Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00833/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04970/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4-OMISSIS-70 del 2024, proposto da-OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Simona Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Verde, Annalisa Cuccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl 107 - OL 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MO Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Verbale UVI n. -OMISSIS--OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli, dell’Asl 107 - OL 2 e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa RA EF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data -OMISSIS-.10.204 e depositato il 14.10.2024 (proposto in riassunzione a seguito della sentenza n.-OMISSIS- con cui il giudice adito dichiarava il difetto di giurisdizione del G.O.) la parte ricorrente ha impugnato il Verbale UVI prot. n.-OMISSIS--OMISSIS- che aveva rigettato la richiesta dei ricorrenti medesimi di riconoscimento dell’assegno di cura per il minore per l’anno 201-OMISSIS-.
Espongono in fatto:
- che il minore ricorrente è affetto da “disturbo dello spettro autistico”, e quindi riconosciuto come “minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80) – indennità di accompagnamento”, nonché “portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art 3 comma 3 L. 5 febbraio 1-OMISSIS--OMISSIS-2 n. 104”;
- che avevano richiesto la concessione dell’assegno di cura per il minore per l’anno 201-OMISSIS-/2020;
- che con il verbale UVI impugnato, tale richiesta era stata respinta con la seguente motivazione “Pur avendo validi criteri clinici per l’assegnazione dell’assegno di cura non essendo già incluso nelle cure domiciliari non viene, allo stato, assegnato il beneficio”.
2. Tanto premesso, la parte ricorrente ha articolato il seguente motivo di diritto:
A. Violazione di legge- violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, co 2; 32; 38 della Costituzione – violazione e falsa applicazione della costituzione europea adottata a Roma il 2-OMISSIS-.10.2004, della Convenzione delle Nazioni Unite 13/12/2006 – violazione e falsa applicazione della l. 104/-OMISSIS-2 - mancata applicazione del welfare campano (l. 328/00; l.r. 11/07;)
Il diritto alla salute è un diritto soggettivo perfetto, non suscettibile di degradazione, neanche di fronte ad esigenze di bilancio dello Stato; pertanto il Comune ha l’obbligo di erogare l’assegno di cura, nella misura prevista, senza limiti derivanti da esigenza di bilancio essendo dinanzi ad un diritto soggettivo della persona diversamente abile.
3. Si sono costituiti la Regione e il Comune di Pozzuoli, che, con memoria del 12.12.2025, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, eccependo, preliminarmente, l’irricevibilità del ricorso per superamento dei termini per la riassunzione. Ha chiesto, altresì, nel merito, il rigetto del gravame in quanto infondato.
4. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 si è dato avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a. della possibile inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., in ragione dell’omessa notifica del gravame ad almeno un controinteressato. La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 41, co. 2, c.p.a.
2. Diversamente da quanto assume parte ricorrente, il “diritto” all’assegno di cura da parte del disabile deve essere preventivamente "conformato" nella sua concreta articolazione dall'Amministrazione (cfr. Cass., S.U. ord. n. 2481 del 2023, T.A.R. OL, Sez. VI, 4 luglio 2023, n. 3-OMISSIS--OMISSIS-7), essendo indubitabile che il suo concreto esercizio implichi l'intermediazione di poteri pubblicistici e che, quindi, debba essere preventivamente verificata la legittimità dell’operato della P.A.
Il gravame non è stato notificato ad almeno un controinteressato, tale essendo l’ultimo soggetto utilmente collocato nella graduatoria, neanch’essa impugnata. Nel caso di specie non possono, peraltro, ritenersi assenti controinteressati (in senso conforme, in relazione ad analoga fattispecie, si veda Cons. Stato, parere definitivo n. 1038/2020).
Per vero, stante la limitatezza delle risorse erogabili, l'eventuale accoglimento del ricorso - e la conseguente possibilità dell’inserimento nella graduatoria delle domande finanziabili - è indiscutibilmente suscettibile di arrecare pregiudizio ai soggetti in essa contemplati e ipoteticamente scavalcati.
3. Neppure sussistono le condizioni per riconoscere alla parte ricorrente l'errore scusabile, ai fini della rimessione in termini per la notifica del ricorso, sulla scorta delle oscillazioni giurisprudenziali ritenute dalla parte ricorrente sussistenti in ordine alla giurisdizione in materia, prima della pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione.
I precedenti della Cassazione citati dalla stessa parte ricorrente delineano un quadro giurisprudenziale, in merito, già consolidato al momento della presentazione del gravame, di talché il presente riscorso, riassunto e depositato innanzi al T.AR. il 14.10.2024, non può dirsi condizionato da quell’incertezza di orientamenti giustificativa di una rimessione in termini (così Tar OL, sez. IX, 20.10.2025, n. 67-OMISSIS--OMISSIS-, n.6807, n. 680-OMISSIS-, n.6810).
4. Come evidenziato, i ricorrenti non hanno notificato il ricorso ad almeno uno dei controinteressati, individuabili nella graduatoria degli aventi diritto all’assegno di cura (peraltro non impugnata) e che presumibilmente avrebbero potuto essere danneggiati dall’eventuale inserimento, in ragione dell’eventuale accoglimento del ricorso, nella graduatoria medesima.
La notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, dunque, non costituisce un adempimento meramente formale, ma è condizione di ammissibilità del ricorso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 dicembre 2021 n. 85-OMISSIS-5) ed assume il ruolo di essenziale e imprescindibile preliminare adempimento, “la cui mancanza non è sanabile mediante la sola richiesta di notifica per pubblici proclami, pur formulata nel ricorso introduttivo del primo giudizio” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 febbraio 2014 n. -OMISSIS-0-OMISSIS-).
5. Per quanto sopra il ricorso è inammissibile.
6. Le spese di lite, in considerazione della natura degli interessi coinvolti, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e -OMISSIS-, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/67-OMISSIS- del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 1-OMISSIS-6, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MO LI Di OL, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
RA EF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA EF | MO LI Di OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.