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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Relatore
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1052/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte N.c. 3 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 61/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LUCCA sez. 2 e pubblicata il 20/07/2012
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5T01T501318-2009 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01M102813-2010 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il 11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lucca, Ufficio Controlli emetteva nei confronti di Ricorrente_1 : l'avviso di accertamento n. R5T01T501318 con il quale, ex art 38 DPR 600/73 (cd redditometro), per l'anno di imposta 2004, richiedeva il pagamento della maggiore Irpef, Addizionale Comune e Regionale per un importo complessivo anche di sanzioni di € 293.584,00 (così suddiviso: IRPEF € 143.217,00, ADD
REGIONALE € 2.925,00, ADD COMUNALE € 650,00, SANZIONI € 146.792,00); l'avviso di accertamento n. T8K01M102813 con il quale, ex art 38 DPR 600/73 (cd redditometro), per l'anno di imposta 2005, richiedeva il pagamento della maggiore Irpef, Addizionale Comune e Regionale per un importo complessivo anche di sanzioni di € 308.926,00 (così suddiviso: IRPEF € 150.520,00, ADD REGIONALE € 3.226,00, ADD
COMUNALE € 717,00, SANZIONI € 154.463,00).
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorsi dinnanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Lucca (RGR 881/2010 ANNO 2004, RGR 667/2011 ANNO 2005).
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio contestando quanto sostenuto dalla parte privata e chiedendo il rigetto dei ricorsi predetti. L'Agenzia delle Entrate, nel corso del giudizio, produceva delle memorie con le quali dava atto, per entrambe le annualità, di aver provveduto ad autotutela parziale in ordine agli atti impositivi e a rideterminare le maggiori imposte dovute, come di seguito riepilogate: per l'anno 2004, IRPEF € 90.259,00,
ADD REGIONALE € 1.862,42, ADD COMUNALE € 413,43, SANZIONI € 92.534,85; per l'anno 2005, ADD
REGIONALE € 2.162,00, IRPEF € 99.658,00, ADD COMUNALE € 480,00, SANZIONI € 102.300. La
Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, dopo aver riunito, per connessione, i succitati ricorsi, pronunciava la sentenza n. 61/02/12 depositata il giorno 20/07/2012 con la quale rigettava i ricorsi e condannava il ricorrente alle spese di lite. In data 07/03/2013, Ricorrente_1, proponeva appello avverso la pronuncia n. 61/2/12 chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare illegittimi e infondati gli avvisi di accertamento.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio resistendo all'appello e deducendo preliminarmente la tardività del medesimo.
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, disattesa l'eccezione dell'Ufficio di tardività, respingeva l'appello del contribuente con la sentenza 1918/29/2015 depositata il 2/11/2015.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze il contribuente proponeva ricorso per cassazione per i seguenti motivi.
1) Violazione dell'art. 38, commi 4 e segg. del DPR 600/73;
2) Violazione dell'art 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4);
3) Violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/92 (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.);
4) In subordine, applicazione del principio della retroattività della lex mitior ai fini sanzionatori.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 2950/2025 ha accolto l'impugnativa di parte privata, limitatamente al quarto motivo proposto, con la seguente motivazione.
“12. Per contro, è fondato il quarto motivo di doglianza, con cui il ricorrente chiede l'applicazione del principio del favor rei in materia di sanzioni, essendo sopravvenuta la legge n. 208 del 2015, che ha ridotto le sanzioni tributarie conseguenti alla dichiarazione infedele.
Come già osservato da questa Sezione nelle pronunce nn. 33502 e 33504 del 2024, la revisione del sistema sanzionatorio invocata dal ricorrente, di cui al D.Lgs. n. 158 del 2015, in effetti non ha previsto una generalizzata riduzione delle sanzioni tributarie, ma ha dettato una diversa disciplina che risulta in parte favorevole per il contribuente. Lo ius superveniens risulta peraltro vigente in relazione a tutti i giudizi ancora in corso (cfr. Cass. sez. V, 30.3.2021, n. 8716) ed è compito innanzitutto del giudice del merito pronunziarsi sul se debba applicarsi al contribuente una disciplina sanzionatoria più favorevole.
Inoltre, verificato quale sia la corretta sanzione applicabile, in considerazione del disposto di cui al D.Lgs.
n. 158 del 2015, occorrerà anche valutare la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in memoria, in relazione alle previsioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 87 del 2024.
13. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, quindi, non risulta corretta la decisione impugnata, che ha rigettato l'impugnazione del contribuente, non valutando la normativa sanzionatoria sopravvenuta.
Pertanto, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo per valutare la corretta sanzione applicabile e la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, nonché per il regolamento delle spese di lite anche del giudizio di legittimità”.
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso in riassunzione dinanzi a questa CGT di secondo grado della Toscana chiedendo alla Corte adita di voler “rideterminare le sanzioni irrogate negli avvisi di cui è causa alla luce del principio del favor rei e dei più miti trattamenti sanzionatori fissati dallo ius superveniens più favorevole costituito dal d.lgs. 158/2015 e dal d.lgs. n. 87/2024 per le violazioni del tipo di quelle contestate negli avvisi ridetti, con richiesta di voler previamente rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 5 del d.lgs. n. 87/2024 in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 25,
27, 53 e 117 Cost., nella parte in cui tale norma pone una limitazione all'applicabilità dello ius superveniens sanzionatorio favorevole di cui al d.lgs. n. 87/2024 senza che sussistano valide giustificazioni correlate alla funzione propria del diritto punitivo tributario, dando luogo a una strumentalizzazione del reo (artt. 3, 25, 27
Cost.) e tramutando la sanzione in una entrata erariale (art. 53 Cost.) per ragioni di mero gettito (art. 81 Cost.).”
Con controdeduzioni depositate il 6 novembre 2025 l'Ufficio resisteva al ricorso appena ricordato limitatamente alla richiesta di applicazione dello ius superveniens più favorevole al contribuente di cui al d. lgs. 87/2024, concordando invece con la richiesta del contribuente per quanto concerne l'applicazione dello ius superveniens di cui al d.lgs. 158/2015.
La parte privata ha illustrato la propria posizione con memoria depositata il 28 gennaio 2026, richiamando a sostegno della stessa la sentenza della Corte UE 01/08/2025, Nom_1, C-544/23.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il presente giudizio di rinvio verte unicamente sulla quantificazione delle sanzioni irrogate in quanto sono stati respinti gli altri motivi di doglianza presentati con il ricorso per cassazione.
Ciò posto, il ricorso in riassunzione de quo è fondato limitatamente alla richiesta di applicazione dello ius superveniens di cui al d.lgs. 158/2015 ed invece infondato per quanto concerne la richiesta di applicazione al contribuente dello ius superveniens di cui al d.lgs. 87/2024 e la connessa richiesta di rimessione alla Corte
Costituzionale della questione relativa all'art. 5 di tale ultimo decreto legislativo.
Per quanto riguarda il d.lgs. 158/2015, la sua applicabilità retroattiva è stata confermata anche dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. ord. 2472/2023).
La stessa Agenzia delle Entrate ha concordato per l'applicazione della misura sanzionatoria del 90% in luogo del 100%, come da riduzione prevista dal ricordato d.lgs. 158/2015.
A diversa conclusione deve invece pervenirsi per quanto concerne l'applicazione retroattiva del d.lgs. 87/2024 invocata dal contribuente.
Infatti, tale ultimo d.lgs. all'art 5 così testualmente recita:
“Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 a esclusione del comma 1, lettera o), e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”. E va rilevato che il Dlgs 87/2024 – nella parte in cui prevede l'applicabilità delle nuove sanzioni amministrative tributarie esclusivamente alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 – rappresenta l'esercizio di una discrezionalità legislativa non arbitraria né irragionevole. Il legislatore ha legittimamente inteso limitare nel tempo l'efficacia della nuova disciplina più favorevole, adottando una norma transitoria espressa, che non risulta contrastante né con la Carta costituzionale né con l'ordinamento dell'Unione europea.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte con la sentenza 1274/2025. All'appena ricordato indirizzo di legittimità hanno dato seguito Cass. ord. 23171/2025 e Cass. ord. 23172/2025. Quanto poi alla sentenza della Corte UE 01/08/2025, Nom_1, C-544/23, richiamata dalla contribuente, questo Collegio ne ritiene l'inconferenza rispetto al caso di specie. Infatti, la questione affrontata in tale ultima pronuncia riguarda una fattispecie di norme di uno Stato membro che sanciscono nell'ordinamento interno obblighi per dare specifica attuazione ad obblighi derivanti dal diritto unionale, come si desume, in particolare, dal testo dei paragrafi da 45 a 56 della ricordata sentenza (nel caso, l'obbligo di tachigrafo, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, della Carta UE); ipotesi non dedotta nella controversia oggetto del presente giudizio, nella quale, secondo i principi affermati anche nelle sopra citate pronunce della Suprema Corte 23171/2025 e
23172/2025, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 49, § 1, terzo periodo, della Carta UE, posto che la disciplina di cui trattasi non dà attuazione al diritto dell'Unione.
Da quanto sopra, deriva che non solo deve essere esclusa l'inapplicabilità, alla stregua dell'ordinamento unionale, dell'art. 5 del d.lgs. 87/2024, ma deve ritenersi la manifesta infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale e la mancanza dei presupposti per rimettere la questione alla Corte UE.
L'appello del contribuente contro la sentenza 61/2/12 della CTP di Lucca deve pertanto essere accolto limitatamente all'applicazione alle sanzioni dello ius superveniens di cui al d.lgs. 158/2015, dichiarandosi per il resto la legittimità e fondatezza degli avvisi impugnati.
Le spese di tutti i gradi di giudizio vengono compensate, atteso il parziale annullamento in autotutela degli avvisi originariamente impugnati ed il rigetto della richiesta del contribuente relativa al d.lgs. 87/2024.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello del contribuente contro la sentenza 61/2/12 della CTP di Lucca limitatamente all'applicazione alle sanzioni dello ius superveniens di cui al d.lgs. 158/2015, dichiarando per il resto la legittimità e fondatezza degli avvisi impugnati come risultanti dopo l'autotutela parziale operata dall'Agenzia delle Entrate. Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Firenze il 9 febbraio 2026 Il Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Alessandro Maria Andronio Dott. Ugo De Carlo
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Relatore
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1052/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte N.c. 3 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 61/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LUCCA sez. 2 e pubblicata il 20/07/2012
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5T01T501318-2009 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01M102813-2010 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il 11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lucca, Ufficio Controlli emetteva nei confronti di Ricorrente_1 : l'avviso di accertamento n. R5T01T501318 con il quale, ex art 38 DPR 600/73 (cd redditometro), per l'anno di imposta 2004, richiedeva il pagamento della maggiore Irpef, Addizionale Comune e Regionale per un importo complessivo anche di sanzioni di € 293.584,00 (così suddiviso: IRPEF € 143.217,00, ADD
REGIONALE € 2.925,00, ADD COMUNALE € 650,00, SANZIONI € 146.792,00); l'avviso di accertamento n. T8K01M102813 con il quale, ex art 38 DPR 600/73 (cd redditometro), per l'anno di imposta 2005, richiedeva il pagamento della maggiore Irpef, Addizionale Comune e Regionale per un importo complessivo anche di sanzioni di € 308.926,00 (così suddiviso: IRPEF € 150.520,00, ADD REGIONALE € 3.226,00, ADD
COMUNALE € 717,00, SANZIONI € 154.463,00).
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorsi dinnanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Lucca (RGR 881/2010 ANNO 2004, RGR 667/2011 ANNO 2005).
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio contestando quanto sostenuto dalla parte privata e chiedendo il rigetto dei ricorsi predetti. L'Agenzia delle Entrate, nel corso del giudizio, produceva delle memorie con le quali dava atto, per entrambe le annualità, di aver provveduto ad autotutela parziale in ordine agli atti impositivi e a rideterminare le maggiori imposte dovute, come di seguito riepilogate: per l'anno 2004, IRPEF € 90.259,00,
ADD REGIONALE € 1.862,42, ADD COMUNALE € 413,43, SANZIONI € 92.534,85; per l'anno 2005, ADD
REGIONALE € 2.162,00, IRPEF € 99.658,00, ADD COMUNALE € 480,00, SANZIONI € 102.300. La
Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, dopo aver riunito, per connessione, i succitati ricorsi, pronunciava la sentenza n. 61/02/12 depositata il giorno 20/07/2012 con la quale rigettava i ricorsi e condannava il ricorrente alle spese di lite. In data 07/03/2013, Ricorrente_1, proponeva appello avverso la pronuncia n. 61/2/12 chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare illegittimi e infondati gli avvisi di accertamento.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio resistendo all'appello e deducendo preliminarmente la tardività del medesimo.
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, disattesa l'eccezione dell'Ufficio di tardività, respingeva l'appello del contribuente con la sentenza 1918/29/2015 depositata il 2/11/2015.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze il contribuente proponeva ricorso per cassazione per i seguenti motivi.
1) Violazione dell'art. 38, commi 4 e segg. del DPR 600/73;
2) Violazione dell'art 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4);
3) Violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/92 (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.);
4) In subordine, applicazione del principio della retroattività della lex mitior ai fini sanzionatori.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 2950/2025 ha accolto l'impugnativa di parte privata, limitatamente al quarto motivo proposto, con la seguente motivazione.
“12. Per contro, è fondato il quarto motivo di doglianza, con cui il ricorrente chiede l'applicazione del principio del favor rei in materia di sanzioni, essendo sopravvenuta la legge n. 208 del 2015, che ha ridotto le sanzioni tributarie conseguenti alla dichiarazione infedele.
Come già osservato da questa Sezione nelle pronunce nn. 33502 e 33504 del 2024, la revisione del sistema sanzionatorio invocata dal ricorrente, di cui al D.Lgs. n. 158 del 2015, in effetti non ha previsto una generalizzata riduzione delle sanzioni tributarie, ma ha dettato una diversa disciplina che risulta in parte favorevole per il contribuente. Lo ius superveniens risulta peraltro vigente in relazione a tutti i giudizi ancora in corso (cfr. Cass. sez. V, 30.3.2021, n. 8716) ed è compito innanzitutto del giudice del merito pronunziarsi sul se debba applicarsi al contribuente una disciplina sanzionatoria più favorevole.
Inoltre, verificato quale sia la corretta sanzione applicabile, in considerazione del disposto di cui al D.Lgs.
n. 158 del 2015, occorrerà anche valutare la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in memoria, in relazione alle previsioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 87 del 2024.
13. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, quindi, non risulta corretta la decisione impugnata, che ha rigettato l'impugnazione del contribuente, non valutando la normativa sanzionatoria sopravvenuta.
Pertanto, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo per valutare la corretta sanzione applicabile e la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, nonché per il regolamento delle spese di lite anche del giudizio di legittimità”.
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso in riassunzione dinanzi a questa CGT di secondo grado della Toscana chiedendo alla Corte adita di voler “rideterminare le sanzioni irrogate negli avvisi di cui è causa alla luce del principio del favor rei e dei più miti trattamenti sanzionatori fissati dallo ius superveniens più favorevole costituito dal d.lgs. 158/2015 e dal d.lgs. n. 87/2024 per le violazioni del tipo di quelle contestate negli avvisi ridetti, con richiesta di voler previamente rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 5 del d.lgs. n. 87/2024 in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 25,
27, 53 e 117 Cost., nella parte in cui tale norma pone una limitazione all'applicabilità dello ius superveniens sanzionatorio favorevole di cui al d.lgs. n. 87/2024 senza che sussistano valide giustificazioni correlate alla funzione propria del diritto punitivo tributario, dando luogo a una strumentalizzazione del reo (artt. 3, 25, 27
Cost.) e tramutando la sanzione in una entrata erariale (art. 53 Cost.) per ragioni di mero gettito (art. 81 Cost.).”
Con controdeduzioni depositate il 6 novembre 2025 l'Ufficio resisteva al ricorso appena ricordato limitatamente alla richiesta di applicazione dello ius superveniens più favorevole al contribuente di cui al d. lgs. 87/2024, concordando invece con la richiesta del contribuente per quanto concerne l'applicazione dello ius superveniens di cui al d.lgs. 158/2015.
La parte privata ha illustrato la propria posizione con memoria depositata il 28 gennaio 2026, richiamando a sostegno della stessa la sentenza della Corte UE 01/08/2025, Nom_1, C-544/23.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il presente giudizio di rinvio verte unicamente sulla quantificazione delle sanzioni irrogate in quanto sono stati respinti gli altri motivi di doglianza presentati con il ricorso per cassazione.
Ciò posto, il ricorso in riassunzione de quo è fondato limitatamente alla richiesta di applicazione dello ius superveniens di cui al d.lgs. 158/2015 ed invece infondato per quanto concerne la richiesta di applicazione al contribuente dello ius superveniens di cui al d.lgs. 87/2024 e la connessa richiesta di rimessione alla Corte
Costituzionale della questione relativa all'art. 5 di tale ultimo decreto legislativo.
Per quanto riguarda il d.lgs. 158/2015, la sua applicabilità retroattiva è stata confermata anche dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. ord. 2472/2023).
La stessa Agenzia delle Entrate ha concordato per l'applicazione della misura sanzionatoria del 90% in luogo del 100%, come da riduzione prevista dal ricordato d.lgs. 158/2015.
A diversa conclusione deve invece pervenirsi per quanto concerne l'applicazione retroattiva del d.lgs. 87/2024 invocata dal contribuente.
Infatti, tale ultimo d.lgs. all'art 5 così testualmente recita:
“Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 a esclusione del comma 1, lettera o), e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”. E va rilevato che il Dlgs 87/2024 – nella parte in cui prevede l'applicabilità delle nuove sanzioni amministrative tributarie esclusivamente alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 – rappresenta l'esercizio di una discrezionalità legislativa non arbitraria né irragionevole. Il legislatore ha legittimamente inteso limitare nel tempo l'efficacia della nuova disciplina più favorevole, adottando una norma transitoria espressa, che non risulta contrastante né con la Carta costituzionale né con l'ordinamento dell'Unione europea.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte con la sentenza 1274/2025. All'appena ricordato indirizzo di legittimità hanno dato seguito Cass. ord. 23171/2025 e Cass. ord. 23172/2025. Quanto poi alla sentenza della Corte UE 01/08/2025, Nom_1, C-544/23, richiamata dalla contribuente, questo Collegio ne ritiene l'inconferenza rispetto al caso di specie. Infatti, la questione affrontata in tale ultima pronuncia riguarda una fattispecie di norme di uno Stato membro che sanciscono nell'ordinamento interno obblighi per dare specifica attuazione ad obblighi derivanti dal diritto unionale, come si desume, in particolare, dal testo dei paragrafi da 45 a 56 della ricordata sentenza (nel caso, l'obbligo di tachigrafo, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, della Carta UE); ipotesi non dedotta nella controversia oggetto del presente giudizio, nella quale, secondo i principi affermati anche nelle sopra citate pronunce della Suprema Corte 23171/2025 e
23172/2025, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 49, § 1, terzo periodo, della Carta UE, posto che la disciplina di cui trattasi non dà attuazione al diritto dell'Unione.
Da quanto sopra, deriva che non solo deve essere esclusa l'inapplicabilità, alla stregua dell'ordinamento unionale, dell'art. 5 del d.lgs. 87/2024, ma deve ritenersi la manifesta infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale e la mancanza dei presupposti per rimettere la questione alla Corte UE.
L'appello del contribuente contro la sentenza 61/2/12 della CTP di Lucca deve pertanto essere accolto limitatamente all'applicazione alle sanzioni dello ius superveniens di cui al d.lgs. 158/2015, dichiarandosi per il resto la legittimità e fondatezza degli avvisi impugnati.
Le spese di tutti i gradi di giudizio vengono compensate, atteso il parziale annullamento in autotutela degli avvisi originariamente impugnati ed il rigetto della richiesta del contribuente relativa al d.lgs. 87/2024.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello del contribuente contro la sentenza 61/2/12 della CTP di Lucca limitatamente all'applicazione alle sanzioni dello ius superveniens di cui al d.lgs. 158/2015, dichiarando per il resto la legittimità e fondatezza degli avvisi impugnati come risultanti dopo l'autotutela parziale operata dall'Agenzia delle Entrate. Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Firenze il 9 febbraio 2026 Il Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Alessandro Maria Andronio Dott. Ugo De Carlo