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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2025, n. 5938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5938 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3197/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale, promossa
da
, nata a [...], il [...], (CF: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Carmela Campisano, C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
, nato a [...], il [...] (CF: ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, senza che ne sia pervenuta l'opposizione.
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 10.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.03.2024, ha chiesto a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare la sua separazione personale da , con cui Parte_2
ha contratto matrimonio in Paternò il 28.07.2017 e dal quale sono nate le figlie
[...]
(il 06.09.2009) e (il 05.02.2011), entrambe ancora Persona_1 Persona_2
minorenni.
La ricorrente ha dedotto che la separazione di fatto dei coniugi era avvenuta circa due anni prima della proposizione della domanda, quando la ricorrente aveva deciso, di comune accordo con il marito di trasferirsi, con le figlie, presso la casa dei propri genitori, per evitare di esporre le bambine alle continue liti coniugali.
La ricorrente ha dedotto, altresì, la mancata partecipazione del resistente alle spese necessarie per mantenimento delle figlie e, in merito alle proprie condizioni economiche, ha riferito di percepire la retribuzione mensile di € 700,00 per lo svolgimento dell'attività di addetta alle vendite in un panificio;
ha infine aggiunto che il resistente, operario edile, percepisce un reddito pari ad € 1.500,00 al mese.
Ha concluso, quindi, chiedendo l'affido condiviso delle figlie, con collocamento presso di sé, la regolamentazione del diritto-dovere di visita del padre e l'onere a carico di quest'ultimo del pagamento di un assegno pari ad € 500,00 mensili, a titolo di contributo per entrambe le figlie, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Nonostante la regolarità della notifica, non è comparso né all'udienza Parte_2
del 11.11.2024 - tanto che non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione - né
si è costituito.
2 Con ordinanza ex art. 473 bis.22, c.p.c. del 24.12.2024 il giudice delegato ha disposto provvisoriamente l'affidamento delle figlie ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre (nella casa dei genitori di quest'ultima) e la seguente regolamentazione del diritto di visita del padre: due pomeriggi a settimana, dalla 16.00 alle 20.00, e, a settimane alterne, il sabato, dall'orario di uscita della scuola, sino alle ore 20,00 della domenica;
durante le festività natalizie per tre giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale o di quello di Capodanno;
nel periodo pasquale, per due giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o di quello del
Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, per venti giorni, anche non continuativi,
da concordare anno per anno in base alle esigenze di entrambi i genitori e delle minori.
Quanto al contributo per il mantenimento delle figlie minorenni, la suddetta ordinanza ha stabilito l'obbligo del resistente al pagamento di un assegno mensile dell'importo di
€ 600,00, per entrambe le figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, e la divisione dell'assegno unico, come per legge, in quote uguali tra i genitori.
Senza alcuna attività istruttoria, all'udienza del 10.11.2025, parte ricorrente, a ciò
autorizzata, ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, come da verbale in atti, ed il Giudice Delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ciò premesso e preliminarmente dichiarata la contumacia di , la Parte_2
domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, la mancata comparizione del resistente all'udienza del 11.11.2024 e la conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
3 Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori domande, in assenza di nuove allegazioni - non dedotte dalla ricorrente, né emerse nel corso del giudizio - ritiene il Collegio di confermare quanto già stabilito in via temporanea e urgente con ordinanza del 24.12.2024, in merito all'affidamento condiviso delle figlie (costituendo tale regime, com' noto, la regola generale, in difetto di elementi ostativi, nella specie insussistenti) e al loro collocamento presso la madre (con la quale convivono sin dalla separazione di fatto dei genitori)
nonché al contributo economico per il mantenimento di queste ultime da parte del padre,
dovendosi ritenere congruo l'importo mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto della situazione economico-reddituale dei coniugi (come sopra evidenziata) e sul presupposto che l'AUU, come per legge, sia ripartito fra i genitori in part eguali.
Infatti, se anche è vero che la scelta di restare contumace implica, di fatto, una maggiore difficoltà di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno ritiene il Collegio di uniformarsi, in tale ipotesi, ai seguenti corollari:
1) qualora, a seguito della contumacia della parte obbligata alla contribuzione - nella specie il genitore nei confronti della prole - il Tribunale si trovi nella necessità di determinare il quantum dell'obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata,
occorre riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, procedendo a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili.
2) qualora la parte costituita non sia in grado di fornire alcuna informazione, nemmeno sub specie di allegazione mera - e suscettiva di essere verificata dal Tribunale - l'obbligo
4 contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace, e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita.
Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, le spese sostenute dal ricorrente vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3197/2024 R.G.,
nella contumacia di : Parte_2
pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Paternò il 28.07.2017;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Paternò per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 (Registro degli
Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Paternò n. 71, parte II, anno 2017);
Affida e ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2
collocamento presso il domicilio materno e regolamentazione dei tempi di permanenza preso il padre come in parte motiva;
Pone a carico di , con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di Parte_2
corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento delle Parte_1
figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00, da rivalutare secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21.11.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Venera Condorelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3197/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale, promossa
da
, nata a [...], il [...], (CF: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Carmela Campisano, C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
, nato a [...], il [...] (CF: ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, senza che ne sia pervenuta l'opposizione.
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 10.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.03.2024, ha chiesto a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare la sua separazione personale da , con cui Parte_2
ha contratto matrimonio in Paternò il 28.07.2017 e dal quale sono nate le figlie
[...]
(il 06.09.2009) e (il 05.02.2011), entrambe ancora Persona_1 Persona_2
minorenni.
La ricorrente ha dedotto che la separazione di fatto dei coniugi era avvenuta circa due anni prima della proposizione della domanda, quando la ricorrente aveva deciso, di comune accordo con il marito di trasferirsi, con le figlie, presso la casa dei propri genitori, per evitare di esporre le bambine alle continue liti coniugali.
La ricorrente ha dedotto, altresì, la mancata partecipazione del resistente alle spese necessarie per mantenimento delle figlie e, in merito alle proprie condizioni economiche, ha riferito di percepire la retribuzione mensile di € 700,00 per lo svolgimento dell'attività di addetta alle vendite in un panificio;
ha infine aggiunto che il resistente, operario edile, percepisce un reddito pari ad € 1.500,00 al mese.
Ha concluso, quindi, chiedendo l'affido condiviso delle figlie, con collocamento presso di sé, la regolamentazione del diritto-dovere di visita del padre e l'onere a carico di quest'ultimo del pagamento di un assegno pari ad € 500,00 mensili, a titolo di contributo per entrambe le figlie, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Nonostante la regolarità della notifica, non è comparso né all'udienza Parte_2
del 11.11.2024 - tanto che non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione - né
si è costituito.
2 Con ordinanza ex art. 473 bis.22, c.p.c. del 24.12.2024 il giudice delegato ha disposto provvisoriamente l'affidamento delle figlie ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre (nella casa dei genitori di quest'ultima) e la seguente regolamentazione del diritto di visita del padre: due pomeriggi a settimana, dalla 16.00 alle 20.00, e, a settimane alterne, il sabato, dall'orario di uscita della scuola, sino alle ore 20,00 della domenica;
durante le festività natalizie per tre giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale o di quello di Capodanno;
nel periodo pasquale, per due giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o di quello del
Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, per venti giorni, anche non continuativi,
da concordare anno per anno in base alle esigenze di entrambi i genitori e delle minori.
Quanto al contributo per il mantenimento delle figlie minorenni, la suddetta ordinanza ha stabilito l'obbligo del resistente al pagamento di un assegno mensile dell'importo di
€ 600,00, per entrambe le figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, e la divisione dell'assegno unico, come per legge, in quote uguali tra i genitori.
Senza alcuna attività istruttoria, all'udienza del 10.11.2025, parte ricorrente, a ciò
autorizzata, ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, come da verbale in atti, ed il Giudice Delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ciò premesso e preliminarmente dichiarata la contumacia di , la Parte_2
domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, la mancata comparizione del resistente all'udienza del 11.11.2024 e la conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
3 Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori domande, in assenza di nuove allegazioni - non dedotte dalla ricorrente, né emerse nel corso del giudizio - ritiene il Collegio di confermare quanto già stabilito in via temporanea e urgente con ordinanza del 24.12.2024, in merito all'affidamento condiviso delle figlie (costituendo tale regime, com' noto, la regola generale, in difetto di elementi ostativi, nella specie insussistenti) e al loro collocamento presso la madre (con la quale convivono sin dalla separazione di fatto dei genitori)
nonché al contributo economico per il mantenimento di queste ultime da parte del padre,
dovendosi ritenere congruo l'importo mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto della situazione economico-reddituale dei coniugi (come sopra evidenziata) e sul presupposto che l'AUU, come per legge, sia ripartito fra i genitori in part eguali.
Infatti, se anche è vero che la scelta di restare contumace implica, di fatto, una maggiore difficoltà di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno ritiene il Collegio di uniformarsi, in tale ipotesi, ai seguenti corollari:
1) qualora, a seguito della contumacia della parte obbligata alla contribuzione - nella specie il genitore nei confronti della prole - il Tribunale si trovi nella necessità di determinare il quantum dell'obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata,
occorre riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, procedendo a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili.
2) qualora la parte costituita non sia in grado di fornire alcuna informazione, nemmeno sub specie di allegazione mera - e suscettiva di essere verificata dal Tribunale - l'obbligo
4 contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace, e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita.
Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, le spese sostenute dal ricorrente vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3197/2024 R.G.,
nella contumacia di : Parte_2
pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Paternò il 28.07.2017;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Paternò per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 (Registro degli
Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Paternò n. 71, parte II, anno 2017);
Affida e ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2
collocamento presso il domicilio materno e regolamentazione dei tempi di permanenza preso il padre come in parte motiva;
Pone a carico di , con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di Parte_2
corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento delle Parte_1
figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00, da rivalutare secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21.11.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Venera Condorelli
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