CASS
Sentenza 5 settembre 2024
Sentenza 5 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2024, n. 33731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33731 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OS IN nato il [...] BO LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GASPARE STURZO Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.Gaspare Sturzo, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Ritenuto in fatto ST NA e CI VA hanno proposto per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 22 dicembre 2023, che ha confermato la sentenza di condanna emessa nei loro confronti - e di ER LL, non ricorrente - dal g.u.p. presso il medesimo 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 33731 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 03/07/2024 Tribunale in sede di rito abbreviato in relazione al delitto di cui agli all' art. 223 comma 2 n. 2 r.d. n. 267/42 - quanto all'ST - e al delitto di cui agli artt. 217 comma 2 e 224 r.d. n. 267/42 - quanto al CI - commessi in qualità di amministratori di diritto della FIBERTECH ITALIA S.R.L., l'una dall'aprile 2006 al 22 settembre 2009 e l'altro da tale data al fallimento, dichiarato il 14 marzo 2017. 1.L'unico atto d'impugnazione si è affidato a 5 motivi, qui richiamati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.11 primo motivo ha denunciato un vizio di motivazione in ordine all'assenza di "presa di posizione" della sentenza impugnata sul "passaggio" della sentenza di primo grado relativo all'impossibilità di accertare le cause e le circostanze del fallimento, mentre la Corte d'appello avrebbe ricondotto il dissesto, con argomento inedito, agli inadempimenti fiscali degli amministratori succedutisi, ER ed ST. 1.2.11 secondo motivo ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione, anche per travisamento dei fatti, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 r.d. n. 267/42 nei riguardi dell'ST, perché la sentenza non avrebbe fornito spiegazione adeguata sulla volontarietà delle omissioni dei versamenti erariali, tratta soltanto dall'aver, gli amministratori, firmato i bilanci della società , senza considerare la marginalità degli utili percepiti dalla società fallita in rapporto all'imponente debito maturato e infine senza valutare la possibilità di un coinvolgimento dello studio professionale come responsabile, almeno in parte, delle operazioni illecite. 1.3.11 terzo motivo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 comma 2 n. 2 L.F. in riferimento agli artt. 25 comma 2 e 27 comma 2 Cost., perché la Corte d'appello avrebbe condiviso l'interpretazione della norma come a sfondo preterintenzionale, mentre si tratterebbe di un caso di responsabilità oggettiva nel quale sarebbe sufficiente la prova del nesso di causa tra le operazioni dolose e il fallimento, non consentito dai parametri costituzionali. La norma penale sarebbe incostituzionale, secondo la difesa, nella parte in cui non specifica che le "operazioni dolose" debbano essere diverse da quelle comprese "nell'elencazione tassativa di cui al n. 1". 1.4.11 quarto motivo ha lamentato vizio di violazione di legge penale in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche all'ST, alla luce dell'assenza della prova dell'incameramento di rilevanti profitti. 1.5.11 quinto motivo si è appuntato sul vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. e sul vizio di motivazione, anche per travisamento del fatto, in relazione all'affermazione di responsabilità del CI, perché non si sarebbe considerato che le scritture contabili erano in possesso dei commercialisti resisi irreperibili e che l'imputato si sarebbe adoperato per recuperarle;
ed in relazione, perciò, anche al mancato riconoscimento a suo favore delle attenuanti generiche. 2 Considerato in diritto Il ricorso degli imputati è inammissibile. 1.Le sentenze del duplice grado di merito, che in doppia conforme sulla responsabilità formano un unitario corpo argomentativo e possono essere lette congiuntamente, hanno ampiamente, pianamente e con inferenze logiche illustrato che ST NA, resasi irreperibile alla curatela del fallimento, socia di maggioranza fino alla cessione delle quote a CI ed amministratrice della società fallita tra l'aprile del 2006 e il 17 settembre 2009, non aveva mai presentato dichiarazioni tributarie, aveva sottoscritto la ricevuta di avvenuta presentazione delle (infedeli) comunicazioni IVA relative al 2007 ed aveva sottoscritto i bilanci societari delle annualità oggetto di plurime evasioni fiscali, a fini IRES e IVA, contestate dagli avvisi di accertamento emessi nel 2012 dall'Agenzia delle Entrate, che aveva esaminato la contabilità all'epoca disponibile e ne aveva registrato l'inattendibilità, per importi ingenti;
che nel medesimo torno di tempo la società - in base ai dati dei bilanci del 2006 e del 2007, estrapolati dal curatore con l'accesso alla Camera di Commercio, in assenza di documentazione contabile - aveva tuttavia prodotto ricavi significativi, disponeva di rimanenze di magazzino, liquidità e crediti di consistente ammontare;
che la società - accumulato nel periodo il progressivo, corposo debito erariale, che aveva rappresentato la causa del dissesto della società, come già affermato dal primo giudice (pag.7: "...dato pacifico e non contestato dalla difesa degli imputati, ovvero che l'origine del dissesto di Fibertech Italia s.r.l. sia da attribuire all'evasione fiscale accertata all'Agenzia delle Entrate con gli avvisi di accertamento del 2012 notificati alla società...3 - era stata intenzionalmente abbandonata dall'ST al proprio destino, con la traslazione delle quote e della gestione amministrativa al CI, che aveva, a sua volta, "parcheggiato" l'entità imprenditoriale, ormai inoperativa, con il formale trasferimento di sede a Desenzano Del Garda, in locali incompatibili con l'ipotetica prosecuzione di un'attività industriale e non aveva consegnato l'impianto contabile alla curatela del fallimento. A quest'ultimo proposito - hanno rimarcato i giudici di merito - all'imputato era stata attribuito il reato di bancarotta documentale semplice in relazione all'omessa tenuta dei libri contabili obbligatori per l'ultimo triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento, successivo, pertanto, a quello di cui il CI aveva narrato, pur invocando pretestuosamente e in assenza di appaganti riscontri la responsabilità di terzi, per giustificare l'indisponibilità della documentazione. 1.1.In tale, limpida cornice ricostruttiva, le doglianze dei primi due motivi di ricorso dell'ST e del quinto motivo, relativo all'affermazione di responsabilità del CI, si rivelano, anche nell'evanescente tecnica espositiva, generici - perché in nulla si confrontano con la ratio 3 decidendi delle decisioni di merito ed omettono di formulare dettagliati rilievi critici alle rispettive, puntuali argomentazioni - non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati, perché tendono semplicemente, anche con l'improprio richiamo all'indeducibile vizio di travisamento del fatto, a sollecitare il collegio ad una rivisitazione alternativa del compendio probatorio, non rammentando che esula dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali (Sez. U n. 6402 del 30/04/1997,Dessinnone). E' principio altrettanto consolidato, poi, che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, L. fall. - come avvenuto nel caso di specie - possono consistere nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di pervicacia e stabilità (ex multis, Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046; in senso analogo, Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492; sez.5, n. 24572 del 19/02/2018, De TI e altri, Rv. 273337; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684) ed essendo eziologicamente collegate alla causazione o anche soltanto all'aggravamento del dissesto (tra le tante, sez.5, n, 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189) in quanto strumentali all'incremento dell'indebitamento, sono compatibili con la ridotta produzione di utili imprenditoriali. 2.11 terzo motivo di ricorso, riguardante la questione di costituzionalità dell'art. 223 comma 2 n. 2 L.F., per assunta incompatibilità con gli artt. 25 comma 2 Cost. e 27 comma 2 Cost., è parimenti aspecifico, è inammissibile per carente illustrazione del requisito della rilevanza ai fini del decidere e manifestamente infondato. Come già ricordato dalla sentenza impugnata - con i cui enunciati il ricorrente omette di misurarsi - analogo scrutinio è già stato ritenuto, con argomenti articolati e convincenti, manifestamente infondato dalla Corte di Cassazione (sez. F, n. 39192 del 20/08/2015, Pandolfi, Rv. 264606) sotto il profilo della pretesa indeterminatezza della nozione di operazioni dolose causative del fallimento della società, in quanto la norma incriminatrice configura un reato causale a forma libera, la cui condotta è sufficientemente definita da una serie di parametri che rendono conoscibile il precetto. Ancora, quanto al tema della colpevolezza, l'opzione ermeneutica del diritto vivente, costituzionalmente orientata, ha chiarito che - ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose - se non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, è comunque indispensabile il dolo generico, il cui accertamento include la prova della coscienza e volontà delle singole operazioni e, comunque, della prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (sez. 5, 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349; sez.5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510). Così delineata l'esigibilità della verifica della ricorrenza di un ragionevole coefficiente psicologico anche a riguardo dell'evento del dissesto conseguente al compimento delle operazioni, deve essere radicalmente esclusa ogni 4 ipotesi di punibilità del reato a titolo di responsabilità oggettiva. La dedotta questione si palesa, infine, del tutto priva di rilevanza nel presente processo, vuoi perché il tessuto espositivo delle decisioni di merito ha puntualmente apprezzato la prova della preordinazione dolosa delle omissioni dei versamenti erariali, collegate all'ineluttabile dissesto economico, vuoi perché non è data comprendere l'incidenza di una eventuale pronuncia di incostituzionalità, di tipo "additivo", che precisasse che tra le operazioni dolose di rilievo penale, ai sensi dell'art. 223 comma 2 n. 2 L.F., non siano da includere quelle di bancarotta c.d. societaria, previste dall'art. 223 comma 2 n. 1 della medesima disposizione, non contestate e non pertinenti alla vicenda de quo. 3.11 quarto motivo e parte del quinto, che attengono ai presunti vizi in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche all'ST e al CI, precipitano parimenti nell'alveo dell'inammissibilità per genericità e manifesta infondatezza, dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e, quanto alle attenuanti generiche, la motivazione della sentenza impugnata è parimenti esente da illogicità (pag. 11, a riguardo - quanto all'ST - della censurabile connotazione decettiva delle modalità del fatto e dell'entità del passivo, invero ingravescente, accumulato dalla procedura concorsuale a causa di tali comportamenti e - quanto a CI - a riguardo della gravità della condotta e dei plurimi e significativi precedenti penali;
si vedano anche pagg. 10-11 della sentenza di primo grado, in doppia conforme), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in proposito disattesi o superati tutti gli altri (cfr. tra le tante sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5 Così deciso in Roma, 03/07/2024 Il consigli e estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GASPARE STURZO Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.Gaspare Sturzo, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Ritenuto in fatto ST NA e CI VA hanno proposto per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 22 dicembre 2023, che ha confermato la sentenza di condanna emessa nei loro confronti - e di ER LL, non ricorrente - dal g.u.p. presso il medesimo 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 33731 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 03/07/2024 Tribunale in sede di rito abbreviato in relazione al delitto di cui agli all' art. 223 comma 2 n. 2 r.d. n. 267/42 - quanto all'ST - e al delitto di cui agli artt. 217 comma 2 e 224 r.d. n. 267/42 - quanto al CI - commessi in qualità di amministratori di diritto della FIBERTECH ITALIA S.R.L., l'una dall'aprile 2006 al 22 settembre 2009 e l'altro da tale data al fallimento, dichiarato il 14 marzo 2017. 1.L'unico atto d'impugnazione si è affidato a 5 motivi, qui richiamati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.11 primo motivo ha denunciato un vizio di motivazione in ordine all'assenza di "presa di posizione" della sentenza impugnata sul "passaggio" della sentenza di primo grado relativo all'impossibilità di accertare le cause e le circostanze del fallimento, mentre la Corte d'appello avrebbe ricondotto il dissesto, con argomento inedito, agli inadempimenti fiscali degli amministratori succedutisi, ER ed ST. 1.2.11 secondo motivo ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione, anche per travisamento dei fatti, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 r.d. n. 267/42 nei riguardi dell'ST, perché la sentenza non avrebbe fornito spiegazione adeguata sulla volontarietà delle omissioni dei versamenti erariali, tratta soltanto dall'aver, gli amministratori, firmato i bilanci della società , senza considerare la marginalità degli utili percepiti dalla società fallita in rapporto all'imponente debito maturato e infine senza valutare la possibilità di un coinvolgimento dello studio professionale come responsabile, almeno in parte, delle operazioni illecite. 1.3.11 terzo motivo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 comma 2 n. 2 L.F. in riferimento agli artt. 25 comma 2 e 27 comma 2 Cost., perché la Corte d'appello avrebbe condiviso l'interpretazione della norma come a sfondo preterintenzionale, mentre si tratterebbe di un caso di responsabilità oggettiva nel quale sarebbe sufficiente la prova del nesso di causa tra le operazioni dolose e il fallimento, non consentito dai parametri costituzionali. La norma penale sarebbe incostituzionale, secondo la difesa, nella parte in cui non specifica che le "operazioni dolose" debbano essere diverse da quelle comprese "nell'elencazione tassativa di cui al n. 1". 1.4.11 quarto motivo ha lamentato vizio di violazione di legge penale in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche all'ST, alla luce dell'assenza della prova dell'incameramento di rilevanti profitti. 1.5.11 quinto motivo si è appuntato sul vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. e sul vizio di motivazione, anche per travisamento del fatto, in relazione all'affermazione di responsabilità del CI, perché non si sarebbe considerato che le scritture contabili erano in possesso dei commercialisti resisi irreperibili e che l'imputato si sarebbe adoperato per recuperarle;
ed in relazione, perciò, anche al mancato riconoscimento a suo favore delle attenuanti generiche. 2 Considerato in diritto Il ricorso degli imputati è inammissibile. 1.Le sentenze del duplice grado di merito, che in doppia conforme sulla responsabilità formano un unitario corpo argomentativo e possono essere lette congiuntamente, hanno ampiamente, pianamente e con inferenze logiche illustrato che ST NA, resasi irreperibile alla curatela del fallimento, socia di maggioranza fino alla cessione delle quote a CI ed amministratrice della società fallita tra l'aprile del 2006 e il 17 settembre 2009, non aveva mai presentato dichiarazioni tributarie, aveva sottoscritto la ricevuta di avvenuta presentazione delle (infedeli) comunicazioni IVA relative al 2007 ed aveva sottoscritto i bilanci societari delle annualità oggetto di plurime evasioni fiscali, a fini IRES e IVA, contestate dagli avvisi di accertamento emessi nel 2012 dall'Agenzia delle Entrate, che aveva esaminato la contabilità all'epoca disponibile e ne aveva registrato l'inattendibilità, per importi ingenti;
che nel medesimo torno di tempo la società - in base ai dati dei bilanci del 2006 e del 2007, estrapolati dal curatore con l'accesso alla Camera di Commercio, in assenza di documentazione contabile - aveva tuttavia prodotto ricavi significativi, disponeva di rimanenze di magazzino, liquidità e crediti di consistente ammontare;
che la società - accumulato nel periodo il progressivo, corposo debito erariale, che aveva rappresentato la causa del dissesto della società, come già affermato dal primo giudice (pag.7: "...dato pacifico e non contestato dalla difesa degli imputati, ovvero che l'origine del dissesto di Fibertech Italia s.r.l. sia da attribuire all'evasione fiscale accertata all'Agenzia delle Entrate con gli avvisi di accertamento del 2012 notificati alla società...3 - era stata intenzionalmente abbandonata dall'ST al proprio destino, con la traslazione delle quote e della gestione amministrativa al CI, che aveva, a sua volta, "parcheggiato" l'entità imprenditoriale, ormai inoperativa, con il formale trasferimento di sede a Desenzano Del Garda, in locali incompatibili con l'ipotetica prosecuzione di un'attività industriale e non aveva consegnato l'impianto contabile alla curatela del fallimento. A quest'ultimo proposito - hanno rimarcato i giudici di merito - all'imputato era stata attribuito il reato di bancarotta documentale semplice in relazione all'omessa tenuta dei libri contabili obbligatori per l'ultimo triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento, successivo, pertanto, a quello di cui il CI aveva narrato, pur invocando pretestuosamente e in assenza di appaganti riscontri la responsabilità di terzi, per giustificare l'indisponibilità della documentazione. 1.1.In tale, limpida cornice ricostruttiva, le doglianze dei primi due motivi di ricorso dell'ST e del quinto motivo, relativo all'affermazione di responsabilità del CI, si rivelano, anche nell'evanescente tecnica espositiva, generici - perché in nulla si confrontano con la ratio 3 decidendi delle decisioni di merito ed omettono di formulare dettagliati rilievi critici alle rispettive, puntuali argomentazioni - non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati, perché tendono semplicemente, anche con l'improprio richiamo all'indeducibile vizio di travisamento del fatto, a sollecitare il collegio ad una rivisitazione alternativa del compendio probatorio, non rammentando che esula dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali (Sez. U n. 6402 del 30/04/1997,Dessinnone). E' principio altrettanto consolidato, poi, che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, L. fall. - come avvenuto nel caso di specie - possono consistere nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di pervicacia e stabilità (ex multis, Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046; in senso analogo, Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492; sez.5, n. 24572 del 19/02/2018, De TI e altri, Rv. 273337; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684) ed essendo eziologicamente collegate alla causazione o anche soltanto all'aggravamento del dissesto (tra le tante, sez.5, n, 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189) in quanto strumentali all'incremento dell'indebitamento, sono compatibili con la ridotta produzione di utili imprenditoriali. 2.11 terzo motivo di ricorso, riguardante la questione di costituzionalità dell'art. 223 comma 2 n. 2 L.F., per assunta incompatibilità con gli artt. 25 comma 2 Cost. e 27 comma 2 Cost., è parimenti aspecifico, è inammissibile per carente illustrazione del requisito della rilevanza ai fini del decidere e manifestamente infondato. Come già ricordato dalla sentenza impugnata - con i cui enunciati il ricorrente omette di misurarsi - analogo scrutinio è già stato ritenuto, con argomenti articolati e convincenti, manifestamente infondato dalla Corte di Cassazione (sez. F, n. 39192 del 20/08/2015, Pandolfi, Rv. 264606) sotto il profilo della pretesa indeterminatezza della nozione di operazioni dolose causative del fallimento della società, in quanto la norma incriminatrice configura un reato causale a forma libera, la cui condotta è sufficientemente definita da una serie di parametri che rendono conoscibile il precetto. Ancora, quanto al tema della colpevolezza, l'opzione ermeneutica del diritto vivente, costituzionalmente orientata, ha chiarito che - ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose - se non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, è comunque indispensabile il dolo generico, il cui accertamento include la prova della coscienza e volontà delle singole operazioni e, comunque, della prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (sez. 5, 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349; sez.5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510). Così delineata l'esigibilità della verifica della ricorrenza di un ragionevole coefficiente psicologico anche a riguardo dell'evento del dissesto conseguente al compimento delle operazioni, deve essere radicalmente esclusa ogni 4 ipotesi di punibilità del reato a titolo di responsabilità oggettiva. La dedotta questione si palesa, infine, del tutto priva di rilevanza nel presente processo, vuoi perché il tessuto espositivo delle decisioni di merito ha puntualmente apprezzato la prova della preordinazione dolosa delle omissioni dei versamenti erariali, collegate all'ineluttabile dissesto economico, vuoi perché non è data comprendere l'incidenza di una eventuale pronuncia di incostituzionalità, di tipo "additivo", che precisasse che tra le operazioni dolose di rilievo penale, ai sensi dell'art. 223 comma 2 n. 2 L.F., non siano da includere quelle di bancarotta c.d. societaria, previste dall'art. 223 comma 2 n. 1 della medesima disposizione, non contestate e non pertinenti alla vicenda de quo. 3.11 quarto motivo e parte del quinto, che attengono ai presunti vizi in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche all'ST e al CI, precipitano parimenti nell'alveo dell'inammissibilità per genericità e manifesta infondatezza, dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e, quanto alle attenuanti generiche, la motivazione della sentenza impugnata è parimenti esente da illogicità (pag. 11, a riguardo - quanto all'ST - della censurabile connotazione decettiva delle modalità del fatto e dell'entità del passivo, invero ingravescente, accumulato dalla procedura concorsuale a causa di tali comportamenti e - quanto a CI - a riguardo della gravità della condotta e dei plurimi e significativi precedenti penali;
si vedano anche pagg. 10-11 della sentenza di primo grado, in doppia conforme), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in proposito disattesi o superati tutti gli altri (cfr. tra le tante sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5 Così deciso in Roma, 03/07/2024 Il consigli e estensore Il Presidente