricorrente).
[...]
Tanto premesso, avendo parte datoriale assolto il suo onere probatorio, spettava pertanto a parte ricorrente dimostrare l'insussistenza degli addebiti contestati ovvero di aver provveduto a prendere in carico il paziente , procedendo alle cure e agli esami CP_3
pagina 9 di 15 diagnostici del caso, nonché, di aver rispettato l'ordine cronologico di arrivo dei pazienti presenti al Pronto Soccorso.
3.1 Ora, con riferimento alle contestazioni relative ai primi due capi della lettera di contestazione - mancata assunzione in carico del paziente e conseguente Controparte_3
mancata visita con eventuale disposizione dei necessari esami ed accertamenti diagnostici - si evidenzia che sono inconferenti le deduzioni svolte dalla ricorrente in ordine, alla presunta erronea scelta da parte della centrale del 118 di portare il paziente al P.S. di Acireale CP_3
rispetto ad altro centro sanitario attrezzato per il trattamento delle emerge cardiache.
Tale circostanza, infatti, non può certamente esimere la della propria Pt_1
personale responsabilità di medico di pronto soccorso, avendo la stessa l'obbligo di assicurare a tutti i pazienti una volta giunti al Pronto Soccorso la migliore e tempestiva assistenza medica, non potendo sindacare in ordine alle scelte effettuate da altri operatori sanitari.
La superiore deduzione è, peraltro infondata laddove si consideri che alla ricorrente in sede disciplinare sono state esclusivamente contestate specifiche omissioni nel rispetto delle linee guida e nella tempistica di visita dei pazienti e non certamente di aver causato il decesso del paziente , ne consegue pertanto che è del tutto ininfluente l'eventuale CP_3 presenza o meno presso l'ospedale della Terapia Intensiva o della unità di Cardiologia.
Ciò posto, è parimenti infondata l'ulteriore circostanza relativa all'omesso esame
ECG da parte l'infermiera Catania del triage sul paziente e del mancato costante CP_3
monitoraggio delle condizioni di salute dello stesso.
Ora, si osserva che le linee guida sul trattamento del dolore toracico in atti dispongono chiaramente che in caso di dolore toracico deve essere effettuata l'ECG entro e non oltre i dieci minuti successivi dall'arrivo del paziente in Pronto soccorso e, in ogni caso, nel più breve lasso temporale possibile e che lo stesso venga poi fatto immediatamente esaminare dal medico del pronto soccorso (cfr. All. n. 23 pagg.
6-10 Linee Guida “La gestione del dolore toracico in Pronto Soccorso”)
Ciò posto, rientrava nei compiti della ricorrente in qualità di dirigente medico in servizio, avendo peraltro accesso ai monitor con le segnalazioni delle emergenze e relativi codici di soccorso, sia quello di accertarsi delle condizioni di salute dei pazienti con sospetto infarto, sollecitando anche prima del loro ingresso in ambulatorio che venisse praticato loro pagina 10 di 15 dell'ECG, nonché, di provvedervi in prima persona al momento della visita non potendo certamente ritenersi che il predetto esame diagnostico rientri nelle competenze del solo personale infermieristico.
Ne discende pertanto che a nulla rileva in questa sede il comportamento omissivo tenuto dall'infermiera del triage – alla quale peraltro è stata comminata la medesima sanzione della sospensione per mesi sei dal servizio - in quanto fatto afferente a un soggetto terzo estraneo al giudizio e come tale evento neutro e che certamente non ha potuto incidere sulla volontaria decisione della ricorrente di non procedere tempestivamente all'accettazione e alla visita del procedendo agli esami diagnostici del caso e richiedendo le eventuali CP_3
consulenze specialistiche.
3.2 Anche con riferimento all'ulteriore contestazione rivolta alla ricorrente relativa al
“Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ingresso nel Pronto Soccorso, consentendo ad altro paziente con equivalente codice di gravità (giallo) pervenuto successivamente ed autonomamente con mezzo proprio l'accesso alle cure alle ore 15.32”, la ricorrente non nega la sussistenza fattuale dell'addebito ma, a sua discolpa, deduce una diversa versione dei fatti, nonché, l'erronea ricostruzione dell'evento da parte dell'UPD.
Assume, infatti, la che il paziente sarebbe stato dalla Pt_1 Persona_3 stessa “solo formalmente (è stato) preso in carico dall'esponente, per minuti sette a decorrere dalle ore 15,32, mentre era appena entrata nell'ambulatorio (della ricorrente) la paziente , presa in carico alle 15,30” e che “come lealmente ammesso dalla Persona_2
Dott.ssa , medico anestesista presso l'Unità di Rianimazione dello stesso Persona_4
Ospedale (…) è stata lei stessa ad apprestare direttamente al suocero le prime cure, effettuando anche i prelievi per gli esami ematochimici e l'accesso venoso periferico, nonché
l'ECG prima di condurlo in altro reparto.”
In altri termini la ricorrente da un canto non nega di aver acconsentito - senza rispettare l'ordine cronologico di arrivo dei pazienti in codice giallo - l'accesso al proprio ambulatorio alle ore 15,32 del paziente Catania nonostante quest'ultimo fosse giunto al P.S. alle 15,17 ovvero successivamente al paziente già in attesa in codice giallo dalle CP_3 ore 14,49 ma, dall'altro, assume di essersi in realtà occupata della paziente e che Per_2
l'ingresso all'ambulatorio sarebbe dipeso dall'iniziativa personale della dott.ssa Per_4
pagina 11 di 15 medico anestesista - rianimatore e nuora del Catania, la quale avrebbe in prima persona, avendone le competenze, prestato le cure al paziente al posto della ricorrente.
Il predetto assunto non ha trovato riscontro né dalla documentazione clinica in atti né nelle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente in sede di procedimento disciplinare.
Anzitutto, si osserva che è la stessa ricorrente nella relazione del 19.5.2016 – resa nell'immediatezza dei fatti - ha confermare la circostanza contestatale dichiarando “… si intende sottolineare che il paziente nonostante l'ingresso al triage Persona_3 avvenuto alle ore 15,17 è avvenuta nel mio laboratorio per l'urgenza della sintomatologia descritta ….”. (cfr. All. 3 parte ricorrente)
Versione confermata anche in sede di audizione orale del 11.7.2016 laddove la ricorrente ha espressamente ammesso di aver accettato il paziente Catania su segnalazione della dott.ssa e ritenendo che la sua situazione clinica di quest'ultimo fosse assai Per_4 grave di aver ritenuto “di dover trattare il sig. per il quale ho poi Persona_3 richiesto sacche per emotrasfusione avendo escluso problemi cardiologici acuti”. (All. 14
Verbale UPD del 11.7.2016)
Quanto riferito dalla stessa ricorrente trova peraltro puntuale riscontro nel tabulato dei turni del P.S. di giorno 18.6.2016, nonché, nella documentazione clinica dei predetti pazienti.
Ed invero dalla cartella clinica della paziente , emerge che la stessa pur Per_2 avendo fatto il suo ingresso nell'ambulatorio della alle ore 15,30 – come confermato Pt_1
dal tabulato dei turni del pronto soccorso – è stata trattata dalla ricorrente solo a partire dalle
16,06 con diverse procedure mediche protrattesi sino alle ore 16.49. (cfr. All.ti n. 8 e 20 ricorso)
Sul punto si osserva che è rimasta priva di riscontro probatorio la circostanza siccome dedotta in ricorso relativa all'effettivo caricamento, nel diario terapeutico della , Per_2
delle terapie somministrate solo a partire dalle ore 16:06 non avendo la ricorrente nemmeno formulato un articolato di prova orale in tal senso. (cfr. pagg. 3 e 4 ricorso)
Di contro dalla cartella clinica del paziente Catania risulta che quest'ultimo alle 15,02
è stato ammesso dalla ricorrente in ambulatorio e conseguentemente trattato con visita anamnestica, esame obiettivo, prestazione dell'ECG, nonché, prescrizione dei conseguenti pagina 12 di 15 esami clinici di approfondimento (RX torace, TC Encefalo esami di laboratorio) (cfr. All. 21 parte ricorrente).
Sempre dalla predetta cartella clinica e dai turni del p.s. risulta, altresì, che la ricorrente - avendo escluso problemi cardiologici – alle ore 17 c.a. dopo aver formulato la diagnosi di “anemia in gastroresecato” ha prescritto ed autorizzato e richiesto le sacche per l'emotrasfusione del paziente. (cfr All. 18 “Tabulato di P.S. turno pomeridiano”)
Dalla predetta ricostruzione risulta pertanto acclarato che la dalle ore 15,32 Pt_1
si è attivamente ed esclusivamente occupata del paziente Catania procedendo alla verifica delle sue condizioni di salute dello stesso, procedendo all'anamnesi, all'esame obiettivo e agli esami diagnostici del caso e ciò senza rispettare l'ordine cronologico di arrivo dei pazienti, pur avendo la stessa accesso al monitor con indicazione dei pazienti con il medesimo codice di emergenza in attesa al triage contribuendo in tal modo volontariamente a rallentare l'attività dell'ambulatorio, anticipando – arbitrariamente - le cure del caso al paziente Catania successivamente arrivato in p.s. rispetto al . CP_3
La predetta ricostruzione dei fatti trova peraltro riscontro anche nelle dichiarazioni della dott.ssa sentita alla seduta del 19.7.2016 la quale dopo aver riferito di aver Per_4 incontrato il suocero presso il P.S. di Acireale e di averlo visto “sudato, Persona_3 pallido e dispnoico” ha così dichiarato “… ho chiesto al medico di turno dott. Pt_1
se lo poteva visitare. La ha acconsentito l'ingresso”. (cfr. All. 15 parte
[...] Pt_1
ricorrente)
Inconferenti, sono invece le ulteriori dichiarazioni rese dalla in ordine allo Per_4
svolgimento in prima persona delle cure prestate al Catania non trovando tale circostanza conferma alcuna dal contenuto delle cartelle cliniche prodotte in atti e comunque risultando in contrasto con quanto affermato dalla stessa ricorrente laddove ha espressamente dichiarato di aver essa stessa trattato il paziente Catania disponendo le cure del caso e, dopo aver escluso una sintomatologia cardiaca, autorizzato un'emotrasfusione.
Ciò posto, tutte le condotte contestate alla ricorrente con la nota prot. n. 05/RIS del
30.5.2016 sono risultate sussistenti e documentalmente comprovate ciò legittima l'azione disciplinare intrapresa dall'azienda resistente, dovendo peraltro condividersi le CP_1 conclusioni alle quali è giunto l'UPD dopo approfondita istruttoria. (cfr. All. 16 Verbale conclusivo UPD del 7.9.2016)
pagina 13 di 15 4. La sanzione comminata alla ricorrente appare, altresì, legittima anche sotto il profilo della proporzionalità in ragione della gravità degli addebiti.
Sul punto si osserva che la sanzione della sospensione dal servizio senza retribuzione da un minimo di giorni 3 ad un massimo di mesi 6 è espressamente prevista dall'art. 8 comma
8 del CCNL “ Personale della Dirigenza Medico – Veterinaria” ratione temporis applicabile rientrando le condotte contestata alla ricorrente nelle ipotesi di cui alla lettera h)
“comportamenti omissivi o mancato rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza del paziente, nell'arco delle ventiquattro ore, nell'ambito delle funzioni assegnate e nel rispetto della normativa contrattuale vigente” e della lettera k) “qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all'azienda o a terzi …” .
Inoltre, ai fini della graduazione della sanzione la medesima norma rimanda ai criteri di cui al comma 1 dell'art. 8 tra i quali figurano l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza, la rilevanza dell'infrazione, il grado di responsabilità connessa all'incarico dirigenziale svolto, la gravità della lesione provocata al prestigio dell'azienda, l'entità del danno provocato, nonché, la sussistenza di circostanze aggravanti ed attenuanti. (cfr. All. 40 parte ricorrente)
Ciò posto, nel caso di specie alla luce della ricostruzione dei fatti e stante la gravità della condotta posta in essere dalla ricorrente - confermata dalla produzione documentale dalle quali è emerso il comportamento negligente ed arbitrario della stessa posto in contrasto con le linee guida ed i protocolli di visita dell' datrice di lavoro ed in Controparte_1 considerazione dell'insussistenza di circostanze esimenti ed attenuanti la responsabilità della dirigente sanitario e medico di pronto soccorso, nonché, del grave pregiudizio Pt_1 causato all'azienda resistente e in considerazione del clamore mediatico sollevato dalla grave vicenda connessa al decesso del paziente - deve ritenersi corretta e proporzionata CP_3
l'applicazione della sanzione massima della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi sei applicata peraltro escludendo, dopo un'approfondita analisi da parte dell'UPD, quella ben più grave del licenziamento.
5. Infine, e solo per completezza di motivazione non ha alcuna rilevanza l'assoluzione della ricorrente “per non aver commesso il fatto” con sentenza oramai irrevocabile resa, nelle more di questo giudizio, nell'ambito del procedimento penale a suo carico per il reato di omicidio colposo. (cfr. Sentenza Tribunale Penale di Catania del 14.2.2024)
pagina 14 di 15 Ora, mette conto evidenziare che oggetto del giudizio penale ha riguardato la sussistenza di una condotta omissivo-colposa della ricorrente quale unica causa del decesso del paziente . Il giudice penale nella predetta sentenza ha, infatti, assolto la CP_3
ricorrente tenendo conto della catena del soccorso e dei comportamenti degli altri sanitari coinvolti nell'evento - in particolare dei sanitari del 118 e dell'infermiera addetta al triage
- e non essendo stato dimostrato oltre ragionevole dubbio alla luce Controparte_5 delle risultanze delle CTU medico legali il nesso di causalità tra l'omessa presa in carico del e il decesso di quest'ultimo. CP_3
Ne consegue pertanto che l'intervenuto giudicato della predetta sentenza penale non copre i fatti e le mancanze - oggetto di questo giudizio - specificamente contestati alla ricorrente che risultano pertanto sussistenti, nonché, rilevanti sul piano disciplinare e come tali giustificano la sanzione inflitta alla ricorrente.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e la ricorrente deve essere condannata al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite, come liquidate in dispositivo sulla base dei criteri indicati dal D.M. 55/2014, come modificato e integrato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 6.9.2021 nei confronti dell' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e
[...]
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite che liquida in €. 2.108,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Catania 31 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 15 di 15
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 31 gennaio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5216/2021 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Catania presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Carmelo Assennato, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
– c.f. – in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Currao elettivamente domiciliato in Catania presso il suo studio come procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa di sanzione disciplinare conservativa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.9.2021 ha chiesto “… - dichiarare Parte_1
illegittima o comunque infondata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi sei con privazione della retribuzione per gli effettivi giorni di sospensione irrogati, ex art. 10, lett. h) e k) del Regolamento Disciplinare Aziendale Area Dirigenza Medico –
pagina 1 di 15 Veterinaria, Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, comminata dal 20.09.2016 al 19.02.2017, giusta Atto Deliberativo n. 2757 del 19.9.2016, con provvedimento Prot. n.
28 / RIS, notificato a mezzo raccomandata A.R. del 20.9.2016; nel cui ambito è stato computato il periodo dell'allontanamento cautelativo dal servizio per giorni trenta con privazione della retribuzione, irrogato giusta Nota Prot. n. 56/Ris. del 20.05.2016 e successiva deliberazione di ratifica n. 1747 del 30.05.2016; - condannare l'amministrazione alla definitiva reintegrazione della ricorrente nello status quo ante anche ai fini della progressione della carriera, con pieno trattamento retributivo e previdenziale e corresponsione di ogni importo nelle more ritenuto, con interessi e rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal dovuto al soddisfo.”
A sostegno delle superiori domande ha premesso di essere un dirigente medico di pronto soccorso in servizio presso l' e di aver svolto servizio nell'anno 2016 CP_2
servizio presso il Pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Acireale
Ha precisato che da protocollo del P.S. sia nel turno del mattino - dalle 8,00 alle 14,00
- sia in quello del pomeriggio - 14,00 – 20,00 – è prevista la contestuale presenza di almeno tre medici dislocati uno presso l'Ambulatorio n. 1, un altro presso l'Ambulatorio n. 2 e un altro ancora presso la Stanza del Caposala, per i pazienti in Osservazione Breve Intensiva -
O.B.I. e soltanto per i turni notturni è invece prevista e consentita la presenza di due soli medici presso i suddetti ambulatori.
Ha riferito che in data 18.5.2016, a causa della carenza di personale e in seguito ad una richiesta di cambio turno, ha preso servizio per coprire il turno pomeridiano presso l'ambulatorio n. 2 e che in tale giornata erano presenti numerosi pazienti in codice giallo giunti in Pronto Soccorso nella mattina ed ancora da visitare e trattare.
Ha dedotto di aver affrontato da sola il carico di lavoro della struttura di pronto soccorso almeno sino alle 15,30 salvo poi essere affiancata dalla collega Dott.ssa Per_1 in servizio pomeridiano presso l'ambulatorio n. 1.
[...]
Ha elencato tutti i servizi svolti nella giornata del 18.65.2016 deducendo di essersi in particolare occupata nel lasso temporale intercorso dalle 15,30 alle 16,49 di Persona_2
paziente giunta al P.S. del nosocomio di Acireale alle ore 10,44 in codice giallo ed in condizioni critiche.
pagina 2 di 15 Ha riferito che nella medesima giornata del 18.5.2016 è giunto in pronto Soccorso con Autombulanza del servizio 118 non medicalizzata il quale sottoposto Controparte_3
a triage alle ore 14,49 con attribuzione di codice di emergenza “giallo” poiché paziente con
“riferito dolore toracico e formicolio al braccio sx” è rimasto in attesa senza che l'infermiera del triage eseguisse i controlli prescritti dalle linee guida per il trattamento del dolore toracico
– e segnatamente ECG12 e prelievo ematico – limitandosi soltanto a rilevare la pressione sanguigna sino alle ore 15,05.
Ha dedotto che essendo stata impegnata a gestire la paziente , il , è Per_2 CP_3
stato preso in carico dalla collega solo alle ore 16,43 ma che sfortunatamente, Per_1 quest'ultimo durante la raccolta dell'anamnesi ha subito un repentino aggravamento delle sue condizioni che lo ha condotto ad un fatale arresto cardiaco, nonostante l'intervento del cardiologo e di un anestetista rianimatore.
Ha riferito che a seguito della morte del paziente l' ha con CP_3 CP_4
provvedimento Prot. n. 55/Ris. del 20.05.2016, ratificato con deliberazione n. 1747 del
30.05.2016, ha disposto la sua sospensione cautelare dal servizio per 30 giorni con privazione della retribuzione e che analogo provvedimento è stato preso, altresì, nei confronti della collega nonché, di l'infermiera addetta al triage. Per_1 Controparte_5
Ha dedotto che l' con Nota Prot. n. 05/RIS del 30.05.2 notificata in Controparte_1 data 3.6.2016, le ha formalmente comunicato l'avvio del procedimento disciplinare contestandole “la mancata assunzione in carico, con valutazione, visita ed accertamenti, del paziente arrivato alle ore 14,49 in Pronto Soccorso in regime di Emergenza Urgenza a mezzo di servizio 118”; la “mancata disposizione di ulteriori esami ed accertamenti finalizzati alla definizione diagnostica del caso ivi comprese eventuali consulenze disponibili nella struttura”; nonché il “mancato rispetto dell'ordine cronologico di ingresso nel Pronto
Soccorso, consentendo ad altro paziente, con equivalente codice di gravità (giallo), pervenuto autonomamente con mezzo proprio, l'accesso alle cure alle ore 15,32” e che analoghe procedure sono state intraprese anche nei confronti della collega e Per_1 dell'infermiera Catania.
Ha precisato, con riferimento all'ultima contestazione che nella giornata del
18.6.2016 era giunto in Pronto soccorso alle ore 15,02 con mezzo proprio il paziente
[...]
, anch'egli classificato con codice giallo riferendo dolore toracico;
che il Persona_3
pagina 3 di 15 predetto paziente suocero di , medico presso lo stesso nosocomio era stato Persona_4 da quest'ultima accompagnato presso l'ambulatorio della ricorrente alle ore 15,32 la quale avvedutasi che il paziente presentava un quadro clinico molto compromesso aveva provveduto ad acconsentire che la in possesso delle relative competenze mediche, Per_4
provvedesse a prestare le cure del caso sotto la sua supervisione e continuando ad occuparsi della paziente . Per_2
i Procedimenti Disciplinari istituito Controparte_6 dall' dopo aver espletato l'attività istruttoria in merito agli addebiti Controparte_1 contestati provvedendo nello specifico a verificare le relazioni sull'attività svolte nella giornata del 18.5.2016 presentate dalla ricorrente e dagli altri sanitari coinvolti ad esaminare le dichiarazione in discolpa dagli stessi rese in sede di audizione orale, nonché, ad ascoltare la dott.ssa quale persona informata sui fatti le ha comminato ai sensi dell'art. 8 Per_4
comma 8 del ccnl la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi lavorativi senza retribuzione.
Ciò posto, in fatto, in diritto ha contestato la sanzione inflittale ritenendola ingiusta ed illegittima, non avendo l' convenuta preso in considerazione i diversi Controparte_1
profili di responsabilità degli altri operatori sanitari coinvolti nel caso e senza tenere in considerazione gli errori commessi nella gestione dell'emergenza e l'inadeguatezza della struttura sanitaria.
Preliminarmente ha rilevato che l'errore commesso dalla centrale del 118 per aver trasportato il presso il P.S. dell'Ospedale di Acireale, in quanto non rientrante nella CP_3
rete dei presidi dedicati al trattamento degli infarti del miocardio.
Nel merito ha contestato la fondatezza degli addebiti contestati: con riferimento alla prima censura relativa alla mancata assunzione in carico del paziente ha esposto CP_3 che ciò era dipeso dall'afflusso di numerosi pazienti nella mattinata ed ancora presenti nel nosocomio osservando a tale riguardo che, allorché il è stato preso in carico dalla CP_3
collega ella era contemporaneamente impegnata con la paziente;
in merito Per_1 Per_2
alla seconda contestazione relativa a non aver disposto ulteriori esami ed accertamenti finalizzati alla definizione diagnostica del paziente ha rilevato che ciò era dipeso CP_3 dall'esclusiva responsabilità dell'infermiera del triage la quale in Controparte_5
violazione delle linee guida del trattamento del dolore toracico aveva omesso di praticare pagina 4 di 15 l'ECG al paziente nonché, di monitorare i parametri vitali del paziente anche al fine di rivalutare il codice di emergenza assegnatogli;
infine, con riferimento alla terza contestazione relativa al mancato rispetto dell'ordine cronologico di ingresso nel Pronto Soccorso ha osservato che il paziente Catania è entrato in ambulatorio alle 15,32, a distanza di appena due minuti dalla paziente già presente in P.S., precisando che quest'ultimo nella realtà Per_2
è stato accompagnato dalla nuora dott.ssa collega della ricorrente e, come dalla Per_4 stessa dichiarato, da quest'ultima gestito in completa autonomia mentre la ricorrente ha continuato ad occuparsi della paziente . Per_2
Ha pertanto assunto il pieno rispetto dei suoi obblighi e doveri, nonché, dell'ordine corologico di arrivo dei pazienti avendo preso solo formalmente in carico il paziente Catania invece del precisando, altresì, che il sopraggiunto decesso di quest'ultimo non era CP_3
pertanto dipeso da sua negligenza e colpa quanto piuttosto da un insieme di errori commessi sia dalla centrale del 118 e, in particolar modo, dall'infermiera del triage che mai aveva segnalato il peggioramento delle condizion cliniche del paziente.
Ha infine, eccepito la violazione del principio di proporzionalità della sanzione avendo l' comminatole il massimo previsto dall'art. 8 del ccnl di settore (6 Controparte_1
mesi) e del Codice Disciplinare senza tuttavia tenere tenendo conto delle corresponsabilità degli altri operatori medici e delle circostanti esimenti ed attenuanti.
Tanto premesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi dl giudizio.
Istauratosi il contraddittorio delle parti si è costituita l' con memoria CP_4
tempestivamente depositata in data 14.1.2022 contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, ha rilevato l'assoluta irrilevanza in merito alla circostanze relative agli errori commessi dalla centrale del 118 che avrebbe errato nel condurre il presso il CP_3
P.S di Acireale in luogo ad altro centro sanitario attrezzato per la gestione dei sospetti infarti del miocardio, nonché, delle omissioni dell'infermiera del triage atteso che è anche di competenza del medico di pronto soccorso eseguire su pazienti che come il CP_3 accusano dolore toracico l'ECG e disporre degli necessari controlli.
Nel merito ha contestato la diversa ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente osservando che gli addebiti contestati hanno trovano conferma nella documentazione clinica pagina 5 di 15 esaminata dall'UPD, nonché, da quanto dalla stessa dichiarato in sede di audizione a sua discolpa laddove ha ammesso di aver accettato per presso il suo ambulatorio il paziente
Catania prima del su richiesta della collega CP_3 Per_4
Con ordinanza resa all'udienza del 1.7.2022 è stata ammessa la produzione dell'ulteriore documentazione acquista dalla ricorrente in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del giudizio in esito al giudizio di ostensione ex art. 25 L. 241/1990 promosso avanti il TAR di Catania riservando alla fase decisoria ogni considerazione in merito all'ammissibilità e la rilevanza della stessa.
Infine, con note del 22.11.2024 parte ricorrente ha dato atto di essere stata assolta nell'ambito del procedimento penale a suo carico dal capo di imputazione ascrittole - omicidio colposo - per non aver commesso il fatto ed ha prodotto copia della sentenza divenuta esecutiva in data 20.9.2024.
In esito all'udienza del 31 gennaio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della sola parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
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2. Oggetto del presente giudizio è il vaglio della legittimità o meno della sanzione disciplinare conservativa comminata alla ricorrente all'esito del procedimento disciplinare sopra descritto.
Preliminarmente giova premettere che “L'impugnazione di una sanzione disciplinare
(nel caso di specie, sospensione) è consentita finché non si consuma il termine di prescrizione, in quanto la disciplina inderogabile dettata dall'art. 7 della legge n. 300 del
1970 non contempla termini di decadenza per impugnare le sanzioni disciplinari, a meno che il lavoratore stesso non abbia posto in essere un comportamento positivo volto a dimostrare acquiescenza” (Cass. sez. lav. 7546/2006).
Rientra pertanto nella discrezionalità difensiva la scelta di impugnare il provvedimento disciplinare per cui è causa, sia pure a distanza di quasi cinque anni dall'irrogazione della sanzione disciplinare e nelle more del processo penale per omicidio colposo, anziché attendere la definizione del medesimo e richiedere la riattivazione del procedimento disciplinare in sede amministrativa.
pagina 6 di 15 Nella fattispecie in esame, in ogni caso non vi sono dubbi sul perdurante interesse ad agire della lavoratrice, destinataria della sospensione nella misura massima contrattualmente prevista.
2.1 Ciò chiarito, al fine di verificare la legittimità della sanzione disciplinare appare utile, sinteticamente, ripercorrere i fatti di causa.
Con la nota prot. 05/RIS del 30.6.2016 l'U.P.D. dell'Azienda resistente ha comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento disciplinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Regolamento disciplinare aziendale per l'Area della Dirigenza, formulando la seguente contestazione: “ In particolare in riferimento ai fatti accaduti in data 18.05.2016 presso il P.S. del P.O. di Acireale di questa Azienda, culminati nel decesso del paziente
, Le vengono contestate le seguenti condotte sanzionabili e precisamente: Persona_5
- Mancata assunzione in carico, con valutazione, visita ed accertamenti sul paziente
arrivato alle ore 14.49 al Pronto Soccorso a mezzo di servizio 118, a cui Controparte_3 veniva assegnato in triage il codice giallo” - Mancata disposizione di ulteriori esami ed accertamenti finalizzati alla definizione diagnostica del caso ivi comprese eventuali consulenze disponibili nella struttura - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ingresso nel Pronto Soccorso, consentendo ad altro paziente con equivalente codice di gravità (giallo) pervenuto successivamente ed autonomamente con mezzo proprio l'accesso alle cure alle ore 15.32” ( cfr. All. n. 10 parte ricorrente).
Con la stessa nota la ricorrente veniva formalmente convocata per essere sentita in merito alle predette contestazioni.
Nella seduta del 11.7.2016 la sentita a sua discolpa con particolare Pt_1
riferimento alla circostanza relativa alla presa in carico del paziente Catania arrivato in Pronto
Soccorso circa trenta minuti dopo l'arrivo del sig. , pur essendo ad entrambi CP_3 assegnato il codice giallo, la ricorrente ha reso la seguente dichiarazione: “Mi riporto a quanto già esposto in seno alle controdeduzioni depositate ed aggiungo che il Paziente sig.
Catania e l'estrema gravità sulla sua situazione clinica mi furono segnalate da altro
Sanitario dott.ssa dipendente dell'Azienda, in servizio presso l'U.O.C. di Persona_4
Rianimazione. Per questo motivo, ed in assenza di evidenze che sostenessero analoga gravità di altri codici gialli, ho ritenuto di dover trattare il sig. , per il quale Persona_3
ho poi chiesto sacche per emotrasfusione avendo escluso problemi cardiologici acuti.
pagina 7 di 15 Preciso che nessuno mi ha segnalato che altro paziente con eguale codice necessitasse di cure urgenti, ove questo fosse avvenuto con ripetuti solleciti avrei prontamente prescritto immediato ECG (che non fu mai eseguito al triage e sottoposto alla mia attenzione) come da protocollo, ed avrei allertato i colleghi della .” Parte_2
Cont Nella seduta del 7.9.2016 l'UPD dell' CT svolte le proprie indagini interne dopo aver verificato la documentazione clinica dei pazienti coinvolti e sentito la collega dott.ssa anch'ella in servizio nella giornata del 18.5.2016, l'infermiera Persona_1 CP_5
, nonché, la dott.ssa come persona informata dei fatti ha ritenuto “
[...] Persona_4
censurabile la condotta del Sanitario che ha acconsentito su sollecitazione di una collega di prestare le proprie cure ad un paziente giunto successivamente al P.S. senza assicurarsi delle reali condizioni del paziente in codice giallo, già in attesa dalle ore 14.49, segnalato sul monitor luminoso presente in ambulatorio e ciò ancor più se si considera che la ha Pt_3
espresso seri dubbi circa la corretta attribuzione dei codici triage. Per tutto quanto sopra questa Commissione, ritiene che nella condotta negligente tenuta della dott.ssa Pt_1 sussistono evidenti profili sanzionabili disciplinarmente, tali da indurre all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 10 lettere h) e k) del Regolamento di Disciplina per la
Dirigenza Medico Veterinaria ossia la “sospensione dal servizio con privazione della CP_7 retribuzione di sei mesi”. (cfr. All. 16 Verbale UPD n. 6 del 7.9.2016)
Preso atto di quanto sopra l' con Delibera n. 2757 del 19.9.2016, facendo CP_8 proprie le determinazioni dell'UPD, ha pertanto comminato alla ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione del servizio, con privazione della retribuzione, per un periodo di mesi sei, ex art. 10 lett. H) e K) del regolamento disciplinare aziendale area Dirigenza
Medico – Veterinario, Sanitario Professionale Tecnica e Amministrativa che richiama l'art. 8 comma 8 del CCNL integrativo e dell'art. 55 sexties comma 1 del D.Lgs 165/2001. (cfr.
All.ti n. 2 e 17 parte ricorrente)
3. Orbene, va anzitutto osservato che la ricorrente non ha contestato le circostanze di fatto specificatamente addebitatele limitandosi sia in questa sede sia in sede di procedimento disciplinare ad eccepire la sussistenza di cause giustificatrici della propria condotta nonché, elementi esimenti della propria responsabilità professionale.
pagina 8 di 15 Sul punto mette conto evidenziare, infatti, che gli addebiti contestati risultano, tutti documentalmente provati, nonché, ammessi dalla stessa ricorrente in sede di audizione a discolpa.
Ed invero, dalla documentazione clinica in atti emerge quanto segue alle ore 14.49 è arrivato al Pronto Soccorso a mezzo del servizio 118 CP_3
classificato in codice giallo per presenza di dolore toracico con formicolio al
[...]
braccio destro, per tutto il periodo di attesa al predetto paziente non è stato praticato l'ECG né dal personale del triage che si è limitato alla raccolta dei parametri vitali sino alle ore 15,05 né dai medici presenti nel Pronto soccorso, il , infatti, è stato visitato dalla dott.ssa solo alle ore 16,43 e CP_3 Per_1
purtroppo durante la raccolta della sua anamnesi è entrato in arresto cardiaco irreversibile che ne ha causato il decesso (cfr. All. 19 parte ricorrente ), Parte_4 nell'arco temporale intercorrente dalle ore 14,49 alle ore 16,43 in cui il è CP_3
stato in attesa, risulta che la dott.ssa odierna ricorrente, alle ore 15,32 ha provveduto Pt_1 ad accettare e visitare il paziente anch'egli in codice giallo giunto al Persona_3
Pronto Soccorso con mezzo proprio alle ore 15,17 successivamente al paziente (cfr. CP_3
All. 21 ). Parte_5
Sul punto occorre evidenziare, altresì, che la stessa direzione medica dell' CP_9
di Acireale nella relazione del 20.5.2016 prot. n. 37/RIS dopo aver evidenziato il mancato rispetto da parte della ricorrente e degli altri sanitari delle procedure di presa in carico del paziente con dolore toracico, dei tempi di attesa nonché, delle procedure di accesso alla visita ha espressamente rilevato che “… per motivi sconosciuti il paziente , Persona_3
registrato dalla stessa CSI come codice giallo, pervenuto al P.S. alle ore 15.17 per riferito dolore toracico, e quindi dopo 18 minuti dalla registrazione del Sig. , Controparte_3
veniva visitato alle 15.32 prima ancora del paziente . Tutto ciò è Controparte_3
verificabile dalla cartella clinica di Catania e dalla cartella di Persona_3 Per_5
” (cfr. All. 6 parte ricorrente).
[...]
Tanto premesso, avendo parte datoriale assolto il suo onere probatorio, spettava pertanto a parte ricorrente dimostrare l'insussistenza degli addebiti contestati ovvero di aver provveduto a prendere in carico il paziente , procedendo alle cure e agli esami CP_3
pagina 9 di 15 diagnostici del caso, nonché, di aver rispettato l'ordine cronologico di arrivo dei pazienti presenti al Pronto Soccorso.
3.1 Ora, con riferimento alle contestazioni relative ai primi due capi della lettera di contestazione - mancata assunzione in carico del paziente e conseguente Controparte_3
mancata visita con eventuale disposizione dei necessari esami ed accertamenti diagnostici - si evidenzia che sono inconferenti le deduzioni svolte dalla ricorrente in ordine, alla presunta erronea scelta da parte della centrale del 118 di portare il paziente al P.S. di Acireale CP_3
rispetto ad altro centro sanitario attrezzato per il trattamento delle emerge cardiache.
Tale circostanza, infatti, non può certamente esimere la della propria Pt_1
personale responsabilità di medico di pronto soccorso, avendo la stessa l'obbligo di assicurare a tutti i pazienti una volta giunti al Pronto Soccorso la migliore e tempestiva assistenza medica, non potendo sindacare in ordine alle scelte effettuate da altri operatori sanitari.
La superiore deduzione è, peraltro infondata laddove si consideri che alla ricorrente in sede disciplinare sono state esclusivamente contestate specifiche omissioni nel rispetto delle linee guida e nella tempistica di visita dei pazienti e non certamente di aver causato il decesso del paziente , ne consegue pertanto che è del tutto ininfluente l'eventuale CP_3 presenza o meno presso l'ospedale della Terapia Intensiva o della unità di Cardiologia.
Ciò posto, è parimenti infondata l'ulteriore circostanza relativa all'omesso esame
ECG da parte l'infermiera Catania del triage sul paziente e del mancato costante CP_3
monitoraggio delle condizioni di salute dello stesso.
Ora, si osserva che le linee guida sul trattamento del dolore toracico in atti dispongono chiaramente che in caso di dolore toracico deve essere effettuata l'ECG entro e non oltre i dieci minuti successivi dall'arrivo del paziente in Pronto soccorso e, in ogni caso, nel più breve lasso temporale possibile e che lo stesso venga poi fatto immediatamente esaminare dal medico del pronto soccorso (cfr. All. n. 23 pagg.
6-10 Linee Guida “La gestione del dolore toracico in Pronto Soccorso”)
Ciò posto, rientrava nei compiti della ricorrente in qualità di dirigente medico in servizio, avendo peraltro accesso ai monitor con le segnalazioni delle emergenze e relativi codici di soccorso, sia quello di accertarsi delle condizioni di salute dei pazienti con sospetto infarto, sollecitando anche prima del loro ingresso in ambulatorio che venisse praticato loro pagina 10 di 15 dell'ECG, nonché, di provvedervi in prima persona al momento della visita non potendo certamente ritenersi che il predetto esame diagnostico rientri nelle competenze del solo personale infermieristico.
Ne discende pertanto che a nulla rileva in questa sede il comportamento omissivo tenuto dall'infermiera del triage – alla quale peraltro è stata comminata la medesima sanzione della sospensione per mesi sei dal servizio - in quanto fatto afferente a un soggetto terzo estraneo al giudizio e come tale evento neutro e che certamente non ha potuto incidere sulla volontaria decisione della ricorrente di non procedere tempestivamente all'accettazione e alla visita del procedendo agli esami diagnostici del caso e richiedendo le eventuali CP_3
consulenze specialistiche.
3.2 Anche con riferimento all'ulteriore contestazione rivolta alla ricorrente relativa al
“Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ingresso nel Pronto Soccorso, consentendo ad altro paziente con equivalente codice di gravità (giallo) pervenuto successivamente ed autonomamente con mezzo proprio l'accesso alle cure alle ore 15.32”, la ricorrente non nega la sussistenza fattuale dell'addebito ma, a sua discolpa, deduce una diversa versione dei fatti, nonché, l'erronea ricostruzione dell'evento da parte dell'UPD.
Assume, infatti, la che il paziente sarebbe stato dalla Pt_1 Persona_3 stessa “solo formalmente (è stato) preso in carico dall'esponente, per minuti sette a decorrere dalle ore 15,32, mentre era appena entrata nell'ambulatorio (della ricorrente) la paziente , presa in carico alle 15,30” e che “come lealmente ammesso dalla Persona_2
Dott.ssa , medico anestesista presso l'Unità di Rianimazione dello stesso Persona_4
Ospedale (…) è stata lei stessa ad apprestare direttamente al suocero le prime cure, effettuando anche i prelievi per gli esami ematochimici e l'accesso venoso periferico, nonché
l'ECG prima di condurlo in altro reparto.”
In altri termini la ricorrente da un canto non nega di aver acconsentito - senza rispettare l'ordine cronologico di arrivo dei pazienti in codice giallo - l'accesso al proprio ambulatorio alle ore 15,32 del paziente Catania nonostante quest'ultimo fosse giunto al P.S. alle 15,17 ovvero successivamente al paziente già in attesa in codice giallo dalle CP_3 ore 14,49 ma, dall'altro, assume di essersi in realtà occupata della paziente e che Per_2
l'ingresso all'ambulatorio sarebbe dipeso dall'iniziativa personale della dott.ssa Per_4
pagina 11 di 15 medico anestesista - rianimatore e nuora del Catania, la quale avrebbe in prima persona, avendone le competenze, prestato le cure al paziente al posto della ricorrente.
Il predetto assunto non ha trovato riscontro né dalla documentazione clinica in atti né nelle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente in sede di procedimento disciplinare.
Anzitutto, si osserva che è la stessa ricorrente nella relazione del 19.5.2016 – resa nell'immediatezza dei fatti - ha confermare la circostanza contestatale dichiarando “… si intende sottolineare che il paziente nonostante l'ingresso al triage Persona_3 avvenuto alle ore 15,17 è avvenuta nel mio laboratorio per l'urgenza della sintomatologia descritta ….”. (cfr. All. 3 parte ricorrente)
Versione confermata anche in sede di audizione orale del 11.7.2016 laddove la ricorrente ha espressamente ammesso di aver accettato il paziente Catania su segnalazione della dott.ssa e ritenendo che la sua situazione clinica di quest'ultimo fosse assai Per_4 grave di aver ritenuto “di dover trattare il sig. per il quale ho poi Persona_3 richiesto sacche per emotrasfusione avendo escluso problemi cardiologici acuti”. (All. 14
Verbale UPD del 11.7.2016)
Quanto riferito dalla stessa ricorrente trova peraltro puntuale riscontro nel tabulato dei turni del P.S. di giorno 18.6.2016, nonché, nella documentazione clinica dei predetti pazienti.
Ed invero dalla cartella clinica della paziente , emerge che la stessa pur Per_2 avendo fatto il suo ingresso nell'ambulatorio della alle ore 15,30 – come confermato Pt_1
dal tabulato dei turni del pronto soccorso – è stata trattata dalla ricorrente solo a partire dalle
16,06 con diverse procedure mediche protrattesi sino alle ore 16.49. (cfr. All.ti n. 8 e 20 ricorso)
Sul punto si osserva che è rimasta priva di riscontro probatorio la circostanza siccome dedotta in ricorso relativa all'effettivo caricamento, nel diario terapeutico della , Per_2
delle terapie somministrate solo a partire dalle ore 16:06 non avendo la ricorrente nemmeno formulato un articolato di prova orale in tal senso. (cfr. pagg. 3 e 4 ricorso)
Di contro dalla cartella clinica del paziente Catania risulta che quest'ultimo alle 15,02
è stato ammesso dalla ricorrente in ambulatorio e conseguentemente trattato con visita anamnestica, esame obiettivo, prestazione dell'ECG, nonché, prescrizione dei conseguenti pagina 12 di 15 esami clinici di approfondimento (RX torace, TC Encefalo esami di laboratorio) (cfr. All. 21 parte ricorrente).
Sempre dalla predetta cartella clinica e dai turni del p.s. risulta, altresì, che la ricorrente - avendo escluso problemi cardiologici – alle ore 17 c.a. dopo aver formulato la diagnosi di “anemia in gastroresecato” ha prescritto ed autorizzato e richiesto le sacche per l'emotrasfusione del paziente. (cfr All. 18 “Tabulato di P.S. turno pomeridiano”)
Dalla predetta ricostruzione risulta pertanto acclarato che la dalle ore 15,32 Pt_1
si è attivamente ed esclusivamente occupata del paziente Catania procedendo alla verifica delle sue condizioni di salute dello stesso, procedendo all'anamnesi, all'esame obiettivo e agli esami diagnostici del caso e ciò senza rispettare l'ordine cronologico di arrivo dei pazienti, pur avendo la stessa accesso al monitor con indicazione dei pazienti con il medesimo codice di emergenza in attesa al triage contribuendo in tal modo volontariamente a rallentare l'attività dell'ambulatorio, anticipando – arbitrariamente - le cure del caso al paziente Catania successivamente arrivato in p.s. rispetto al . CP_3
La predetta ricostruzione dei fatti trova peraltro riscontro anche nelle dichiarazioni della dott.ssa sentita alla seduta del 19.7.2016 la quale dopo aver riferito di aver Per_4 incontrato il suocero presso il P.S. di Acireale e di averlo visto “sudato, Persona_3 pallido e dispnoico” ha così dichiarato “… ho chiesto al medico di turno dott. Pt_1
se lo poteva visitare. La ha acconsentito l'ingresso”. (cfr. All. 15 parte
[...] Pt_1
ricorrente)
Inconferenti, sono invece le ulteriori dichiarazioni rese dalla in ordine allo Per_4
svolgimento in prima persona delle cure prestate al Catania non trovando tale circostanza conferma alcuna dal contenuto delle cartelle cliniche prodotte in atti e comunque risultando in contrasto con quanto affermato dalla stessa ricorrente laddove ha espressamente dichiarato di aver essa stessa trattato il paziente Catania disponendo le cure del caso e, dopo aver escluso una sintomatologia cardiaca, autorizzato un'emotrasfusione.
Ciò posto, tutte le condotte contestate alla ricorrente con la nota prot. n. 05/RIS del
30.5.2016 sono risultate sussistenti e documentalmente comprovate ciò legittima l'azione disciplinare intrapresa dall'azienda resistente, dovendo peraltro condividersi le CP_1 conclusioni alle quali è giunto l'UPD dopo approfondita istruttoria. (cfr. All. 16 Verbale conclusivo UPD del 7.9.2016)
pagina 13 di 15 4. La sanzione comminata alla ricorrente appare, altresì, legittima anche sotto il profilo della proporzionalità in ragione della gravità degli addebiti.
Sul punto si osserva che la sanzione della sospensione dal servizio senza retribuzione da un minimo di giorni 3 ad un massimo di mesi 6 è espressamente prevista dall'art. 8 comma
8 del CCNL “ Personale della Dirigenza Medico – Veterinaria” ratione temporis applicabile rientrando le condotte contestata alla ricorrente nelle ipotesi di cui alla lettera h)
“comportamenti omissivi o mancato rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza del paziente, nell'arco delle ventiquattro ore, nell'ambito delle funzioni assegnate e nel rispetto della normativa contrattuale vigente” e della lettera k) “qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all'azienda o a terzi …” .
Inoltre, ai fini della graduazione della sanzione la medesima norma rimanda ai criteri di cui al comma 1 dell'art. 8 tra i quali figurano l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza, la rilevanza dell'infrazione, il grado di responsabilità connessa all'incarico dirigenziale svolto, la gravità della lesione provocata al prestigio dell'azienda, l'entità del danno provocato, nonché, la sussistenza di circostanze aggravanti ed attenuanti. (cfr. All. 40 parte ricorrente)
Ciò posto, nel caso di specie alla luce della ricostruzione dei fatti e stante la gravità della condotta posta in essere dalla ricorrente - confermata dalla produzione documentale dalle quali è emerso il comportamento negligente ed arbitrario della stessa posto in contrasto con le linee guida ed i protocolli di visita dell' datrice di lavoro ed in Controparte_1 considerazione dell'insussistenza di circostanze esimenti ed attenuanti la responsabilità della dirigente sanitario e medico di pronto soccorso, nonché, del grave pregiudizio Pt_1 causato all'azienda resistente e in considerazione del clamore mediatico sollevato dalla grave vicenda connessa al decesso del paziente - deve ritenersi corretta e proporzionata CP_3
l'applicazione della sanzione massima della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi sei applicata peraltro escludendo, dopo un'approfondita analisi da parte dell'UPD, quella ben più grave del licenziamento.
5. Infine, e solo per completezza di motivazione non ha alcuna rilevanza l'assoluzione della ricorrente “per non aver commesso il fatto” con sentenza oramai irrevocabile resa, nelle more di questo giudizio, nell'ambito del procedimento penale a suo carico per il reato di omicidio colposo. (cfr. Sentenza Tribunale Penale di Catania del 14.2.2024)
pagina 14 di 15 Ora, mette conto evidenziare che oggetto del giudizio penale ha riguardato la sussistenza di una condotta omissivo-colposa della ricorrente quale unica causa del decesso del paziente . Il giudice penale nella predetta sentenza ha, infatti, assolto la CP_3
ricorrente tenendo conto della catena del soccorso e dei comportamenti degli altri sanitari coinvolti nell'evento - in particolare dei sanitari del 118 e dell'infermiera addetta al triage
- e non essendo stato dimostrato oltre ragionevole dubbio alla luce Controparte_5 delle risultanze delle CTU medico legali il nesso di causalità tra l'omessa presa in carico del e il decesso di quest'ultimo. CP_3
Ne consegue pertanto che l'intervenuto giudicato della predetta sentenza penale non copre i fatti e le mancanze - oggetto di questo giudizio - specificamente contestati alla ricorrente che risultano pertanto sussistenti, nonché, rilevanti sul piano disciplinare e come tali giustificano la sanzione inflitta alla ricorrente.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e la ricorrente deve essere condannata al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite, come liquidate in dispositivo sulla base dei criteri indicati dal D.M. 55/2014, come modificato e integrato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 6.9.2021 nei confronti dell' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e
[...]
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite che liquida in €. 2.108,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Catania 31 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
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