Art. 20.
La potesta' legislativa delle regioni a statuto ordinario nella materia regolata dalla presente legge e' esercitata nei limiti dei principi stabiliti nella legge stessa.
Il trattamento economico di missione e di trasferimento per i dipendenti delle regioni, delle province e dei comuni non dovra' comunque superare gli importi applicabili nei singoli casi, fissati dalla presente legge.
La potesta' legislativa delle regioni a statuto ordinario nella materia regolata dalla presente legge e' esercitata nei limiti dei principi stabiliti nella legge stessa.
Il trattamento economico di missione e di trasferimento per i dipendenti delle regioni, delle province e dei comuni non dovra' comunque superare gli importi applicabili nei singoli casi, fissati dalla presente legge.