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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/06/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3346/2024 e promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Vorano, giusta mandato allegato telematicamente al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Venezia, San Polo 2347, 2;
- ricorrente -
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Abram Rallo, giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Venezia Mestre (VE), Galleria
Matteotti n. 9
- resistente -
e contro
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni giusta procura ad lites allegata telematicamente alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura di Treviso, viale Trento e Trieste CP_2
n. 6
- resistente -
OGGETTO: assegnazione di quota di pensione di reversibilità al coniuge divorziato.
Conclusioni della ricorrente:
Come da ricorso.
Conclusioni della resistente:
Come da memoria di costituzione.
Conclusioni dell' CP_2
Come da memoria di costituzione.
* * *
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 9, terzo comma, cod. proc. civ., la GN – ex moglie di Pt_1 Parte_2
deceduto in data 20/07/2023 – adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere la pronuncia di condanna dell' anche nei confronti della sig.ra , a versare in proprio favore una quota della CP_2 Controparte_1
pensione di reversibilità ai superstiti del signor Pt_2
In particolare, la ricorrente dava atto di aver contratto matrimonio con il de cuius in data 22/09/1973, matrimonio di cui, con sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia, n. 1728/2010, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili;
con successiva sentenza definitiva del Tribunale di Venezia n. 329/2013
(doc.2) era stato disposto assegno divorzile in favore della ricorrente per euro 500,00 da rivalutarsi di anno in anno secondo le indici ISTAT e da versare il giorno 5 di ogni mese.
Proseguiva la ricorrente esponendo che, in data 26/05/2018, il signor aveva contratto nuove nozze Pt_2
con la GN , sua compagna dal 2012, la quale, al momento del decesso, risultava Controparte_1
quindi beneficiaria della pensione di reversibilità del defunto marito. L'odierna ricorrente adìva, pertanto, il Tribunale di Treviso al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a percepire una parte – determinata secondo giustizia – della pensione di reversibilità dell'ex marito, in considerazione della durata del matrimonio e delle condizioni economiche proprie e della nuova moglie. Rispetto alla propria situazione finanziaria, la ricorrente specificava di percepire pensione per euro 15.242,00 lordi annui, di essere proprietaria di un'abitazione di 100 mq sita al Lido di
Venezia, datata e necessitante di molteplici interventi di manutenzione.
Si costituiva la GN , opponendosi alle domande avversarie, evidenziando come la durata del CP_1
matrimonio tra la ricorrente ed il sig. non fosse l'unico dato da considerare nei procedimenti ex Pt_2
art. 9, comma terzo, l. div. e che, in ogni caso, doveva essere valutata anche l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dell'ex coniuge, oltre che del coniuge superstite, nonché la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.
Precisava la resistente che il matrimonio tra il defunto sig. e la sig.ra era durato dal 1973 Pt_2 Pt_1
al 1984, anno della separazione, durata 25 anni, periodo in cui gli stessi non avevano più convissuto, seguita dalla sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio nel 2010.
Quanto alle proprie condizioni economiche la sig.ra attestava di vivere in affitto in un immobile CP_1
sito a Treviso, in Via Mons. Angelo Marchesan n. 4, che condivide con il fratello, sig. , Parte_3
e la madre, sig.ra e di percepire unicamente la pensione di reversibilità del sig. Parte_4 [...]
per l'importo mensile lordo di €.1.209,84 (cfr. doc.02 all.to costituzione) che costituisce Parte_2
dunque per lei l'unica fonte di reddito, con la quale deve contribuire al pagamento del canone mensile di locazione e delle utenze, alle ordinarie spese alimentari e di altro genere, oltre che al mantenimento del cane del sig. . Parte_2
Per tali ragioni ella chiedeva, in principalità, il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, in via subordinata, di determinarsi la quota della pensione di reversibilità in favore della sig.ra nel minore importo mensile possibile, comunque in misura non superiore Parte_1
ad €.150,00. Si costituiva anche l' con memoria difensiva depositata il 18/10/2024, chiedendo al Giudice di CP_2
stabilire che la decorrenza della ripartizione tra le signore e della pensione di Pt_1 CP_1
reversibilità fosse stabilita dal primo rateo successivo alla decisione giudiziale o alla notifica del ricorso.
All'udienza del 6/02/2025, le parti insistevano nelle loro richieste e chiedevano l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
* * *
La domanda proposta dalla GN ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898/70 è fondata e merita Pt_1
accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
La Suprema Corte ha infatti stabilito (Sez. 1 , Ordinanza n. 21247 del 23/07/2021) che in caso di decesso dell'ex coniuge, la ripartizione dell'indennità di fine rapporto tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, che abbiano entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 3, l. n. 898 del 1970, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e individuati dalla giurisprudenza, quali l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato e le condizioni economiche di entrambi, tenendo inoltre conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi, e provi, la stabilità e l'effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il "de cuius"
Ricorrono, invero, tutti i requisiti previsti dalla citata disposizione normativa ai fini dell'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità in favore del coniuge divorziato del de cuius.
Infatti, risulta dai documenti prodotti e non è contestato che e Parte_1 Parte_2
avessero contratto matrimonio il 22/09/1973 e che la cessazione degli effetti civili dello stesso è stata pronunciata con sentenza n. 1728/2010 del Tribunale di Venezia.
La successiva definitiva del Tribunale di Venezia n. 329/2013 (doc.2) ha posto l'obbligo in capo al signor di corrispondere all'ex moglie l'assegno divorzile dell'importo di euro 500,00 mensili, rivalutabili Pt_2
di anno in anno secondo le indici ISTAT. La ricorrente non ha contratto nuove nozze e il coniuge divorziato al momento del decesso, avvenuto il
20/07/2023, era titolare di una pensione erogata dall' (cfr. documentazione dimessa dall' CP_2 CP_2
costituita.
Dalla documentazione fornita dall' si è appreso che il de cuius era titolare di pensione Controparte_3
diretta VOCOM, nonché di pensione diretta ENPALS, e che l'ultimo importo di pensione corrisposto al titolare pari rispettivamente ad € 538,52 ed € 1.342,01 (cfr. doc. 02 comparsa . CP_2
Osserva il Tribunale in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, che in tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n.898 del 1970, a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, la ripartizione va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza, tuttavia, mai confondere la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuando nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso.
Orbene, nel caso di specie il matrimonio tra la ricorrente ed il signor è durato dal 1973 fino al Pt_2
2010, tuttavia la GN risulta essersi separata dal marito sin dal 1984. Pt_1
Di contro, la convenuta – che ha contratto matrimonio in data 26/05/2018 – ha di fatto convissuto con il de cuius a far data dal 2012. La circostanza non è contestata dall'odierna ricorrente.
Sotto il profilo economico, la ricorrente è titolare di assegno divorzile per l'importo di € 500 annualmente rivalutabile, percepisce un reddito mensile da pensione per euro 15.242,00 lordi annui (doc.6) ed è proprietaria dell'immobile in cui risiede.
La resistente, per contro, percepisce unicamente la pensione di reversibilità del sig. Parte_2
per l'importo mensile lordo di €.1.209,84 (cfr. doc.02 all.to costituzione) che costituisce dunque per lei l'unica fonte di reddito, con la quale deve contribuire al pagamento del canone mensile di locazione e delle utenze, alle ordinarie spese alimentari e di altro genere, oltre che al mantenimento del cane del sig.
. Parte_2
Per la sig. , tale assegno corrisponde, quindi, a tutti gli effetti, ad una finalità assistenziale. CP_1
Considerate tutte le circostanze di cui sopra, ivi compresa quella relativa alla misura dell'assegno divorzile, ritiene il Tribunale che, valutata la finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare anche facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge e a tutti i criteri di valutazione sopra esposti, possa essere attribuito alla ricorrente la quota pensionistica nella misura del 25%, nella medesima proporzione in cui era stata stabilita l'entità dell'assegno divorzile rispetto ai redditi dall'ex coniuge al momento del divorzio.
Inoltre, la quota di pensione di reversibilità, come stabilito dalle leggi pensionistiche, spetta, in linea generale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla morte del fruitore del trattamento pensionistico.
In forza di tale principio questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non “pro quota” il trattamento
di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso (cfr. Cass. civ. n. 2092/2007)”.
Infatti, nella regolamentazione della decorrenza prevale il profilo pensionistico della quota di reversibilità senza che vi osti la natura costitutiva della decisione del giudice, sussistendo già al momento del decesso le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota ed essendo il coniuge divorziato titolare di un diritto d'indole previdenziale analogo a quello del coniuge superstite, limitato solo quantitativamente dalla pronuncia giudiziale (cfr. Cass. civ. n. 6272/2004; n. 23880/2008 e n. 15837/2001). Pertanto, nel caso di specie da agosto 2023 l'Ente convenuto è tenuto a corrispondere la pensione di reversibilità pari al 60% di quella spettante al dante causa, per la quota del 25% alla ricorrente anche qualora, medio tempore, abbia già corrisposto l'importo per intero al coniuge superstite.
La natura della causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando tra le parti in premessa indicate, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
- attribuisce sulla residua percentuale del 60% alla ricorrente , in qualità di Parte_1
coniuge divorziato, la quota del 25% della pensione di reversibilità di deceduto Parte_2
in data 20.07.2023 e titolare in vita della pensione di cui in parte motiva;
- per l'effetto, dichiara l' a ciò tenuto, ad attribuire alla ricorrente la quota predetta a CP_2
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi